Corte IV
D-5318/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 a g o s t o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice
Nina Spälti Giannakitsas;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 20 agosto 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5318/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il 15 luglio 2009 in
Svizzera,
i verbali d'audizione dell'interessato del 24 luglio 2009 e
12 agosto 2009,
la decisione dell'UFM del 20 agosto 2009, notificata all'interessato lo
stesso giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal
ricorrente),
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) il
24 agosto 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la precitata
decisione dell'UFM,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo appare inammissibile,
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che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di
essere cittadino georgiano, nato a B._______ e vissuto nel villaggio di
C._______ dall'infanzia all'espatrio,
che il ricorrente ha dichiarato di avere lasciato il suo villaggio nel (...)
per l'D._______ a causa di minacce di morte da parte di creditori del
padre, il quale non era in grado di ripagare i debiti sorti in legame alla
sua attività commerciale a seguito della guerra,
che l'interessato ha affermato di essere espatriato volando da
E._______ a F._______ (D._______), dove sarebbe rimasto per circa
un mese prima di proseguire in TIR in direzione della Svizzera grazie
ad un passatore,
che il ricorrente ha dichiarato di non avere mai subito controlli,
nemmeno al valico svizzero; che egli non ha saputo fornire indicazioni
precise né in merito alla compagnia aerea con cui avrebbe viaggiato,
né ai paesi da cui sarebbe transitato durante il viaggio in TIR e
neppure circa la data dell'entrata in D._______ e, poi, in Svizzera; che,
per quel che riguarda i suoi documenti d'identità, egli ha affermato di
averli avuti con sé durante il viaggio, ma di averli persi in D._______,
rispettivamente di averli, invece, smarriti quando era ancora in
Georgia,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 20 agosto 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
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materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c (recte: art. 1a lett. b e c) dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311], e dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna
delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di
specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nella fattispecie non
sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che
egli sottolinea di avere tentato di contattare la sua famiglia, ma –
trovandosi quest'ultima attualmente in G._______ – senza esito
positivo; che, comunque, gli sarebbe stato oggettivamente impossibile
fare alcunché per procurarsi un documento entro 48 ore dall'inoltro
della domanda,
che, oltre all'obiezione di cui sopra, il ricorrente contesta che nel caso
concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa
la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di
rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento: in particolare egli adduce di essere fuggito dal
suo Paese perchè minacciato, insieme alla sua famiglia, a causa dei
debiti del padre e perchè gli sarebbe stato impossibile ricevere aiuto
dalle autorità statali; che egli ritiene di avere addotto motivi validi e
tutt'altro che inverosimili e che le contraddizioni sollevate dall'UFM non
sarebbero tali da giustificare una decisione di non entrata nel merito;
che, in aggiunta, la situazione in Georgia sarebbe sempre più difficile
a causa della situazione in seguito alla guerra con la Russia; che,
trovandosi la sua famiglia in G._______, egli – in caso di rimpatrio – si
troverebbe sprovvisto di tutto,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una
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domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF]
2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun
documento che adempia i criteri testé menzionati,
che il ricorrente ha dapprima dichiarato di avere smarrito passaporto e
carta d'identità in Georgia ad inizio maggio 2009 (cfr. verbale
audizione del 24 luglio 2009 [in seguito: verbale audizione I] pag. 6),
mentre in fase di seconda audizione lo smarrimento sarebbe invece, a
sua detta, accaduto nel giugno 2009 quando egli si trovava già in
D._______ (cfr. verbale audizione del 12 agosto 2009 [in seguito:
verbale audizione II] pag. 3/D7 e D12); che durante l'audizione sui fatti
l'insorgente, interpellato sui documenti con cui si sarebbe imbarcato
sull'aereo in direzione dell'D._______, ha risposto di avere viaggiato
con documenti procuratigli dal padre, di cui avrebbe ignorato la
tipologia (cfr. verbale audizione I pag. 10), per poi – in fase di
audizione sui motivi – smentirsi clamorosamente indicando in tali
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documenti il passaporto e la carta d'identità (cfr. verbale audizione II
pag. 4/D20); che egli non è stato in grado di fornire dettagli di per sé
facilmente percepibili circa le modalità del viaggio, quali il nome della
compagnia aerea con cui avrebbe viaggiato, i luoghi di transito durante
il viaggio in TIR, la nazionalità della targa di quest'ultimo ed il luogo e
la data di entrata in Svizzera; che egli ha indicato di aver dovuto
passare quattro fermate in treno prima di arrivare a Chiasso (cfr.
verbale audizione I pag. 11-12), per poi contraddirsi affermando di
essere sceso dopo sole due fermate (cfr. verbale audizione II pag.
4/D13); che, se in un primo momento egli non è stato grado di indicare
il prezzo del viaggio intrapreso (cfr. verbale audizione I pag. 12: "Non
so con esattezza".), ha in seguito affermato – quando interrogato in
merito per la seconda volta –, inspiegabilmente con certezza, di avere
pagato duemila dollari (cfr. verbale audizione II pag. 5/D27),
che le indicazioni dell'insorgente in merito ai suoi documenti, al
viaggio intrapreso ed alle sue modalità risultano contraddittorie, oltre
che vaghe e non corroborate da elementi descrittivi concreti che ne
supporterebbero la verosimiglianza; che, inoltre, varcare il confine di
Schengen senza subire alcun controllo – come il ricorrente sostiene di
avere fatto – costituisce, allo stato attuale, un'impresa pressoché
impossibile; che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente
non può avere viaggiato nelle circostanze descritte,
che, interpellato sulla ragione per cui, prima di espatriare, egli non si
sarebbe procurato nuovi documenti (essendo i vecchi andati persi), il
ricorrente ha risposto in modo vago ed inconsistente di non avere fatto
in tempo, rispettivamente che non vi era più tempo per farlo (cfr.
verbale audizione I pag. 6); che in sede di seconda audizione e quindi
più di due settimane dopo l'audizione sui fatti in cui egli è venuto a
conoscenza degli obblighi elencati nel promemoria di colore arancione
consegnatoli all'arrivo al Centro di registrazione e procedura (cfr.
verbale audizione I pag. 7), l'insorgente ha dichiarato di non essere
stato in grado di intraprendere nulla in quanto i genitori si troverebbero
in G._______ ed egli non saprebbe chi contattare (cfr. verbale
audizione II pag. 3/D5); che tale giustificazione mal si sposa con la
soluzione proposta dal ricorrente stesso durante la prima audizione di
telefonare ad un amico del padre (cfr. verbale audizione I pag. 7),
che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni
ricorsuali secondo cui gli sarebbe oggettivamente impossibile farsi
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pervenire il passaporto ed altri documenti perchè gli sarebbe
impossibile contattare i genitori in G._______; che egli ha avuto oltre
due settimane di tempo per, per lo meno, adoperarsi maggiormente al
fine di adempiere al suo obbligo di collaborare, ad esempio
contattando l'amico del padre menzionato durante la prima audizione;
che, al contrario e come emerge dagli atti, egli si è limitato a constare
l'esito negativo della ricerca del recapito dei genitori, rimanendo
successivamente completamente inattivo, ragione per cui non si può
logicamente parlare, come egli pretenderebbe di fare, di una
situazione di "oggettiva impossibilità",
che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti,
ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei
documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in
possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di
concreto per procurarsene di nuovi,
che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal
ricorrente nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue
dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni
della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
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persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere stato più volte
coinvolto in risse con creditori del padre, che l'avrebbero picchiato e
minacciato di morte e, alla luce dell'impossibilità di saldarne i debiti, di
avere deciso di espatriare,
che egli ha inoltre dichiarato di non avere avuto altra scelta che fuggire
dal suo Paese, in quanto sarebbe stato impossibile ricevere aiuto dalle
autorità statali (cfr. ricorso pag. 2),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, a titolo d'esempio, il ricorrente si è contraddetto sui maltrattamenti
subiti – e quindi sull'aspetto centrale della vicenda che avrebbe
provocato la sua fuga –, dichiarando dapprima di essere stato
picchiato e personalmente minacciato di morte (cfr. verbale audizione I
pag. 9), ed affermando poi di non avere invece subito niente
personalmente, bensì unicamente minacce indirette (cfr. verbale
audizione II pag. 11/D109),
che, pertanto e convenendo con l'autorità inferiore, le dichiarazioni del
ricorrente a sostegno della sua domanda non meritano credibilità,
che, per sovrabbondanza, dei problemi tra debitore e creditore
rientrano in ambito contenzioso e non costituiscono, di per sé, un
motivo d'asilo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che, d'altronde, non soccorre l'insorgente l'allegazione contenuta nel
memoriale di ricorso secondo cui sarebbe stato impossibile ottenere
aiuto dalle autorità georgiane: secondo le dichiarazioni rese in fase di
audizione, infatti, egli non avrebbe mai sporto denuncia personalmente
contro gli autori delle minacce a lui indirizzate, ragione per cui tale
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eventualità è rimasta una mera congettura di parte, non confortata da
alcun elemento concreto; che, in aggiunta, non v'è motivo di ritenere
che egli non possa ottenere in Patria, se opportunamente sollecitata,
un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di
terzi nei suoi confronti,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2
lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr)
e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
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Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ammissibile,
che, inoltre, la situazione vigente in Georgia – che non è,
notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità
del territorio nazionale – non sembra ostare di per sé alla pronuncia
dell'esecuzione dell'allontanamento verso detto Paese,
che, per quanto attiene alla situazione personale dell'insorgente, egli è
giovane, ha frequentato le scuole per complessivi (...) anni e dispone
di un'esperienza lavorativa raccolta presso (...) (cfr. verbale audizione I
pag. 3-4); che egli, inoltre, può beneficiare in Patria di una rete socio-
familiare, potendo, come minimo, fare riferimento ad un cugino e ad un
amico (cfr. ibidem pag. 7 e verbale audizione II pag. 6/D43),
che, d'altronde, il ricorrente non ha fatto valere dei problemi medici
suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento
(v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'insorgente in Svizzera per motivi medici,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
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che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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