Corte IV
D-5337/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 a g o s t o 2 0 1 0
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Martin Zoller, Fulvio Haefeli,
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il 7 marzo 1982,
B._______, nata il 1° gennaio 1986,
C._______, nata il 1° gennaio 2001,
D._______, nato il 1° gennaio 2007,
Kosovo,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento (domanda di restituzione del
termine); decisione dell'UFM del 20 aprile 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5337/2010
Fatti:
A.
Il (...), gli interessati hanno presentato una domanda d'asilo in
Svizzera.
B.
Il 20 aprile 2010, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo dei
richiedenti ed ha pronunciato nello stesso tempo l'allontanamento dei
medesimi dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento
medesimo.
C.
Il 21 maggio 2010, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la
summenzionata decisione dell'UFM. Hanno altresì presentato una
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento anticipato delle presumibili spese processuali.
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 9 giugno 2010 (notificata ai
ricorrenti l'11 giugno 2010; cfr. risultanze processuali), ha respinto la
surriferita domanda di assistenza giudiziaria ed ha invitato i ricorrenti a
versare, entro il 25 giugno 2010, un anticipo di CHF 600.- (art.
63 cpv. 4 e cpv. 5 della legge sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), con comminatoria
d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
E.
Con scritto del 18 giugno 2010, i ricorrenti, prevalendosi di una
situazione finanziaria precaria composta unicamente dal sussidio della
Confederazione, hanno ribadito la loro impossibilità a versare l'anticipo
richiesto chiedendo tuttavia l'ammissione del loro ricorso.
F.
Il 5 luglio 2010, il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso
presentato dagli insorgenti, in considerazione del decorso infruttuoso
del termine assegnato ai medesimi per versare l'anticipo richiesto sulle
presumibili spese processuali (cfr. incarto D-[...]).
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D-5337/2010
G.
Il 19 luglio 2010, i ricorrenti hanno proceduto al pagamento
dell'anticipo richiesto di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese
processuali (cfr. risultanze processuali), oltre a CHF 200.- a titolo di
spese processuali per la procedura conclusa con la sentenza
d'inammissibilità del 5 luglio 2010 (cfr. incarto D-[...]).
H.
Con scritto del 20 luglio 2010, inoltrato via telefax, i ricorrenti hanno
chiesto al Tribunale di considerare il loro caso, nonostante il
pagamento di cui sopra sia tardivo.
I.
Il 30 luglio 2010, con decisione incidentale, il Tribunale ha concesso ai
ricorrenti un termine di sette giorni, a decorrere dal giorno seguente la
notifica della presente decisione incidentale, per regolarizzare –
mediante invio dell'originale firmato – la suddetta richiesta interpretata
dal Tribunale come domanda di restituzione, ai sensi dell'art. 24 PA,
per inosservanza del termine di pagamento.
J.
Con scritto del 2 agosto 2010 in originale e debitamente firmato, i
ricorrenti hanno ribadito la loro richiesta di restituzione del termine,
facendo valere di aver avuto bisogno di più tempo per raccogliere il
denaro necessario. Hanno inoltre allegato al suddetto scritto la copia
della richiesta del 20 luglio 2010, nonché le ricevute in originale dei
pagamenti effettuati.
Diritto:
1.
Il Tribunale giudica definitivamente sui ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF,
RS 173.32], nonché art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
[LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
2.
Il Tribunale è competente per statuire nei casi di domande di
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restituzione dei termini nelle fattispecie che rientrano nella sua
giurisdizione (URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zürich 1985, S. 233).
3.
3.1 La restituzione per l’inosservanza di un termine (stabilito dalla
legge o dall'autorità) può essere accordata se il richiedente o il suo
rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, d’agire entro il
termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev’essere
presentata nei trenta giorni dalla cessazione dell’impedimento. Entro lo
stesso termine deve altresì essere compiuto l’atto omesso (art.
24 cpv. 1 PA). Le tre suddette condizioni devono realizzarsi in modo
cumulativo. La prova del rispetto di tali condizioni incombe al
ricorrente.
3.2 Nel caso concreto, è da considerare in favore del ricorrente che
l'atto omesso, ovvero il pagamento dell'anticipo di CHF 600.- a
copertura delle presumibili spese processuali, così come la domanda
di restituzione del termine, sono stati inoltrati entro il termine legale di
trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento, malgrado la natura di
quest'ultimo e malgrado il ricorrente non abbia potuto specificarne il
termine di cessasione. Pertanto, ne consegue che detta domanda è
ricevibile.
3.3 Un impedimento è considerato senza colpa quando un ricorrente o
il suo rappresentante non è oggettivamente in grado d'osservare il
termine fissato sia per causa di forza maggiore sia a seguito di grave
malattia contratta improvvisamente poco prima dello spirare del
termine, nella misura in cui né il ricorrente né il suo patrocinatore
potevano agire od incaricare un rappresentante (DTF 119 II 87
consid. 2a). In altri termini, non basta che il ricorrente medesimo sia
stato impedito d'agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo
inoltre essere pure stato impossibilitato di incaricare un terzo di
compiere gli atti di procedura necessari. La giurisprudenza in materia
di restituzione dei termini è molto restrittiva (v. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, p. 267, n. 2.2.6.7). Non
appena sia esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o
che affidi ad un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa
l'impedimento senza sua colpa ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA.
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3.4 Nel caso di specie, il Tribunale osserva che i ricorrenti non ha fatto
valere, ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 PA, motivo alcuno, non imputabile a
propria colpa, che avrebbe impedito loro dall'agire entro il termine di
15 giorni, stabilito conformemente alla prassi del Tribunale dal Giudice
istruttore con decisione incidentale del 9 giugno 2010, ritenuto che
quest'ultima è stata notificata ai ricorrenti l'11 giugno 2010 e il termine
di pagamento scadeva il 25 giugno 2010 [cfr. risultanze processuali;
incarto D-[...]). Infatti, l'assenza delle necessarie risorse finanziarie per
ottemperare al pagamento dell'anticipo richiesto, rispettivamente la
necessità di usufruire di più tempo per raccogliere la somma richiesta
– peraltro nemmeno comprovate – non rientrano nella suesposta
definizione di impedimento senza colpa suscettibile di ammettere la
restituzione del termine. D'altronde, la richiesta di restituzione del
termine, fondata su una tale motivazione, rasenta l'abuso processuale,
ritenuto che ai ricorrenti non poteva in buona fede sfuggire il fatto che
essa non avrebbe avuto alcun esito favorevole, allorquando nella
decisione incidentale del 9 giugno 2010 era già stato loro
espressamente indicato che l'indigenza non costituisce un motivo
particolare per rinunciare alla richiesta di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali, rispettivamente che una nuova
domanda d'assistenza giudiziaria – o una d'esenzione dall'anticipo
spese, di riduzione o versamento rateale del medesimo o di proroga
del termine di versamento – sarebbe stata scartata senza
assegnazione d'alcun termine di grazia ed il ricorso dichiarato
irricevibile.
3.5 Per conseguenza, la richiesta di restituzione del termine è
respinta in assenza di un ostacolo oggettivo che avrebbe impedito,
senza colpa, ai ricorrenti d'agire in tempo utile.
4.
4.1 In considerazione di quanto precede, il pagamento dell'anticipo di
CHF 600.- effettuato il 19 luglio 2010 dai ricorrenti è tardivo e pertanto
inammissibile. Di conseguenza, i ricorrenti hanno diritto alla
restituzione della citata somma.
4.2 Tuttavia, visto l'esito della procedura, ovvero la soccombenza dei
ricorrenti nella presente procedura di restituzione del termine, le spese
processuali di CHF 600.- devono essere poste a carico dei medesimi
(art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e
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sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
4.3 Di conseguenza, le spese processuali di CHF 600.- sono
computate con il pagamento della medesima somma già effettuato dai
ricorrenti in data 19 luglio 2010.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
La domanda di restituzione del termine è respinta.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Esse sono computate con il pagamento della medesima somma
effettuato dai ricorrenti a titolo d'anticipo spese.
3.
Comunicazione a:
- ricorrenti (Raccomandata)
- UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere
interno; in copia)
- E._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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