B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5361/2019
Sen t en z a d e l 2 8 o t t o b r e 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Simon Thurnheer,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…),
Angola,
rappresentato dalla signora Simona Cautela,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato);
decisione della SEM del 10 ottobre 2019 / N (…).
D-5361/2019
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Fatti:
A.
A._______, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera
l’(…) agosto 2019 (cfr. atto n. 1048312-1/2).
B.
Dalle investigazioni intraprese dalla Segreteria di Stato della migrazione (di
seguito: SEM) nel sistema centrale d’informazione visti (CS-VIS), è
risultato che l’interessato avrebbe richiesto un visto per la B._______, per
motivo di turismo, il (…), all’(…) a C._______ (D._______); visto rilasciato
il (…) e valido dalla predetta data sino al (…).
C.
Nel corso dell’audizione sul rilevamento dei dati personali del
(…) agosto 2019 (cfr. atto n. 1048312-11/7; di seguito: verbale 1), il
ricorrente ha in particolare riferito di essere cittadino angolano, di etnia (…),
con ultimo domicilio a C._______, nonché sposato consuetudinariamente
dal (…). Da tale relazione sarebbero nati (…) figli, i quali sarebbero fuggiti
con la madre a E._______ (F._______) e da una settimana prima del suo
espatrio dall’Angola non avrebbe più avuto loro notizie. Egli avrebbe inoltre
un’altra figlia avuta da un’amica, che vivrebbe a C._______, con le quali
però non intratterrebbe più alcun contatto. Il padre sarebbe deceduto nel
(…), mentre che la madre vivrebbe ancora, ma non saprebbe dove ella si
trovi, avendo perso ogni contatto con la medesima da molto tempo. Infine,
avrebbe un fratello in Angola, con il quale avrebbe da tempo perduto ogni
contatto, mentre un altro fratello vivrebbe in G._______ con lo statuto di
rifugiato politico (cfr. verbale 1, p.to 1.08 segg., pag. 3 segg.).
D.
In data 21 agosto 2019, l’interessato è stato sentito nel corso di un
colloquio ai sensi dell’art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i
criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente
per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno
degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide
(rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del
29.06.2013) (cfr. atto n. 1048312-15/1).
E.
Interrogato in merito ai suoi motivi d’asilo durante le due audizioni
successive tenutesi il (…) settembre 2019 (cfr. atto n. 1048312-37/24; di
seguito: verbale 2), rispettivamente del (…) ottobre 2019 (cfr. atto
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n. 1048312-38/17, di seguito: verbale 3), il richiedente ha dichiarato, in
sostanza e per quanto è qui di rilievo, che le sue problematiche sarebbero
da ricondurre a delle ingiustizie e mancanza di umanità presso il posto di
lavoro ove egli esercitava. Invero lui, quale (…) per il H._______ della
I._______, nel corso del 2016, sarebbe stato accusato dal direttore del suo
(…) di creare delle assenze erronee nel sistema di rilevamento di controllo
biometrico del tempo lavorativo per dei dipendenti, allorché sarebbe stato
invece quest’ultimo a generare tali assenze ingiustificate anche per il
richiedente. A seguito di tali accuse, sarebbe stato aperto un procedimento
disciplinare nei suoi confronti, terminato con un avvertimento ad inizio del
(…), mentre che il direttore, sarebbe stato ritenuto innocente da ogni
addebito. Al termine del procedimento precitato, l’interessato sarebbe
rimasto incaricato soltanto di (…). In tale funzione, egli avrebbe denunciato
il predetto direttore, in quanto avrebbe asportato illecitamente dei
macchinari dal H._______, con i quali si (…). A seguito del processo
disciplinare aperto nei confronti del direttore per queste ultime circostanze,
il medesimo avrebbe minacciato il richiedente di licenziamento, a causa
della sua provenienza etnica e per il fatto che il (…) sarebbe stato un
comandante del (…) (acronimo per: “[…]”; in portoghese: “[...]”). Il direttore
sarebbe stato assolto da tutte le accuse mosse nei suoi confronti.
L’interessato ha inoltre narrato che avrebbero deciso di trasferirlo al (…) di
C._______, accusandolo di essere stato assente per diverso tempo dal
lavoro in modo ingiustificato (anche diversi mesi presso il […] di
C._______), che avrebbe (…) per venderli al partito politico (…) di
J._______, nonché che facesse parte di tale partito politico, in quanto
avrebbe espresso delle opinioni contrarie ai suoi superiori. Contro questo
secondo procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti, con l’aiuto di
un avvocato, avrebbe ricorso sino alla (…), perdendo però la causa e
dovendo quindi accettare il suo trasferimento, ove il suo superiore, sarebbe
stato il fratello maggiore del suo precedente capo. Nell’(…) del 2017,
mentre rincasava dal lavoro, l’interessato, sentendosi seguito, avrebbe
avuto un incidente stradale, per il quale sarebbe stato arrestato e liberato
senza ulteriori conseguenze.
Un giorno del (…) 2018, a causa del malfunzionamento del (…) – di cui egli
era responsabile – presso il (…) di C._______ durante un processo
importante, sarebbe stato accusato di (…). Il giorno seguente, il SIC
(Servizio di Intelligenza dei Criminali), lo avrebbe prelevato e portato nei
suoi uffici, ove lo avrebbero trattenuto per (…) senza alcuna motivazione.
Mentre egli si trovava presso i precitati uffici, gli avrebbero requisito tutte le
apparecchiature elettroniche presenti al suo domicilio. All’inizio di (…)
2018, dopo aver fatto ritorno al suo posto di lavoro, l’interessato sarebbe
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stato nuovamente prelevato dal personale del SIC e condotto alla prigione
di K._______. Durante la sua prigionia, durata (…) o (…) settimane circa,
avrebbe ricevuto le visite del suo avvocato ed una volta dalla (…) del
H._______ della I._______, L._______. Quest’ultima gli avrebbe riferito in
particolare che sarebbe stato trasferito alla prigione di M._______, ed egli
le avrebbe richiesto di aiutarlo ad uscire dal Paese. La notte tra il (…) ed il
(…) 2018, accompagnato da degli agenti penitenziari, sarebbe stato
scortato fino all’uscita della prigione, ove una vettura lo avrebbe atteso,
trasportandolo in seguito sino all’aeroporto. Il (…) 2018, il richiedente
sarebbe espatriato dal suo Paese d’origine per via aerea, munito del suo
passaporto con il visto procuratogli dalla (…) del H._______. Al suo arrivo
in Svizzera, avrebbe conosciuto una ragazza, N._______, cittadina
svizzera, con la quale avrebbe vissuto dall’(…) 2018 sino alla
presentazione della sua domanda d’asilo. Con la stessa avrebbe
intenzione di creare una famiglia e di sposarsi.
A seguito della sua partenza dal Paese d’origine, nel gennaio 2019, il
richiedente sarebbe venuto a conoscenza da un collega di lavoro, di aver
ricevuto una notifica per abbandono del posto di lavoro. Inoltre, pochi giorni
prima dell’audizione del settembre 2019, contattato telefonicamente,
sempre il medesimo collega gli avrebbe riferito che sarebbe stato emanato
un mandato di cattura nei suoi confronti. L’interessato avrebbe quindi
richiesto al collega di procurargli una copia del mandato di cattura, spiccato
nei suoi confronti dal (…) di C._______, ciò che questi avrebbe fatto,
trasmettendogli la stessa copia la sera prima della predetta audizione.
A supporto della sua domanda d’asilo, il richiedente ha consegnato diversa
documentazione (cfr. scritto del rappresentante legale del 30 agosto 2019
e documenti presenti nel dossier N […]; cfr. anche atti da n. 1048312-27/2
a n. 1048312-34/1), tra la quale segnatamente: in originale la sua carta
d’identità della I._______ ed il suo passaporto, contenente un visto
biometrico per la B._______; l’originale della sua tessera quale (…);
l’originale della tessera di membro del partito (…) nonché la carta quale
membro della (…), rilasciata il (…) a E._______, F._______; l’originale
della sua carta quale elettore della I._______; i doc. da 1 a 31 contenuti
nelle due buste presenti nell’incarto N (…) – in particolare copia del
mandato d’arresto del (…) (cfr. doc. 26); copia del brevetto di studi
professionali ([…]) dell’ “(…)” datato (…) (cfr. doc. 36 nell’incarto N […]);
copia di un certificato di fine corso “(…)” del (…) (cfr. doc. 37 nell’incarto N
[…]); il suo casellario giudiziale emesso il (…) dal O._______, P._______
della I._______, valido per 90 giorni (cfr. documento nel dossier N […]).
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Pagina 5
F.
Il 10 settembre (recte: ottobre) 2019, il rappresentante legale del
richiedente, ha presentato il suo parere (cfr. atto n. 1048312-43/3) contro il
progetto di decisione della SEM dell’8 ottobre 2019 (cfr. atto n. 1048312-
42/10).
G.
Con decisione del 10 ottobre 2019, notificata lo stesso giorno (cfr. atto
n. 1048312-46/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato
all’interessato ed ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando
contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del
medesimo provvedimento.
H.
In data 14 ottobre 2019 (cfr. risultanze processuali), l’interessato è insorto
con ricorso, redatto in lingua francese, al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) contro la succitata decisione dell’autorità inferiore.
Nel gravame l’insorgente ha postulato, in via principale, l’annullamento
della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la
concessione dell’asilo in Svizzera; a titolo subordinato ha chiesto che
l’esecuzione del suo allontanamento venga considerata come inesigibile.
Contestualmente egli ha presentato un’istanza tendente al gratuito
patrocinio.
Con il ricorso, il ricorrente ha segnatamente prodotto quali ulteriori mezzi
di prova: copia di un riassunto inerente le vicende del fratello che
l’avrebbero condotto all’espatrio dal suo Paese d’origine (non datato),
oltreché copia della carta di soggiorno (…) quale rifugiato del fratello
Q._______.
I.
Il 18 ottobre 2019, il Tribunale ha ricevuto dalla SEM, l’incarto N (…)
richiesto.
J.
In pendenza di causa, il Tribunale ha ricevuto un secondo ricorso, datato
21 ottobre 2019 (cfr. risultanze processuali), presentato dal rappresentante
legale del ricorrente in lingua italiana, contro la summenzionata decisione
della SEM. In tale gravame, il ricorrente ha postulato, in via principale,
l’annullamento della decisione impugnata; in primo subordine, ha chiesto
la restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore per completamento
dell’istruzione e un nuovo esame delle allegazioni; in secondo subordine,
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Pagina 6
che al ricorrente sia concessa l’ammissione provvisoria, in quanto
l’esecuzione dell’allontanamento, non sarebbe né ammissibile né esigibile.
Contestualmente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel
senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo. Quale ulteriore mezzo di prova, al gravame è stato allegato copia
di un rapporto dell’R._______ (S._______) del (…), intitolato: “(…)”.
K.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto egli è legittimato ad aggravarsi contro
di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Giusta l’art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e
dell’art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un’altra lingua, il procedimento
può svolgersi in tale lingua.
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Nella presente disamina, la decisione impugnata è stata emanata in
italiano, mentre che il ricorso è stato presentato sia in lingua francese che
in lingua italiana. La presente sentenza è pertanto redatta in italiano.
3.
Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è
deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
4.
Altresì, ai sensi dell’art.111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio
di scritti.
5.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. anche DTAF 2014/26 consid. 5) e, in
materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi
addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1
consid. 2). Inoltre tiene conto della situazione del Paese d’origine
dell’insorgente e degli elementi che si presentano al momento della
sentenza, prendendo quindi in considerazione l’evoluzione della situazione
avvenuta dopo il deposito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2010/44
consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4).
6.
A titolo preliminare, il Tribunale rileva come il gravame presentato dal
rappresentante del ricorrente tempestivamente il 21 ottobre 2019, verrà
trattato quale complemento ed integrazione del ricorso del
14 ottobre 2019, inoltrato dall’insorgente. Inoltre, essendo che il ricorrente
è regolarmente rappresentato dal rappresentante legale previsto ai sensi
dell’art. 102h LAsi, si può ritenere che l’interessato abbia potuto impugnare
in piena cognizione di causa la decisione dell’autorità inferiore e che non è
quindi ravvisabile alcuna violazione del suo diritto di essere sentito
dall’evenienza che egli non si esprima in lingua italiana, come sollevato nel
ricorso del 14 ottobre 2019.
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Pagina 8
7.
7.1 Nella decisione impugnata, l’autorità di prime cure ha dapprima ritenuto
le dichiarazioni inerenti i motivi d’asilo dell’insorgente come inverosimili ai
sensi dell’art. 7 LAsi. Segnatamente, le allegazioni relative ai suoi trascorsi
con il SIC nell’anno concomitante al suo espatrio sarebbero in più punti
contraddittorie, inconsistenti e stereotipate. Anche la fuga dell’interessato
dal carcere e dal suo Paese d’origine, sarebbero divergenti rispetto al
riscontro CS-VIS eseguito dalla SEM ed ai dati desumibili dal visto
presente nel passaporto depositato agli atti dal richiedente. Pure
contrastanti a mente dell’autorità inferiore, sarebbero le allegazioni fornite
dall’interessato, in merito all’accusa mossagli di aver (…). Proseguendo
nell’analisi, anche il suo comportamento successivo alla fuga risulterebbe
illogico, sia per quanto concerne le circostanze in cui egli avrebbe appreso
del suo mandato d’arresto, che circa i carenti contatti con famigliari e
conoscenti nel suo Paese d’origine, nonché in merito alla tempistica di
presentazione della sua domanda d’asilo in Svizzera. Inoltre, anche i mezzi
di prova presentati, risulterebbero inadeguati a provare i motivi d’asilo
dichiarati. infine, l’autorità inferiore, prendendo posizione in merito al parere
presentato dal richiedente, ha ritenuto dover confermare la sua decisione
in merito al mancato riconoscimento della qualità di rifugiato ed al
respingimento della domanda d’asilo dell’interessato, in quanto le
giustificazioni addotte dal medesimo per spiegare le contraddizioni e le
illogicità presenti nelle sue dichiarazioni, sarebbero poco plausibili.
7.2 Nel suo gravame, il ricorrente ha in primo luogo ricordato e specificato
alcuni fatti. In secondo luogo l’insorgente prende posizione puntualmente
sulle conclusioni espresse dall’autorità inferiore nella decisione avversata
circa l’inverosimiglianza dei suoi asserti, ritendo che la SEM abbia
accertato in modo incompleto i fatti giuridicamente determinanti. A mente
dell’interessato, le contraddizioni rilevate nella decisione impugnata,
sarebbero da ascrivere a dei problemi di memoria del ricorrente,
conseguenti alla forte situazione di pressione cui egli sarebbe stato
sottoposto negli ultimi anni presso il suo datore di lavoro, nonché alla
considerevole mole di mezzi di prova presentati a supporto del lungo iter
processuale da lui sostenuto in Angola. Inoltre, se d’un canto per quanto
concerne il fermo di (…), egli non avrebbe raccontato circostanze
particolari, dato che sarebbe stato seduto tutto il giorno in attesa, d’altro
canto egli avrebbe fornito una descrizione dettagliata della sua
incarcerazione. Tali evenienze sarebbero vieppiù plausibili tenendo conto
del contesto di forte crisi economica, politica e sociale, che il suo Paese
d’origine starebbe attraversando dal 2014, nonché vista la violazione dei
diritti civili che verrebbero sistematicamente e regolarmente violati, in
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particolare nei confronti degli oppositori politici al regime, riscontri che
sarebbero sostenuti da diverse fonti. Altresì, le sue allegazioni circa la
preparazione della fuga dal carcere e dall’Angola, sarebbero da valutare
tenendo conto dell’alto livello di corruzione presente all’interno delle
istituzioni pubbliche angolane.
In seguito, egli ritiene, in relazione con l’accusa di aver (…), che la SEM
abbia istruito in maniera lacunosa l’evenienza che lui provenga da una
famiglia attiva politicamente, ove il (…) sarebbe stato comandate del (…)
ed il fratello, (…). Invero, proprio in ragione delle sue origini, il ricorrente
avrebbe riscontrato le problematiche nella sua attività lavorativa, che
l’avrebbero in seguito condotto all’espatrio. Dati tali elementi, ne
risulterebbe per l’insorgente un timore oggettivamente fondato di
persecuzioni future.
Anche per quanto attiene le illogicità rilevate dall’autorità di prime cure, le
stesse sarebbero d’un canto frutto di una lettura inaccurata dei passaggi
determinanti presenti nell’audizione sui motivi d’asilo, e d’altro canto le
risposte fornite dall’insorgente, non conterrebbero alcun elemento illogico.
In particolare, non sarebbe contraria alla logica dell’agire, il fatto che
l’interessato, per poter produrre dei mezzi di prova determinanti, abbia
dovuto intrattenere delle comunicazioni con delle persone presenti in
Angola. Non sarebbero neppure condivisibili le considerazioni espresse
dall’autorità in merito al periodo che il ricorrente avrebbe trascorso in
Svizzera prima di presentare la sua domanda d’asilo. Invero egli non
avrebbe atteso per mancanza di bisogno di protezione, ma poiché egli,
trovandosi su suolo svizzero, avrebbe percepito quest’ultimo come
sostanzialmente soddisfatto. Inoltre, vista la rilevanza dei mezzi di prova
prodotti e le circostanze addotte dall’insorgente, gli stessi non
permetterebbero di formulare delle illazioni riguardo all’eventuale
artificiosità dei motivi d’asilo da lui espressi.
Quanto poi ai mezzi di prova prodotti, gli stessi sarebbero numerosi,
coerenti gli uni con gli altri e lineari con il racconto dell’insorgente circa i
suoi motivi d’asilo. Apparrebbe pertanto difficile suppore che il richiedente
possa aver manipolato e/o falsificato i mezzi di prova prodotti. In
particolare, in merito all’estratto del casellario giudiziale del (…) prodotto,
l’insorgente sottolinea come il procedimento disciplinare aperto a suo
carico non fosse ascrivibile ad un procedimento penale, e pertanto non
potesse trovarsi ivi iscritto. Infine, i fatti relativi all’incarcerazione arbitraria
da parte del SIC, di cui sarebbe alquanto improbabile una sua menzione al
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Pagina 10
casellario giudiziale, sarebbero comunque avvenuti successivamente
all’emissione del medesimo.
8.
8.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo
statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
8.2 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese
d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore
d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi).
8.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni,
contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere
considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il
richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di
essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda
le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in
corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza
motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse
nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è
indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da
prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur
nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
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Pagina 11
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il
giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica
della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista
oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
8.4
8.4.1 Nella presente disamina, a differenza di quanto sostenuto
dall’insorgente nel suo ricorso, a mente del Tribunale l’autorità inferiore ha
ritenuto rettamente nel provvedimento impugnato che le dichiarazioni
decisive rese dall’insorgente nel corso di procedura ed a fondamento della
sua domanda d’asilo, non adempiano le condizioni di verosimiglianza ex
art. 7 LAsi.
8.4.2 Dapprima il Tribunale rileva che, in merito alle importanti
incongruenze riscontrabili nelle due audizioni federali rese dall’insorgente,
le stesse non risultano comprensibili con le sole giustificazioni addotte dal
ricorrente durante l’audizione del (…) ottobre 2019 (cfr. verbale 3, D67
segg., pag. 7; D115, pag. 11), come neppure rispetto agli allegati problemi
mnemonici – in alcun modo provati – sollevati nel ricorso. Segnatamente,
in merito al luogo dove egli sarebbe stato prelevato dal SIC per il fermo di
(…), al periodo nel quale lo stesso sarebbe avvenuto, come pure il luogo
dell’arresto e la successiva durata d’incarcerazione presso la prigione di
K._______, le allegazioni dell’interessato sarebbero divergenti. Egli nel
corso della prima audizione ha invero riferito che il fermo di (…) sarebbe
avvenuto alle cinque della mattina, presso casa sua, il giorno seguente
rispetto a quando lo avrebbero accusato di aver (…) presso il (…) di
C._______ (cfr. verbale 2, D81, pag. 11), nonché che il prelevamento per
essere condotto alla prigione di K._______ – periodo d’incarcerazione
durato (…) – sarebbe avvenuto presso il luogo di lavoro, due settimane
dopo essere tornato al lavoro susseguente il fermo di (…) (cfr. verbale 2,
D81, pag. 12). Tuttavia, senza alcuna spiegazione convincente in merito,
durante l’audizione successiva, egli ha invece riferito una dinamica ed un
periodo temporale nel quale si sarebbero svolti tali fatti, completamente
differenti, allegando che il fermo di (…) sarebbe avvenuto nel (…) del 2018,
in concomitanza del procedimento aperto nei suoi confronti per (…), e che
lo avrebbero prelevato dal posto di lavoro (cfr. verbale 3, D58 segg., pag. 6
seg.), mentre invece l’arresto per condurlo al carcere di K._______,
sarebbe avvenuto verso il (…) 2018, a casa sua. Inoltre, l’incarcerazione
prima della sua evasione sarebbe durata rispettivamente (…), quasi (…),
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Pagina 12
o ancora da circa il (…) sino al (…) (cfr. verbale 3, D58 segg., pag. 6 seg.;
D87 segg., pag. 9; D115, pag. 11).
Altresì, come rimarcato rettamente nella decisione avversata, le
dichiarazioni rese dall’insorgente circa l’accusa formulata nei suoi confronti
per aver (…), come pure le minacce ricevute dal suo direttore, risultano in
più punti discrepanti, tanto da dare l’impressione che le accuse mossigli in
tal senso ed i motivi alla base delle stesse, non siano plausibili. Per il resto,
su questo punto, per evitare inutili ripetizioni, si rinvia alle considerazioni
circostanziate della decisione impugnata, che si confermano pienamente
(cfr. p.to II/1, pag. 6 seg.), non essendo ravvisabili nel gravame delle
circostanze atte a modificare tale conclusione.
Proseguendo nell’analisi, quanto risulta maggiormente contraddittorio e
poco plausibile in tutto il racconto del richiedente, sono le sue asserzioni
circa la preparazione della sua evasione dal carcere di K._______ e la fuga
dal suo Paese d’origine. Invero, se dapprima egli adduce che la (…) del
H._______, L._______, lo avrebbe aiutato ad evadere, segnatamente
procurandogli un visto per la B._______ – dandogli alcune spiegazioni in
merito allo stesso non appena lo avrebbe ottenuto, successivamente alla
visita svoltasi in carcere – nonché finanziandogli il viaggio sino in Svizzera
(cfr. verbale 2, D75 segg., pag. 9; D81, pag. 12); successivamente ha
invece asserito di non avere più avuto alcun contatto con la (…) dopo la
sua unica visita in prigione (cfr. verbale 3, D92 segg., pag. 9 seg.). Inoltre,
il passaporto (contenente anche il visto), gli sarebbe stato consegnato
prima del suo espatrio dall’aeroporto di C._______, la mattina del
(…) 2018, dalla stessa persona che sarebbe venuta a cercarlo presso il
carcere di K._______ (cfr. verbale 3, D107 segg., pag. 11). Neppure il
periodo di detenzione che egli avrebbe subito nonché l’emissione dello
stesso visto presente nel passaporto, coinciderebbero, essendo
quest’ultimo valido dal (…) al (…), ovvero rilasciato prima della sua
supposta prigionia. Anche in merito il ricorrente non ha fornito alcuna
spiegazione plausibile circa tali evenienze contrastanti (cfr. verbale 3,
D116, pag. 11). Tale narrazione discrepante su degli elementi essenziali
delle vicende che avrebbe vissuto l’interessato e che lo avrebbero condotto
all’espatrio, non può essere spiegabile con il solo assunto che il livello di
corruzione all’interno delle istituzioni pubbliche in Angola sia notoriamente
elevato, come asserito nel ricorso dall’insorgente.
8.4.3 Circa il comportamento tenuto da A._______ successivamente al suo
espatrio dal Paese d’origine, a ragione la SEM ha concluso per la sua
illogicità, sia per quanto attiene i contatti avuti con il suo collega di lavoro –
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anche circa la sua conoscenza delle ricerche che avrebbero intrapreso nei
suoi confronti le autorità del suo Paese d’origine, spiccando un mandato
d’arresto nel (…) (cfr. doc. 26) – sia i mancati contatti con i suoi famigliari,
il suo rappresentante legale in Angola, come pure gli amici al H._______,
nonché il suo soggiorno presso il domicilio di N._______ per dieci mesi
prima di presentare la sua domanda d’asilo. Le giustificazioni poco credibili
addotte dall’interessato in merito (cfr. verbale 2, D130 segg., pag. 17 segg.;
verbale 3, D123 segg., pag. 12 seg.), come pure nel ricorso, non mutano il
giudizio a cui giunge il Tribunale, circa la correttezza delle conclusioni
dettagliate e circostanziate espresse nella decisione avversata, alla quale
si rinvia per il resto (cfr. p.to II/2, pag.7 seg.), essendo le stesse
sufficientemente pertinenti (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 4 PA).
Tra l’altro, tali ultime evenienze citate, prese a sé stanti, fanno già
seriamente dubitare che gli eventi narrati dall’insorgente si siano realmente
svolti nelle circostanze da lui addotte, come pure che egli avesse un timore
fondato al momento del suo espatrio, di essere esposto a delle
persecuzioni rilevanti ai sensi dell’asilo nel suo Paese d’origine secondo
l’art. 3 LAsi, rispettivamente che tale timore fondato sia tutt’ora attuale.
8.4.4 In tali circostanze, neppure le allegazioni ricorsuali del ricorrente,
circa il timore che egli avrebbe di subire delle persecuzioni rilevanti in caso
di rinvio nel suo Paese d’origine, a causa delle sue origini etniche e delle
attività politiche per il partito politico (…) che i genitori ed il fratello – che
sarebbe residente e riconosciuto quale rifugiato politico in G._______ –
avrebbero esercitato in Angola, non sarebbero maggiormente plausibili.
Neanche i mezzi di prova presentati dal ricorrente in corso di procedura,
come pure con il gravame, non conducono il Tribunale ad un diverso
apprezzamento della fattispecie.
8.4.5 In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non
soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall’art. 7 LAsi e
nemmeno quelle di rilevanza ai sensi dell’art. 3 LAsi.
8.5 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento
della qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
9.
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene
però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
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Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4, DTAF 2011/24 consid. 10.1).
Pertanto, anche la pronuncia dell’allontanamento va confermata.
10.
10.1 Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, l’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro
integrazione (LStrI, nuova denominazione e testo legislativo in vigore dal
1° gennaio 2019, RS 142.20) prevede che la stessa sia possibile (art. 83
cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile
(cpv. 3). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM
dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli
ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento
della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il
ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un
ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24
consid. 10.2 e riferimento ivi citato).
10.3
10.3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile l’esecuzione dell’allontanamento
dell’insorgente, non essendoci in particolare dal profilo dell’esigibilità della
misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all’esecuzione della
stessa.
10.3.2 Nel proprio gravame, l’insorgente contesta pure tale assunto.
Dapprima egli rileva che l’esecuzione del suo allontanamento sarebbe
inammissibile, in quanto rischierebbe di subire una detenzione arbitraria e
dei maltrattamenti contrari all’art. 3 CEDU, in quanto sussisterebbe un
mandato di cattura nei suoi confronti e prodotto agli atti, nonché vista la
sua evasione dal carcere di K._______ ed il susseguente espatrio.
Andrebbe inoltre considerata pure la sua origine etnica e le attività politiche
esercitate dai genitori e dal fratello (…), rifugiatosi nel frattempo in
G._______, a favore del partito (…). Il suo rinvio lo esporrebbe pertanto a
dei seri pericoli per la sua vita, anche tenuto conto delle condizioni poco
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Pagina 15
rispettose dei diritti umani, in cui verserebbero le carceri angolane. Infine,
l’esecuzione del suo allontanamento, sarebbe inesigibile.
10.4
10.4.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento è
ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in
particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione conto la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone,
peraltro, l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero
possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei
trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza
deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10;
GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
10.4.2 Nella presente disamina, visto che il ricorso in merito al
riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo è
stato respinto, l’interessato non può prevalersi del principio del divieto di
respingimento ex art. 5 LAsi. Inoltre, per gli stessi motivi enucleati sopra
(cfr. consid. 8.4), non v’è inoltre motivo di considerare l’esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per l’insorgente di essere esposto, nel
suo Paese d’origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o
dell’art. 1 Conv. tortura.
10.4.3 V’è dunque luogo di concludere, nel presente caso, quanto
all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente.
10.5
10.5.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI l’esecuzione non può essere
ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza,
lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a
situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica.
La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la
violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata.
Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento
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comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non
potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che
sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente
e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame,
a una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino
alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono
l’ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di
alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a
concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale
incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli
aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero
in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).
10.5.2 L’esigibilità dell’allontanamento in Angola (esclusa la regione di
Cabinda), deve essere esaminata individualmente, segnatamente tenendo
conto dell’esistenza di una rete famigliare o sociale in grado di assicurare
la sussistenza al ritorno del richiedente e di facilitarne la sua
reintegrazione, ma anche delle particolarità e delle risorse proprie al
ricorrente, in particolare della sua età, del suo genere, del suo stato di
salute, del suo livello d’istruzione, della sua formazione e della sua
esperienza professionale (cfr. DTAF 2014/26 consid. 9.14; sentenze del
Tribunale D-1799/2019 del 14 agosto 2019 consid. 6.3.1, D-2514/2019 del
14 giugno 2019, E-78/2018 del 16 maggio 2019 consid. 7.2).
10.5.3 In Angola, non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile,
violenza generalizzata o emergenza medica, da ritenere che la situazione
in detto Paese non permette d’acchito, ed indipendentemente dalle
circostanze della fattispecie, di presumere, nei confronti di tutti i suoi
espatriati, l’esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83
cpv. 4 LStrI (cfr. DTAF 2014/26 consid. 9.14; sentenza del Tribunale
E-78/2018 consid. 7.2). Le circostanze contrarie esposte con il gravame ed
il rapporto dell’S._______ prodotto con lo stesso, non sono atti a modificare
tale apprezzamento del Tribunale.
10.5.4 Come sopra rilevato, l’interessato non ha reso verosimile che egli
incorrerebbe il rischio di essere imprigionato al suo ritorno in Angola (cfr.
consid. 8). Pertanto, egli non può prevalersi di una messa in pericolo per
tale motivo.
10.5.5 Dagli atti all’inserto non risulta inoltre alcun elemento dal quale si
possa desumere che l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente
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implicherebbe una sua messa in pericolo concreta. A tal proposito il
Tribunale rileva che l’interessato, giovane, celibe, e che non soffre di gravi
problemi di salute che possano essere ostativi all’esecuzione del suo
allontanamento (cfr. atti n. 1048312-15/1, n. 1048312-22/2 – 1048312-
24/3; verbale 2, D190, pag. 23), ha dichiarato di aver conseguito un
diploma in (…) rilasciato da una scuola superiore (cfr. verbale 2, D22 seg.,
pag. 5), nonché di aver esercitato l’attività lavorativa quale (…) per il
H._______ dal (…) sino ad (…) del 2018 (cfr. verbale 2, D24 segg., pag. 5
seg.). Infine, visti gli elementi d’inverosimiglianza ritenuti circa i suoi motivi
d’asilo, non risulta verosimile che egli non disponga di una rete sociale e
familiare nel suo paese d’origine, che possa venirgli in aiuto al momento
del suo rimpatrio. In tal senso, risulta dalle stesse affermazioni del
ricorrente che egli nel suo Paese d’origine avrebbe la madre, un fratello ed
una figlia (cfr. verbale 1, p.to 1.14, pag. 4 e p.to 3.02, pag. 5; verbale 2,
D47 segg., pag. 7; D67 segg., pag. 8 seg.), oltreché diverse amicizie.
Pertanto apparterrà al ricorrente rinnovare i suoi legami in Angola, paese
che ha lasciato soltanto, secondo le sue asserzioni, da non più di un anno,
alfine di facilitare il suo reinserimento. Per il resto, l’interessato non ha
minimamente contestato i motivi invocati dalla SEM per dimostrare
l’esigibilità dell’esecuzione del suo allontanamento, e si può pertanto
rinviarvi pienamente, in quanto sufficientemente pertinenti (cfr. p.to III/2
della decisione impugnata).
10.5.6 L’allontanamento dell’interessato verso l’Angola, è pertanto da
considerarsi pure ragionevolmente esigibile.
10.6 In ultima analisi, neppure risultano impedimenti sotto il profilo della
possibilità dell’esecuzione del provvedimento. Il ricorrente dispone infatti
del suo passaporto e della sua carta d’identità originali emessi dal suo
Paese d’origine e tutt’ora validi. Inoltre, usando della necessaria diligenza,
egli potrà, se del caso, procurarsi ogni documento supplementare
indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
10.7 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento,
il gravame va disatteso e la querelata decisione dell’autorità inferiore
confermata.
11.
Alla luce di tutto quanto sopra, con la decisione impugnata la SEM non ha
violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento, ed
inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
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Pagina 18
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Atresì, per quanto censurabile, la decisione
non è inadeguata (art. 49 lett. c PA).
12.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione
dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali
è divenuta senza oggetto. Pure senza oggetto risulta essere l’istanza di
patrocinio gratuito ex art. 65 cpv. 2 PA e art. 102m cpv. 1 lett. a e cpv. 4
LAsi formulata dal ricorrente nel suo gravame del 14 ottobre 2019, in
quanto egli è stato rappresentato regolarmente nella presente procedura
dal rappresentante legale nominato ai sensi dell’art. 102h LAsi, che ha
presentato il suo memoriale ricorsuale il 21 ottobre 2019.
13.
Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda tendente all’assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è
respinta. Pertanto, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]).
14.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 19
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
L’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: