B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5377/2018
Sen t en z a d e l 2 2 no vemb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Sylvie Cossy,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Senza nazionalità, alias
A._______, nato il (…),
Apolide, con la moglie
C._______, nata il (…), alias
D._______, nata il (…),
Senza nazionalità,
entrambi rappresentati dall’avv. lic. iur. Michael Steiner,
Rechtsanwalt,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 17 agosto 2018 / N (…).
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Visto:
le domande d’asilo che C._______ ed il marito A._______ hanno presen-
tato in Svizzera rispettivamente l’(…) dicembre 2015 (cfr. atto A1/2 e atto
A6/12, p.to 5.05, pag. 7) ed il (…) maggio 2017 (cfr. atto B1/2 e atto B8/12,
p.to 5.05, pag. 7),
i verbali d’audizione sulle generalità del 22 dicembre 2015 (cfr. atto A6/12)
e d’audizione sui motivi d’asilo del 26 settembre 2016 (cfr. atto A27/16)
della richiedente,
il verbale d’audizione sulle generalità del 9 giugno 2017 (cfr. atto B8/12) ed
il verbale d’audizione sui motivi d’asilo del 26 aprile 2018 (cfr. atto B19/25)
dell’interessato,
i diversi mezzi di prova, che la ricorrente ha prodotto nel corso della proce-
dura dinnanzi all’autorità inferiore, che sono stati registrati agli atti da
quest’ultima nella busta di cui all’atto A26/1 (cifre da 1 a 6),
lo scritto del 28 novembre 2016, con cui l’interessata ha trasmesso alla Se-
greteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ulteriori documenti,
chiedendo di tenerne conto nella valutazione della loro domanda d’asilo
(cfr. atto A28/4),
gli scritti del 19 aprile 2018 (cfr. atto B16/2) e del 24 aprile 2018 (cfr. atto
B18/2), con i quali il ricorrente, sempre durante la procedura dinnanzi
all’autorità inferiore, ha trasmesso alla predetta autorità dei mezzi di prova,
raccolti agli atti da quest’ultima nella busta di cui all’atto B17 (cifre da 1 a
12),
gli scritti della SEM rispettivamente del 23 agosto 2018 (cfr. atto B27/2) e
del 6 settembre 2018 (cfr. atto A31/2), concernenti le richieste per l’esame
degli atti dei ricorrenti (cfr. atti B26/1 e A30/1),
la decisione della SEM del 17 agosto 2018, notificata il 21 agosto 2018 (cfr.
risultanze processuali; avviso di ricevimento), con cui la predetta autorità
non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai richiedenti ed ha respinto le loro
domande d’asilo, pronunciando contestualmente l’allontanamento dei me-
desimi dalla Svizzera, ma tuttavia concedendo loro l’ammissione provviso-
ria, per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento,
il ricorso del 20 settembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d’entrata: 21 settembre 2018) inoltrato al Tribunale amministrativo federale
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(di seguito: il Tribunale) avverso la decisione succitata, con cui i ricorrenti
hanno chiesto preliminarmente di avere accesso completo agli atti A3/1,
A5/18, A19/2, A20/1 e B4; a titolo eventuale che sia concesso loro il diritto
di essere sentiti in merito agli atti A3/1, A5/18, A19/2, A20/1 e B4; che dopo
concessione dell’esame degli atti ed a titolo eventuale del diritto di essere
sentiti, sia fissato loro un termine adeguato per poter completare il loro ri-
corso; altresì postulano a titolo principale che la decisione avversata sia
annullata e che gli atti di causa siano restituiti alla SEM per una completa
e corretta valutazione ed accertamento della fattispecie e per nuova deci-
sione; in primo subordine postulano l’annullamento della decisione dell’au-
torità inferiore, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione
dell’asilo; in secondo subordine che la decisione della decisione dell’auto-
rità di prime cure sia annullata e sia riconosciuto loro la qualità di rifugiato,
contestualmente, i ricorrenti, hanno presentato istanza di assistenza giudi-
ziaria, secondo il senso, della dispensa dal versamento delle spese pro-
cessuali e del relativo anticipo, protestate spese e ripetibili,
lo scritto del rappresentante legale dei ricorrenti del 18 ottobre 2018 (cfr.
risultanze processuali; data d’entrata: 19 ottobre 2018), con allegato quale
mezzo di prova copia di uno scritto in lingua straniera della “(…)”,
il successivo scritto del 24 ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali; data
d’entrata: 25 ottobre 2018) dei ricorrenti, con allegati quali ulteriori mezzi di
prova: l’originale di uno scritto in lingua straniera della “(…)” – già prodotto
in copia con scritto del 18 ottobre 2018 – copia della busta di spedizione e
copia del giustificativo di spedizione (…),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che, fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
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che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato co-
stituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA,
che i ricorrenti sono toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e
al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che giusta l’art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando degli art. 6 LAsi e
37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della deci-
sione impugnata; che se le parti utilizzano un’altra lingua ufficiale, il proce-
dimento può svolgersi in tale lingua,
che in casu, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso
è stato inoltrato in lingua tedesca; che, pertanto, la presente sentenza è
redatta in italiano,
che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono
decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una se-
conda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som-
mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia ad uno scambio di
scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
che nel ricorso sono sollevate dai ricorrenti diverse censure formali, le quali
devono essere esaminate dal Tribunale preliminarmente, in quanto potreb-
bero condurre alla cassazione della decisione avversata,
che gli insorgenti sollevano in primo luogo la violazione del loro diritto di
esaminare gli atti di causa da parte dell’autorità di prime cure in merito ai
documenti A3/1, A19/2, A20/1, A5/18 e B4 e, di conseguenza, che la stessa
autorità avrebbe pure violato il loro diritto di essere sentiti,
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che il diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost., concretizzato agli
art. 29 segg. PA, d’un canto impone all’autorità il completo e corretto ac-
certamento della fattispecie, d’altro canto sancisce un diritto personale
della parte di collaborare,
che tale diritto richiede che le allegazioni dell’interessato vengano effetti-
vamente sentite, esaminate diligentemente e seriamente dall’autorità giu-
dicante, nonché considerate nella presa di decisione, ciò che deve essere
evinto dalla motivazione della decisione (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.3 con
riferimenti citati; DTAF 2012/21 consid. 5; sentenza del Tribunale
D-4852/2018 del 30 agosto 2018),
che il diritto dell’interessato di essere sentito prima della presa di una deci-
sione (art. 30 cpv. 1 PA), risulta parte integrante del suo diritto giuridico di
essere sentito che in generale prevede che le autorità, nella presa di deci-
sione, non si basino su dei fatti sui quali la parte in causa non si sia potuta
esprimere anticipatamente ed abbia potuto produrre in merito delle prove
(cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.3),
che il diritto di esaminare gli atti ex art. 26 PA – pure facente parte del diritto
di essere sentito – è strettamente connesso con il diritto di esprimersi
dell’interessato; che tale diritto prevede che durante una procedura l’inte-
ressato possa esprimersi, provare oppure produrre dei mezzi di prova, sol-
tanto se gli è data la possibilità di prendere visione della documentazione
sulla quale si baserà la decisione dell’autorità (cfr. DTAF 2015/10 con-
sid. 3.3; WALDMANN/OESCHGER, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Pra-
xiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed., 2016, pag. 543 segg.
ad art. 26 PA),
che il diritto di esaminare gli atti può essere negato solamente se un inte-
resse pubblico o privato importante esiga l’osservanza del segreto per i
documenti richiesti (cfr. art. 27 PA); che inoltre l’atto il cui esame venga
negato alla parte potrà essere adoperato contro di essa soltanto qualora
l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto es-
senziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di
pronunciarsi e indicare prove contrarie (cfr. art. 28 PA),
che per fare in modo che l’interessato possa esprimersi in maniera ade-
guata sugli atti consultati, l’autorità competente ha il dovere di verbalizzare
e di versare all’incarto tutti gli atti di istruzione, interrogatori e perizie così
come ogni altro elemento che possa avere un’incidenza sulla decisione;
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che l’incarto deve essere organizzato, accessibile e completo – segnata-
mente è esatta l’archiviazione ordinata, nonché la paginazione e la regi-
strazione completa degli atti nell’inventario dell’incarto – e deve essere vi-
sibile chi l’ha costituito ed in che modo (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.3;
DTAF 2011/37 consid. 5.4.1 con riferimento citato; sentenza del Tribunale
D-1503/2016 del 7 aprile 2016 consid. 4.4 con riferimenti citati),
che nella fattispecie, è pertanto da verificare se la SEM, con la decisione
impugnata, ha rispettato i suoi obblighi ed i diritti degli insorgenti summen-
zionati,
che in primo luogo, come rettamente allegato dai ricorrenti (cfr. ricorso
Art. 2 – 3, pag. 3 seg.), la descrizione dei documenti registrati quali atti
A3/1, A19/2 e A20/1 rispettivamente come “comunicazione interna”, “inter-
ner Mailverkehr” e “interne Notiz” – il cui accesso è stato negato alla parte
dall’autorità inferiore con lo scritto generico del 6 settembre 2018 (cfr. atto
A31/2) – risulta insufficiente; che invero, con la dicitura “interna/interno”,
che qualifica di fatto gli atti in questione per prassi come non consultabili
per la parte interessata (cfr. WALDMANN/OESCHGER, op. cit., pag. 568 seg.
ad art. 26 PA ), non si comprende di quali documenti effettivamente si tratti
senza delle spiegazioni supplementari; che il fatto che tali documenti siano
irrilevanti per la presa di decisione avversata, risulta irrilevante (cfr. in tal
senso anche: sentenza del Tribunale D-1503/2016 del 7 aprile 2016, con-
sid. 5.2),
che in secondo luogo, gli insorgenti contestano a ragione di non avere
avuto accesso agli atti A5/18 e B4, classificati dalla SEM quali documenti
di un’altra autorità con la dicitura “C” (cfr. ricorso Art. 4 – 5, pag. 4),
che l’autorità inferiore ha negato l’accesso a tali documenti, in quanto si
tratterebbe di copie di atti provenienti da altre autorità; che pertanto la do-
manda di consultazione di questi ultimi dovrebbe essere presentata dai ri-
correnti presso l’autorità che li avrebbe emessi (cfr. atti A31/2 e B27/2),
che in merito il Tribunale rileva dapprima che il diritto di consultare gli atti è
esteso in generale a tutti i documenti che interessano la procedura, ovvero
quelli che sono stati prodotti o consultati durante la stessa,
che per quanto concerne la consultazione degli atti, la stessa può riguar-
dare sia documenti dell’autorità inferiore come pure di altre autorità,
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che, visto quanto sopra, non risulta evidente, per quale motivo, e segnata-
mente per quale motivo giuridico l’accesso ad un atto, il quale sebbene sia
stato redatto da un’altra autorità, tuttavia è presente – di regola quale copia
orientativa – agli atti dell’autorità inferiore, possa essere negato da
quest’ultima in modo generico, in quanto documento di un’altra autorità (cfr.
sentenza del Tribunale D-4852/2018 del 30 agosto 2018 con riferimenti ci-
tati),
che per quanto concerne l’atto A5/18 (“[…]”) si tratta di documentazione del
E._______ del dicembre 2015 relativo ad un fermo dell’interessata,
che per quanto attiene invece l’atto B4 (“Busta […] del […].”) si tratta di
documentazione del E._______ del (…), della F._______ e
dell’G._______,
che invero non si comprende come ai ricorrenti non possa essere dato ac-
cesso agli stessi – fino a dove non comporti l’interesse alla salvaguardia
del segreto – in modo appropriato,
che inoltre per quanto attiene la descrizione dell’atto B4 da parte dell’auto-
rità inferiore, la stessa risulta insufficiente, in quanto non descrivendo il
contenuto dalla medesima busta, i ricorrenti non potevano effettivamente
comprendere, senza maggiori chiarimenti, quali documenti vi erano conte-
nuti ed indirizzarsi, eventualmente, alla competente autorità cantonale,
che visto quanto sopra, la SEM ha negato a torto l’accesso totale ai preci-
tati atti ai ricorrenti, ed ha pertanto violato il loro diritto di essere sentiti,
che proseguendo nell’analisi, gli insorgenti a ragione sostengono che la
numerazione sulla busta dei mezzi di prova contenuti nell’atto B17, è in
parte mancante e corrisponde soltanto parzialmente alla numerazione dei
documenti contenuti nella stessa,
che segnatamente, il certificato del 22 settembre 2013 prodotto dai ricor-
renti con scritto del 24 aprile 2018 (cfr. atto B18/2), registrato nell’elenco
presente sulla busta dell’atto B17, quale documento no. 12, non gli è stato
di fatto attribuita alcuna numerazione da parte dell’autorità inferiore,
che inoltre la tessera sanitaria (…) per stranieri del (…), no. (…), malgrado
sia presente quale copia nella busta di cui all’atto B17 e citata nel verbale
d’audizione sulle generalità del 9 giugno 2017 del ricorrente (cfr. atto
B8/12, p.to 7.05, pag. 8), non viene menzionata nell’elenco dei mezzi di
prova descritti sulla busta di cui all’atto B17; che tale documento non è
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neppure presente nella descrizione dei mezzi di prova prodotti dall’insor-
gente nella decisione avversata (cfr. punto I, pag. 4),
che allo stesso modo, il titolo di viaggio del (…) prodotto in originale dalla
ricorrente, malgrado sia citato nel verbale dell’audizione sulle generalità del
22 dicembre 2015 (cfr. atto A6/12, pag. 6) ed abbia fatto anche oggetto del
rapporto consultivo del 17 luglio 2018 della SEM (cfr. atto B21/3), non è
invero citato né nei mezzi di prova elencati sulla busta di cui all’atto A26/1
e neppure nei documenti menzionati nella decisione impugnata (cfr. punto
I, pag. 4),
che altresì, i documenti prodotti quali ulteriori mezzi di prova sub atto A28/4,
non risultano menzionati né nell’elenco dei mezzi di prova di cui all’atto
A26/1 né nella decisione avversata,
che in tal senso la SEM, in merito ai documenti succitati, oltre ad aver vio-
lato il suo obbligo della corretta gestione degli atti di causa, ha pure violato
il diritto dei ricorrenti di consultare tali atti, e pertanto pure il loro diritto di
essere sentiti,
che per quanto attiene invece l’enumerazione presente nella decisione av-
versata relativa ai mezzi di prova prodotti dai ricorrenti, a parte quanto già
sopra stabilito, la censura degli insorgenti (cfr. ricorso Art. 7, pag. 5) non
risulta fondata; che invero i mezzi di prova elencati negli atti A26/1 e B17
sono citati correttamente nella decisione,
che l’insorgente postula inoltre la cassazione della decisione avversata, in
quanto l’autorità di prime cure avrebbe tralasciato nella decisione impu-
gnata alcuni fatti rilevanti per la presa di decisione (cfr. ricorso, Art. 12
segg., pag. 6 seg.); che invero nella decisione precitata, malgrado dichia-
rato in più punti dal ricorrente nel corso delle audizioni federali, non vi sa-
rebbe menzionato né che egli durante gli arresti avesse subito dei maltrat-
tamenti, né che egli abbia ricevuto dalla polizia interna del suo Paese d’ori-
gine un divieto di viaggiare in altri paesi, come neppure che egli successi-
vamente all’espatrio sia stato ricercato ed accusato di essere un agente di
H._______,
che in merito, il Tribunale rileva che vi è un accertamento incompleto dei
fatti giuridicamente rilevanti ex art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, in violazione del
principio inquisitorio (art. 6 LAsi che rinvia all’art. 12 PA), quando l’autorità
competente non prende in considerazione per la presa di decisione delle
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circostanze pertinenti per la causa (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5; KURT/LEY-
VRAZ in Code annoté de droit des migrations, Vol. IV : Loi sur l’asile (LAsi),
2015, pag. 799 seg. ad art. 106 LAsi),
che nella descrizione della fattispecie, come pure nelle motivazioni della
decisione avversata, sono invero mancanti i fatti allegati dall’insorgente di
aver subito dei maltrattamenti e delle torture durante il corso dei diversi
arresti (cfr. atto B19/25, D91 segg.); che inoltre, e malgrado le allegazioni
del ricorrente (cfr. atto B19/25, D76 segg., pag. 8 seg.) ed il mezzo di prova
prodotto dallo stesso (cfr. atto B12, mezzo di prova no. 1), non viene nep-
pure citato nella decisione impugnata il fatto che l’interessato avrebbe
avuto un divieto di uscire dal suo Paese d’origine, come neppure che l’in-
sorgente dichiari che dal suo arrivo in Svizzera, scriva e pubblichi su
(…) circa delle questioni inerenti la I._______ e la J._______, nonché che
abbia mantenuto delle relazioni con il gruppo politico “(…)” (cfr. atto B19/25,
D155 segg., pag. 18),
che tali circostanze parrebbero invero essere rilevanti per la presa di deci-
sione; che pertanto i fatti giuridicamente pertinenti risultano in casu su tali
punti in questione incompleti,
che al contrario, non può invece essere seguita la censura del ricorrente,
circa la mancata menzione di essere stato ricercato dalle autorità del suo
Paese d’origine e di essere considerato segnatamente una spia degli (…);
che invero, seppure brevemente, sia nella descrizione dei fatti (punto I,
pag. 3) sia nelle motivazioni della decisione avversata (cfr. punto II, pag. 5),
la SEM ha rilevato tali circostanze ed ha spiegato le ragioni per cui riter-
rebbe le dichiarazioni dell’insorgente in merito inverosimili,
che in ugual modo, le censure generiche del rappresentante dei ricorrenti
relative alla carente o non corretta presa in considerazione nella decisione
avversata di alcuni mezzi di prova prodotti dai ricorrenti come pure degli
atti dei familiari degli insorgenti residenti in K._______, e che in tal senso
l’autorità inferiore avrebbe violato il suo obbligo di accertare i fatti giuridica-
mente rilevanti per la fattispecie e quindi anche il diritto di essere sentito
dei ricorrenti (Art. 17-18, pag. 7 e Art. 20 segg., pag. 8 seg.), non possono
essere seguite; che invero la decisione dell’autorità di prime cure su tali
punti risulta sufficientemente motivata; che non si ravvisa pertanto in tal
senso alcun accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente ri-
levanti da parte dell’autorità inferiore né qualsivoglia altra violazione,
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che infine, dalla censura del ricorrente che l’audizione del 26 aprile 2018
sia durata (…) ore e (…) minuti (cfr. ricorso Art. 19, pag. 7 seg.), non si
comprende quali conseguenze avrebbe avuto tale circostanza sul mede-
simo o sulle sue dichiarazioni; che d’altronde, non risulta dal verbale
dell’audizione sui motivi (cfr. atto B19/25), elementi che lascino presagire
che l’interessato non sia stato in grado di rispondere in maniera adeguata
a causa della durata dell’audizione; che pertanto la sola durata dell’audi-
zione non può comportare un accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti o di altre violazioni di diritti degli insorgenti (cfr. sen-
tenze del Tribunale D-4215/2018 dell’11 settembre 2018 consid. 4.6 e E-
94/2018 del 23 agosto 2018 consid.3.2.3),
che visto tutto quanto sopra, la SEM accanto alla violazione del suo obbligo
della tenuta e corretta gestione dell’incarto, ha violato il diritto di esaminare
gli atti dei ricorrenti nonché in alcuni aspetti ha accertato in modo incom-
pleto i fatti giuridicamente rilevanti,
che ne deriva pertanto anche una violazione del diritto di essere sentiti de-
gli insorgenti,
che il diritto di essere sentito è di natura formale, e la sua violazione, a
prescindere dalle possibilità di successo della fattispecie, comporta, in re-
gola generale, la cassazione della decisione avversata (cfr. tra le altre:
DTF 137 I 195 consid. 2.2; DTAF 2014/22 consid. 5.3; WALDMANN/OE-
SCHGER, op. cit., pag. 658 seg. ad art. 29 PA con riferimenti citati),
che la violazione del diritto di essere sentito può essere sanato nella pro-
cedura ricorsuale, per motivi di economia processuale, soltanto se: è stato
posto rimedio a tale carenza; l’interessato abbia potuto prendere posizione
in merito; l’autorità di ricorso abbia il libero potere di esame in fatto ed in
diritto (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3); la violazione non risulta essere
grave; e se la violazione della decisione possa essere sanata con dei costi
ragionevoli da parte dell’autorità di ricorso (cfr. DTAF 2015/10 consid. 7.1
con riferimenti citati),
che anche se la violazione potesse essere sanata per i motivi succitati, in
alcune circostanze può risultare comunque giustificata che la decisione av-
versata venga annullata, segnatamente per rendere attenta l’autorità infe-
riore dei suoi obblighi procedurali (cfr. DTAF 2015/10 consid. 7.1 e riferi-
menti citati),
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che in tal senso, non risulta essere il compito del Tribunale, di correggere
sistematicamente in fase ricorsuale le mancanze della SEM e contempo-
raneamente di liberare l’autorità inferiore dal suo obbligo ad una attenta e
corretta procedura istruttoria; che tanto più, se il Tribunale procedesse in
tal modo, i ricorrenti perderebbero un’istanza (cfr. in tal senso anche: sen-
tenza del Tribunale D-4852/2018 del 30 agosto 2018),
che alla luce di quanto sopra, le carenze rilevate sia nella gestione degli
atti che nella decisione dell’autorità inferiore, non possono essere sanate
in questa sede,
che pertanto, il ricorso è in tal senso accolto e la decisione del 17 agosto
2018 della SEM annullata e gli atti sono restituiti all’autorità inferiore per
concedere l’accesso agli atti ai ricorrenti ai sensi dei considerandi, così
come per una corretta registrazione dei mezzi di prova prodotti dai ricor-
renti, un completo accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti sui punti
menzionati nei considerandi – prendendo eventualmente in considerazione
anche il nuovo mezzo di prova prodotto in copia dai ricorrenti con scritto
del 18 ottobre 2018 e successivamente in originale con scritto del 24 otto-
bre 2018 che il Tribunale allega agli atti restituiti alla SEM –, ed infine per
emanare una nuova decisione,
che data la restituzione degli atti alla SEM per nuova decisione, non risulta
necessario procedere all’esame delle ulteriori censure sollevate nel gra-
vame dai ricorrenti come neppure di entrare nel merito dell’ulteriore mezzo
di prova prodotto in copia dai ricorrenti con scritto del 18 ottobre 2018 e
successivamente in originale con scritto del 24 ottobre 2018,
che visto l’esito del gravame, non vengono riscosse spese processuali
(art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e l’istanza di assistenza giudiziaria presentata dagli
insorgenti, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese proces-
suali e del relativo anticipo, risulta pertanto priva d’oggetto,
che giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’in-
dennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha soppor-
tato; che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie
derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che per spese non necessarie
non vengono invece corrisposte indennità (art. 8 cpv. 2 TS-TAF),
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che le parti che richiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tri-
bunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata
delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta alla parte sulla base di
tale nota; che in difetto di quest’ultima il Tribunale fissa l’indennità sulla
base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF),
che in casu, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per spese
ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in
CHF 1’200. – (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA com-
presi; art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 7 TS-TAF, art. 9 TS-TAF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 13
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
2.
La decisione della SEM del 17 agosto 2018 è annullata e gli atti sono rin-
viati all’autorità inferiore per una completa e corretta istruzione della fatti-
specie e pronuncia di una nuova decisione.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
La SEM rifonderà ai ricorrenti complessivamente CHF 1’200. – a titolo di
spese ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
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