Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D5325/2009
Sen t e n z a d e l 2 n o v emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gabriela Freihofer e Fulvio Haefeli;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti A._______, nato il (…),
Somalia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 23 luglio 2009 / N […].
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Fatti:
A.
L'interessato, di religione mussulmana, è nato a B._______ (Somalia)
dove ha risieduto dalla nascita fino a (…) per risiedere all'incirca un mese
a C._______ (Somalia) fino al giorno del suo espatrio avvenuto il (…)
(cfr. verbale d'audizione del 27 novembre 2008 [di seguito: verbale 1],
pagg. 2, 5 e 7 e verbale d'audizione del 13 luglio 2009 [di seguito:
verbale 2], pagg. 6, 8 seg.). Egli ha presentato domanda d'asilo in
Svizzera il 16 novembre 2008.
Interrogato sui motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui
di rilievo, d'essere espatriato per sfuggire alle persecuzioni che avrebbe
subito a C._______ da parte di un gruppo chiamato AlShabaab (cfr.
verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 6). Il richiedente ha affermato d'essere
stato un collaboratore stretto del politico somalo D._______. Egli avrebbe
svolto la professione di autista per D._______ ed il suo gruppo politico,
nonché di responsabile del quartiere di E._______ nel periodo tra il (…)
ed il (…), quando D._______ avrebbe rivestito la carica di governatore di
B._______. A seguito dell'elezione del (…) di D._______ da parte del
Governo federale di Transizione (Transitional Federal Government [di
seguito: TFG) quale sindaco di C._______ e governatore del F._______,
l'interessato avrebbe seguito il politico a C._______ ed avrebbe lavorato
per lui fino al giorno del suo espatrio. Per questo motivo, il richiedente
afferma di essere stato bersaglio individuale del gruppo AlShabaab –
gruppo armato a sostegno dell'Unione delle Corti Islamiche (Islamic
Courts Union [di seguito: ICU]) che si contrapporrebbe al TFG – che lo
avrebbe persuaso più volte, per il mezzo di minacce telefoniche, ad
abbandonare il suo posto di lavoro (cfr. verbale 1, pagg. 2, 5 seg. e
verbale 2, pag. 6).
Il richiedente ha inoltre asserito che la famiglia di sua sorella avrebbe
subito delle persecuzioni. Egli ha allegato che nel (…) le truppe armate
dell'ICU avrebbero preso il potere a B._______ e D._______ come pure i
suoi collaboratori nonché l'interessato sarebbero fuggiti in esilio (…). In
questo periodo di ICU al potere, durato fino a (…), il richiedente ha
sostenuto che esponenti dell'ICU si sarebbero recati a casa della sorella
ed avrebbero arrestato il di lei marito. Grazie all'aiuto del membro più
anziano del clan di appartenenza, il cognato sarebbe stato rilasciato.
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Dopo questo episodio, tutta la famiglia della sorella sarebbe fuggita a
C._______ (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.).
Il (…) allorquando l'interessato, i suoi figli e la famiglia della sorella
vivevano già a C._______, alcuni membri di AlShabaab avrebbero
riconosciuto e inseguito il cognato del richiedente fino alla loro abitazione,
dove avrebbero abitato la stessa, il marito, i loro quattro figli (due maschi
e due femmine) ed i figli dell'interessato (due maschi e due femmine),
mentre il richiedente avrebbe sempre vissuto a casa del governatore
D._______. AlShabaab avrebbe dunque fatto irruzione nella dimora e
avrebbe ucciso tutti i membri uomini della famiglia, uccidendo così anche
il figlio dell'interessato. Il richiedente sarebbe poi stato informato
telefonicamente di quanto accaduto dalla di lui sorella e da quel giorno
non avrebbe mai più rivisto la sua famiglia, essendo quest'ultima fuggita a
G._______ (Somalia) in un campo profughi (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 6 e
verbale 2, pagg. 4, 6 e 9 seg.).
Il (…), gli stretti collaboratori di D._______, tra i quali l'interessato stesso,
avrebbero ricevuto l'ordine di recarsi al quartiere di C._______ chiamato
H._______. Durante il tragitto verso H._______, detti collaboratori – a
bordo di due veicoli – sarebbero incappati in un'imboscata di AlShabaab.
Infatti, secondo le dichiarazioni del richiedente, detto gruppo armato
avrebbe in precedenza piazzato delle mine sul terreno. Il primo veicolo
sarebbe quindi esploso ed in seguito si sarebbe verificato uno scontro di
armi da fuoco. Due o tre soldati sarebbero deceduti e due si sarebbero
feriti. Una volta rincasati dal governatore D._______ con i feriti,
l'interessato avrebbe ricevuto l'ultima telefonata minatoria che lo avrebbe
informato del fatto che nel prossimo attentato il richiedente non si
sarebbe salvato. Temendo per la sua vita, ha dunque deciso di espatriare
(cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 69 e 11 seg.).
A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha inoltrato una copia
a colori della patente di guida ed una copia a colori del suo passaporto. In
seguito ha consegnato il passaporto originale, nonché 6 certificati di
nascita.
B.
Con decisione del 23 luglio 2009 (notificata al ricorrente il giorno
seguente), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando
contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, mentre
ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento concedendogli l'ammissione provvisoria.
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C.
In data 24 agosto 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 25 agosto 2009), il richiedente è insorto contro detta decisione
con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la
concessione dell'asilo. Nell'atto di ricorso, egli ha contestato, tra le altre
cose, la condotta delle audizioni.
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 31 agosto 2009, ha informato il
ricorrente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla conclusione
della procedura ed ha rinunciato a prelevare un anticipo equivalente alle
presunte spese processuali. Lo stesso giorno e per mezzo dello stesso
provvedimento, il Tribunale ha altresì invitato l'UFM a presentare una
risposta al ricorso entro il 1° ottobre 2009.
E.
Con risposta del 4 settembre 2009, l'UFM ha proposto di respingere il
ricorso rinviando ai considerandi della sua decisione spiegando che il
richiedente sarebbe stato invitato più volte a raccontare in modo
dettagliato avvenimenti specifici dei suoi motivi d'asilo e che pertanto la
mancanza di dettagli e collegamenti tra i fatti non sarebbero da imputare
allo stile di audizione, bensì alla reticenza del richiedente a raccontare.
F.
Il 9 settembre 2009, il Tribunale ha concesso all'insorgente un termine
scadente il 12 ottobre 2009 per introdurre un eventuale atto di replica.
G.
Il 23 marzo 2010, il ricorrente ha inviato a codesto Tribunale, come
complemento del ricorso, due copie del giornale XogOgaal del (…) e del
(…) in lingua somala e senza relativa traduzione che confermerebbero il
suo statuto di rifugiato.
H.
Con scritto spontaneo non datato e redatto in inglese (cfr. timbro del plico
raccomandato: 6 maggio 2011; data d'entrata: 9 maggio 2011)
l'insorgente ha reiterato i suoi motivi d'asilo ed ha illustrato le difficoltà che
avrebbe incontrato in Svizzera godendo del solo permesso F. Egli ha
altresì allegato una copia del contratto di lavoro ed uno scritto
dell'8 aprile 2011 della Sezione della popolazione del Cantone Ticino che
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invitava il datore di lavoro dell'insorgente ad adeguare le condizioni
salariali previste nel contratto di lavoro.
I.
Con ordinanza del 19 luglio 2011, il Tribunale ha trasmesso all'UFM le
copie degli scritti e dei rispettivi allegati del 23 marzo 2010 e del
6 maggio 2011 ed ha invitato ad inoltrare le sue eventuali osservazioni
entro l'8 agosto 2011.
J.
Con osservazioni del 4 agosto 2011, l'UFM ha ritenuto che né la lettera
dell'insorgente, sprovvista di data e firma, né i due allegati, sarebbero
idonei a rendere verosimile un qualunque elemento che possa risultare
rilevante in materia d'asilo. Quo alle copie di giornale, detta autorità
sottolinea che, nonostante sarebbe stata premura del ricorrente
provvedere alla traduzione, essa stessa si è premunita di far tradurre
dette copie ed ha rilevato che si tratterebbero di copie e che in quanto tali
sarebbero facilmente manipolabili. L'UFM ha rilevato che l'articolo che
menzionerebbe il nome dell'insorgente non sarebbe firmato e
riporterebbe l'attentato sulla base delle sole dichiarazioni del ricorrente.
K.
Le osservazioni del 4 agosto 2011 sono state inviate per informazione
all'insorgente il 24 agosto 2011.
L.
Con scritto del 26 agosto 2011, il rappresentante del ricorrente ha
trasmesso al Tribunale il certificato medico del Servizio psicosociale
relativamente alla situazione del suo assistito.
M.
Il 31 agosto 2011 (timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
2 settembre 2011) il ricorrente ha inviato spontaneamente il certificato
medico del Servizio psicosociale già precedentemente pervenuto al
Tribunale tramite lo scritto del 26 agosto 2011 del suo rappresentante.
N.
Con ordinanza del 2 settembre 2011, il Tribunale ha inviato all'UFM per
conoscenza una copia dello scritto del 26 agosto 2011 dell'insorgente con
copia del certificato medico e l'ha invitato ad inoltrare eventuali sue
osservazioni entro il 19 settembre 2011.
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O.
Con osservazioni del 14 settembre 2011, l'UFM ha indicato che il
certificato in cui i medici del Servizio psicosociale illustrano la condizione
psicofisica del ricorrente e, in sintesi, concludono che il quadro
complessivo migliorerebbe con la concessione dello statuto di rifugiato,
non apporterebbe alcun elemento rilevante in materia d'asilo ed ha
dunque rinviato ai considerandi della decisione del 23 luglio 2009
confermandola pienamente.
P.
Le osservazioni dell'UFM del 14 settembre 2011 sono state inviate
all'insorgente per informazione il 15 settembre 2011.
Q.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. ac PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
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I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è
vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato l'insorgente
posto al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione dell'UFM del
23 luglio 2008, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere
esclusivamente la decisione riguardante il mancato riconoscimento della
qualità di rifugiato dell'insorgente, il conseguente rifiuto della sua
domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo
statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3
cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere
esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
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preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un
richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e
non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o
elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto
d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle
singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il
rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio
valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici
impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e
GICRA 1995 n. 23).
5.
5.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessato contraddittorie, contrarie alla logica
dell'agire, non sufficientemente motivate e pertanto inverosimili. In
particolare, secondo l'autorità inferiore, egli si sarebbe contraddetto
relativamente alla sua appartenenza alla famiglia clanica. Infatti, nel corso
della prima audizione, il richiedente avrebbe dichiarato di appartenere alla
famiglia clanica dei Mudulod, clan dei Mobileyn, sottoclan dei Abllig e
sottosottoclan degli Yabadale, mentre nel corso della seconda audizione
egli avrebbe affermato di appartenere alla famiglia clanica degli Yabadale
e che tra famiglia clanica e sottosottoclan non vi sarebbe differenza.
L'UFM ha inoltre ritenuto che l'interessato durante l'audizione sommaria
non avrebbe menzionato di essersi rifugiato per cinque giorni a casa di un
amico prima d'espatriare dichiarando di aver lasciato il palazzo del
governatore di nascosto il (…), mentre durante l'audizione federale egli
avrebbe dichiarato di essersi allontanato dal palazzo il giorno stesso
dell'attentato, ossia il (…), per nascondersi presso un amico. La suddetta
autorità ha ritenuto altresì che la spiegazione fornita dal richiedente
relativa alla sua mancata presenza al funerale del figlio sarebbe
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incompatibile con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire.
Segnatamente, da una parte l'interessato avrebbe dichiarato di non
essersi recato al funerale del figlio nella zona di I._______ del quartiere
L._______ perché là regnava AlShabaab, e d'altra parte sarebbe andato
a nascondersi, per i cinque giorni precedenti al suo espatrio, presso un
amico che abiterebbe proprio nel quartiere L._______. Infine, l'UFM ha
rilevato che le allegazioni del richiedente inerenti all'attentato non
sarebbero concrete, dettagliate e circostanziate così da non dare
l'impressione che gli eventi addotti sarebbero stati vissuti personalmente
dal richiedente. Difatti, quando è stato chiamato a raccontare
dettagliatamente l'attentato al quale sarebbe scampato o le circostanze
nelle quali egli avrebbe saputo della morte del figlio, le dichiarazioni
sarebbero rimaste superficiali e alle domande specifiche avrebbe sempre
e solamente risposto a monosillabi e contraddicendosi. Pertanto, le
dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni richieste
per il riconoscimento della verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Di
conseguenza, andrebbe respinta la domanda d'asilo del richiedente.
5.2. Nel ricorso, l'insorgente allega che la decisione dell'UFM sarebbe
manifestamente inammissibile in quanto giungerebbe ad ammettere
l'inverosimiglianza delle sue allegazioni sulla base di accertamenti parziali
nonché inficiati da un approccio scorretto alla verbalizzazione. In
particolare, egli contesta la condotta di entrambe le audizioni, allegando
che l'autorità di prima istanza non avrebbe posto alcuna attenzione
all'attività politica del ricorrente ed alle relative argomentazioni
ideologiche stroncando sul nascere qualsivoglia esposizione nel senso.
Egli sostiene inoltre che l'interrogatorio sarebbe stato frammentario e
volto a porre in difficoltà l'insorgente non permettendogli un'esposizione
organica, nonché ponendolo in soggezione. Altresì, egli indica che la
contraddizione nella quale sarebbe incappato quo all'appartenenza alla
famiglia clanica non costituirebbe una contraddizione su punti essenziali
dei motivi d'asilo e che ad ogni modo da tale contraddizione si potrebbe
solo evincere che il ricorrente non sarebbe somalo. A titolo
abbondanziale, egli ha dunque asserito che farebbe parte della famiglia
clanica dei Hawiye, segnatamente della sottofamiglia clanica dei
Mudulod, cui apparterrebbe il sottoclan dei Mobileyin e che di questi egli
apparterrebbe al sottosottoclan degli Abidiu, più precisamente alla
cerchia più ristretta del sottosottosottoclan degli Yabadale. L'insorgente
contesta altresì la contraddizione rilevata dall'UFM quo al giorno della
fuga dalla casa del governatore, ribadendo che dopo l'attentato si
sarebbe recato alla casa del governatore per poi rifugiarsi per cinque
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giorni presso un amico, quando già aveva deciso di lasciare
definitivamente la Somalia a causa della minaccia appena ricevuta.
6.
6.1. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità
inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia
d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in contraddittorie ed imprecise
affermazioni.
In particolare il Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente non ha
saputo fornire indicazioni dettagliate e coerenti sui fatti addotti a sostegno
dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo,
segnatamente circa l'attentato del (…) e la successiva fuga dalla casa del
governatore, ragione per cui v'è motivo di concludere alla loro
inverosimiglianza.
Innanzitutto, giova rilevare che l'evento scatenante la necessità di
espatriare del ricorrente è da attribuire all'attentato del (…). Infatti, per
stessa ammissione dell'insorgente, egli indica che dopo l'uccisione del
figlio, avvenuta il (…) per mano di AlShabaab, egli non si sarebbe
lasciato intimorire ed avrebbe continuato a lavorare per D._______ ed
avrebbe invece deciso di espatriare una volta subito l'attentato e dopo la
susseguente telefonata minatoria di AlShabaab (cfr. verbale 1, pag. 6 e
verbale 2, pag. 6).
Circa detto attentato, nella prima audizione, l'insorgente ha asserito che il
(…) i collaboratori di D._______ avrebbero ricevuto ordine di recarsi ad
H._______. Strada facendo, a bordo di due fuoristrada armati, il primo
sarebbe saltato in aria a causa di una mina e tre soldati sarebbero morti,
mentre due si sarebbero feriti. A questo evento avrebbe poi fatto seguito
una sparatoria ed i sopravvissuti sarebbero rientrati a casa di D._______
dove il ricorrente avrebbe ricevuto la telefonata minatoria (cfr. verbale 1,
pag. 6). Nella seconda audizione, dopo essere stato invitato a raccontare
dettagliatamente l'agguato, egli ha vagamente ribadito di essere uscito,
con i colleghi dalla casa del governatore con due macchine (senza
specificare se fossero dei fuoristrada e ancor meno se fossero armati) e
che, a causa dell'esplosione, due persone sarebbero morte, tre sarebbero
rimaste ferite. Pertanto avrebbero caricato i feriti sull'altra macchina
lasciando quella inesplosa sul posto per poi tornare a casa dal
governatore
(cfr. verbale 2, pagg. 7 seg.). Inoltre, chiamato a descrivere in dettaglio lo
svolgimento della sparatoria, l'interessato ha asserito di non avervi
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partecipato in modo diretto, visto che non era armato, e che le persone
sedute nei sedili posteriori avrebbero risposto al fuoco, mentre lui
sarebbe sceso dal fuoristrada e si sarebbe riparato dietro ad un muro.
Una volta terminato lo scontro d'armi da fuoco, avrebbe caricato i feriti sul
fuoristrada
(cfr. verbale 2, pagg. 11 seg.). Vista l'intensità dell'evento appena
illustrato, le descrizioni del ricorrente sono prive di dettagli ed asettiche.
Come ha rettamente rilevato l'UFM, le dichiarazioni dell'insorgente sono
superficiali e a domande specifiche egli ha sempre risposto a monosillabi.
Altresì, successivamente all'esplosione ed alla sparatoria, il richiedente
ha asserito d'aver ricevuto la telefonata minatoria verso le ore 13:00 (cfr.
verbale 2, pag. 9). Alla domanda di descrivere in modo dettagliato le
telefonate ricevute a partire dal momento del suo trasferimento a
C._______, egli si è limitato a dire che AlShabaab l'avrebbe chiamato e
lo avrebbe sommato di fermare definitivamente il lavoro che stava
facendo per il governo, altrimenti non avrebbero avuto scampo né lui né
la sua famiglia. Egli non è riuscito nuovamente ad addurre ulteriori
dettagli circa il momento in cui avrebbe ricevuto le chiamate, se altre
persone sarebbero state presenti in detti momenti e se per esempio la
telefonata minatoria del (…) l'avrebbe ricevuta sul posto dell'attentato o
quando aveva già fatto ritorno a casa di D._______ (cfr. verbale 2,
pagg. 69 e 13). A mente di questo Tribunale, se una persona asserisce
d'essere sopravvissuta allo scoppio di una mina, alla successiva
sparatoria nonché ha ricevuto telefonate minatorie tanto intimidatorie da
portarla all'espatrio, detta persona dovrebbe essere in grado di
raccontare nei minimi dettagli gli eventi e non si limiterebbe a
dichiarazioni grossolane e stereotipate.
Inoltre, è d'uopo dunque osservare che l'allegazione ricorsuale volta a
screditare la condotta dell'audizione sostenendo che l'auditore non
avrebbe permesso al richiedente d'esprimere in modo dettagliato i motivi
d'asilo è senza alcun fondamento. La mancanza di dettagli è dunque
d'attribuire al racconto del ricorrente che non ha saputo fornire dettagli
importanti e decisivi atti a descrivere l'attentato tanto da rendere detto
evento inverosimile al punto che vi è da chiedersi se l'insorgente non
abbia riportato un evento che non ha vissuto in prima persona. Inoltre,
per stessa ammissione del ricorrente, esortato un'altra volta dall'auditore
a raccontare in modo dettagliato tale evento, avrebbe semplicemente
risposto d'aver già raccontato in modo dettagliato la situazione vissuta
(cfr. verbale 2, pag. 8).
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Per giunta, nella prima audizione, il richiedente ha dichiarato che, a causa
dell'agguato ad opera di AlShabaab, vi avrebbero perso la vita tre soldati
e altri due si sarebbero feriti (cfr. verbale 1, pag. 6), mentre nella seconda
audizione e nello scritto spontaneo del 6 maggio 2011, egli ha dichiarato
che i soldati deceduti a causa dell'atto terroristico sarebbero stati due
(cfr. verbale 2, pagg. 6 seg.). Non è dunque plausibile che il ricorrente si
sia contraddetto su di un dettaglio talmente importante, come la morte dei
suoi colleghi, quando lui stesso ha indicato di essere uno stretto
collaboratore di D._______ e che per quest'ultimo avrebbe lavorato dal
(…) fino al (…) a B._______ per poi seguirlo a C._______ e che oltracciò,
ha dichiarato che D._______ una volta ricevuto il nuovo mandato avrebbe
scelto nel nuovo staff i suoi più stretti collaboratori e gli excollaboratori
(cfr. verbale 1, pag. 2). Di conseguenza, si può partire dal presupposto
che egli avrebbe dovuto conoscere l'identità delle persone decedute ed il
relativo numero esatto delle vittime.
Altresì, non soccorrono all'insorgente i due mezzi di prova allegati allo
scritto del 23 marzo 2010 e tradotti dall'UFM (cfr. act. A 29/13) a sostegno
della sua domanda d'asilo. Infatti, trattasi di due copie del giornale Xog
Ogaal del (…) e del (…), ossia del giorno dopo l'attentato. Al di là del fatto
che, come rettamente rilevato dall'UFM, le copie sarebbero facilmente
manipolabili, nell'articolo del (…) (senza la firma o la sigla del giornalista)
emerge una storia molto simile a quella raccontata dal ricorrente, basata
tuttavia esclusivamente sulle sue dichiarazioni, visto che quest'ultimo
sarebbe stato contattato ed intervistato dai giornalisti. Codesto Tribunale
tiene a sottolineare, sempre al di là del valore del mezzo di prova, che se
davvero l'insorgente fosse stato intervistato dai giornalisti, questo evento
avrebbe dovuto verificarsi necessariamente tra le 13:00 del (…) e le
17:00 visto che, in detto orario, secondo le dichiarazioni nella seconda
audizione del ricorrente, egli sarebbe fuggito dalla casa di D._______ e
avrebbe spento il cellulare e l'articolo è stato pubblicato nel quotidiano del
giorno dopo ossia (…). Anche ammettendo che effettivamente i giornalisti
abbiano contattato durante queste ore l'insorgente, mal si comprende che
quest'ultimo non abbia in alcun momento citato detto episodio durante le
due audizioni. Di conseguenza il mezzo di prova è da ritenersi inefficace
a provare la sua qualità di rifugiato sia quanto alla forma, sia quanto al
contenuto.
Quo al giorno della fuga dalla casa del governatore D._______, in una
prima versione dei fatti, il ricorrente ha dichiarato che dopo l'attentato
avrebbero raccolto i feriti e portati a casa del governatore per poi essere
trasportati all'ospedale. Avrebbe poi ricevuto la telefonata minatoria di Al
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Shabaab e da quel momento avrebbe deciso interiormente di espatriare.
Egli ha raccontato di aver dunque cercato di procurarsi dei soldi e di
essere fuggito il (…) di nascosto da D._______, sarebbe a dire senza
comunicarglielo (cfr. verbale 1, pag. 6). Nella seconda versione dei fatti
egli indica che, una volta subito l'attentato e fatto rientro a casa del
governatore, egli si sarebbe convinto di lasciare il suo Paese e si sarebbe
nascosto a casa di un amico con il cellulare spento indicando di aver
lasciato definitivamente la casa del governatore D._______ il (…) alle ore
17.00 circa con la scusa di dover uscire a comprare le sigarette e di non
esserci mai più ritornato (cfr. verbale 2, pagg. 8 seg.). Interrogato su detta
contraddizione, egli ha semplicemente risposto che il (…) corrisponde alla
data d'espatrio. Ora, appare alquanto bizzarro che l'insorgente abbia
omesso di citare nella prima audizione di avere passato cinque giorni
nascosto a casa di un suo amico a L._______. Infatti, quando il ricorrente
ha indicato di aver deciso interiormente di partire e di averlo fatto di
nascosto dal governatore, lascia intendere che ha deciso di espatriare il
(…) e di essere fuggito di nascosto dal governatore il (…) per poi
espatriare nel giorno medesimo. Altresì, durante la prima audizione egli
avrebbe parlato di un amico chiamato M._______ allorquando gli era
stato chiesto di parlare del viaggio d'espatrio. Secondo le sue
dichiarazioni, avrebbe contattato M._______ solo una volta giunto a
N._______ (Kenya). Egli ha indicato che M._______ sarebbe stato il suo
contatto in Somalia che lo avrebbe informato sulla sua famiglia e lo
avrebbe aiutato ad ottenere le copie a colori dei suoi documenti che ha
consegnato all'autorità inferiore. Egli ha asserito di avere commissionato
a M._______ di contattare sua sorella e di chiederle di vendere il trattore
cosicché con il ricavato della vendita egli avrebbe potuto finanziarsi il
viaggio partendo dal Kenya (cfr. verbale 1, pag. 7). Ora, non è plausibile
che, quando egli si è espresso su M._______, abbia fornito molti dettagli
dell'aiuto ottenuto dallo stesso ma solo esclusivamente a partire dal
momento dell'espatrio e si sia dimenticato di accennare del ruolo svolto
dal suo amico durante i salienti cinque giorni prima dell'espatrio. Per tutti
questi motivi, anche su questo punto cruciale del suo racconto, il
ricorrente non ha saputo rendere verosimile la data esatta della fuga dalla
casa di D._______.
Oltracciò, non soccorre il ricorrente il certificato medico del Servizio psico
sociale pervenuto al Tribunale con lo scritto del 26 agosto 2011 nel quale
è certificato che l'insorgente soffre di una sindrome da disadattamento
con prevalenza di altri aspetti emozionali. I medici firmatari del certificato
presuppongono che una stabilizzazione del permesso di soggiorno del
ricorrente attenuerebbe i sintomi e permetterebbe al paziente un migliore
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adattamento in ambito sia sociale che lavorativo. Come rettamente
rilevato dall'UFM, detto certificato non è atto a provare la qualità di
rifugiato dell'insorgente in quanto non apporta alcun elemento fondato o
rilevante a sostegno della sua domanda d'asilo.
A titolo abbondanziale, giova sottolineare che secondo la recente
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. sentenza
[della CorteEDU] Sufi ed Elmi contro Regno Unito del 28 giugno 2011)
nonché di questo Tribunale (GICRA 2006 n. 2 consid. 6), l'appartenenza
clanica è un elemento fondamentale della società somala. Nella prima
audizione, l'interessato ha asserito di appartenere alla famiglia clanica dei
Mudulod, mentre nella seconda ha indicato di appartenere alla famiglia
clanica degli Yabadale, che in un primo momento avrebbe definito come
sottosottoclan. Interrogato circa l'illustrata contraddizione, egli ha
asserito che non vi sarebbe distinzione tra il concetto di famiglia clanica e
sottosottoclan (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2, pagg. 4 seg.). Nell'atto
di ricorso, il ricorrente ha indicato di appartenere alla famiglia clanica
degli Hawiye e sebbene sia uno dei clan più importanti in Somalia (cfr.
sentenza Sufi ed Elmi § 38 segg.), tuttavia egli ha omesso d'indicare la
sua appartenenza a tale clan nelle svariate occasioni fornitegli per
esprimersi. Il fatto che il ricorrente si sia contraddetto sulla sua
appartenenza clanica costituisce un'ulteriore prova che egli ha utilizzato
alla base della sua domanda d'asilo elementi che non appartengono alla
sua storia personale ma creati appositamente per il bisogno della causa.
6.2. In conclusione, quindi, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha
rettamente ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le
condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
cpv. 1 LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
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sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia
dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata
va confermata.
8.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime
cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che
il ricorso va respinto.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]).
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: