B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5322/2016
Sen t en z a d e l 7 no vemb r e 2 01 6
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Daniel Willisegger;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Sudan,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 2 settembre 2016 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 10 lu-
glio 2016,
i verbali d'audizione del 14 luglio 2016 (di seguito: verbale 1) e del 25 ago-
sto 2016 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 2 settembre 2016, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr.
atto A22/1), con la quale la SEM ha respinto la succitata domanda d’asilo
ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontana-
mento del richiedente dalla Svizzera,
il ricorso del 5 settembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 6 settembre 2016), nel quale il ricorrente conclude all'annulla-
mento della decisione impugnata e alla concessione dell’asilo, in subordine
alla restituzione degli atti di causa alla SEM per una nuova decisione, in
seconda subordinata alla concessione dell'ammissione provvisoria; altresì
chiede la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e
art. 52 PA),
che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti,
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che nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato di
essere cittadino sudanese di etnia guemer, nato da genitori originari del
Darfur, e di aver vissuto nella provincia di El Gezira (Sudan) a C._______
fino a fine 2014 per poi trasferirsi a Omdurman (Sudan) dal fratello fino
all’espatrio avvenuto il 28 novembre 2015 (cfr. verbale 1, pag. 3 seg.),
che il richiedente sarebbe espatriato in quanto le condizioni di vita in Sudan
sarebbero molto dure (cfr. verbale 1, pag. 7) e nonostante avesse frequen-
tato l’università non avrebbe trovato un lavoro fisso (cfr. ibidem); che egli
avrebbe subito ingiustizie e soprusi da parte delle autorità mentre svolgeva
l’attività di venditore ambulante (cfr. verbale 2, D5); che invero esse lo mul-
tavano poiché egli non aveva l’autorizzazione per svolgere tale attività, non
potendosi permettersi di affittare un locale al mercato (cfr. verbale 1,
pag. 7; verbale 2, D5); che in un’occasione un ladro avrebbe rubato la sua
merce e la polizia avrebbe rilasciato tale persona e fatto pagare una multa
all’insorgente (cfr. verbale 2, D5); che l’ammontare della multa sarebbe di-
peso dalle sue origini (cfr. ibidem),
che nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto le dichiarazioni dell’inte-
ressato non soddisfacenti le condizioni di verosimiglianza e di rilevanza
previste agli art. 7 e 3 LAsi,
che innanzitutto quanto dichiarato sarebbe contraddittorio; che egli
avrebbe riferito nel corso della seconda audizione di avere avuto problemi
con un ladro e con la polizia mentre nel corso della prima audizione
avrebbe allegato non aver avuto problemi né con terze persone né con le
autorità in Patria,
che anche le allegazioni inerenti all’attività quale venditore ambulante sa-
rebbero divergenti; che in un primo tempo avrebbe indicato di avere avuto
problemi con le autorità non avendo l’autorizzazione per esercitare tale at-
tività; che in un secondo tempo avrebbe invece allegato di avere avuto pro-
blemi in quanto le autorità avevano stabilito degli importi arbitrari per l’affitto
del locale al mercato,
che infine, egli avrebbe fornito dichiarazioni non collimanti in merito al pe-
riodo in cui avrebbe vissuto ad Omdurman e circa il periodo in cui avrebbe
svolto l’attività di venditore ambulante,
che in merito a tutte le incongruenze non avrebbe fornito delle giustifica-
zioni plausibili,
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che in seguito, le allegazioni non sarebbero rilevanti in materia d’asilo; che
gli eventi addotti, avvenuti all’incirca nel 2010, si situerebbero temporal-
mente molto prima del suo espatrio definitivo e non avrebbero alcun le-
game oggettivo con la partenza dal Paese; che infine, i problemi economici
allegati non costituirebbero una persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi,
che nel ricorso l’insorgente contesta le considerazioni dell’autorità inferiore
sottolineando la verosimiglianza e la rilevanza delle sue allegazioni,
che in particolare, egli nega la tardività delle sue dichiarazioni giustifican-
dosi con il carattere sommario dell’audizione sulle generalità; che circa i
problemi con l’affitto del locale e l’autorizzazione per esercitare l’attività di
venditore ambulante, vi sarebbe stato un malinteso con la SEM; che infatti,
egli non potendo affittare un locale poiché troppo costoso, non avrebbe
ricevuto un’autorizzazione; che ciò gli avrebbe dunque causato problemi
con le autorità; che le altre incongruenze sollevate dall’autorità inferiore
riguarderebbero aspetti non essenziali dei suoi motivi d’asilo; che la moti-
vazione della decisione impugnata non corrisponderebbe ai fatti allegati e
la SEM non avrebbe considerato gli elementi determinanti delle sue alle-
gazioni, ovvero le persecuzioni, discriminazioni e ingiustizie subite a causa
delle sue origini etniche; che infine, circa il tempo trascorso tra gli avveni-
menti e l’espatrio, il ricorrente osserva che da un lato si sarebbe trovato in
una condizione di totale frustrazione e impotenza e dall’altro avrebbe im-
piegato parecchio tempo per capire come espatriare,
che la decisione andrebbe pertanto annullata,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che
sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),
che vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di
misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle
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libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo rag-
giungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre
i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano
nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi
a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr.
DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti)
che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale
ritiene inverosimili – poiché tardive e contraddittorie in più punti – e irrile-
vanti le dichiarazioni rese dal ricorrente circa i suoi motivi d'asilo,
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che in particolare l’insorgente, a domanda esplicita, ha risposto di non aver
avuto problemi né con le autorità né con terze persone in Patria (cfr. ver-
bale 1, pag. 7); che non ha allegato di aver subito ingiustizie o disparità di
trattamento malgrado la SEM gli avesse chiesto se aveva potuto menzio-
nare tutti i suoi motivi d’asilo (cfr. ibidem); che invece, nell’audizione sui
motivi federali ha poi riferito, a svariate riprese, di problemi con le autorità
le quali gli sequestravano la merce e gli comminavano multe (cfr. verbale 2,
D5); che segnatamente, avrebbe avuto problemi con un ladro e conse-
guentemente con la polizia che non avrebbe condannato tale persona
bensì avrebbe fatto pagare una multa all’insorgente (cfr. ibidem); che la
spiegazione fornita – ovvero che durante la prima audizione aveva paura
ed era spaventato e che la stessa ha un carattere sommario – non giustifica
una tale incongruenza e tardività (cfr. verbale 2, D16-D19),
che altresì divergenti risultano le sue allegazioni circa la durata dell’attività
quale venditore ambulante; che ha allegato di aver svolto questo lavoro per
sei o sette mesi nel 2014 (cfr. verbale 1, pag. 4) per poi indicare di averlo
svolto da fine 2009 a inizio 2013 (cfr. verbale 2, D25-D26),
che infine, pure contradditorie sono le allegazioni in merito alla fine degli
studi; che nel corso della prima audizione l’interessato non aveva allegato
di aver dovuto smettere l’università per mancanza di denaro (cfr. verbale 2,
D5 e D7), bensì aveva dichiarato di aver terminato gli studi ottenendo un
diploma di ingegnere edile (cfr. verbale 1, pag. 4); che interrogato in merito,
egli ha negato di aver mai ottenuto un diploma, ribadendo di essere ancora
studente (cfr. verbale 2, D11); che tale spiegazione non permette una di-
versa valutazione in quanto egli ha confermato, apponendo la firma su ogni
pagina, la correttezza del verbale dell’audizione sulle generalità,
che sia come sia, pur ammettendo che il ricorrente sia effettivamente stato
vittima di ingiustizie e disparità di trattamento, queste non appaiono co-
munque essere di un'intensità tale da essere assimilate a dei seri pregiu-
dizi; che per di più, le multe comminate all’insorgente risultano essere le-
gate all’assenza della necessaria autorizzazione per svolgere l’attività di
venditore ambulante (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D5),
che infine, la motivazione legata all’impossibilità di poter continuare gli studi
(cfr. verbale 2, D5), all’assenza di un lavoro e alle relative difficoltà nel prov-
vedimento al suo sostentamento, è esclusivamente di natura economica e
pertanto irrilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi,
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che nemmeno a livello ricorsuale il ricorrente non ha presentato argomenti
o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella
di cui all'impugnata decisione,
che infine, l’uscita dal Paese ed il fatto di aver depositato una domanda
d’asilo in Svizzera non sono neppure circostanze atte a fondare la qualità
di rifugiato dell’insorgente; che invero, i richiedenti l’asilo respinti che tor-
nano in Sudan rischiano di avere dei problemi con le autorità unicamente
se sono identificati quali minacce per lo Stato; che le persone non sono più
automaticamente arrestate all’aeroporto o interrogate (cfr. United Kingdom:
Home Office, Country Information and Guidance Sudan: Failed asylum
seekers, 9 agosto 2016, n. 5.1.2 seg., consultabile al sito /type,COUNTRYREP,,SDN,57e2b00b4,0.html >, consultato il
01.11.2016); che pertanto, l’interessato, non essendo attivo politicamente
e non essendoci altri indizi per ritenere che sarà considerato quale minac-
cia dalle autorità, non ha reso verosimile di avere un fondato timore di su-
bire dei pregiudizi futuri,
che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni del richie-
dente sono inverosimili ed irrilevanti ai sensi degli art. 3 e 7 LAsi, per il che,
il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di conces-
sione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione
all'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
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che nella decisione impugnata, la SEM ritiene che né la situazione politica
prevalente in Sudan né altri motivi si opporrebbero all’allontanamento del
ricorrente; che oltretutto egli sarebbe giovane, in buona salute, con una
formazione scolastica e in grado di intraprendere un’attività economia indi-
pendente; che disporrebbe pure di una rete famigliare solida,
che egli contesta tuttavia anche tale conclusione dell’autorità di prime cure,
sostenendo che un suo ritorno nel Paese d’origine lo esporrebbe a tratta-
menti inumani e degradanti a causa della situazione generale e della sua
etnia,
che giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la prose-
cuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza
o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale
pubblico della Svizzera,
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ge-
neralmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri-
fugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3
LStr in relazione all'art. 44 LAsi),
che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragione-
volmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo stra-
niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni
quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,
che dalle conoscenze di questo Tribunale, all’infuori della regione del Dar-
fur (cfr. DTAF 2013/5), la situazione in Sudan non è caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della
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popolazione nell’integralità del territorio nazionale (cfr. tra le altre, sentenza
del TAF E-3407/2015 del 17 agosto 2016 consid 7.3.1 ),
che le difficoltà consecutive ad una situazione di crisi socio-economica (po-
vertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un allog-
gio, reddito insufficiente, assenza di prospettive per il futuro) oppure dovute
alla disorganizzazione, alla mancanza d'infrastrutture o a problemi analo-
ghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata,
non sono determinanti in materia d'esecuzione dell'allontanamento (cfr.
DTAF 2010/41 consid. 8.3.6; 2009/52 consid. 10.1 e 10.2.5),
che le autorità di asilo possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'al-
lontanamento un certo sforzo da parte di persone in giovane età e in buona
salute che permettano loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali
legate all'alloggio e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale
(DTAF 2010/41 consid. 8.3.5 e relativi riferimenti),
che nel caso in disamina l’insorgente non proviene dal Darfur, bensì ha
vissuto nello stato di El Gezira e da ultimo a Omdurman (cfr. verbale 1,
pag. 4),
che inoltre, neanche dalla sua situazione personale demergono indizi che
permettano di ritenere che egli sarà concretamente in pericolo in caso di
ritorno in Sudan,
che invero egli è giovane, ha esperienza professionale come venditore am-
bulante (cfr. verbale 1, pag. 4) ed ha ottenuto un diploma di ingegnere edile
(cfr. ibidem); che nel Paese d'origine dispone di una solida rete sociale,
ritenuto che vi risiedono i genitori e cinque fratelli (cfr. verbale 1, pag. 5),
che in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2),
che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi),
che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
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LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in materia
di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la que-
relata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso va dunque respinto,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favo-
revole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-
TAF, RS 173.320.2]),
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe-
derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: