Corte IV
D-5322/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 9 l u g l i o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione di Hans Schürch, giudice;
cancelliere Jean-Marie Meraldi.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 22 luglio 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5322/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato e mediante il quale
lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore
successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di
viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda
d'asilo,
i verbali d'audizione del (...) (di seguito: verbale 1) e del (...) (di
seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 22 luglio 2010, notificata
oralmente all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 23 luglio 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali,
l'incarto dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale, in copia, via fax in
data 26 luglio 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
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che il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) giudica
definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo
(art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha
dichiarato di essere di origine algerina con ultimo domicilio a
B._______,
che l'interessato sarebbe stato testimone di un accoltellamento in cui
sarebbero stati coinvolti tre, rispettivamente quattro suoi amici; che, a
seguito di detto accoltellamento, avrebbero cominciato ad accusarsi
vicendevolmente e sarebbero stati tutti e tre arrestati, benché il
colpevole sarebbe uno solo; che l'interessato, per sfuggire al proprio
arresto, si sarebbe nascosto per diversi giorni e avrebbe in seguito, su
consiglio di diverse persone, deciso di espatriare,
che si sarebbe, in un primo tempo, recato ad C._______ (Algeria) e, in
un secondo tempo, a D._______ (Tunisia), dove si sarebbe fermato
per una decina di giorni; che da D._______ si sarebbe in seguito
recato in aereo fino ad E._______ (Turchia), da dove sarebbe partito
alla volta di una località in Grecia, non meglio definita, nascosto in un
TIR o, rispettivamente, alla volta di F._______ (Grecia), via mare, a
bordo di una piccola imbarcazione; che dalla Grecia si sarebbe in
seguito recato in Sicilia (Italia), nascosto in un TIR, da dove avrebbe
raggiunto la Svizzera in treno, passando per G._______ (Italia),
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
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che, nella decisione del 22 luglio 2010, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio validi entro le 48
ore successive all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv.
3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente fa valere che la procedura relativa alla
sua domanda d'asilo sarebbe stata contraddistinta da grossi problemi
di comprensione linguistica tra lui e l'interprete; che non sarebbe stato
in grado di capire al meglio le domande a lui poste, che le sue
rimostranze non sarebbero state accolte e che, inoltre, le sue risposte
sarebbero state a priori considerate irrilevanti; che, peraltro, afferma di
non aver potuto consegnare alcun documento, non per una sua
mancanza di volontà, bensì per una situazione di oggettiva
impossibilità,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, preliminarmente, i problemi di comprensione con l'interprete,
allegati sia in sede di procedura che di ricorso, non soccorrono il
ricorrente; che, infatti, queste affermazioni sono contrarie a quanto
affermato nel corso delle audizioni (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2
D2); che, inoltre, i verbali d'audizione sono stati riletti e tradotti in
lingua araba al ricorrente, che li ha dichiarati conformi alle proprie
dichiarazioni (cfr. verbale 1 pag. 9 e verbale 2 pag. 9); che il ricorrente
ha sollevato i detti problemi di comprensione unicamente quando si è
visto posto di fronte alle sue palesi contraddizioni, ma mai nel corso
delle audizioni, per cui vi è luogo di ritenere tale censura come
pretestuosa (cfr. verbale 2 D 14 ed allegato del rappresentante
dell'opera assistenziale (ROA) secondo l'art. 30 cpv. 4 LAsi),
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che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che
sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato
o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di
condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta
scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale
amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che, in sede di procedura, il ricorrente ha affermato che avrebbe perso
i propri documenti in Grecia mentre era nascosto in un TIR o,
rispettivamente, durante il viaggio via mare da E._______ ad
F._______; che, inoltre, gli sarebbe impossibile procurarsi nuovi
documenti a causa dei problemi legali che egli avrebbe in Patria,
che non soccorre l'insorgente l'asserita giustificazione secondo cui
non sarebbe più in possesso dei propri documenti; che, infatti; egli si è
palesemente contraddetto sul mezzo di trasporto usato per rendersi
da E._______ ad F._______ e quindi, conseguentemente, sulle
circostanze relative alla perdita dei propri documenti (cfr. verbale 1
pag. 4 e verbale 2 D 10),
che, d'altronde, non può corrispondere alla realtà dei fatti che
l'interessato abbia intrapreso parte del suo viaggio d'espatrio senza
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documenti, e, a seconda della versione, addirittura entrando nello
spazio Schengen (cfr. verbale 2 D 10),
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
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che, segnatamente, l'insorgente ha reso dichiarazioni contraddittorie,
nonché inattendibili su punti essenziali del suo racconto; che, in
particolare, non è stato in grado di rendere verosimile l'episodio
dell'accoltellamento al quale risalirebbero i suoi problemi in Patria; che,
infatti, egli ha in un primo tempo affermato che, con lui compreso, le
persone presenti fossero cinque, omettendone poi una dalle sue
dichiarazioni rese nel corso della seguente audizione (cfr. verbale 1
pag. 6 e verbale 2 D 39); che, inoltre, egli si è contraddetto, nel corso
dell'audizione del (...), riguardo all'identità dell'assassino, affermando,
in un primo tempo, che si sarebbe trattato di un avventore non meglio
identificato, per affermare in seguito, che l'assassino sarebbe stato
uno dei presenti, conformemente alla versione resa nel corso
dell'audizione del (...) (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D 37-43),
che è inoltre di rilievo il fatto che il ricorrente non sia stato in grado di
produrre nessun documento al fine di provare di essere ricercato dalle
autorità algerine e che, anzi, si sia contraddetto circa l'esistenza di tale
documento (cfr. verbale 2 D 72-74),
che, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, v'è ragione di
concludere all'assoluta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal
ricorrente, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi
inconsistenti del racconto reso,
che, in tale contesto, non v'é motivo di ritenere che l'insorgente non
possa beneficiare, in Patria, di un equo processo in relazione ad
eventuali accuse mosse nei suoi confronti,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili,
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5, 6, 5-5.7
pag. 90 e segg. e DTAF 2009/50 consid. 5-8 pagg. 725-733),
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che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n.21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr;
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
all'art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
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che, quanto alla situazione personale egli è giovane, gode di una
formazione scolastica di base e di un'esperienza professionale nel
campo dell'(...) (cfr. verbale 1 pag. 2); che, inoltre, dispone in Patria di
una rete famigliare, ovvero (...),
che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 24),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatr io;
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro
un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
H._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di H._______ (via fax,
per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza al
ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- I._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Jean-Marie Meraldi
Data di spedizione:
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