B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5347/2013
S e n t e n z a d e l 1 ° o t t o b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Contessina Theis;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...)
Marocco,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 20 settembre 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 30 agosto 2013
in Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha
reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 5 settembre 2013 (di seguito: verbale 1) e del
16 settembre 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 20 settembre 2013, notificata oralmente al
ricorrente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali) con la quale
detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla
Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome le-
cita, esigibile e possibile;
il ricorso inoltrato il 23 settembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomanda-
to; data d'entrata: 24 settembre 2013);
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale amministrati-
vo federale (di seguito: il Tribunale) in data 24 settembre 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
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che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere im-
pugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asi-
lo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla con-
cessione dell'asilo è inammissibile;
che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che, nel caso concreto, il ricorrente dalla deposizione della domanda d'a-
silo non ha esibito alcun documento;
che nell'ambito delle due audizioni l'interessato ha dichiarato di non aver
mai posseduto, né di avere mai richiesto un passaporto o una carta
d'identità (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 2, pag. 2); che nel corso della
seconda audizione ha inizialmente affermato che il suo certificato di na-
scita si troverebbe a casa sua in patria e di non volerlo consegnare per
paura di essere allontanato nel suo Paese (cfr. verbale 2, pag. 2); che,
invece, alla fine dell'audizione ha modificato le sue dichiarazioni concer-
nenti l'atto di nascita dicendo di averlo gettato nella toilette dopo essere
stato fermato dalla polizia (cfr. verbale 2, pag. 12);
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che, nel ricorso, egli fa valere di non aver potuto consegnare alcun
documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per una situa-
zione di oggettiva impossibilità; che infatti non potrebbe rivolgersi alle
autorità del suo Paese per ottenere il rilascio dei documenti; che quindi gli
sarebbe impossibile fare alcunché;
che, tuttavia, tali stereotipate giustificazioni non convincono il Tribunale;
che il ricorrente si è altresì inizialmente presentato alle autorità svizzere
con una diversa identità rispetto a quella dichiarata alla fine della seconda
audizione (cfr. verbale 2, pag. 12);
che, vista l'inverosimiglianza, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità del-
le dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti e la sua
identità stessa, vi è ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi
documenti d'identità per i bisogni della causa;
che non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida
e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione previ-
sta all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una
procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una
decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata
decisione alla quale si rinvia, il Tribunale ritiene che le allegazioni del
ricorrente siano manifestamente inverosimili, nonché irrilevanti ai sensi
dell'asilo (art. 3 e 7 LAsi);
che le allegazioni del ricorrente presentano sostanziali contraddizioni ed
illogicità in punti chiave del suo racconto; che, a titolo di esempio, a
proposito dell'aggressione in cui è stato accoltellato il richiedente ha
dichiarato nella prima audizione di essere stato aggredito da due persone
(cfr. verbale 1, pag. 8); che invece nell'audizione sui motivi d'asilo ha
menzionato di essere stato colpito unicamente da una persona, la stessa
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con cui avrebbe avuto delle dispute dal 2001 (cfr. verbale 2, pagg. 4 e 5);
che oltracciò il ricorrente ha inizialmente dichiarato di essere espatriato
dopo essere stato accoltellato e minacciato di morte dalla persona che
l'aveva aggredito (cfr. verbale 2; pag. 3); che in seguito ha però precisato
di essere venuto in Svizzera non per chiedere asilo, ma per sposarsi con
una ragazza; che soltanto dopo che il matrimonio non era più realizzabile
avrebbe deciso di chiedere asilo in Svizzera;
che inoltre, illogicamente, nonostante l'asserito timore di essere aggredi-
to, le ripetute aggressioni subite, il fatto che dal 2001 la situazione sareb-
be andata sempre peggiorando e che sarebbe già stato minacciato con
armi in precedenza (cfr. verbale 2, pag. 11), il richiedente ha denunciato i
fatti una sola volta alla polizia (cfr. verbale 1, pag. 8), è comunque tornato
più volte nel suo quartiere (verbale 2, pag. 6) ed ha aspettato fino al 2009
prima di espatriare;
che il ricorrente ha anche dichiarato che prima di espatriare avrebbe
vissuto nelle città di Tetouan, Agadir, Marrakech e Ksar Eshir (Marocco) e
che in queste città non sarebbe successo nulla di rilevante, ma sarebbe
sempre stato preoccupato di essere aggredito da qualcuno (cfr. verbale 2,
pag. 7); che tuttavia il ricorrente non ha saputo dire da chi avrebbe potuto
essere aggredito in queste città (cfr. verbale 2, pag. 7);
che per di più l'interessato possedeva un certificato medico che aveva
presentato alla polizia del suo Paese come mezzo di prova per dimostra-
re l'aggressione subita; che pur essendo consapevole che tale certificato
avrebbe potuto costituire un mezzo di prova a sostegno dei suoi motivi
d'asilo, ha deciso di non presentarlo per paura di essere rinviato in patria;
che quest'affermazione pare poco verosimile;
che visto le illogicità e le contraddizioni che precedono, codesto Tribunale
considera inverosimili i motivi addotti dall'interessato;
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato manifestamente
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni
rese dal ricorrente;
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determina-
zione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;
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che non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari
ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità
(cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pagg. 90 e ss. e DTAF 2009/50 con-
sid. 5-8, pagg. 725-733);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Marocco possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 2011 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);
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che la situazione vigente in Marocco non è caratterizzata da guerra, guer-
ra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazio-
ne nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane,
celibe, scolarizzato, ha esperienza professionale come meccanico
(cfr. verbale 1, pag. 3); che, inoltre, l'insorgente dispone in patria di
un'ampia rete sociale, ritenuto che vi risiedono i genitori, un fratello, una
sorella e diversi altri parenti (cfr. verbale 1, pagg. 4 e 5);
che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti) senza che
da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevol-
mente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34
consid. 12, pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse
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e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF,
RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: