Corte IV
D-535/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Bruno Huber e Fulvio Haefeli;
cancelliere Federico Pestoni.
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...),
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 dicembre 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-535/2008
Fatti:
A.
L'interessato, dichiaratosi di origine irachena, etnia curda, nato e vis-
suto a C._______ (D._______, E._______) ha presentato domanda
d'asilo in Svizzera il (...).
Interrogato sui motivi di asilo, egli ha dichiarato, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il fatto di temere riper -
cussioni nel suo paese da parte dei membri del F._______ dopo che
egli avrebbe lasciato il partito per diventare membro del G._______. Il
ricorrente ha riferito di non aver subito direttamente dei maltrattamenti
o delle minacce da questi individui, né tanto meno di aver avuto con -
tatti con essi. Tuttavia, egli avrebbe lasciato l'Iraq per il timore di esse-
re ricercato ed arrestato, posto che, a causa del suo passaggio tra le
fila del G._______, il responsabile della zona per il F._______ sarebbe
andato da suo padre per chiedergli spiegazioni e dicendo che non era
possibile entrare nel G._______.
B.
Con decisione del 27 dicembre 2007, l'UFM ha respinto la domanda
d'asilo suesposta. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento
del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso
il suo Paese d'origine, ossia l'Iraq, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 28 gennaio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinnanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UFM. Ha
chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione de-
gli atti di causa all'autorità inferiore per ulteriori indagini , subordinata-
mente, la concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento verso il proprio Paese d'origine.
Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento
anticipato delle presumibili spese processuali.
D.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del
5 febbraio 2008, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera
fino al termine della procedura. Ha inoltre rinunciato, ritenuta la sussi-
stenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172 021]), a
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chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali.
E.
In medesima data, con decisione incidentale, il Tribunale amministrati-
vo federale ha concesso un termine all'UFM, scadente il 6 marzo
2008, per prendere posizione sul ricorso.
F.
Con osservazioni del 18 febbraio 2008, l'UFM ha confermato quanto
già espresso con decisione del 27 dicembre 2007, posto che dalle di-
chiarazioni del richiedente non emergono elementi tali da giustificare
una modifica del precedente atto. L'autorità inferiore, in aggiunta, ha ri -
levato che il ricorrente non è stato in grado di fornire alcuna spiegazio -
ne plausibile in merito all'inconsistenza delle sue conoscenze relative
al G._______ emersa dalle sue allegazioni. In particolare, l'UFM ritie-
ne che la recente militanza ed il fatto di essere un mercenario non giu-
stificano un tale mancanza di informazioni. Inoltre, per quanto riguarda
la motivazione che aveva spinto il richiedente ad unirsi al G._______,
il richiedente ha fornito versioni contraddittorie.
G.
Con decisione incidentale del 27 febbraio 2008, il Tribunale ammini -
strativo federale ha concesso al ricorrente un termine, scadente il
27 marzo 2008, per produrre l'atto di replica.
H.
In data 20 marzo 2008, il ricorrente, per il tramite del suo rappresen -
tante, ha introdotto il proprio memoriale, rilevando che il suo grado di
conoscenza circa il movimento di appartenenza non è misurabile in
base al tempo di militanza, quanto piuttosto con l'analisi di elementi
concreti. A questo proposito ha ribadito di non essere stato un militan -
te particolarmente convinto e di essersi sempre occupato di attività se-
condarie in seno al partito. Infine, ha censurato l'espressione "indottri -
nato" utilizzata dall'UFM per circostanziare il suo passaggio tra le fila
del G._______. Egli, infatti, avrebbe scelto il G._______ dopo aver
semplicemente ascoltato le spiegazioni sulle attività svolte ed il pen-
siero del gruppo da parte di alcuni membri che venivano nel suo villag-
gio. Semmai, a suo dire, il fatto di non essere indottrinato dimostrereb-
be ulteriormente le proprio lacune conoscitive relative al partito.
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I. Con scritto dell'8 luglio 2008 il ricorrente ha prodotto ulteriore docu-
mentazione a sostegno delle proprie allegazioni, e meglio una tessera
di membro del F._______, in originale, scaduta il 31 dicembre 2005.
J.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dal la legge sul Tri-
bunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32)
e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale am-
ministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate al -
l'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e
al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il
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Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del
Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007,
consid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002,
no. 2.2.6.5).
3.
3.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni del
richiedente come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla
legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e pertanto all'am-
missione della sua domanda d'asilo. In particolare, l'autorità di prima
istanza ha messo in evidenza diverse contraddizioni emerse nelle due
audizioni sostenute dal richiedente. Inoltre, l'esecuzione dell'allontana-
mento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.
3.2 Nel gravame, l'insorgente sostiene di aver addotto validi e suffi -
cienti motivi a suffragio della propria domanda di asilo e che le con-
traddizioni rilevate dall'UFM sarebbero fondate su un accertamento in-
completo dei fatti rilevanti ai fini della presente procedura. Egli ritiene
inoltre che il suo rientro in patria non sarebbe ragionevolmente esigibi -
le, in quanto la situazione nel nord dell'Iraq sarebbe insostenibile dal
profilo della sicurezza e della dignità umana. Per questi motivi il ricor -
rente ritiene siano adempiute le condizioni per un rinvio degli atti al-
l'autorità inferiore, la quale dovrebbe procedere ad ulteriori indagini e
che, subordinatamente, siano adempiute le condizioni per la conces-
sione in suo favore dell'ammissione provvisoria.
3.3 In conclusione, l'insorgente ha chiesto l'accoglimento del ricorso
con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e
trasmissione degli atti all'autorità inferiore per ulteriori indagini,
subordinatamente la concessione dell'ammissione provvisoria. Egli ha
altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal versamento anticipato delle presumibili spese
processuali.
3.4 Con osservazioni congiunte del 21 ottobre 2009, l'UFM si è rinno-
vato, confermandole integralmente, nella propria decisione del 27 di-
cembre 2007. A ciò ha aggiunto che il ricorrente non è stato in grado
di fornire alcuna spiegazione plausibile in merito all'inconsistenza delle
sue conoscenze relative al G._______ emersa dalle sue allegazioni. In
particolare, l'UFM ha precisato che la recente militanza ed il fatto di
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essere un mercenario non giustificano un tale mancanza di informa-
zioni. Inoltre, ha rilevato che, per quanto riguarda la motivazione che
aveva spinto il richiedente ad unirsi al G._______, il richiedente ha for -
nito versioni contraddittorie.
3.5 In sede di replica, con scritto del 20 marzo 2008, il ricorrente, tra -
mite il suo rappresentante, ha voluto precisare che il suo grado di co-
noscenza circa il movimento di appartenenza non è misurabile in base
al tempo di militanza, quanto piuttosto con l'analisi di elementi concre-
ti. A questo proposito ha ribadito che egli non è stato un militante parti -
colarmente convinto e che egli si è sempre occupato di attività secon-
darie in seno al partito. Infine, ha censurato l'espressione "indottrinato"
utilizzata dall'UFM per circostanziare il suo passaggio tra le fila del
G._______. Egli, infatti, avrebbe scelto il G._______ dopo aver sempli -
cemente ascoltato le spiegazioni sulle attività svolte ed il pensiero del
gruppo da parte di alcuni membri che venivano nel suo villaggio. Sem-
mai, a suo dire, il fatto di non essere indottrinato dimostrerebbe ulte-
riormente le proprie lacune conoscitive relative al partito.
4.
4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le di -
sposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifu -
giate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionali -
tà, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opi-
nioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre al -
tresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femmini-
le (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una proba-
bilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare
le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o con-
traddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter -
minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
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In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri -
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi-
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi-
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza de -
v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA
1995 n. 23, GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1).
5.
Il ricorrente ha allegato di essere espatriato per il timore di
ripercussioni nel suo paese da parte dei membri del F._______ dopo
che egli avrebbe lasciato il partito per diventare membro del
G._______. Ciò, posto che, a causa del suo passaggio tra le fila del
G._______, il responsabile della zona per il F._______ sarebbe andato
da suo padre per chiedergli spiegazioni e dicendo che non si può
entrare nel G._______.
5.1 Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente
rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazio-
ni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in
mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, contraddittorie e
non corroborate da elementi di seria consistenza, in sostanza per le
ragioni indicate nel provvedimento litigioso.
In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente
non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno
dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione
per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza.
A titolo di esempio, basti rilevare che, alle domande riguardanti la sua
asserita esperienza come guerrigliero del G._______, il ricorrente non
ha saputo rispondere che in modo generico e privo di dettagli. Infatti,
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egli non è stato in grado di spiegare quale fosse la matrice ideologica
del partito, di indicare con precisione e sicurezza i dirigenti del partito,
e di elencare le caratteristiche dell'arma in dotazione. Persino sulle
proprie attività all'interno del gruppo il racconto del ricorrente è molto
standardizzato. A tal proposito, le motivazioni sollevate in sede di ricor-
so, non sono per nulla plausibili. Anzitutto, quella che il ricorrente defi -
nisce una recente militanza, corrisponde ad un periodo di un anno e
mezzo di vita interamente dedicato al G._______, durante il quale,
inoltre, il ricorrente ha seguito un'istruzione sia teorica che pratica.
Pure il fatto che il ricorrente fosse un militante poco convinto e che
avrebbe servito il G._______ soltanto per un aspetto finanziario, non
giustifica una così ampia disconoscenza della struttura e della quoti -
dianità relative al gruppo per il quale ha servito, appunto, per un anno
e mezzo. Sul punto dell'arruolamento e poi del successivo allontana-
mento dal partito, emergono inoltre delle contraddizioni tra le due audi-
zioni sostenute dal ricorrente. A proposito dell'avvicinamento al
G._______ egli ha infatti dapprima dichiarato di aver deciso di arruo-
larsi dopo che alcuni membri del partito avevano spiegato il loro pen-
siero e le loro attività in occasione delle frequenti visite che facevano
al suo villaggio (cfr. verbale di audizione del 3 dicembre 2007, pag. 4).
In seguito egli ha invece riferito di aver accettato grazie alla promessa
di un generoso compenso e della rapida scalata nelle gerarchie del
partito (cfr. verbale di audizione del 13 dicembre 2007, pag. 3). Per
quanto riguarda l'allontanamento dal partito, invece, il ricorrente ha ini-
zialmente allegato che, a seguito delle incursioni turche, la direzione
del G._______ aveva dato indicazioni affinché i guerriglieri si divides-
sero (cfr. verbale di audizione del 3 dicembre 2007, pag. 4). In secon-
da battuta, egli ha poi affermato di aver lasciato il proprio gruppo
spontaneamente, dopo aver saputo che il G._______ era considerato
un gruppo di terroristi (cfr. verbale di audizione del 13 dicembre 2007,
pag. 6).
5.2 Tutto ciò stante, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rila-
sciate, vengono a far difetto argomenti o prove suscettibili di giustifica-
re una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla decisione impu-
gnata.
5.3 A titolo meramente abbondanziale, si rileva che il documento ver-
sato agli agli atti dal ricorrente in sede di complemento, e meglio la
tessera di membro del F._______, risulta inefficace ai fini della presen-
te causa, in quanto essa non prova in alcun modo che egli abbia effet -
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tivamente collaborato in modo attivo nei ranghi del partito, né tantome-
no che egli sia ricercato in patria dai membri dello stesso.
5.4 Sia come sia, occorre rilevare che la domanda di asilo del ricor-
rente si fonda su una mera supposizione di parte. Infatti, l'interessato è
espatriato senza sapere se effettivamente i membri del F._______ lo
stavano cercando. A ciò aggiungasi che egli, a conforto dei suoi timori,
ha semplicemente riferito di aver saputo, per telefono dal padre, che il
responsabile del F._______ si è recato a casa sua per avere sue infor-
mazioni e che, in quell'occasione, questi avrebbe detto che non si può
entrare nel G._______. Pertanto, gli asseriti timori del ricorrente, non
corroborati dal benché minimo elemento probatorio, sono da ritenere
totalmente infondati.
5.5 Alla luce di quanto precede, a mente di questo Tribunale – anche
indipendentemente dall'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'insor-
gente rettamente rilevata dall'UFM – i fatti addotti dal ricorrente nella
presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di ri -
fugiato.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti tuito
d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
6.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federa-
le pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'e -
secuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 cpv. 1 LAsi).
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avreb -
be dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Or-
dinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
[OAsi 1, RS 142.311]).
Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione del -
l'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi),
generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubbli-
co ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo sta-
tuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
Pagina 9
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7.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20)
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e pos-
sibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni,
l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
7.1 Quo all'ammissibilità, dalle carte processuali non emergono ele-
menti da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricor-
rente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio rea-
le ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-
danti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è
ammissibile.
7.2
Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecu-
zione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato
d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamen-
te in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza
generalizzata o emergenza medica.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai " réfugiés de
la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni del-
la qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma
che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza gene-
ralizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al -
lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare per-
ché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bi-
sogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vive-
re durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e per-
tanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di
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salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio
economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in
particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di for-
mazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi -
zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dun-
que, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla
situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo
Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico
militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005
n. 24 consid. 10.1 pag. 215).
Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se
l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione
generale vigente attualmente in Iraq, da un lato, e la sua situazione
personale, dall'altro.
Il ricorrente ha dichiarato di essere originario del distretto di D._______
nel governatorato di E._______, nel nord dell'Iraq (cfr. verbale di audizio-
ne del 3 dicembre 2007, pag. 1). Ora, in merito allo stato della sicurezza
in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre pro-
vince curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al
momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica
non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente ine-
sigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibra-
to rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è
migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'e-
secuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di
principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a
condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi ab-
bia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamen-
te famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere
(DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8).
Quanto alla situazione personale dell'insorgente, si rileva che egli ha una
buona esperienza lavorativa avendo operato in qualità di contadino (cfr.
verbale di audizione del 3 dicembre 2007, pag. 2). Dai verbali di audizio-
ne emerge inoltre che il ricorrente dispone ancora di una fitta rete sociale
in patria, dove ha sempre vissuto e dove ha lasciato i genitori e cinque
fratelli (cfr. verbale di audizione del 3 dicembre 2007, pag. 3). Infine, il ri-
corrente non ha, nelle sue allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gra-
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vi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(GICRA 2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'ufficio degli atti di causa
emerge la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Sviz-
zera per motivi medici. In siffatte circostanze, considerati tutti gli ele-
menti di fatto evidenziati, questa autorità ritiene, siccome adempiuti i
presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità per il ricorrente, un adeguato reinserimento sociale
nel suo paese d'origine.
Pertanto, l'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ra-
gionevolmente esigibile.
7.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente,
usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento neces-
sario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
7.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di
conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il
gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
8.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il dirit-
to federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di pri-
me cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridica-
mente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi),
per il che il ricorso va respinto.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Pagina 12
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10.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 13
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il
succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di
pagamento)
- UFM, Divisione soggiorno con allegato l'incarto N (...) (in copia)
- H._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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