Corte IV
D-5350/2006/gam
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 g i u g n o 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Christa Luterbacher e Robert Galliker,
cancelliere Carlo Monti;
A._______, alias
B._______, Eritrea,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 ottobre 2006 / N (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5350/2006
Fatti:
A.
L'interessato, cittadino eritreo con ultimo domicilio a C._______, pres-
so D._______, ha deposto domanda d'asilo in Svizzera il (...).
Sentito sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo, di essere espatriato poiché, in quanto testimone di Geova
e dunque facente parte di una minoranza religiosa, egli sarebbe stato
più volte discriminato e perseguitato. In particolare, lo Stato lo avrebbe
privato dei propri diritti, non concedendogli di possedere dei documen-
ti d'identità eritrei, poiché egli non avrebbe votato il referendum del
1993 per l'indipendenza dell'Eritrea. Inoltre, egli sarebbe stato
licenziato dalla fabbrica di scarpe in cui avrebbe lavorato per
trent'anni, dopo che il governo ne sarebbe diventato il proprietario ed
egli, non avendo votato, avrebbe dimostrato di non riconoscere lo
Stato. Egli ha dichiarato che il figlio maggiore, arruolato nel (...), sa -
rebbe stato ucciso l'(...), poiché rifiutatosi di svolgere il servizio militare
durante la guerra. Il richiedente stesso sarebbe stato arrestato dai
soldati ed imprigionato per otto giorni nel (...) e nel (...),
rispettivamente per essersi rifiutato di arruolarsi e per aver, a loro dire,
impedito ai propri figli di arruolarsi a loro volta. Durante gli arresti egli
sarebbe stato percosso con il calcio del fucile e accusato di fare
propaganda contro il governo ed ammonito a non continuare nelle
proprie attività. Dopo la scarcerazione egli si sarebbe ammalato di
gotta ma non avrebbe avuto la possibilità di curarsi non disponendo di
una carta d'identità eritrea. Nel (...) l'interessato e la sua famiglia
sarebbero poi stati cacciati dai militari dalla casa da loro affittata
poiché testimoni di Geova. Non essendo più in grado di sopportare la
situazione in Eritrea, il richiedente sarebbe espatriato il (...), recandosi
in Sudan e ripartendo con un volo per l'Italia, giungendo infine in
Svizzera il (...)
B.
Con decisione del 5 ottobre 2006, l'Ufficio Federale della Migrazione
(in seguito: UFM, autorità inferiore) ha respinto la succitata domanda
d'asilo; ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera
nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita,
esigibile e possibile.
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C.
Il 6 novembre 2006 l'interessato ha inoltrato ricorso presso la già Com-
missione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA), chiedendo in via
principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione
dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì pre-
sentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a co-
pertura delle presunte spese processuali.
D.
Con decisione incidentale del 27 novembre 2006, la CRA ha comuni-
cato al ricorrente la possibilità di soggiorno in Svizzera fino al termine
della procedura ed ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi parti -
colari, a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo.
E.
Al momento dello scioglimento della CRA, il 31 dicembre 2006, l'incar-
to è stato trasmesso al Tribunale amministrativo federale (TAF).
F.
Con ordinanza del 15 febbraio 2010, il TAF ha invitato l'UFM ad inoltra-
re una sua eventuale risposta al ricorso.
G.
In data 25 febbraio 2010 l'UFM ha riesaminato la propria decisione del
5 ottobre 2006 ed ha concesso l'ammissione provvisoria al ricorrente
dopo considerazione di tutte le circostanze del caso, poiché l'esecu-
zione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile.
H.
Con ordinanza del 5 marzo 2010, il TAF ha concesso al ricorrente un
termine fino al 22 marzo 2010 per esprimersi sul mantenimento della
propria domanda d'asilo.
I.
Con scritto del 22 marzo 2010 il ricorrente ha comunicato la propria
volontà di mantenere il ricorso in materia d'asilo.
J.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 lett. a PA) ed è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA e 108 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e pure gli
altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Dal 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale giudica, in
quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni fede-
rali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti
al momento dell'entrata in vigore della LTAF. Il giudizio si svolge secon-
do il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
3.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA;
art. 106 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né
dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
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della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. de-
cisione del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del
12 luglio 2007, consid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
2a ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5).
4.
Preliminarmente il TAF osserva che, essendo stato il ricorrente posto
al beneficio dell'ammissione provvisoria con il riesame parziale da par-
te dell'UFM della decisione impugnata del 5 ottobre 2006, oggetto del
litigio in questa sede risultano pertanto essere esclusivamente la deci -
sione riguardante il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato
dell'insorgente, il conseguente rifiuto della sua domanda d'asilo, non-
ché la pronuncia dell'allontanamento. Per contro, la conclusione sul
punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento è divenuta sen-
za oggetto.
5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi -
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le
persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a
seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, apparte -
nenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politi -
che, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una proba-
bilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare
le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o con-
traddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determi-
nante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri -
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi-
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
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attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi-
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza de -
v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante
(cfr. GICRA 1995 n. 23).
6.
6.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto le allegazioni del ri -
corrente non sufficientemente verosimili e plausibili. L'autorità inferiore
rileva in particolare le divergenze riguardanti le incarcerazioni subite,
la morte del figlio e l'espulsione dalla propria casa.
Il ricorrente avrebbe infatti dichiarato, nelle prime due audizioni, pres-
so il centro di registrazione e procedura e presso le autorità cantonali,
di essere stato arrestato due volte, nel (...) e nel (...), tuttavia, durante
la terza audizione, presso le autorità federali, egli avrebbe dichiarato di
essere stato arrestato numerose volte dal (...) al proprio espatrio. Egli
avrebbe dichiarato in un primo tempo di essere stato cacciato da casa
propria ma successivamente avrebbe invece asserito che la propria
famiglia si sarebbe trasferita in un altro quartiere nel (...) poiché il
costo dell'affitto risultava meno gravoso. Egli avrebbe poi allegato che
il figlio sarebbe stato ucciso in seguito al suo rifiuto di prestare il
servizio militare, contraddicendosi però con l'affermazione che il figlio
sarebbe morto in guerra.
L'autorità inferiore osserva inoltre l'assenza del nesso di causalità tra
la persecuzione e la fuga, in virtù dell'espatrio dell'insorgente avvenuto
un anno dopo la detenzione, concludendo che i motivi invocati dal-
l'interessato non sarebbero determinanti. L'autorità inferiore ha poi ri-
tenuto che, nel caso di un rientro in patria, il richiedente non rischie-
rebbe di essere esposto concretamente ad una pena o ad un tratta-
mento contrario all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei di-
ritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Quanto al problema di
salute del ricorrente l'UFM ha ritenuto che i medicinali per la cura degli
allegati disturbi sarebbero reperibili anche in Eritrea. Pertanto,
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l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e
possibile.
6.2 Nel gravame, l'insorgente ha ribadito i fatti descritti nelle audizioni
e le persecuzioni dovute alla propria appartenenza religiosa. Egli ha
dichiarato che, poiché l'UFM non contesta l'appartenenza al ricorrente
ai testimoni di Geova ed essendo nota l'avversione di costoro per il
servizio militare e le conseguenti pene, sarebbe da considerarsi alta-
mente verosimile che egli abbia subito molteplici arresti arbitrari dovuti
alla propria appartenenza religiosa. Egli contesta anche la contraddi-
zione sul cambiamento di domicilio della propria famiglia, allegando
che egli non avrebbe specificato quando sarebbe stato obbligato a la-
sciare la propria dimora, collocando tale momento tra il (...) ed il (...) Il
cambiamento di domicilio per motivi economici sarebbe dunque
avvenuto in seguito, esattamente nel (...) e riguarderebbe unicamente i
famigliari. Per ciò che concerne la morte del figlio egli ritiene che non
vi sarebbero contraddizioni, infatti il figlio non avrebbe voluto prestare
il servizio militare, ma essendo questo obbligatorio, egli sarebbe stato
obbligato a seguire i militari, morendo in guerra. Egli allega al ricorso
le fotografie del figlio in divisa militare ed una dichiarazione che ne
confermerebbe il decesso. Egli conclude affermando che il rimpatrio lo
esporrebbe ad un trattamento inumano e degradante, ed allegando un
estratto del rapporto del 2005 dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai
rifugiati (OSAR) descrivente la situazione dei testimoni di Geova in
Eritrea. Di conseguenza l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe
possibile, né ammissibile né tanto meno ragionevolmente esigibile.
7.
7.1 Questo Tribunale osserva in maniera generale che, come retta-
mente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le di-
chiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauri -
scono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non cor-
roborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostan-
za per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso.
L'autorità inferiore fa innanzitutto osservare che l'insorgente si è ripe-
tutamente contraddetto a riguardo del periodo di prigionia, delle moda-
lità e dei motivi degli arresti e soprattutto delle date in cui egli sarebbe
stato detenuto. Egli ha affermato che nel (...) sarebbe stato arrestato
con sette persone ed incarcerato per otto giorni poiché sospettato di
propaganda contro il governo, e di essere stato rilasciato dopo aver
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firmato un foglio dichiarante il proprio impegno a non prendere più
parte alle riunioni religiose né a svolgere propaganda (cfr. verbale
d'audizione del 28 maggio 2004, pagg. 4 e 5). Durante la seconda
audizione, il ricorrente ha asserito di essere stato incarcerato nel (...)
per non aver prestato servizio militare e nel (...) con l'accusa di aver
impedito ai giovani di rispondere alla leva (cfr. verbale d'audizione del
23 giugno 2004, pag. 7), contraddicendosi peraltro sui capi d'accusa
allegati in precedenza. Egli ha inoltre allegato che il secondo arresto
sarebbe avvenuto il (...) mentre egli presenziava ad una riunione in
una casa privata, e di essere stato arrestato con sette persone,
trasportate anch'esse nelle carceri della stazione di polizia chiamata
E._______ (cfr. ibidem), con l'accusa di "non mandare i figli in servizio
militare. Ci hanno anche accusato di aver parlato contro il governo"
(cfr. ibidem, pag. 8). Durante la terza audizione egli ha dichiarato di
essere stato imprigionato la prima volta nel (...) e la seconda nel (...),
senza fare alcun accenno all'arresto del (...) (cfr. verbale d'audizione
del 21 giugno 2006, pag. 6). Nel mese di (...) egli sarebbe stato
arrestato congiuntamente a cinque persone e dunque trasportato nella
prigione di F._______, ove sarebbe stato detenuto per ben dieci giorni
con altre 148 persone della sua stessa fede religiosa, mentre nel (…)
egli sarebbe stato prelevato dal proprio domicilio e condotto alla
prigione di G._______, ove sarebbe stato trattenuto per sedici giorni
(cfr. ibidem, pagg. 6-8). Quando confrontato con il conflitto tra le date
da lui indicate, il ricorrente si è limitato a rispondere di essere
effettivamente stato arrestato nel (...), ma di essere stato arrestato
così tante volte da non poterle elencare tutte ed ha aggiunto di non
avere infatti neppure raccontato del proprio arresto avvenuto nel (...) in
seguito al referendum (cfr. ibidem, pag. 13).
A mente di questo Tribunale risulta inverosimile e contro ogni logica
che il ricorrente, durante le audizioni del 28 maggio e del 23 giu-
gno 2004, si limiti a descrivere unicamente i due arresti avvenuti nel
(...) e nel (...), contraddicendosi peraltro a riguardo della durata ed alla
modalità delle detenzioni, senza alludere minimamente ad altri fermi o
ad ulteriori periodi di prigionia. Tuttavia, durante la terza audizione, egli
ha dichiarato di essere stato arrestato nel (...) e nel (...), senza poi
accennare all'arresto del (…) descritto nelle due audizioni precedenti.
La spiegazione dell'insorgente, ovvero che egli sarebbe stato arrestato
così tante volte da non poterle elencare tutte risulta vaga e
stereotipata e non soccorre l'insorgente. Sarebbe verosimilmente stato
logico attendersi che egli avesse fatto valere tutte le persecuzioni
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rilevanti subite o che ve ne avesse accennato. Inoltre, il ricorrente si è
contraddetto anche riguardo ai motivi e alla durata degli arresti e per
ciò che concerne luoghi di detenzione.
Pure il racconto in merito al suo licenziamento risulta incongruente.
Egli ha infatti asserito di avere lavorato in una fabbrica di scarpe ap-
partenente prima ad un certo signor H._______ e successivamente
confiscata dallo Stato nel (...), e di essere stato licenziato nel (...)
poiché testimone di Geova (cfr. verbale d'audizione del
23 giugno 2004, pag. 5). Tuttavia, l'insorgente ha in seguito dichiarato
che il signor H._______ avrebbe lasciato la propria ditta al governo nel
(…) e che il ricorrente sarebbe poi stato licenziato nel (...) per non
aver votato il referendum d'indipendenza dello stesso anno (cfr.
verbale d'audizione del 21 giugno 2006, pagg. 2, 3 e 12).
Il ricorrente ha inoltre in un primo tempo dichiarato che i militari l'a -
vrebbero cacciato dall'abitazione in cui egli avrebbe vissuto in affitto
(cfr. verbale d'audizione del 23 giugno 2004, pag. 11), mentre durante
la terza audizione egli ha asserito che la propria famiglia si sarebbe
trasferita nel (...) poiché l'affitto sarebbe stato troppo costoso (cfr.
verbale d'audizione del 21 giugno 2006, pag.12), senza però
menzionare quanto allegato durante la precedente audizione. Questo
Tribunale ritiene che la spiegazione del ricorrente a tal proposito, ossia
che si tratterebbe di due momenti distinti e che detto cambiamento di
domicilio per motivi economici "si riferisce (…) ai famigliari, e non com-
prende se stesso" (cfr. ricorso, pag. 3), risulta lacunosa ed in contrasto
con quanto dichiarato durante l'audizione federale del 21 giugno 2006,
ove egli ha allegato che la famiglia avrebbe traslocato quando egli si
trovava ancora in Eritrea, ed alla domanda "donc, pour raison de loyer
trop cher vous avez déménagé dans un autre quartier?" egli ha rispo-
sto affermativamente (cfr. verbale d'audizione del 21 giugno 2006,
pag.12), includendosi in tale trasloco e non accennando affatto ad un
cambiamento forzato di residenza.
L'insorgente ha inoltre dichiarato di aver avuto un figlio ucciso l'(...),
allegando che "l'hanno portato via per addestrarlo al servizio militare.
Lui si è rifiutato. E l'hanno ucciso" (cfr. verbale d'audizione del
28 maggio 2004, pag. 3). In un'altra versione avrebbe invece dichiarato
che suo figlio sarebbe morto durante la guerra, nel (...) (cfr. verbale
d'audizione del 21 giugno 2006, pag. 4), ed ha, in sede di ricorso,
allegato alcune fotografie del figlio nonché una dichiarazione della sua
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morte, redatta dal ministero della difesa dello Stato dell'Eri trea,
secondo la quale questi sarebbe stato ucciso durante il suo quarto
anno di servizio militare. Non soccorre l'insorgente la dichiarazione in
sede ricorsuale secondo la quale l'UFM avrebbe dovuto accertare con
maggior correttezza i fatti, poiché il figlio non avrebbe effettivamente
desiderato prestare il servizio militare, ma che, essendovi obbligato,
egli l'avrebbe svolto comunque, morendo poi in guerra. È inoltre da
osservare, a titolo abbondanziale, che la morte del figlio, avvenuta
mentre egli svolgeva il proprio ruolo di soldato durante la guerra,
dunque in una situazione di violenza generalizzata vigente in quello
specifico momento temporale, non può essere ritenuta rilevante per lo
statuto di rifugiato dell'insorgente ai sensi dell'art. 3 LAsi.
7.2 Da quanto esposto, questo Tribunale ritiene che l'autorità inferiore
ha rettamente considerato, nel suo insieme, le dichiarazioni del
ricorrente come non realizzanti le condizioni di verosimiglianza
previste dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione
dell'asilo il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
8.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avreb -
be dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Or -
dinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
[OAsi 1, RS 142.311]). Pertanto, anche sul punto di questione dell'al -
lontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata.
9.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il di -
ritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di
prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 106 LAsi), per il che il ricorso, nella misura in cui non è divenuto
privo di oggetto, va respinto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, ma che sono ridotte in conseguenza dell'esito favorevo-
le in materia d'esecuzione dell'allontanamento (riesame della decisio-
ne da parte dell'UFM), sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
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e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11.
Considerato inoltre che l'insorgente è rappresentato in questa sede, si
giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 e segg.
TS-TAF.) le quali, in assenza di una nota dettagliata, sono fissate
d'ufficio in CHF 400.-, conto tenuto dello stato delle cose prima del
verificarsi del motivo che termina la lite e sulla base degli atti di causa
per il lavoro effettivo ed utile, svolto dal rappresentante del ricorrente
(art. 15 in combinato disposto con art. 5 seconda frase TS-TAF ed
art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
12.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 300.- sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale ammini -
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione
della presente sentenza.
3.
L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 400.- a titolo di spese ripetibili di
questa sede.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di
versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere
interno; in copia)
- I._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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