Corte IV
D-5371/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 o t t o b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Mongolia, alias B._______, Cina,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 14 agosto 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5371/2008
Fatti:
A.
Il 2 luglio 2008, l'interessato ha presentato domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato d'avere lasciato la Mongolia, dopo essere
evaso dal carcere denominato C._______ a D._______ nella provincia
di E._______, per il timore d'essere ucciso, dato che si sarebbe
rifiutato d'ammazzare un uomo d'affari, incarcerato nello stesso
carcere.
B.
Il 14 agosto 2008, l'UFM non è entrato nel merito della domanda
d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, ossia la Mongolia,
siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 20 agosto 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, la concessione
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese
processuali.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
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sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il
Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero delle safe
countries con decreto del 28 giugno 2000. Dall'altro lato, non ha
ritenuto che emergessero dalle carte processuali degli indizi
d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in
patria. L'UFM, ha inoltre considerato in più punti come vaghe,
stereotipate, inattendibili e contraddittorie le allegazioni del ricorrente.
In particolare, ha evidenziato che durante l'audizione sulle generalità
l'insorgente avrebbe dichiarato d'essere stato in carcere fino al
16 luglio 2002, mentre in occasione dell'audizione federale diretta
avrebbe affermato d'essere evaso di prigione nel settembre 2003. Per
di più, nella stessa audizione avrebbe allegato d'essersi recato a
Mosca nel marzo 2003. Infine, l'UFM ha ritenuto le allegazioni del
ricorrente come palesemente discrepanti e non verosimili.
5.
Nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto è qui di
rilievo, che non si sarebbe contraddetto su punti importanti del suo
racconto. Inoltre, il ricorrente ha asserito che le contraddizioni emerse
dal suo racconto non sarebbero così grossolane da giungere alla
conclusione dell'UFM, secondo cui tutto il suo racconto sarebbe
inverosimile. Peraltro, l'insorgente ha rimandato alle dichiarazioni da lui
rese nei verbali del 15 luglio e del 5 agosto 2008. Infine, il ricorrente
ha allegato che, dopo dieci anni trascorsi in carcere, sarebbe
altamente probabile la confusione di qualche data, giacché
l'esperienza vissuta sarebbe stata particolarmente dura ed
intaccherebbe la memoria.
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6.
6.1 Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi a meno
che non risultino indizi di persecuzione.
6.2 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero delle safe countries, sussiste di massima
una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale.
6.3 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (GICRA 2003 n. 18).
7.
7.1 Questo Tribunale osserva che siccome il Consiglio federale ha
effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero
dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una
presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese.
7.2 Nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito, per quanto attiene alla
sua situazione personale, ad invalidare la presunzione d'assenza di
persecuzione, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non
emergono indizi di persecuzione. In particolare, l'insorgente non ha
presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di
cui all'impugnata decisione. Quest'ultime s'esauriscono in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti
rilevare che il ricorrente in sede di ricorso non si è espresso in
relazione alle contraddizioni rilevate nella succitata decisione dell'UFM
per quanto riguarda il racconto da lui esposto nel corso della
procedura di prima istanza. Infatti, ha semplicemente allegato in modo
generico che un periodo di dieci anni trascorso in carcere
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intaccherebbe la memoria. Nonostante l'UFM abbia errato le date degli
avvenimenti, questo Tribunale costata che l'insorgente si è comunque
contraddetto sia sulla data dell'evasione dal carcere, nel 2001, nel
2002 oppure nel 2003, sia sulla data del suo espatrio, nel 2002 oppure
nel 2003, nonché sulla data del suo ultimo imprigionamento, nel 1994
oppure nel 1996, a seconda delle versioni. Ciò non può che
comprovare la conclusione dell'UFM circa l'inverosimiglianza delle
allegazioni del ricorrente.
8.
8.1 In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte
processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente in Mongolia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
8.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
8.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. Il
ricorrente è giovane e può contare su una rete sociale in patria. Egli
non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla
problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze,
l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i
presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
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effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento
sociale nel suo Paese d'origine.
8.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
8.5 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
9.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 8 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
11.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
12.
Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
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spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N )
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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