B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5383/2013
S e n t e n z a d e l 1 ° o t t o b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nata il (...),
Etiopia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 2 settembre 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera in data
19 giugno 2013;
la decisione dell'UFM del 2 settembre 2013, notificata all'interessata in
data 17 settembre 2013 (cfr. risultanze processuali), mediante la quale
detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda ai sensi
dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento della medesima verso la
Spagna;
il ricorso del 24 settembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato) inol-
trato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
contro la menzionata decisione dell'UFM con il quale la ricorrente ha con-
cluso alla concessione dell'effetto sospensivo, all'annullamento della de-
cisione impugnata con rinvio degli atti all'autorità inferiore per un'audizio-
ne complementare, subordinatamente alla trattazione della propria do-
manda d'asilo da parte della Svizzera, oltre alla domanda di esenzione
dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali;
la ricezione dell'incarto originale dell'UFM da parte del Tribunale in data
26 settembre 2013;
gli altri fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi-
derandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrati-
va del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
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che, preliminarmente ed in maniera generale, questo Tribunale osserva
che, ai sensi dell'art. 8 LAsi, il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare
all'accertamento dei fatti, segnatamente dichiarando le sue generalità,
consegnando i documenti di viaggio e di identità, indicando le ragioni del-
la sua domanda d'asilo, designando in modo completo e fornendo even-
tuali mezzi di prova;
che, ritenute l'identità e le dichiarazioni false rese dall'insorgente durante
la fase istruttoria di fronte all'autorità inferiore, questo Tribunale ritiene
che la ricorrente ha manifestamente violato l'obbligo di collaborare;
che, a tal proposito, non soccorre l'insorgente l'argomento secondo cui
l'UFM avrebbe comunque scoperto facilmente la sua vera identità; che, in
questo senso, il Tribunale osserva che gli argomenti relativi a presunti er-
rori nell'accertamento dei fatti quindi alla necessità di ulteriori approfon-
dimenti da parte dell'autorità inferiore vanno scartati, in quanto oltre che
cagionati dalla ricorrente stessa e or ora sollevati per mero bisogno di
causa, sarebbero ad ogni modo superflui ai fini della presente procedura
ritenuti i motivi che seguono;
che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento;
che, in virtù dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Sviz-
zera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permet-
tono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di
asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD,
RS 0.142.392.68) – al quale la Svizzera ha aderito il 12 dicembre 2008 –
l'UFM esamina la competenza per il trattamento di una domanda di asilo
giusta il Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50
del 25 febbraio 2003, di seguito: Regolamento Dublino II) capo III
(cfr. dall'art. 5 all'art. 14), che stabilisce i criteri e i meccanismi che per-
mettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda
di asilo introdotta in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese
terzo (cfr. gli artt. 1 e 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999
sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäische Regelun-
gen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen un-
ter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo,
Basilea e Ginevra 2008, pp. 193 e ss.);
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che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di
asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato co-
me Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in
qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successiva-
mente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un
visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno,
sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale
la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazio-
ne con gli artt. 6 e 13 Regolamento Dublino II);
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza, ciascuno Stato membro
può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un
Paese terzo, anche se tale domanda non gli compete in base ai criteri
stabiliti (cfr. clausola di sovranità stabilita al cpv. 2 dell'art. 3 Regolamento
Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamen-
to, nonché l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nel caso di specie, le indagini effettuate dall'UFM, tramite consulta-
zione del sistema di informazione Visa Information System (VIS), hanno
rivelato che alla ricorrente è stato rilasciato dalla Spagna un visto Schen-
gen di categoria C (soggiorno breve);
che, il 6 agosto 2013, l'UFM ha presentato alle autorità spagnole compe-
tenti una richiesta, fondata sull'art. 9 del Regolamento Dublino II;
che, il 30 agosto 2013, le medesime autorità hanno espressamente ac-
cettato il trasferimento della ricorrente verso la Spagna, in applicazione
della succitata disposizione;
che, di conseguenza, la competenza della Spagna è accertata;
che, pertanto, per quanto attiene al motivo ricorsuale relativo alla presun-
ta mancanza di approfondimento sulle circostanze di rilascio del sum-
menzionato visto va constatato che le stesse sono irrilevanti ai fini della
presente procedura; che infatti l'esistenza, quindi il rilascio, di un visto si
avvera utile unicamente al fine di stabilire lo Stato membro competente
nell'esame della domanda di asilo di un cittadino di un paese terzo; che,
inoltre, la scadenza del visto in questione, in data 11 settembre 2013,
è altresì irrilevante ritenuto fra l'altro l'art. 9 cpv. 4 del Regolamento Dubli-
no II;
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che in sede ricorsuale l'autrice del gravame fa poi valere che un trasferi-
mento in Spagna la esporrebbe al rischio di essere privata del sostenta-
mento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne;
che certo appartiene alle autorità svizzere di vegliare a che l'interessata
non sia esposta, in caso di trasferimento verso Spagna, ad un trattamen-
to contrario al diritto internazionale, in particolare all'art. 3 CEDU;
che, tuttavia, questo Stato è segnatario della Convenzione del 28 luglio
1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30), così come
della CEDU e della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura,
RS 0.105);
che spetta alla ricorrente provare che la sua situazione potrebbe contrav-
venire alle esigenze dell'art. 3 CEDU; che, in effetti, vista la presunzione
del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di desti-
nazione, appartiene alla ricorrente di inficiarla, adducendo dei seri indizi
che permetterebbero di ammettere che, nel suo caso particolare, le auto-
rità di questo Stato non rispetterebbero questa garanzia e non le accorde-
rebbero la protezione necessaria o la priverebbero di condizioni di vita
degne (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo M. S. S. c.
Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84 - 85 e
250; cfr. ugualmente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea
[CGUE], cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011);
che la ricorrente non è stata in grado di stabilire che lo Stato di destina-
zione sarebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, su ri-
chiesta dei richiedenti l'asilo, ai loro bisogni;
che, segnatamente, se da un lato la ricorrente ha contestato la qualità
della presa in carico dei richiedenti l'asilo in Spagna, dall'altro lato, ella
non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di
vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla
CEDU in caso di esecuzione del suo trasferimento;
che, in particolare, ella non ha stabilito che lo Stato di destinazione viole-
rebbe le norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio
2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti l'asilo
negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di seguito: direttiva
accoglienza);
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che, pertanto, in mancanza di tali prove, la presunzione secondo la quale
lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. senten-
za della Corte europea dei diritti dell'uomo M. S. S. c. Belgio e Grecia [ri-
chiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 69, 342-343 e riferimenti
citati);
che, parimenti e per le stesse ragioni, anche l'argomento secondo cui la
Spagna non tratterebbe adeguatamente le problematiche di sfruttamento
e schiavitù risulta essere una mera allegazione di parte non sostanziata e
non corroborata dalla benché minima prova;
che incomberà certo alla ricorrente di far valere la sua situazione specifi-
ca e le sue difficoltà, in rapporto al suo statuto, nonché di prevalersene
dinanzi alle autorità spagnole competenti, utilizzando le vie di diritto ade-
guate;
che, visto quanto precede, la ricorrente non ha stabilito l'esistenza di un
rischio personale, serio e concreto che il suo trasferimento verso lo Stato
di destinazione sarebbe contrario all'art. 3 CEDU o ad un altro obbligo de-
rivante dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata;
che l'interessata invoca poi il suo stato di salute per opporsi al trasferi-
mento;
che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici
non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno
che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e ter-
minale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima
(cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] "N.
contro Regno Unito" del 27 maggio 2008, richiesta n. 26565/05);
che all'occorrenza tale non è il caso della ricorrente, la quale secondo il
certificato medico del 24 settembre 2013 annesso al gravame è attual-
mente alla quattordicesima settimana di gravidanza; che tale certificato
non menziona alcun problema relativo alla stessa;
che, ad ogni buon conto, la Spagna dispone senza dubbio delle strutture
necessarie ad assistere la ricorrente nel corso della gestazione;
che, del resto, non vi è altresì dubbio che l'autorità inferiore informerà de-
bitamente il paese in questione prima del trasferimento; che secondo le
informazioni in possesso del Tribunale, l'esecuzione dell'allontanamento
verso la Spagna avviene tramite il trasporto aereo e la maggior parte del-
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le compagnie aeree in principio nega l'imbarco alle donne incinte a partire
dalla trentaquattresima o trentaseiesima settimana di gravidanza; che al-
cune compagnie fissano il limite già alla trentaduesima settimana;
che, attualmente, non sussiste alcun problema in questo senso per la ri-
corrente;
che anche l'argomento secondo cui l'UFM avrebbe statuito senza cono-
scere la gravidanza della ricorrente va rigettato in quanto ad ogni modo
ininfluente ritenuto quanto sopra esposto;
che, in riferimento, secondo il senso, all'evocata violazione del principio
dell'unità della famiglia in caso di esecuzione di trasferimento verso la
Spagna va rilevato circa la presunta relazione tra la ricorrente e
B._______ come pure relativamente alla paternità di quest'ultimo, agli atti
non figura la benché minima prova; che, pertanto, non è provato alcun le-
game prossimo vero e vissuto, rispettivamente l'esistenza di una relazio-
ne stabile; che, di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento dell'in-
sorgente verso la Spagna non viola tale principio;
che, tuttavia, vista la suesposta presunzione del rispetto del diritto inter-
nazionale pubblico da parte dello Stato di destinazione, non vi è motivo di
temere che la Spagna non rispetti il principio dell'unità della famiglia se
effettivamente applicabile al caso di specie; che perciò incomberà alla ri-
corrente far valere semmai i propri diritti di fronte alle autorità spagnole in
relazione alla propria situazione personale;
che, in queste condizioni, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da
rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento dell'interessata, né
delle ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1;
che, pertanto, non vi è ragione di applicare la clausola di sovranità
dell'art. 3 cpv. 2 1a frase Regolamento Dublino II;
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da par-
te della Svizzera, la Spagna è competente dell'esame della domanda di
asilo della ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino II;
che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della do-
manda di asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d
LAsi, pronunciando il suo trasferimento verso la Spagna;
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che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge fe-
derale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momen-
to che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito
nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10 p.
645);
che, in virtù di quanto sopra enunciato, la conclusione ricorsuale volta
all'annullamento della decisione impugnata va respinta;
che, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto
e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di
asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Spagna, confer-
mata;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di
concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un
anticipo equivalente alle presunte spese processuali sono divenute prive
di oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del regola-
mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federa-
le [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità can-
tonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: