B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5337/2014
S e n t e n z a d e l 2 7 o t t o b r e 2 0 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Bendicht Tellenbach, Fulvio Haefeli,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…), con la moglie
B._______, nata il (…), ed il figlio
C._______, nato il (…),
Siria,
patrocinati dall'avv. Ergin Cimen,
Studio legale,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 19 agosto 2014 / N (…).
D-5337/2014
Pagina 2
Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino siriano di etnia araba e di religione cattolica si-
riana, è nato ad D._______ (arabo) rispettivamente E._______ (curdo)
nella provincia di al-Hasaka (arabo) rispettivamente Hesiçe (curdo) ed è
cresciuto nella città di al-Hasaka e vi ha vissuto fino all'espatrio avvenuto
a fine luglio del 2013. Egli ha presentato domanda d'asilo in data
2 settembre 2013 dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno
unitamente alla propria famiglia, varcando il territorio turco illegalmente
giungendo ad Atene (Grecia). Da qui ha proseguito il suo viaggio con un
volo per l'Italia, giungendo infine in territorio elvetico (cfr. verbale d'audi-
zione del 9 settembre 2013 di A._______ [di seguito: verba-
le 1/A._______], pagg. 1, 3 e 7).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato a causa della situazione gene-
rale di guerra in Siria e a causa della malattia del figlio. Inoltre egli sareb-
be stato sequestrato da Jabhat al-Nusra a causa della sua appartenenza
religiosa e rilasciato in seguito su riscatto (cfr. verbale 1/A._______,
pag. 8 e verbale di audizione del 6 maggio 2014 di A._______ [di seguito:
verbale 2/A._______], pag. 5).
A.b La moglie B._______, cittadina siriana di etnia araba e di religione
cattolica siriana, originaria di F._______ nella provincia di al-Hasaka con
ultimo domicilio nella città di al-Hasaka, sentita separatamente ha fatto
valere gli stessi motivi del marito (cfr. verbale d'audizione del
9 settembre 2013 di B._______ [di seguito: verbale 1/B._______.],
pagg. 1, 3 seg. e 7 e verbale del 6 maggio 2014 di B._______ [di seguito:
verbale 2/B._______, pagg. 4 seg.]).
A.c A sostegno della loro domanda d'asilo, gli interessati hanno prodotto i
seguenti documenti:
– la carta d'identità siriana di B._______ rilasciata il 10 settembre 2009;
– i certificati di battesimo di B._______ del 15 dicembre 2012, di
A._______ del 4 dicembre 2012 e di C._______ del 4 dicembre 2012;
– la licenza di condurre di A._______ e la carta d'infrazione al regola-
mento stradale.
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Pagina 3
B.
Con decisione unica del 19 agosto 2014, notificata ai richiedenti in data
20 agosto 2014 (cfr. atto A29/1), l'Ufficio federale della migrazione (UFM;
ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto le succitate
domande d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente
esigibile l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati verso la Siria
concedendogli l'ammissione provvisoria.
C.
In data 19 settembre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 22 settembre 2014) gli interessati sono insorti contro detta decisio-
ne con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) chiedendo, in via preliminare, di ordinare un'istruttoria ai sensi
delle prove richieste nel gravame nonché di procedere allo scambio di
scritti, ossia concedere ai ricorrenti la facoltà di esprimersi circa la rispo-
sta al ricorso dell'UFM e di ordinare un dibattimento. Nel merito, hanno
concluso all'accoglimento del ricorso, al riconoscimento della qualità di ri-
fugiato ed all'annullamento dei punti 1, 2, 3 e 6 del dispositivo della deci-
sione impugnata. Hanno altresì presentato istanza di concessione
dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese di giustizia e del relativo anticipo.
A sostegno dell'atto ricorsuale, gli insorgenti hanno prodotto i seguenti
documenti:
– una copia della decisione impugnata (all. A) e il tracciamento dell'invio
raccomandato (all. B);
– una copia della procura del 28 agosto 2014 al loro patrocinatore
(all. C);
– un articolo in lingua inglese dell'11 dicembre 2013 intitolato "Syria: US
and UK suspend aid after Islamist fighters seize weapons stores"
(all. D);
– un articolo del 20 agosto 2014 intitolato "Dobbiamo spingere l'Islam
moderato a intervenire per i cristiani d'Oriente" (all. E);
– un articolo del 15 settembre 2014 intitolato "Salem e gli altri cristiani
rimasti in Iraq per non perdere la propria vita e la fede. Dieci anni di
persecuzioni" (all. F)
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– un articolo del 13 settembre 2014 intitolato "In due nuovi video l'Isis
minaccia l'Europa e i cristiani in Siria" (all. G).
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 29 settembre 2014, ha respinto
la domanda di assistenza giudiziaria, invitando gli insorgenti a versare,
entro il 14 ottobre 2014, un anticipo di CHF 600.– a copertura delle pre-
sunte spese processuali, indicando che in caso d'inosservanza il ricorso
sarebbe stato dichiarato inammissibile. Il 30 settembre 2014 i ricorrenti
hanno tempestivamente pagato il suddetto anticipo.
E.
Con ordinanza del 7 ottobre 2014, il Tribunale ha trasmesso all'UFM una
copia del ricorso e degli allegati ed ha invitato detto Ufficio a presentare
una risposta al ricorso entro il 22 ottobre 2014.
F.
In data 21 ottobre 2014 l'UFM ha indicato che l'atto di ricorso non conter-
rebbe nessun elemento o mezzo di prova nuovo ed ha proposto di re-
spingere il ricorso. Tale scritto è stato trasmesso agli insorgenti per cono-
scenza il 23 ottobre 2014.
G.
Con scritti spontanei del 13 agosto 2015 e del 3 settembre 2015, tra-
smessi alla SEM con possibilità d'esprimersi, gli insorgenti hanno portato
all'attenzione del Tribunale il peggioramento della situazione di sicurezza
nella regione di al-Hasaka e nell'omonima città causato dal conflitto in es-
sere ed hanno inoltre prodotto una decisione del 15 maggio 2015, con la
quale la SEM ha concesso l'asilo a G._______ (N […]), sorella di
B._______.
H.
In data 15 settembre 2015 la SEM ha inoltrato le sue osservazioni, tra-
smesse ai ricorrenti con possibilità d’esprimersi, con le quali ha nuova-
mente proposto la reiezione del gravame.
I.
In data 29 ottobre 2015, i ricorrenti si sono espressi in replica, trasmessa
all’autorità inferiore con invito ad esprimersi, presentando le loro osserva-
zioni in merito ed allegando i seguenti documenti:
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– un articolo del 25 febbraio 2015 intitolato "Isis rapisce 150 cristiani as-
siri Anche donne e bimbi. " (all. H)
– un articolo in lingua inglese del 25 febbraio 2015 intitolato "The cruel
strategy behind ISIL’s attacks on Christians" (all. I)
– un articolo in lingua inglese del 28 ottobre 2015 intitolato "ISIS abducts
scores of Christians in northeastern Syria, groups say" (all. J).
J.
La SEM, con duplica del 17 novembre 2015, trasmessa ai richiedenti per
conoscenza, ha considerato che i tragici eventi menzionati nella replica
non sarebbero comunque in grado di indurre la SEM ad un cambiamento
di opinione ed ha nuovamente proposto il respingimento del ricorso.
K.
Con scritto spontaneo dell’11 aprile 2016, inoltrato all’autorità inferiore
con possibilità di esprimersi in merito, gli insorgenti hanno aggiornato il
Tribunale riguardo la situazione dei cristiani in Siria allegando il seguente
documento:
– un articolo dell’11 aprile 2016 intitolato "Siria, patriarca denuncia strage
di cristiani per mano dei jihadisti dell’Is" (all. K).
L.
Con osservazioni del 4 maggio 2016 la SEM rimandato alle considerazio-
ni espresse nei precedenti avvisi proponendo la reiezione del gravame.
M.
Con scritto spontaneo del 30 giugno 2016, gli insorgenti hanno nuova-
mente aggiornato il Tribunale riguardo alla situazione dei cristiani in Siria
allegando i seguenti documenti:
– un articolo del 14 gennaio 2016 intitolato "The “Islamic State” release
16 Assyrian kidnapped about year ago" (all. L);
– un articolo del 23 febbraio 2016 intitolato "For a ransom, The “Islamic
State” closes the Assyrians citizens’ file who were abducted from vil-
lages in the countryside of Tal Tamr" (all. M);
– un articolo del 31 dicembre 2015 intitolato "Siria, duplice attentato ka-
mikaze: decine di vittime" (all. N);
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Pagina 6
– un articolo del 31 dicembre 2015 intitolato "More causalties rise the
number of al-Qameshly bombings victims to 18" (all. O);
– un articolo del 25 gennaio 2016 intitolato "15 causalties and injuries at
least in an explosion at Al-Qameshly city center" (all. P);
– un articolo del 19 giugno 2016 intitolato "Attentato in Siria" (all. Q);
– un articolo del 19 giugno 2016 intitolato "6 killed wounded by Suicide
attack in Qamishli" (all. R);
– un articolo del 19 giugno 2016 intitolato "Suicide attack targets the Pa-
triarch Ignatius Ephrem II" (all. S).
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il
Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai
sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM
rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce
una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
D-5337/2014
Pagina 7
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente ri-
levanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'i-
nadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tri-
bunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta-
zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Nell'atto di ricorso, gli insorgenti chiedono di ordinare un dibattimento giu-
sta l'art. 57 cpv. 2 PA in modo da permettere alle parti di amministrare le
prove e proporre le proprie conclusioni.
La domanda di ordinare un dibattimento, questo Tribunale la intende co-
me domanda d'assunzione di prove e non come richiesta d'organizzare
un dibattimento pubblico. Non di meno questo Tribunale considera il sub-
strato fattuale esposto in maniera sufficiente per potersi esprimere, aven-
do la parte in causa avuto occasione, segnatamente in sede di audizione
sulle generalità e audizione federale sui motivi d'asilo, come pure per
iscritto nell'atto ricorsuale, di potersi esprimere. Alla richiesta non è quindi
dato seguito.
È utile a questo punto precisare, a scanso di equivoci, che, in generale,
secondo la giurisprudenza, l'obbligo di organizzare un dibattimento pub-
blico ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU presuppone che la parte formuli una
richiesta chiara ed inequivocabile: semplici domande di assunzione di
prove, relative per esempio all'interrogatorio di parti o di testimoni oppure
ad un sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo, a meno che
siano formulate allo scopo di esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti ad un tribunale indipendente (cfr. DTF
130 II 425 consid. 2.4; sentenza del TF 9C_903/2011 del
25 gennaio 2013 consid. 6.3). Ciò detto, nel caso concreto, pur ammet-
tendo che la ricorrente non si sia limitata a presentare una semplice do-
manda di assunzione di prove, ma abbia chiesto di organizzare un dibat-
timento pubblico, ella non può fondarsi sull'art. 6 CEDU per dedurre il
proprio diritto ad essere sentita oralmente poiché questa disposizione non
si applica a vertenze in materia di diritto di asilo (cfr. DTF 132 I 229
consid. 6.2, DTF 130 I 388 consid. 5.1; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Eu-
ropäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2a ed., 1999,
pag. 147).
4.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al
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Pagina 8
beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con decisione del 19 agosto 2014, oggetto del litigio
in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione ri-
guardante il rifiuto della loro domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'al-
lontanamento.
5.
5.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato che i motivi a fonda-
mento della domanda d'asilo degli interessati non sarebbero verosimili e
pertinenti ai sensi degli art. 7 e 3 LAsi.
In particolare, l'UFM ha rilevato che l'interessato non avrebbe reso vero-
simile di essere stato sequestrato da Jabhat al-Nusra. Il richiedente
avrebbe fornito distinte versioni circa il sequestro: in un primo momento
avrebbe indicato di essere stato da solo con la propria automobile al mo-
mento del rapimento, mentre in seguito avrebbe dichiarato di essere stato
in compagnia di altre persone su un mezzo pubblico. Si sarebbe così
smentito allorquando avrebbe indicato che l'automobile sarebbe stata
trattenuta dal fronte ribelle. Un'ulteriore contraddizione è stata rilevata an-
che circa la durata del sequestro il quale secondo le sue dichiarazioni sa-
rebbe durato tre, quattro o cinque giorni. Dello stesso tenore sarebbero le
sua dichiarazioni circa il motivo del rapimento, ossia che sarebbe stato ri-
cercato da Jabhat al-Nusra poiché sarebbe figurato in una lista nella qua-
le sarebbero stati elencati tutti i membri del partito Baath.
Quo alla pertinenza dei loro motivi d'asilo, l'UFM ha indicato che la situa-
zione di guerra civile esistente in Siria sarebbe l'espressione della dram-
matica situazione generale causata dal conflitto in essere e non sarebbe
quindi rilevante in materia d'asilo. Altresì la difficoltà di trovare dei medici-
nali per il figlio come pure la sua impossibilità di seguire un'educazione
scolastica non sarebbero indizi propri a giustificare la qualità di rifugiato.
Nell'insieme quindi, le dichiarazioni degli interessati non soddisferebbero
le condizioni di verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi e di rilevanza previste
all'art. 3 LAsi e pertanto l'UFM non gli ha riconosciuto la qualità di rifugia-
to, ha respinto la loro domanda d'asilo ed ha pronunciato il loro allonta-
namento dalla Svizzera.
5.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura
come pure i fatti circa l'andamento della guerra civile in Siria, gli insorgen-
ti hanno contestato l'inverosimiglianza e l'irrilevanza ritenuta dall'UFM cir-
ca i loro motivi d'asilo.
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Pagina 9
In primo luogo, l'UFM si sarebbe basata su tre lievi contraddizioni del ri-
corrente per sussumere l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo. Il ricorrente
è dell'avviso che le sue dichiarazioni sarebbero da valutare nel loro in-
sieme: le dichiarazioni della moglie infatti confermerebbero le dichiarazio-
ni del marito. Oltracciò avendo i coniugi fornito dichiarazioni convergenti
circa il viaggio d'espatrio, l'UFM si sarebbe focalizzata sulle uniche lievi
contraddizioni senza procedere ad una ponderazione complessiva delle
loro dichiarazioni. In secondo luogo, l'UFM avrebbe fatto astrazione della
circostanza giuridicamente rilevante riguardo allo stato di salute del ricor-
rente (rapporto del Dr. med. H._______ agli atti dell'UFM) il quale indiche-
rebbe che il ricorrente soffre di uno stato confusionale da stress al quale
sarebbe a tuttora assoggettato a causa della violenza subita. Oltracciò
l'UFM avrebbe dovuto prendere in considerazione per l'esame della vero-
simiglianza gli otto mesi trascorsi tra la prima e la seconda audizione. In-
fine, gli insorgenti appartenenti alla minoranza cristiana vittima di perse-
cuzione da parte delle milizie islamiche, avrebbero quindi reso verosimile
la qualità di rifugiato.
Oltre alla sussistenza di motivi d'asilo a titolo individuale, i ricorrenti solle-
vano la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. Le
condizioni di sicurezza atte a tutelare dal punto di vista fisico le minoran-
ze cristiane, nonché le garanzie per permettere a queste ultime di eserci-
tare liberamente la propria fede sarebbero all'evidenza venute meno con
l'inesorabile conquista del territorio da parte di gruppi fondamentalisti di
matrice islamica. I cristiani sarebbero divenuti bersagli diretti dei gruppi
fondamentalisti di matrice islamica, i quali avrebbero conquistato la mag-
gior parte del territorio siriano ed in particolare il nord-est del Paese. I cri-
stiani quindi subirebbero una seria esposizione a pericolo della propria vi-
ta e della propria libertà a causa della semplice appartenenza alla religio-
ne cristiana.
Per questi motivi ai ricorrenti dovrebbe essere riconosciuta la qualità di ri-
fugiato.
5.3 Nel suo atto responsivo l'UFM ha unicamente indicato che il ricorso
non conterrebbe nessun elemento o mezzo di prova nuovo suscettibile di
modificare il suo punto di vista ed ha quindi proposto le reiezione del ri-
corso.
5.4 Con scritto spontaneo del 13 agosto 2015 i ricorrenti hanno indicato
che la situazione dei cristiani nella provincia di al-Hasaka e nella città
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Pagina 10
omonima – loro luogo d'origine – sarebbe peggiorata e che ivi sarebbe in
atto una pulizia etnica dei cristiani operata dallo Stato Islamico.
Con scritto del 3 settembre 2015 hanno prodotto una decisione del
15 maggio 2015, con la quale la SEM ha concesso l'asilo a G._______
(N […]), sorella di B._______. Ciò dimostrerebbe che l’autorità inferiore
avrebbe modificato la prassi riguardo allo statuto dei richiedenti l’asilo si-
riani.
5.5 Nelle sue osservazioni del 15 settembre 2015 la SEM ha indicato che
la decisione positiva della sorella della ricorrente non gioverebbe alla
causa poiché riposerebbe su motivi d’asilo propri che non sarebbero le-
gati alla situazione dei cristiani in Siria. L’autorità inferiore ha poi negato
la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria per i se-
guenti motivi:
5.5.1 In Siria, stato laico, la percentuale di cristiani sull'insieme della po-
polazione sarebbe stimata attorno al dieci per cento. Dallo scoppio della
guerra civile il numero di cristiani che avrebbe cercato rifugio all'estero
sarebbe esiguo dal momento che i cristiani avrebbero cercato rifugio in
altre zone della Siria. Varie fonti avrebbero confermato che la maggior
parte dei cristiani fuggiti all'estero sarebbe principalmente espatriata a
causa della situazione di violenza generalizzata causata dal conflitto in
essere. Tuttavia a dipendenza del luogo di residenza potrebbe variare il
tipo di minaccia nei confronti dei cristiani a causa della loro fede. In linea
di massima la popolazione cristiana residente nelle zone controllate dal
governo siriano non avrebbe motivo di temere persecuzioni di natura
prettamente religiosa. Nelle zone cadute in mano ai ribelli sarebbero in-
vece rimasti pochissimi cristiani. Ciò sarebbe dovuto al pericolo di "barrel
bombing" presente nelle zone controllate dall'opposizione ed assente nei
territori controllati dal governo. I cristiani residenti nelle zone controllate
dall'opposizione avrebbero possibilità molto limitate di praticare la loro fe-
de nelle chiese. In tali territori la situazione dei cristiani rischierebbe di de-
teriorarsi qualora gli stessi venissero identificati quali sostenitori del go-
verno: la causa di possibili misure di persecuzione non sarebbe di natura
religiosa, bensì di natura politica quali avversari politici. Sebbene il gover-
no e l'opposizione tentino di ottenere il supporto da parte della comunità
cristiana, la maggior parte dei cristiani manterrebbe una posizione neutra,
riuscendo ad ottenere un accomodamento con entrambi a seconda della
regione di residenza. Singoli casi sarebbero noti di cristiani caduti nel mi-
rino delle autorità siriane per aver sostenuto l'opposizione, tuttavia il ca-
rattere di tale persecuzione sarebbe di tipo politico e non religioso. Per-
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Pagina 11
tanto non vi sarebbero gli estremi per riconoscere una persecuzione si-
stematica dei cristiani da parte delle autorità siriane.
5.5.2 Diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nel-
le regioni controllate dal cosiddetto "Stato Islamico". Si tratterebbe essen-
zialmente di alcune regioni del nord e dell'est della Siria, in particolare le
regioni di ar-Raqqa fino a Kobanê nell'immediata vicinanza della frontiera
con la Turchia e di località situate lungo la valle dell'Eufrate verso l'Iraq.
Ar-Raqqa sarebbe il centro del califfato instaurato nel nord della Siria.
Nelle zone conquistate dallo "Stato Islamico" vigerebbe un regime fonda-
to su precetti islamici severi. Il califfato sarebbe dotato di un'amministra-
zione e una giurisdizione propria: vi sarebbero state conversioni forzate di
non-musulmani, soprattutto di cristiani e iazidi. Oltre a ciò vi sarebbero
stati casi di pagamento forzato di tasse pro capite imposto ai cristiani co-
me pure di divieto di praticare in pubblico una religione non musulmana.
Sarebbero inoltre vietati il fumo, il consumo di alcol e l'ascolto di musica
occidentale. Quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni sarebbero fuggiti
verso altre regioni della Siria perlopiù a nord-est in regioni controllate dal
Partito curdo dell'unione democratica (Partiya Yekitîya Demokrat, PYD),
oppure nelle regioni prevalentemente sotto il controllo delle autorità siria-
ne situate nella regione di Damasco e nelle montagne delle catene co-
stiere a ovest del Paese, dove la popolazione cristiana sarebbe propor-
zionalmente aumentata dall'inizio della guerra civile.
L'agire dello "Stato Islamico" non colpirebbe soltanto le minoranze religio-
se, bensì anche importanti gruppi islamici quali sunniti e sciiti. Non si
avrebbero dati attendibili riguardo al numero di vittime dello "Stato islami-
co". Se da un lato lo "Stato Islamico" e altri gruppi ribelli terrebbero mi-
gliaia di persone in cattività, dall'altro lato non vi sarebbero indicatori di
esecuzioni pubbliche di cristiani perpetrate dallo "Stato Islamico" per mo-
tivi religiosi. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero prevalentemen-
te combattenti di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero
opposto resistenza. In Siria sarebbero avvenuti pochissimi assassini di
cristiani per motivi religiosi.
5.5.3 La situazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che pesa su
di essi varierebbe da una regione all'altra. Solo una piccola parte dei cri-
stiani in Siria sarebbe stata vittima di abusi: l'entità del fenomeno potreb-
be pertanto essere considerata esigua. Le condizioni per il riconoscimen-
to di una persecuzione collettiva della popolazione cristiana in Siria non
sarebbero soddisfatte.
D-5337/2014
Pagina 12
5.6 In sede di replica, in data 29 ottobre 2015, gli insorgenti hanno men-
zionato il recente attacco subito da villaggi cristiani nella regione di al-
Hasaka, ovvero la regione di origine dei ricorrenti, da parte di fondamen-
talisti islamici. Questi ultimi avrebbero dissacrato chiese, bruciato case ed
ucciso una decina di civili. Avrebbero inoltre rapito più di trecento cristiani.
Vi sarebbe da credere che gli attacchi in tale regione potrebbero non ces-
seranno nel breve periodo giacché al-Hasaka si trova nelle immediate vi-
cinanze del confine con la Turchia e l'Iraq. L'intenzione dei terroristi sem-
brerebbe quella di aprire un varco con il confine turco e iracheno, vista la
recente sconfitta sull'altro fronte a Kobanê. I cristiani sarebbero quindi
bersagli diretti dei gruppi fondamentalisti di matrice islamica, avendo que-
sti ultimi già conquistato la maggior parte del territorio siriano ed in parti-
colare il nord-est del Paese, luogo in cui si troverebbe la città dei ricorren-
ti ossia al-Hasaka. L’accertamento del fatto relativo alla pulizia etnica in
atto in Siria nei confronti dei cristiani costituirebbe un fatto giuridicamente
rilevante che avrebbe dovuto indurre la SEM a riconoscere lo statuto di ri-
fugiato ai ricorrenti. Infine, allegato che la SEM non sarebbe stata in gra-
do di esporre i motivi che hanno condotto l’autorità a riconoscere lo statu-
to di rifugiato alla sorella, della ricorrente, la SEM non avrebbe addotto
alcuna argomentazione pertinente, se non un accenno al fatto che i motivi
che avrebbero condotto al riconoscimento dello statuto di rifugiato della
sorella non sarebbero legati alla situazione dei cristiani in Siria. Su questo
punto, in assenza di una chiara motivazione si dovrebbe concludere alla
violazione del diritto di essere sentito dei ricorrenti, che in questo caso
comporta con sé una violazione del diritto costituzionale che impone
l’obbligo della parità di trattamento (art. 8 Cost.).
5.7 Con duplica, l’autorità inferiore ha rilevato che malgrado i tragici even-
ti menzionati in sede di replica, essi non sarebbero in grado di indurre la
SEM ad un cambiamento di opinione circa la sussistenza di una persecu-
zione collettiva contro i cristiani. Di conseguenza rinviano alle considera-
zioni espresse con osservazioni del 15 settembre 2015.
5.8 Nello scritto spontaneo dell’11 aprile 2016 e del 30 giugno 2016, gli
insorgenti aggiornano il Tribunale riguardo alla critica situazione dei cri-
stiani in Siria. La loro condizione continuerebbe a peggiorare drammati-
camente, la persecuzione nei confronti dei cristiani si sarebbe ampliata
nella regione di al-Hasaka, manifestandosi con attacchi mirati. Hanno poi
rammentato il rapimento di 350 cristiani in febbraio 2015 e gli attacchi av-
venuti ultimamente nella città di al-Qamishli. Le condizioni per riconosce-
re una persecuzione collettiva sarebbero date ai sensi della sentenza
D-1495/2015 consid. 7.2. I ricorrenti menzionano poi la recente strage –
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Pagina 13
resa nota dal Patriarca, massima autorità spirituale dei ricorrenti, membri
della Chiesa siro ortodossa di Antiochia – avvenuta ad al-Qaryatayan. In
Siria sarebbe dunque in atto una vera pulizia etnica.
5.9 Con osservazioni del 4 maggio 2016, l’autorità inferiore ha indicato
che gli eventi indicati nello scritto dei ricorrenti dell’11 aprile 2016 non sa-
rebbero in grado di indurre un cambiamento di opinione circa il sussistere
di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria.
6.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizio-
ni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto ac-
cordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-
so include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. So-
no pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'in-
tegrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pres-
sione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere
conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2
2ª frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di ri-
fugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditto-
rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai
fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate ve-
rosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso
D-5337/2014
Pagina 14
di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza moti-
vo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella
procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indi-
spensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da
prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il
giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica
della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'es-
sere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e
contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista
oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie
(cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
7.
Di seguito verrà affrontata la questione dell’eventuale esistenza di una
persecuzione collettiva ad indirizzo dei cristiani in Siria.
7.1 Una persona può eccezionalmente allegare a fondamento della sua
domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate perso-
nalmente contro di lei. Tale è il caso in cui il richiedente l'asilo nel suo
Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di
persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai
sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9).
7.2 Per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una perse-
cuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant’è che la sola ap-
partenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è suffi-
ciente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini
dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un de-
terminato gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste
all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato. In primo
luogo la persona interessata deve dimostrare la sua appartenenza ad un
determinato gruppo di persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di
una persecuzione mirata verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i
provvedimenti esistenti sono indirizzati contro un determinato gruppo di
persone oppure in egual misura contro il resto della popolazione. I prov-
vedimenti devono essere caratterizzati da una considerevole intensità.
Quest'ultima è data allorquando il provvedimento implica un intervento
che compromette la vita, lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restri-
zione della libertà, è di considerevole durata e frequenza. Questi pregiu-
dizi intensi e mirati devono avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile
D-5337/2014
Pagina 15
tutti i membri di un determinato gruppo ed essere di una portata conside-
revole in relazione alla grandezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In
tale contesto per apprezzare la verosimiglianza della persecuzione è di ri-
lievo soppesare i gravi pregiudizi effettivamente subiti in passato da una
porzione considerevole dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF
2014/32 consid. 7.2 con rinvii; 2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 con-
sid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le misure di persecuzione siano dirette con-
tro tutti i membri della comunità, e siano nel contempo frequenti e persi-
stenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno far valere
con successo l'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 consid. 6a).
7.3 In specie, l’appartenenza dei ricorrenti alla comunità cristiana siriana
non è posta in discussione.
7.4 Quo all’esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la
frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto
opportuno adottare un approccio regionale (cfr. sentenza D-1495/2015
del 21 marzo 2016 consid. 9.4, pubblicata come sentenza di riferimento e
riguardante la città di al-Qamishli).
7.5 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la
precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile
(cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Va premesso che nel contesto del
conflitto risulta difficile trovare informazioni affidabili, neutrali, verificabili e
valide a lungo termine sulla situazione in Siria. Essa è infatti
caratterizzata dal repentino cambiamento del controllo esercitato dai
partecipanti su parti del territorio siriano. Questi ultimi approfittano della
quasi totale assenza di giornalisti indipendenti e di organizzazioni non
governative neutrali per diffondere ciascuno le proprie informazioni
parziali (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.1). Prima dello scoppio della
guerra civile, la minoranza cristiana in Siria rappresentava, secondo le
differenti fonti, il 9%, il 10% o il 15% della popolazione ed era concentrata
perlopiù nella regione di Aleppo, nella valle del fiume Oronte e nella
cosiddetta "valle dei cristiani" a nord ovest della città di Homs, così come
in altri villaggi sparsi in tutto il territorio. In tempi precedenti al conflitto, i
cristiani, cosi come le altre minoranze, erano tollerati dal governo al-
Assad, il quale, fintanto che essi non risultassero oppositori del regime,
garantiva loro la libertà di culto ed una certa protezione. Nonostante ciò,
la minoranza cristiana aveva difficilmente accesso a cariche pubbliche
D-5337/2014
Pagina 16
importanti, le quali erano perlopiù destinate ad alauiti o sunniti (cfr.
sentenza D-1495/2015 consid. 9.2 e fonti citate).
7.6 Secondo le frammentarie fonti disponibili, sin dall'inizio delle manife-
stazioni contro il governo, i cristiani e le altre minoranze avrebbero cerca-
to di rimanere neutrali. Con l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sa-
rebbero tuttavia viste obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente
il regime o l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tut-
ti i cristiani siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la mag-
gioranza di quest’ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad
(cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Con lo scoppio
della guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare
dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei Paesi dell'ovest, mentre gli altri
si sarebbero invece spostati all’interno del territorio siriano verso città o
regioni dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza
D-1495/2015 consid. 9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga an-
drebbero ricondotti ai rischi derivanti dalle operazioni militari, ai bombar-
damenti, alla povertà e alla criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla si-
tuazione di violenza generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe essere
motivata anche dal timore di essere presi di mira per la sola appartenen-
za religiosa. In quanto minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe
infatti precaria dal momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospette-
rebbero di sostenere la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso
contesto è la presenza dell’organizzazione terrorista autoproclamatosi
"Stato Islamico" e di altri gruppi jihadisti. Le minoranze religiose presenti
in Siria, tra cui quindi anche i cristiani, temerebbero infatti di essere ucci-
se o perseguitate da questi attori allorché il governo siriano dovesse ca-
dere (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sa-
rebbe reso ancor peggiore a causa dell'ubicazione delle zone da loro abi-
tate, le quali avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico
e militare (cfr. Ibidem).
7.7 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsio-
ni e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi,
ma piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causa-
ta dalla guerra civile. Nell’integralità del territorio siriano sarebbero relati-
vamente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclu-
sivamente dall'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari:
se da un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i
cristiani sarebbero rari e che vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto
che alcuni musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai jihadisti stranie-
ri, dall'altro lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presa-
D-5337/2014
Pagina 17
gire una situazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle
mere risultanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla
guerra civile (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate).
7.8 Come già enunciato dal Tribunale nelle precedenti occasioni, la situa-
zione dei cristiani in Siria varia non di meno a seconda della regione a cui
si fa riferimento e, segnatamente, a seconda di chi vi esercita il controllo
(cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3).
8.
Occorre quindi procedere anche nel caso di specie verificando quale sia
(o siano), nel caso che ci riguarda, la (o le) fazione(i) che attualmente
controlli(no) il luogo di provenienza dei ricorrenti, analizzando in seguito
l’esistenza di un’eventuale persecuzione collettiva su tale base.
8.1 I ricorrenti provengono dalla città di al-Hasaka, nell’omonima provin-
cia. Il Tribunale focalizza dunque il suo esame su tale regione e sulla ri-
spettiva città.
8.1.1 Nella provincia di al-Hasaka dal luglio 2012, allorquando parte delle
truppe del regime si sono ritirate per andare a rafforzare la difesa di
Aleppo e di Damasco, le milizie curde hanno riconquistato parte di tali
territori (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.5.1). L'Unità di protezione popolare
(Yekîneyên Parastina Gel [YPG]) e l'Unità di protezione delle donne
(Yekîneyên Parastina Jin [YPJ]) agiscono come forze armate delle
autorità autonome curde dopo la dichiarazione di autonomia dei cosiddetti
"cantoni" curdi siriani. Il PYD, il partito curdo più forte dei "cantoni"
autonomi curdi – popolati in maggioranza da curdi ma anche da arabi,
assiri e altre minoranze – è molto impegnato ad estendere e rafforzare il
suo controllo politico e militare su gran parte della regione nord della Siria
popolata da curdi. Tuttavia in tali regioni le forze armate del governo
siriano sono presenti e il PYD come l'YPG sono messi sotto pressione
dall'organizzazione "Stato Islamico", la quale dall'inizio del 2014 ha il
controllo di alcuni territori del nord-est della Siria. L'azione militare
dell'organizzazione "Stato Islamico" non è soltanto quella di attaccare le
truppe del regime, bensì di conquistare la gran parte dei territori del nord
controllati dai curdi. Nel settembre del 2014 l'organizzazione "Stato
Islamico" ha iniziato un attacco contro il PYD e l'YPG per conquistare Ayn
al-Arab (arabo) rispettivamente Kobanê (curdo) nella provincia di Aleppo:
tale attacco ha causato la fuga di più di 190'000 persone verso la Turchia.
All'infuori dei cosiddetti "cantoni" controllati dai curdi, tra ottobre e
novembre del 2014 la provincia nord di Idlib è stata teatro di un'offensiva
D-5337/2014
Pagina 18
attuata da parte di Jabhat al-Nusra (ora Jabhat Fatah a-Sham), fronte
estremista siriano legato ad al-Qaida, che ha avuto come risultato il
controllo della stessa e la partenza delle truppe del regime. La situazione
nel territorio controllato dai curdi è precaria e repentini cambiamenti a
livello militare e politico non possono al momento attuale essere esclusi
(cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.5.3). Ad al-Qamishli molti cristiani sono
fuggiti all'estero e altrettanti vi hanno cercato rifugio scappando da
Aleppo, Homs, ar-Raqqa e da città distrutte a causa dei bombardamenti
oppure conquistate dagli islamisti radicali (cfr. sentenza D-1495/2015
consid. 9.3.1).
Testimone della pressione esercitata dall'organizzazione "Stato Islamico"
sui territori controllati dai curdi è l'offensiva effettuata dal gruppo islamista
nel febbraio 2015 presso le coste del fiume Khabur, popolate da assiri
cristiani, nella provincia di al-Hasaka. In tale occasione l'organizzazione
"Stato Islamico" ha rapito più di 200 assiri cristiani. L'YPG e il Consiglio
militare siriaco (Mawtbo Fullhoyo Suryoyo [MFS]), un corpo militare di cri-
stiani assiri alleato dell'YPG, hanno poi sferrato la controffensiva per evi-
tare l'attraversamento del fiume Khabur e la conquista da parte dell'orga-
nizzazione "Stato Islamico" di Tall Tamer. La controffensiva ha avuto suc-
cesso e l'organizzazione "Stato Islamico" ha dovuto retrocedere. La nuo-
va coalizione delle forze democratiche siriane (Syrian Democratic Forces
[SDF]) – formate dall'YPG e da altre milizie – abbiano effettuato un'offen-
siva che ha permesso la retrocessione dell'organizzazione "Stato Islami-
co" verso il sud della provincia di al-Hasaka (cfr. sentenza D-1495/2015
consid. 9.3.1 e relativi riferimenti). Il 25 giugno 2015, inoltre, l'organizza-
zione "Stato Islamico" ha iniziato un’offensiva per tentare di conquistare la
città di al-Hasaka e migliaia di persone, tra cui anche famiglie cristiane,
sono state costrette ad abbandonare le loro case (cfr. Agenzia Fides,
Thousands of Christian families fleeing Hassakè. Archbishop Hindo: ji-
hadists have found support in the local population, 30.06.2015,
tian_families_fleeing_Hassake_Archbishop_Hindo_jihadists_have_fo >,
consultato il 13.06.2016). L’YPG e le altre milizie così come le forze filo-
governative hanno iniziato una controffensiva durata più settimane nella
quale sono riusciti a respingere all’esterno della città l'organizzazione
"Stato Islamico" (cfr. Agathocle de Syracuse, Hasakah IS offensive – 27
June 2015 16:00, 27.06.2015, /wp-content/uploads/2015/06/Hasakah-27-June-2015.jpg >,
consultato il 13.06.2016; Agathocle de Syracuse, Hasakah Situation after
repelling IS offensive – 6 Aug 2015, 06.08.2015,
D-5337/2014
Pagina 19
Hasakah-6-Aug-2015.jpg >, consultato il 13.06.2016; Agathocle de Syra-
cuse, Hasakah IS offensive [25 June – 1 August 2015]
, consultato il
23.08.2016).
Negli ultimi mesi, il fronte militare si è spostato dalla capitale della provin-
cia verso sud e l'organizzazione "Stato Islamico" in agosto 2016 control-
lava unicamente dei piccoli territori nel sud della provincia, la quale è ora
prevalentemente controllata dalle forze democratiche siriane (Syrian De-
mocratic Forces [SDF], formate dall'YPG e da altre milizie). La città di al-
Hasaka non si trova dunque più al centro di scontri armati tra l'organizza-
zione "Stato Islamico" e le forze nemiche, tuttavia, i centri urbani della
provincia sono diventati bersagli di attentati bomba e sono stati designati
dall’Institut for the Study of War (ISW) come “zone di attacco”
dell’organizzazione “Stato Islamico”. Inoltre, nella città stessa di al-
Hasaka nel 2016 sono avvenuti, a diverse riprese, degli scontri tra le au-
torità autonome curde e le forze filogovernative, nonché attacchi bomba.
Particolarmente degni di nota, poiché per la prima volta hanno visto l’uso
di armi pesanti, sono gli scontri avvenuti recentemente tra le forze di sicu-
rezza delle autorità autonome curde e le forze armate della Repubblica
Araba di Siria rispettivamente e i loro alleati (National Defense Forces
[NDF]), i quali, secondo le ultime notizie, si sarebbero ora risolti in un
cessate il fuoco. Malgrado questi scontri non fossero indirizzati contro i
cristiani, li pongono in una situazione potenzialmente pericolosa tra regi-
me e oppositori. Di conseguenza la situazione è ben lungi dall’essere def-
inite come sicura (cfr. Van Linge, Thomas, the situation in Syria,
16.08.2016, update-dd-august-16-2016/ >, consultato il 23.08.2016; Institute for the
Study of War (ISW), ISIS Sanctuary: August 19, 2016, ,
gust%2019%202016.pdf >, consultato il 23.08.2016; Kurdwatch [Berlin],
Al-Hasakah: Skirmishes between YPG and National Defense
Army, 03.02.2016, , consultato il
23.08.2016; Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), Clashes
in Al-Hasakah between Asayish forces and the regime forces in
most of the contact points in the city center, 14.03.2016,
, consultato il 23.08.2016; NOW
[Beirut], Kurds clash with regime troops in Hasakeh, 18.05.2016,
me-troops-in-hasakeh, consultato il 23.08.2016; ARA News, Kurds clash
with Syrian regime forces in Hasakah, casualties reported, 04.07.2016,
,
D-5337/2014
Pagina 20
consultato il 23.08.2016; Syrian Observatory for Human Rights
[SOHR], Tension between the Asayish forces and the regime forces in
Al-Hasakah accompanied by Shooting, 04.07.2016,
, consultato il 23.08.2016; Agath-
ocle de Syracuse, Loyalists vs Kurdish clashes in Hasakah city [20 Au-
gust 2016], , con-
sultato il 23.08.2016; Neue Zürcher Zeitung, Explosive Lage in Hasaka,
22.08.2016
greift-kurden-an-amerikanische-jets-drohen-asads-luftwaffe-ld.112161 >,
consultato il 23.08.2016; Ceasefire was announced in Hasake,
, con-
sultato il 23.08.2016 ).
8.1.2 La città d'origine dei ricorrenti, ossia al-Hasaka, è prevalentemente
controllata da forze filogovernative e da forze di sicurezza delle autorità
autonome curde come pure dalle milizie di assiri cristiani Sootoro e Suto-
ro. Come rilevato sopra (cfr. consid. 8.1.1), attualmente l'organizzazione
"Stato Islamico" non esercita alcun controllo sulla città di al-Hasaka. Ciò
posto il Tribunale rileva che da parte del regime e delle forze filogoverna-
tive non vi sono attualmente elementi per riconoscere una persecuzione
collettiva dei cristiani per motivi religiosi poiché il regime tendenzialmente
punisce i suoi oppositori indistintamente dalla loro appartenenza religiosa.
Si sono registrati casi in cui i servizi segreti siriani hanno arrestato o con-
vocato per interrogatori dei cristiani, i quali, di regola, sono stati pronta-
mente liberati. Tuttavia vi sono due casi avvenuti nel 2012 nei quali un
avvocato cristiano attivo per la difesa dei diritti dell'uomo è stato arrestato
e non ancora condotto davanti ad un giudice, rispettivamente di uno scul-
tore cristiano che è stato torturato fino alla morte. I bombardamenti di
quartieri cristiani, la susseguente distruzione di alcune chiese ed il peg-
gioramento delle condizioni di vita dei cristiani che vivono nei territori con-
trollati dal regime e dalle forze filogovernative sono conseguenze del con-
flitto in essere le quali non possono essere ricondotte a una persecuzione
intensa e mirata contro la minoranza cristiana. Pertanto non si può con-
cludere che il regime siriano abbia l'intenzione di perseguitare tutti i cri-
stiani in Siria a causa della loro appartenenza religiosa: i cristiani non
hanno attualmente il fondato timore di essere esposti a pregiudizi giusta
l'art. 3 LAsi da parte dello stato siriano (cfr. sentenza D-1495/2015 con-
sid. 9.3.2 e relativi riferimenti). Nemmeno da parte delle autorità curde
che esercitano il controllo ad al-Hasaka vi è una persecuzione collettiva
contro la minoranza cristiana. Al di là di casi di criminalità dovuti alla si-
tuazione di violenza generalizzata non sono stati registrati casi di perse-
cuzioni mirate ed intense contro i cristiani. Al momento attuale non vi so-
D-5337/2014
Pagina 21
no informazioni secondo le quali le autorità autonome curde abbiano per-
seguitato la minoranza cristiana per la sola appartenenza religiosa.
8.2 In sunto, sulla scorta di quanto esaminato, attualmente non si può
dunque concludere che nella città di al-Hasaka vi sia una persecuzione
collettiva dei cristiani.
9.
Per quanto concerne le persecuzioni individuali allegate dai ricorrenti,
questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità infe-
riore nella querelata decisione, le dichiarazioni rese dai ricorrenti circa i
motivi d'asilo a titolo originario sono inverosimili e irrilevanti giusta gli
art. 3 e 7 LAsi.
9.1 Il ricorrente non ha reso verosimile di essere stato sequestrato da Ja-
bhat al-Nusra come pure di essere ricercato dallo stesso per la sua ap-
partenenza al partito Baath.
9.1.1 Innanzitutto si rileva che il ricorrente ha addotto affermazioni discor-
danti circa la durata del suo sequestro avvenuto secondo le diverse di-
chiarazioni a inizio giugno 2013 oppure il 25 o il 26 maggio 2013 (cfr. ver-
bale 1/A._______, pag. 8 e verbale 2/A._______, pag. 7). In un primo
momento egli ha indicato di essere stato liberato il quarto giorno dopo il
pagamento del riscatto avvenuto il giorno prima, ovvero il terzo giorno
(cfr. verbale 1/A._______, pag. 9). Ciononostante egli ha poi sostenuto
che sarebbe stato sequestrato per cinque giorni e che una volta negozia-
to il riscatto tre, quattro oppure cinque ore dopo lo avrebbero liberato,
verso le sedici o le diciassette (cfr. verbale 2/A._______, pagg. 5 e 8
seg.). Di seguito egli ha improvvisamente indicato che sarebbe stato libe-
rato quattro giorni dopo il sequestro, il 30 o il 31 maggio (cfr. verba-
le 2/A._______, pag. 9). Si rilevi qui che la ricorrente ha invece sostenuto
che la liberazione del marito sarebbe avvenuta il 26 o il 27 maggio. Infine
interrogato sulle discrepanze egli si è limitato ad indicare di essersi con-
fuso e che il sequestro sarebbe durato tre o quattro giorni (cfr. verba-
le 2/A._______, pag. 11). Parimenti la moglie ha fornito dichiarazioni di-
screpanti: ella ha per esempio indicato che il sequestro sarebbe avvenuto
ad inizio giugno 2013 oppure nel maggio 2013 (verbale 1/B._______,
pag. 7 e verbale 2/B._______, pag. 4).
Secondariamente in sede d’audizione sulle generalità egli ha indicato che
Jabaht al-Nusra l’aveva fermato, sequestrato ed aveva poi sequestrato
anche l’auto (cfr. verbale 1/A._______, pag. 8). Nel corso dell’audizione
D-5337/2014
Pagina 22
successiva ha invece allegato di non aver più utilizzato l’auto, bensì i
mezzi pubblici per gli spostamenti dopo che Jabaht al-Nusra aveva cerca-
to di rapire il fratello ed aveva colpito con uno sparo l’auto del fratello (cfr.
verbale 2/A._______, pag. 7) e di essere stato sequestrato mentre viag-
giava sull’autobus (cfr. verbale 2/A._______, pag. 11). Oltracciò egli ha
anche incoerentemente riferito che al momento del sequestro stava viag-
giando da solo, per poi indicare che sul bus vi sarebbe stato anche un
giovane musulmano che avrebbe informato la sua famiglia del sequestro
avvenuto (cfr. verbale 1/A._______, pag. 8 e verbale 2/A._______,
pagg. 7 e 11). Interrogato sulle rilevate contraddizioni il ricorrente si è limi-
tato ad indicare che il verbalista della prima audizione si sarebbe confuso
con l'episodio accaduto al fratello (verbale 2/A._______, pag. 11). Tale
spiegazione non è tuttavia atta a inficiare le suddette contraddizioni giac-
ché il racconto di quanto accaduto al fratello è stato presentato solo in
occasione dell'audizione federale sui motivi d'asilo e il verbale sulle gene-
ralità è stato tradotto e riletto al ricorrente il quale ha posto la sua firma
sullo stesso senza procedere ad alcuna correzione. Peraltro, si rileva che
la moglie ha indicato che al momento della negoziazione del riscatto Jab-
hat al-Nusra avrebbe pure trattenuto l'automobile del marito (cfr. verba-
le 1/B._______, pag. 7).
Non avendo reso verosimile il sequestro allegato, il certificato medico del
Dr. med. H._______ (cfr. atto A26/3), non è sufficiente, a lui solo, per pro-
vare che i problemi medici del ricorrente siano stati causati dal sequestro
subito: il certificato medico non soccorre quindi il ricorrente per l'esame
della verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo.
9.1.2 Parimenti il ricorrente non ha reso verosimile d'essere ricercato da
Jabhat al-Nusra per la sua appartenenza al partito Baath. Egli non ha, per
esempio, saputo indicare in che maniera sia venuto a conoscenza della
presenza di una lista di ricercati redatta dal Jabhat al-Nusra, indicando in
un primo tempo di averlo saputo sul bus prima del sequestro oppure gra-
zie alla chiamata di un amico farmacista dopo la sua liberazione (cfr. ver-
bale 2/A._______, pagg. 4 e 10). Interrogato sulla contraddizione ha con-
fermato di esserne venuto a conoscenza dall’amico (cfr. verba-
le 2/A._______, pag. 12).
9.1.3 Essendo le dichiarazioni di entrambi i ricorrenti inverosimili, l'allega-
zione ricorsuale secondo la quale le dichiarazioni della moglie conferme-
rebbero quelle del marito non ha quindi fondamento. Nemmeno la censu-
ra secondo la quale gli otto mesi trascorsi tra le audizioni sulle generalità
e le audizioni federali sui motivi d'asilo sia atta a giustificare le contraddi-
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zioni rilevate non soccorre gli insorgenti giacché, come visto più sopra,
alcune importanti discrepanze sono state rilevate in occasione della stes-
sa audizione. Pertanto il Tribunale ritiene che gli insorgenti non abbiano
reso verosimile il sequestro allegato come pure il timore di essere ricerca-
to da Jabhat al-Nusra.
9.1.4 Infine, il Tribunale rileva che la possibilità di essere vittima di gruppi
islamisti radicali, come sollevato dai ricorrenti, da sola, senza ulteriori
elementi fondati, non è ancora sufficiente per ammettere un timore fonda-
to individuale di persecuzioni future.
9.2 I ricorrenti indicano altresì d'essere espatriati per la situazione di insi-
curezza causata dalla guerra in Siria e segnatamente per l'impossibilità di
ottenere dei medicamenti per il figlio malato (cfr. verbale 1/B._______,
pag. 7 e verbale 2/A._______, pagg. 5 e 11 seg.; verbale 2/B._______,
pag. 5). Ciononostante i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima
delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti
ai sensi dell'asilo, nella misura in cui non sono dettati dalla volontà di per-
secuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi.
9.3 In definitiva, l’UFM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni dei ri-
correnti non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7
LAsi come pure quelle di rilevanza giusta l'art. 3 LAsi. Ne consegue che
sul punto di questione della qualità di rifugiato a titolo individuale il ricorso
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM (ora SEM)
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-
zione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamen-
to, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
11.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
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federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate
sull'anticipo spese, di CHF 600.–, versato dai ricorrenti il
30 settembre 2014 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regola-
mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti e
prelevate sull'anticipo versato il 30 settembre 2014.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: