Corte IV
D-5373/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 s e t t e m b r e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 20 agosto 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5373/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato l'8 gennaio 2009 in
Svizzera,
i verbali d'audizione del 15 gennaio 2009 e 9 aprile 2009,
l'esame radiologico della mano al quale il richiedente è stato
sottoposto in data 12 gennaio 2009 e il relativo rapporto,
la decisione dell'UFM del 20 agosto 2009, notificata al curatore
dell'interessato il 21 agosto 2009 (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 26 agosto 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo,
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a questo Tribunale in data
28 agosto 2009,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e
art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
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che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha
dichiarato di essere nato nella Mongolia Interna e di avere trascorso i
nove mesi prima dell'espatrio ad Ulaanbaatar,
che gli ha affermato di essere stato maltrattato dalla famiglia a
B._______ presso la quale viveva dapprima con la madre e – a
seguito della scomparsa di quest'ultima nell'inverno del 2006 – da
solo; che, nel marzo del 2008, egli si sarebbe aggregato a due ragazzi
e rifugiato con loro ad Ulaanbaatar, dove avrebbe vissuto nei
sotterranei fino al 27 dicembre 2008; che in tale data egli avrebbe
incontrato un poliziotto, che l'avrebbe aiutato a scappare, a rifugiarsi
presso dei conoscenti e, da ultimo, a espatriare ad inizio gennaio
2009; che egli avrebbe così raggiunto la Svizzera in minibus,
transitando per la Russia, in data 8 gennaio 2009,
che, nella decisione del 20 agosto 2009, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei
Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate
dal richiedente sono inverosimili e che i pregiudizi allegati non
costituiscono una persecuzione ai sensi della legge, di modo che, non
emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione
dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in Patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la
sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, il richiedente afferma di non avere più alcuna cerchia
familiare in Patria, di non poter fare ritorno presso la famiglia dalla
quale sarebbe scappato e di essere confrontato con condizioni di vita
misere, ragione per cui l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della
sua domanda; che egli, in merito alla contraddizione rilevata dall'UFM
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circa l'aggressione a sfondo sessuale che egli avrebbe subito, dichiara
di avere accennato a tale fatto già durante la prima audizione, seppure
in maniera generale indicando che il suo amico avrebbe tentato di
abbracciarlo; che, quindi, sussisterebbero sufficienti indizi di
persecuzione; che, in caso di rinvio in Mongolia, sarebbe altamente
verosimile che egli verrebbe esposto a trattamenti inumani e
degradanti vietati in applicazione dell'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101),
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che egli ha altresì presentato una domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il
richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene
nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o
d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di
un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la
designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la
dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso
della probabilità preponderante, dell'allegata minorità
(v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento);
che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, è altresì possibile ricorrere
all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1),
che, nella fattispecie e per le ragioni indicate nella decisione
impugnata, l'insorgente non ha saputo né fornire indicazioni suscettibili
di rendere plausibile la dichiarata minore età, né ha fornito valide
giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di
viaggio; basti rilevare che egli si è contraddetto circa gli anni in cui
avrebbe frequentato la scuola e non ha saputo fornire informazioni in
merito alla sua etnia, al suo luogo di nascita e quello dei genitori, al
cognome di questi ultimi e all'anno del suo spostamento dalla
Mongolia Interna, vale a dire in merito ad elementi che
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permetterebbero di risalire ai suoi dati personali; che, inoltre,
dall'esame radiologico effettuato il 12 gennaio 2009, risulta un'età
ossea del ricorrente superiore ai 18 anni in contraddizione con la
dichiarata età di 16 anni,
che, pertanto, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di
specie, unitamente alla genericità e all'inconsistenza delle
argomentazioni ricorsuali, nonché all'inesistenza di qualsivoglia mezzo
di prova, codesto Tribunale non ritiene comprovata la minore età del
ricorrente,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il
Consiglio federale ha designato come sicuro secondo
l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di
persecuzione,
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
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dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, a titolo d'esempio, l'insorgente ha fornito versioni discordanti in
merito agli anni trascorsi a scuola, indicando dapprima due anni (cfr.
verbale audizione del 15 gennaio 2009 [in seguito: verbale I] pag. 3) e
poi un unico anno (cfr. verbale audizione del 9 aprile 2009 [verbale II]
pag. 3/D16); che, se durante la prima audizione egli è stato in grado di
indicare in modo preciso il nome della scuola (cfr. verbale I pag. 3),
durante l'audizione sui motivi d'asilo egli ha invece fornito informazioni
molto vaghe in merito, indicandone unicamente il luogo e il fatto che si
chiamasse "Internat" (cfr. verbale II pag. 3-4/D17-19); che stupisce
altresì il fatto che egli, interpellato in merito, ha collocato la scomparsa
della madre dapprima precisamente nel novembre 2008 (cfr. verbale I
pag. 4), e poi vagamente nel 2008 (cfr. verbale II pag. 4/D33); che,
raccontando l'incontro con il poliziotto che l'avrebbe aiutato, il
ricorrente, durante la prima audizione, ha dichiarato in modo
assolutamente neutrale "Io sono uscito dal sotterraneo e ho visto il
poliziotto" e che il compagno T. lo abbracciava (cfr. verbale I pag. 6);
che tale versione non combacia con quella resa durante la seconda
audizione, da cui traspare invece che il ricorrente sarebbe stato
confrontato con un concreto tentativo da parte di T. di abusare
sessualmente di lui, dal quale si sarebbe svincolato con urgenza e
forza ("[...] Dann habe ich mich mit allen Kräften gewehrt. [...] ich
rannte so schnell wie möglich von dort weg.": verbale II pag. 8/D56);
che la giustificazione data dal ricorrente per la mancata denuncia di
tali abusi presso le autorità (vale a dire la paura della Polizia, cfr.
ibidem pag. 9/D62) non convince alla luce delle dichiarazioni secondo
cui egli sarebbe stato aiutato proprio da un poliziotto e quest'ultimo
avrebbe arrestato i suoi tre compagni (cfr. ibidem pag. 11/D83),
che, in tale contesto e segnatamente evocata l'inverosimiglianza del
racconto reso, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa
ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente
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sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in
Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e
all'art. 83 cpv. 4 LStr, la situazione vigente in Monoglia non è,
notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile, violenza
generalizzata o emergenza sanitaria che coinvolga l'insieme della
popolazione nell'integralità del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del
ricorrente; che egli è giovane ed ha lavorato la terra per sei anni (cfr.
verbale I pag. 3); che, in ragione dell'inverosimiglianza del suo
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racconto, non v'è ragione di dubitare che egli disponga, in Patria, di
una rete socio-familiare a cui fare capo; che egli non ha, altresì,
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza
che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di
una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (per corriere; allegato: incarto UFM, n. di
rif. N [...])
- C._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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