Corte IV
D-5342/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° s e t t e m b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni,
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 13 agosto 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5342/2008
Fatti:
A.
Il 27 giugno 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo,
d'essere espatriato verso la fine del 2007 verso la Spagna. Dopo
essere stato rimandato dalla Svizzera verso la Francia il
26 giugno 2008, il giorno seguente, l'interessato è entrato illegalmente
in Svizzera. Avrebbe lasciato la Georgia dopo aver lavorato per il
B._______ come capo-guardia e poi nell'ambito sociale. Essendo stato
testimone di una vendita di rottami, a scopo di sovvenzionare la
costruzione d'un carcere, ed essendosi rifiutato di aderire al partito
nazionalista, sarebbe stato minacciato di morte a più riprese da parte
di membri del governo, nel caso in cui non avesse lasciato il Paese.
B.
Il 13 agosto 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Francia siccome lecita, esigibile e
possibile (v. accordo di riammissione Franco-Svizzero del
28 luglio 2008).
C.
Il 19 agosto 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del
provvedimento litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda
d'asilo, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, dell'ammissione
provvisoria.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
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2.
2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa.
2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che la Francia è
stata designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro, dove
sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di
respingimento. Detto Ufficio constata che l'insorgente sarebbe stato
oggetto di un respingimento dalla Svizzera verso la Francia il
26 giugno 2008, il giorno precedente a quello in cui, dopo l'entrata in
territorio elvetico, ha depositato la sua richiesta d'asilo. Peraltro, la
Francia si sarebbe già dichiarata disposta a riammettere il ricorrente
sul suo territorio. Inoltre, l'insorgente non avrebbe presentato alcun
elemento convincente a sfavore di un rinvio verso la Francia. Infatti, il
ricorrente avrebbe semplicemente scartato l'idea d'essere espulso
verso detto Paese. Egli allega, altresì, che in Francia risiederebbero
certi elementi criminali potenzialmente pericolosi per la sua incolumità.
In tale evidenza, l'UFM, ha rilevato che l'insorgente avrebbe la
possibilità di rivolgersi alle autorità francesi per ottenere un'adeguata
protezione contro un'eventuale agire illegittimo di terzi nei suoi
confronti. In più, il ricorrente si sarebbe contraddetto sul suo impiego e
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non sarebbe stato in grado né di quantificare né di datare le minacce
ricevute via telefono oppure SMS. Infine, egli avrebbe fornito un
racconto insensato nonché contraddittorio in quanto all'episodio
avvenuto nei pressi d'un benzinaio in cui sarebbe stato minacciato.
Pertanto, l'UFM ha ritenuto inverosimili le allegazioni del ricorrente.
5.
Nel gravame, l'insorgente fa valere, in sostanza, che avrebbe lavorato
per il C._______ georgiano, dove avrebbe avuto dei problemi, subendo
molte minacce, come avrebbe già spiegato nel corso delle audizioni di
prima istanza. Inoltre, avrebbe attraversato la Francia al solo scopo
d'entrare in Svizzera, dove avrebbe presentato l'unica sua domanda
d'asilo. Egli contesta, quindi, l'applicazione del
art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi nella fattispecie.
6.
6.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008,
il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi
accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi
dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.
6.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo
sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato
precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se
in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti
stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie
manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o
se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione
effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c).
7.
7.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono
manifestamente realizzate, essendo incontestato che l'insorgente ha
soggiornato in Francia dal 26 al 27 giugno 2008. Inoltre, la durata del
soggiorno nello Stato terzo sicuro antecedente l'entrata del ricorrente
in Svizzera non è decisiva per l'allontanamento verso tale Stato
(v. FF 2002 6125; Decisione del TAF E-2001/2008 del 4 aprile 2008).
Infine, la Francia – designata come Stato terzo sicuro dal Consiglio
federale il 14 dicembre 2007 – ha dato il suo accordo alla
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riammissione dell'insorgente, in applicazione dell'Accordo del
28 ottobre 1998 tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della
Repubblica francese sulla riammissione delle persone in situazione
irregolare (RS 0.142.113.499), in data 28 luglio 2008.
7.2 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non
emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si
trovino persone con cui il ricorrente intrattenga rapporti stretti o siano
suoi parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel caso
concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi.
7.3 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, l'insorgente non è
manifestamente riuscito a comprovare la propria qualità di rifugiato
secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente in corso di
procedura non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Quest'ultime
s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun
elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni
indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato
(art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed
all'art. 4 PA). Basti rilevare che il ricorrente in sede di ricorso ha
evocato in maniera estremamente vaga i suoi motivi d'asilo e le ragioni
per cui avrebbe la qualità di rifugiato, nonostante le contraddizioni
evidenziate dall'UFM nella sua decisione, rimandando solamente a
quanto da lui esposto nel corso della procedura di prima istanza. Ciò
non può che comprovare la conclusione dell'UFM circa
l'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente. In virtù di quanto
precede, nel caso di specie, l'eccezione prevista
dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è applicabile.
7.4 Dato che la Francia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe
all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal
respingimento. Nella fattispecie, il ricorrente non è manifestamente
riuscito in tale intento. Infatti, nell'incartamento non vi sono indizi
secondo cui le autorità francesi, confrontate ad elementi e prove
suscettibili ad attestare la qualità di rifugiato, non accorderebbero
un'appropriata protezione. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non
trova applicazione nella fattispecie.
8.
Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito,
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destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
9.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
10.
10.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in
Francia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente al rischio reale ed immediato
di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105).
10.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
che né la nota situazione generale esistente in Francia, che non è
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale, né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono
a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una
messa in pericolo concreta del ricorrente.
10.3 Inoltre, l'insorgente è giovane, ha una certa esperienza
professionale e non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza del
ricorrente in Svizzera per motivi medici.
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10.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le
autorità francesi si sono dichiarate disposte a riammettere l'insorgente
sul loro territorio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile.
11.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N )
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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