B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5328/2019
Sen t en z a d e l 2 4 o t t o b r e 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice David R. Wenger,
cancelliere Lorenzo Rapelli
Parti
A._______, nato il (…),
Iraq,
patrocinato da Massimiliano Minì,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 2 ottobre 2019 / N (…).
D-5328/2019
Pagina 2
Fatti:
A.
L’interessato, cittadino iracheno di etnia curda, ha lasciato il proprio paese
d’origine nel maggio del 2019, per poi giungere in Svizzera il 7 agosto 2019
e depositare una domanda d’asilo il giorno seguente.
B.
Sentito sui motivi alla base della medesima, egli ha ricondotto il suo
espatrio ad alcune problematiche consequenziali ad una relazione
amorosa svoltasi all’insaputa delle rispettive famiglie (cfr. atto 35).
C.
In corso di procedura, il richiedente l’asilo ha fatto l’oggetto di svariate
segnalazioni mediche (cfr. atti 11, 12, 13, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34,
36). Dalla documentazione agli atti si evince invero che questi è stato
ricoverato presso la Organizzazione sociopsichiatrica cantonale di
Mendrisio dal 14 al 21 agosto 2019, dove gli è stato diagnosticato un
episodio depressivo grave con suicidalità attiva. Pure deducibile è il
trattamento farmacologico impostato durante il ricovero e a seguito della
dimissione, consistente in dosi giornaliere variabili di Nozinan, Valium,
Trittico e Quetiapine. Le successive visite mediche del 30 agosto 2019, del
10 settembre 2019 e del 20 settembre 2019 attestano la recrudescenza di
problematiche psichiche, la continuazione della somministrazione di
farmaci psicoattivi e il perdurarsi della necessità di svolgere colloqui con lo
psichiatra.
D.
Il 26 settembre 2019, l’autorità inferiore ha trasmesso al rappresentante
legale la propria bozza di decisione negativa sull’asilo. In tale contesto, la
Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non ha fatto alcun accenno alle
problematiche mediche succitate, statuendo oltremodo che l’insorgente
sarebbe stato “giovane ed in buona salute” (cfr. atto 41, pag. 7).
E.
Nell’ambito del parere del 1° ottobre 2019 in re alla bozza di cui sopra, la
rappresentanza legale del richiedente asilo ha attirato espressamente
l’attenzione dell’autorità di prima istanza su tale aspetto, sottolineando
segnatamente come il fatto di ricondurre la condizione dell’interessato a
quella di una persona in buona salute sarebbe equivalso ad un’insufficiente
considerazione delle sue caratteristiche individuali (cfr. atto 46, pag. 1).
D-5328/2019
Pagina 3
F.
Con decisione del 2 ottobre 2019, notificata il giorno medesimo, (cfr. atto
A51), la SEM ha respinto la domanda d’asilo dell’interessato e pronunciato
contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera. Nel contempo ha
ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l’esecuzione di
tale misura. Quo alle condizioni di salute del richiedente asilo, nel novero
dell’esame degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento l’autorità
inferiore ha ripreso la formulazione di cui sopra, ritenendo che questi
sarebbe “giovane ed in buona salute”
G.
L’11 ottobre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 12
ottobre 2019), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione
con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale), chiedendone l’annullamento e la restituzione degli atti alla SEM
per il completamento dell’istruzione. Contestualmente egli ha altresì
presentato una domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dalle spese processuali e del raltivo anticipo.
H.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
D-5328/2019
Pagina 4
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure
l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il
Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
I ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono
decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi
può essere rinunciato allo scambio degli scritti.
4.
Il patrocinatore del ricorrente censura in limine la mancata considerazione,
da parte della SEM, della documentazione medica da lui trasmessa.
Sottolinea poi come nell’ambito del parere riguardante la bozza di
decisione negativa, sia stata espressamente richiesta un’accurata
istruzione degli aspetti medici, cosa peraltro già sollecitata in delle
precedenti comunicazioni trasmesse per E-mail. Orbene, prosegue la
rappresentanza, tali richieste sarebbero rimaste inevase, implicando un
accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
Così facendo, l’insorgente oltre a censurare l’inosservanza del principio
inquisitorio, si duole altresì di una violazione del proprio diritto di essere
sentito.
5.
5.1 Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito, disciplinato
dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende il diritto per
l’interessato di consultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti
e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere
sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione
D-5328/2019
Pagina 5
(DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). Per quanto attiene alla
procedura amministrativa federale, il diritto di essere sentito è
regolamentato agli art. 26 e seg. PA. L’art. 32 cpv. 1 PA prevede in
particolare che prima di decidere, l’autorità apprezza tutte le allegazioni
rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.
5.2 Ulteriore corollario del diritto di essere sentito è il cosiddetto “obbligo di
motivazione”, regolato espressamente anche all’art. 35 PA. Al diritto della
parte d’esprimersi prima della pronuncia di una decisione, è infatti
indissociabilmente legato anche l’obbligo per l’autorità decidente di tenere
conto ed apprezzare i fatti determinanti, ciò che deve apparire nella
motivazione della decisione e costituisce presupposto essenziale per la
verifica della fondatezza della stessa sia per le parti che per l’autorità di
ricorso. Per adempire a tali esigenze, è necessario che l’autorità menzioni,
quantomeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di
diritto essenziali, ossia che si confronti con le circostanze fattuali da
giudicare in concreto. In altri termini, è imprescindibile che l’autorità riporti
i motivi che l’hanno guidata e sui quali essa ha fondato la sua decisione di
modo che l’interessato possa rendersi conto della portata della stessa ed
impugnarla in piena cognizione di causa (cfr. DTF 136 I 184 consid. 2.2.1,
136 I 229, Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 4 consid. 5, 2004 n. 38).
5.3 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui
violazione implica, di principio, l’annullamento della decisione impugnata,
a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323
consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n. 4 consid. 5). Una violazione
di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità di prima istanza non
comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e
l’annullamento della decisione impugnata. È infatti di principio ammissibile
prescindere da un rinvio all’autorità inferiore allorquando un tale sanzione
costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella
procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad
un’evasione celere della causa (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201
consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del
diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la
possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che
dispone del medesimo potere d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa
(cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell’autorità
ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all’oggetto della
controversia nel caso concreto (cfr. WALDMANN/BICKEL in:
Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art.
D-5328/2019
Pagina 6
29 n. 119, vedi anche THOMAS SEGESSENMANN, Wegfall der
Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20). La
violazione della garanzia procedurale non deve tuttavia essere
eccessivamente grave (DTAF 2012/24 consid. 3.4).
5.4 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura
amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità
competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo
dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA,
art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l’autorità deve occuparsi del
corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la
documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le
circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a
riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). V’è un accertamento inesatto
quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e un
accertamento incompleto quando non è tenuto conto di tutte le circostanze
giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrecht
spflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.). In tale contesto
il Tribunale è tenuto ad effettuare d’ufficio un esteso controllo delle
circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett.
b LAsi e 49 lett. b PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.188). Qualora in sede
ricorsuale vengano identificate delle carenze, la decisione va annullata ed
il caso retrocesso all’autorità di prima istanza, di modo che questa possa
procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr.
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.191, sentenza del Tribunale D-
1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2).
6.
Ora, v’è innanzitutto da chiedersi se l’autorità inferiore abbia misconosciuto
le richieste di vagliare la documentazione medica agli atti violando il diritto
di essere sentito dell’insorgente. Nell’ambito del parere sulla bozza di
decisione negativa, la rappresentanza legale ha infatti sottolineato la
necessità di istruire approfonditamente la questione, rendendo edotta
l’autorità di prima istanza circa l’inconsistenza di quanto sancito in tale
allegato, il quale si limitava a qualificare il richiedente l’asilo come una
persona “in buona salute”. Sennonché, nella valutazione degli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, la decisione finale non è stata
emendata riprendendo integralmente la predetta formulazione (cfr.
decisione impugnata, pag. 8). Certo, menzionando le argomentazioni di cui
al parere del rappresentante legale, l’autorità inferiore ha fatto riferimento
D-5328/2019
Pagina 7
ad una diagnosi di sindrome da disadattamento con somministrazione di
Nozinan e suggerimento di svolgere attività occupazionali nonché alle
censure del patrocinatore circa l’eccessiva standardizzazione dell’analisi.
In tale contesto, l’autorità di prima istanza ha però liquidato la questione
con argomenti sindacabili quali segnatamente: “considerando inverosimili
le persecuzioni in patria, non vi sono motivi che si oppongano al suo
allontanamento” – cosa peraltro valida solo con le debite riserve ed
unicamente con riferimento ad alcuni aspetti dell’ammissibilità – e “un
rientro in patria potrebbe solamente portarle beneficio, grazie alla fabbrica
della quale è proprietario”. Ebbene, quandanche il solo fatto di aver
affrontato in limine – seppur di transenna – la tematica permetta di
escludere che la SEM abbia omesso di considerare gli elementi presentati
dall’insorgente, è altresì pacifico che l’assenza di un esame in concreto al
riguardo nell’ambito della successiva trattazione degli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento possa configurare una violazione
dell’obbligo di motivazione. Dal tenore del provvedimento impugnato non è
infatti possibile comprendere se e in che modo la situazione psico-fisica del
ricorrente influisca sulla disamina dei presupposti legali necessari
all’esecuzione del rinvio, cosa ha circoscritto i diritti della parte in causa ad
impugnare la decisione in piena cognizione di causa.
Sia quel che sia, la questione dell’eventuale inosservanza di detta garanzia
procedurale è solo in parte decisiva, dal momento che per i medesimi
motivi di cui sopra, si delinea in casu una violazione del principio
inquisitorio. È infatti indubbio che l’inspiegabile catalogazione
dell’insorgente quale persona in “buona salute” senza alcun accenno alla
nutrita documentazione medica all’inserto costituisca accertamento tanto
inesatto quanto incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. La decisione
si fonda pertanto su di presupposti manifestamente non conformi agli atti e
lascia trasparire l’omissione di circostanze decisive, cosa che non può
essere tutelata da questo Tribunale.
7.
Pertanto il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 2 ottobre 2019 è
annullata e gli atti di causa sono ritrasmessi alla SEM per l’eventuale
completamento dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova decisione.
L’autorità inferiore è invitata a delineare i problemi medico-psichiatrici in
capo al ricorrente e, se del caso, le possibilità di trattamento nella regione
d’origine (cfr. a riguardo le sentenze del Tribunale E-4517/2017 del 13
agosto 2018 consid. 8.3.2, E-2904/2014 del 20 gennaio 2016 consid. 7.4).
Qualora dovesse ritenere di disporre tutt’ora degli elementi necessari per
D-5328/2019
Pagina 8
addivenire ad un giudizio positivo al riguardo, avrà premura di emanare
una nuova decisione in cui verranno esaustivamente elencati gli aspetti di
cui sopra. In caso contrario, farà allestire una valutazione medica completa
in base alla quale desumere tutto quanto imprescindibile per un
apprezzamento in piena cognizione di causa.
8.
Visto l’esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi
priva d’oggetto. Inoltre, ai sensi dell’art. 111ater LAsi non sono attribuite
indennità ripetibili quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale
designato dalla SEM a norma dell’art. 102h LAsi.
9.
La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5328/2019
Pagina 9
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 2 ottobre 2019 è annullata
e gli atti le sono retrocessi affinché abbia a procedere ai sensi dei
considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non sono accordate spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: