B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5344/2013
S e n t e n z a d e l 1 ° o t t o b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Daniel Willisegger ;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...),
Marocco, alias
B._______, nato il (...), alias
C._______, nato il (...), alias
D._______, nato il (...),
Libia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 20 settembre 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 30 agosto 2013
in Svizzera;
i verbali d'audizione del 6 settembre 2013 e del 20 settembre 2013;
il verbale della decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) dell'UFM del 20 settembre 2013, notificata al ricorrente
il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso inoltrato il 23 settembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomanda-
to);
e considerato:
che la competenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) è data (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]);
che il ricorso, nella misura in cui si limita a contestare correttezza della
non entrata nel merito della decisione dell'UFM, è ricevibile (art. 108 LAsi,
artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura ammi-
nistrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]);
che i ricorsi manifestamente infondati sono decisi in procedura semplifica-
ta (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo
giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto somma-
riamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che il ricorrente, senza motivi scusabili, non ha prodotto alcun documento
entro il termine (art. 32 cpv. 2 lett. a e art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi);
che le dichiarazioni rese dal ricorrente non soddisfano le condizioni degli
art. 3 e 7 LAsi (art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi), essendo motivi economici irrile-
vanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo;
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che non risulta la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determina-
zione della qualità di rifugiato dell'insorgente ai sensi dell'art. 32 cpv. 3
lett. c LAsi;
che non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari
ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità
(cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pagg. 90);
che infatti non emergono dalle carte processuali elementi da cui desume-
re che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Marocco possa
violare le norme di diritto pubblico internazionale;
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM a-
vrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 2011 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);
che come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata deci-
sione, ai cui considerandi si rinvia, questo Tribunale considera l'esecuzio-
ne dell'allontanamento ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3
LStr), ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr) e
possibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr);
che in particolare i problemi di salute di cui soffre il ricorrente, segnata-
mente stanchezza e problemi di stomaco, non sono ostativi all'esecuzio-
ne dell'allontanamento in quanto il richiedente ha la possibilità di seguire
una terapia adeguata in Patria;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
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che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: