B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5356/2017
Sen t en z a d e l 2 9 se t t emb r e 20 17
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni
Luftensteiner;
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nata il (…),
Polonia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato);
decisione della SEM del 15 settembre 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data 27 agosto 2017
in Svizzera,
i verbali d'audizione del 29 agosto 2017 (di seguito: verbale 1) e dell'8 set-
tembre 2017 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 15 settembre 2017, notificata all'interessata il medesimo giorno (cfr. ri-
sultanze processuali), con la quale la SEM ha respinto la domanda d'asilo
senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 LAsi [RS 142.31]) – indicando che il
Consiglio federale ha designato la Polonia come Stato esente da persecu-
zioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi – ed ha pronunciato l'allontana-
mento della richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontana-
mento in quanto lecita, esigibile e possibile,
il ricorso del 20 settembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 21 settembre 2017) contro detta decisione, con il quale la
ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla
concessione dell'asilo in Svizzera, in subordine alla restituzione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione; in secondo subordine
all'ammissione provvisoria in Svizzera; ella ha altresì presentato una do-
manda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protestate tasse, spese e
ripetibili,
l'incarto originale della SEM, pervenuto a codesto Tribunale in data 25 set-
tembre 2017,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
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che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF,
che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi),
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA,
che la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe-
riore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 PA) ed è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di
essa,
che giusta l'art. 108 cpv. 2 LAsi il termine di ricorso contro le decisioni se-
condo l'art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi è
di cinque giorni lavorativi; che detto termine è stato osservato,
che i requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52
PA) sono pure soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che la richiedente ha addotto quali motivi d'asilo dei problemi avuti in Po-
lonia ed in Olanda; che segnatamente, nel ristorante presso il quale lavo-
rava in Polonia all'età di 18 anni dei mafiosi avrebbero esercitato delle pres-
sioni per riscuotere il pizzo (cfr. verbale 1, pag. 8); che in seguito, trasferi-
tasi in Olanda, da una parte avrebbe avuto dei problemi con i servizi sociali
i quali avrebbero dato i suoi figli in affidamento nel settembre 2016 (cfr.
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verbale 1, pag. 9; verbale 2, D27 segg.), mentre dall'altra sarebbe stata vit-
tima di molestie sessuali da parte della polizia olandese (cfr. verbale 1,
pag. 9),
che in seguito, in gennaio 2017, ella avrebbe fatto rientro in Polonia dove
sarebbe stata coinvolta in un incidente stradale (cfr. verbale 2, D58 segg.)
e dove avrebbe scoperto che una banca avrebbe rilasciato delle carte a
suo nome senza che ella ne avesse fatto richiesta (cfr. verbale 2, D39
segg.); che in seguito l'interessata avrebbe pure scoperto che una ditta
polacca utilizzerebbe lo stesso nome della sua ditta di pulizie aperta in
Olanda (cfr. verbale 2. D52 segg.),
che in maggio 2017 ella avrebbe fatto ritorno in Olanda dove un poliziotto
le avrebbe rubato il passaporto spingendola a raggiungere l'Italia ed infine
la Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 6),
che infine, essendo i suoi figli mulatti, la richiedente avrebbe timore di una
loro discriminazione in Polonia (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, D82),
che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo
i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a
LAsi),
che stando alle sue dichiarazioni, la ricorrente è cittadina polacca; che il
Consiglio federale ha inserito la Polonia nel novero dei paesi esenti da per-
secuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries»
ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM, stato: giugno 2014),
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese
di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri
segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della
libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop-
portabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),
che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile
la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi),
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che nella querelata decisione la SEM ha considerato che dalle allegazioni
non emergerebbero indizi che potrebbero confutare la presunzione di as-
senza di persecuzioni dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi,
che in particolare, non risulterebbero esserci indizi di persecuzioni da parte
di terze persone,
che per quanto riguarda i mafiosi che volevano riscuotere il pizzo nel risto-
rante dove lavorava ella avrebbe dichiarato che tale faccenda non avrebbe
avuto alcun seguito,
che per quanto concerne l'incidente che l'avrebbe vista coinvolta in Polonia
si sarebbe concluso con una multa che la ricorrente avrebbe pagato,
che pure la questione relativa alle carte emesse dalla banca polacca senza
sua richiesta non avrebbe avuto particolari conseguenze avendo l'interes-
sata chiuso i conti presso tale banca senza che le succedesse altro,
che allo stesso modo, alla richiedente non sarebbe accaduto nulla di rile-
vante nemmeno in merito al fatto che qualcuno in Polonia avrebbe utiliz-
zato il medesimo nome della sua ditta di pulizie olandese,
che il timore che i suoi figli mulatti possano essere sottoposti a pressione
e discriminazione in Polonia sarebbe basato unicamente su una personale
supposizione,
che infine, i motivi invocati in merito ai fatti avvenuti in Olanda tra cui l'affi-
damento dei suoi figli, non sarebbero pertinenti poiché riconducibili a un
Paese terzo e non al suo Paese d'origine e per di più, tutte le questioni
sarebbero seguite da un rappresentante legale che tutelerebbe i suoi inte-
ressi,
che di conseguenza, la domanda d'asilo della richiedente è stata respinta,
che nel ricorso l'insorgente contesta la presunzione della SEM secondo la
quale ella sarebbe adeguatamente protetta in Polonia ed avrebbe la pos-
sibilità di vedere riconosciute le sue ragioni in tale Paese,
che la ricorrente ritiene di aver spiegato dettagliatamente l'impossibilità di
fare ritorno in sicurezza in Olanda o in Polonia,
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che in particolare, ella avrebbe chiesto aiuto per poter essere riunita ai figli
attualmente in affidamento in Olanda e con i quali le autorità olandesi non
le permetterebbero di entrare in contatto,
che il grado di soprusi a cui sarebbe stata sottoposta sarebbe talmente
intenso da costringerla a chiedere asilo a causa di una condizione di pres-
sione psichica divenuta ormai insopportabile,
che al suo caso non potrebbe dunque applicarsi nessuna presunzione di
assenza di persecuzioni,
che innanzitutto, per quanto attiene ai problemi inerenti all'Olanda, doven-
dosi la qualità di rifugiato esaminare relativamente al paese d'origine del
richiedente (UNHCR, Guide des procédure et critères à appliquer pour dé-
terminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du
protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90), occorre
confermare l'irrilevanza dell'integralità degli eventi svoltisi in Olanda,
che oltracciò, per quanto riguarda la richiesta di aiuto da parte dell'insor-
gente per potersi riunire ai figli in affidamento in Olanda, il Tribunale rileva
che la domanda d'asilo non ha quale fine quello di intervenire in un proce-
dimento civile, ma bensì quello di ottenere protezione dalle persecuzioni;
che per di più la ricorrente in Olanda dispone di un avvocato il quale tutela
i suoi interessi,
che per ciò che attiene ai problemi occorsi in Polonia il Tribunale ritiene che
la ricorrente non ha presentato argomenti o mezzi di prova suscettibili di
giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione,
che come rettamente considerato dall'autorità inferiore, dalle dichiarazioni
della ricorrente riguardo ai suoi motivi d'asilo non sono deducibili indizi che
permettono di confutare l'assenza di persecuzioni in Polonia,
che invero, i problemi avuti a causa delle carte emesse a nome della ricor-
rente da una banca senza che ella ne facesse richiesta sono stati risolti
con la chiusura dei conti e senza ulteriori ripercussioni (cfr. verbale 2, D45,
D48); che oltretutto, ella avrebbe potuto denunciare l'accaduto alle autorità
se avesse avuto timore che si trattava di un reato finanziario,
che analogamente non vi sono state neppure conseguenze per la ricor-
rente in merito al fatto che qualcuno in Polonia ha utilizzato il medesimo
nome della sua ditta di pulizie in Olanda (cfr. verbale 2, D53); che va pure
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segnalato che anche in questo caso l'interessata non si è mai rivolta alle
autorità,
che inoltre, i problemi con i mafiosi che volevano riscuotere il pizzo nel
ristorante dove lavorava l'insorgente all'età di 18 anni, non risultano più at-
tuali e non hanno avuto alcun seguito (cfr. verbale 1, pag. 8),
che per quanto concerne invece l'incidente automobilistico, esso è stato
causato dalla ricorrente non fermatasi ad un segnale di arresto e si è risolto
con una multa che è stata pagata dall'insorgente (cfr. verbale 2, D71-D76);
che la polizia non ha neppure aperto delle indagini (cfr. ibidem),
che infine, per ciò che è del timore della ricorrente che i figli siano discrimi-
nati in Polonia in quanto mulatti, esso risulta fondato su delle mere dichia-
razioni di parte non sostanziate da alcun elemento di prova; che a ciò si
aggiunge il fatto che quando ella si è recata in Polonia in vacanza con i
figli, essi non hanno avuto alcun problema (cfr. verbale 1, pag. 9),
che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni della richie-
dente sono irrilevanti ai sensi della LAsi, per il che è a giusto titolo che la
SEM ha respinto la sua domanda d'asilo,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la Segreteria di
Stato pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'e-
secuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
LAsi),
che la ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata anche
sul punto dell'allontanamento; che invero se fosse allontanata in Polonia
verrebbe nuovamente separata dai figli bloccati in Olanda e l'unità della
famiglia non verrebbe salvaguardata,
che il principio dell'unità della famiglia implica avantutto per le autorità com-
petenti di evitare di separare membri della famiglia del richiedente l'asilo:
che in altre parole, si tratta di scongiurare che alcuni membri della mede-
sima famiglia vengano allontanati ed altri invece no, oppure che vengano
allontanati verso paesi diversi (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.8),
che nella fattispecie, non vi è alcuna violazione del principio dell'unità della
famiglia dal momento che la ricorrente ha presentato domanda d'asilo in
Svizzera da sola e che i figli si trovano già in affidamento in Olanda,
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che di conseguenza, l'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera non
comporterebbe alcun cambiamento della situazione attuale in quanto la
madre ed i figli erano separati già prima dell'inoltro della domanda d'asilo
in Svizzera,
che in limine, nemmeno la circostanza di poter entrare e risiedere, come
cittadina di uno Stato membro della Comunità europea (CE), sul territorio
svizzero alla luce delle norme e principi dell'Accordo del 21 giugno 1999
tra la Confederazione Svizzera, da un parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC,
RS 0.142.112.681), fa ostacolo alla pronuncia dell'allontanamento posto
che l'entrata sul territorio svizzero è stata con lo scopo di depositare do-
manda di asilo,
che pertanto, l'insorgente non adempie alle condizioni in virtù delle quali la
SEM avrebbe dovuta astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordi-
nanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
[OAsi 1, RS 142.311]),
che per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) in
combinato disposto con l'art. 44 LAsi prevede che la stessa sia ammissibile
(cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2),
che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM di-
spone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr in relazione all'art. 44
LAsi),
che per prassi invalsa del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della
prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor-
rente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un osta-
colo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2),
che nella decisione impugnata la SEM ha considerato ammissibile, ragio-
nevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento,
che in sede ricorsuale l'insorgente chiede di essere ammessa provvisoria-
mente in Svizzera in quanto il rinvio andrebbe considerato inammissibile
ed inesigibile,
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che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ge-
neralmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri-
fugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente d'essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3
LStr in relazione all'art. 44 LAsi),
che nel paese d'origine non vige attualmente una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popola-
zione nella totalità del territorio nazionale che possa portare ad ammettere,
per tutti i richiedenti provenienti da questo stato e indipendentemente dalle
circostanze di ogni singolo caso, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibile all'art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi,
che come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito la Polonia nella
lista dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da allora
si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giu-
sta l'art. 6a cpv. 3 LAsi,
che inoltre, giusta l'art. 83 cpv. 5 LStr, se gli stranieri allontanati o espulsi
provengono da uno degli Stati designati dal Consiglio federale come Stati
in cui il ritorno è ragionevolmente esigibile o da uno Stato membro dell'UE
o dell'AELS, si ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espul-
sione sia di norma ragionevolmente esigibile,
che nella fattispecie non vi sono elementi per ritenere che ciò non sia il
caso,
che segnatamente, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nel
provvedimento querelato, la ricorrente non ha particolari problemi di salute
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e dispone di una buona formazione scolastica e di vasta esperienza pro-
fessionale; che inoltre, in Polonia risiedono la madre ed altri parenti, tra cui
la sua madrina (cfr. verbale 1, pag. 4 segg.; verbale 2, D65 e D79),
che per le ragioni sopraindicate, l'esecuzione dell'allontanamento è ragio-
nevolmente esigibile,
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi;
cfr. DTAF 2008/34 consid. 12),
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecu-
zione la querelata decisione va confermata,
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
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che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can-
tonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: