Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D5389/2010
Sen t e n z a d e l 3 0 n o v emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Pietro AngeliBusi (presidente del collegio),
Markus König, Robert Galliker,
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…),
Afghanistan,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata del merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 26 luglio 2010 / N […].
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Fatti:
A.
Il (…), l'interessato cittadino afgano di etnia (…) nato e vissuto a
B._______ (Afghanistan) – ha inoltrato una domanda di asilo in Svizzera.
Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali
d'audizione del 12 agosto 2008 [di seguito: verbale 1] e del
14 ottobre 2008 [di seguito: verbale 2]) di aver vissuto sin dall'età di (…)
anni presso uno zio materno, rispettivamente paterno, a cui sarebbe stato
affidato, a seguito del decesso del padre e dell'abbandono della madre, di
cui non saprebbe nulla. Un giorno, per comperare un'altra casa, lo zio
dell'interessato avrebbe venduto l'abitazione dove alloggiavano, la quale
sarebbe appartenuta in comproprietà a lui e al padre dell'interessato. Nel
momento in cui l'interessato, quale erede di metà della proprietà, avrebbe
chiesto la parte che gli sarebbe spettata dalla vendita dell'immobile, vi
sarebbe stata una lite con lo zio, il quale l'avrebbe poi mandato via di
casa. Essendo questo parente una figura potente – in quanto (…) dei
Moudjahidines – l'interessato non avrebbe potuto farsi aiutare per
recuperare la sua somma e, di conseguenza, avrebbe deciso di
espatriare. Egli avrebbe raggiunto a piedi il C._______ e poi l'D._______,
passando nella zona di
E._______. A F._______ (D._______) avrebbe vissuto (…) mesi
lavorando come (…) in una fabbrica di (…) ed in seguito sarebbe partito
alla volta della G._______ e della H._______, dove avrebbe soggiornato
in ambedue i Paesi per (…) mesi. Ad I._______ (H._______),
l'interessato avrebbe lavorato saltuariamente come (…). Da questo
Paese, infine, egli avrebbe continuato il suo viaggio di espatrio in TIR fino
ad arrivare in Svizzera, senza documenti d'identità e senza subire alcun
controllo.
B.
Con decisione del 26 luglio 2010 (notificata all'interessato il giorno
seguente; cfr. avviso di ricevimento agli atti), l'UFM non è entrato nel
merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine siccome
lecita, esigibile e possibile.
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C.
Il 27 luglio 2010, l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del
provvedimento litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo,
nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato e, in via sussidiaria, la
concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una
domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali.
D.
Il Tribunale, tramite decisione incidentale del 30 luglio 2010, ha
rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA,
RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali, autorizzandolo a
soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura.
E.
Il 3 agosto 2011, il Tribunale con decisione incidentale ha invitato
l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso presentato
dall'insorgente, richiamata la recente sentenza del Tribunale del 16
giugno 2011
(cfr. DTAF E7625/2008) riguardante l'esigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento in Afghanistan.
F.
Il 24 agosto 2011, l'UFM ha presentato le proprie osservazioni, in cui ha
proposto la reiezione del gravame.
G.
In data 19 settembre 2009, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica, il
quale è stato trasmesso per informazione all'UFM dal Tribunale in data
6 novembre 2011.
Diritto:
1.
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1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32)
e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS
173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF).
2.
Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di
ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua. Pertanto, la presente sentenza
va redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
motivi invocati delle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della
decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
5.
5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto, da un lato, che il
richiedente non avrebbe addotto alcun motivo scusabile, giustificante la
mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità, avuto
riguardo alle sue dichiarazioni vaghe circa detti documenti, nonché in
considerazione dell'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio
descritte. In particolare, sebbene egli avesse dichiarato che la sua
patente di guida, unitamente alla sua carta di identità, fosse presso suo
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zio, il richiedente non avrebbe menzionato la patente di guida quando
avrebbe telefonato al parente, il quale gli avrebbe detto di non essere in
possesso della sua carta di identità. Non sarebbe plausibile, peraltro, che
il richiedente – in qualità di (…), giovane e di B._______ – non abbia
portato con sé l'unico documento atto a dimostrare la sua identità
nell'intraprendere il viaggio di espatrio, al fine di essere identificato e di
evitare problemi quali ad esempio l'arresto o l'espulsione. Inoltre, non
sarebbe credibile né che il richiedente abbia raggiunto la Svizzera senza
subire controlli di Polizia alla frontiera, né che abbia potuto lavorare in
D._______ e H._______ senza documento di legittimazione. Dall'altro
lato, l'UFM ha considerato che le allegazioni decisive in materia di asilo
presentate dal richiedente sarebbero vaghe e poco circostanziate,
segnatamente circa il litigio con lo zio, che – a seconda delle versioni –
sarebbe quello materno oppure paterno, nonché riguardo alle relazioni
che detto parente avrebbe con il potere. In aggiunta, il medesimo avrebbe
dichiarato di non aver mai avuto problemi con le autorità o con altre
persone. Da ultimo, malgrado eventuali problemi con la famiglia, egli
avrebbe potuto cercare una soluzione consensuale. Per questi motivi,
l'UFM ha considerato che il richiedente non avrebbe la qualità di rifugiato
in base agli art. 3 e 7 LAsi e nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
cpv. 3 LAsi sarebbe realizzata nel caso di specie. Di conseguenza, non
sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento
all'allontanamento del medesimo, la cui esecuzione in Afghanistan
sarebbe ammissibile, visto che – dal profilo della situazione generale dei
diritti dell'uomo ed anche in considerazione dei recenti sviluppi – non vi
sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari
all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). L'UFM ha,
altresì, ritenuto che l'allontanamento del richiedente sarebbe
ragionevolmente esigibile verso il suo Paese di origine, in particolare a
B._______ e dove la situazione potrebbe tuttora essere considerata
fondamentalmente sicura, dove il richiedente avrebbe sempre vissuto,
lavorandovi prima come (…) e poi come (…), come pure dove si potrebbe
presumere che egli si sia costituito una rete sociale e professionale da
poter riattivare, oltre agli zii e alle zie. Egli non avrebbe particolari
problemi di salute e, in considerazione della vacuità del suo racconto, non
vi sarebbe motivo di ritenere che non sia stato scolarizzato, viste peraltro
l'autonomia e l'intraprendenza dimostrate durante il viaggio di espatrio, in
particolare riguardo alle attività svolte in D._______ e H._______. Infine,
non vi sarebbero altri motivi dal punto di vista tecnico e pratico, che si
opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento del medesimo a
B._______.
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5.2. Nel gravame, l'insorgente fa valere che vi sarebbero nel suo caso dei
motivi scusabili giustificanti la mancata presentazione dei documenti
d'identità, ragione per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel
merito della sua domanda di asilo e la decisione dell'UFM dovrebbe
essere annullata. Infatti, egli ribadisce di essere giunto in Svizzera
sprovvisto di documenti di identità e di aver contattato suo zio, tramite
suo cugino, per cercare di farseli inviare, non appena ne avrebbe capito
l'importanza per la procedura di asilo. Visti i problemi con suo zio, i suoi
parenti non l'avrebbero aiutato e gli sarebbe stato detto che il suo
documento non si sarebbe trovato a casa loro. In secondo luogo, il
ricorrente contesta la decisione dell'autorità inferiore circa l'ammissibilità
e l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento in Afghanistan,
chiedendo che gli venga concessa l'ammissione provvisoria in quanto la
sua vita sarebbe in pericolo in caso di rinvio. In particolare, da un lato,
alla luce dei conflitti con lo zio, in Afghanistan, egli non avrebbe né un
posto dove andare, né una rete familiare su cui poggiare e, dall'altro lato,
in detto Paese regnerebbe uno stato di guerra e situazioni di gravissime
violenze (come gli attentati, le uccisioni sommarie) denunciati ogni giorno
dalle cronache giornalistiche.
5.3. Nella sua risposta, l'UFM ha osservato che il ricorso non conterrebbe
fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della
sua posizione. Inoltre, ha sottolineato che nel caso di specie vi sarebbero
gli elementi necessari per considerare il rinvio esigibile del ricorrente, in
virtù delle esigenze formulate dalla recente giurisprudenza del Tribunale.
In conclusione, detto Ufficio ha proposto la reiezione del gravame e per il
resto, ha rinviato alla decisione impugnata, confermandola pienamente.
5.4. Nell'atto di replica, il ricorrente ha rinviato alle considerazioni e
conclusioni già avanzate in sede di ricorso, chiedendo che lo stesso
venga accolto.
6.
6.1. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda. Secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
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all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).
6.2. Sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi
giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la
licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta
scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6).
6.3. Nella fattispecie, il ricorrente, senza valide ragioni, non ha
tempestivamente presentato documenti di viaggio o di identità ai sensi di
legge, benché sia stato reso attento circa la necessità e l'importanza di
procurarsi dei documenti di identità entro le 48 ore successive alla
presentazione della sua domanda di asilo (cfr. atto A 5/1 e verbale 1 pag.
4). Inoltre, le circostanze del viaggio di espatrio rese dal ricorrente sono
del tutto contrarie alla logica dell'agire e stereotipate. Infatti, non è
plausibile che egli sia giunto in Svizzera senza documenti di identità e
senza subire controlli, allorquando durante il suo itinerario ha attraversato
ben (…) Paesi, dove in alcuni (D._______ e H._______ perlomeno) vi ha
anche lavorato, così come non è credibile che il ricorrente abbia potuto
affrontare i pericoli e gli ostacoli che potevano scaturire da un tale viaggio
senza poter dimostrare la sua identità (cfr. ibidem pag. 5). Del resto,
l'insorgente non ha saputo nemmeno dare un'indicazione temporale
quale la data o addirittura la stagione in cui sarebbe espatriato nel 2007
(cfr. verbale 1 pagg. 1 e 5, verbale 2 Q85Q94). Ne discende che egli non
può aver viaggiato nelle circostanze descritte. A ciò va aggiunto, che il
medesimo ha reso allegazioni vaghe sulla mancata presentazione dei
suoi documenti di identità. A guisa di esempio, non è plausibile che –
vista la sua maggior età – il ricorrente non avesse con sé né la sua carta
di identità, la quale sarebbe stata detenuta dalla zia presso cui viveva
(cfr. verbale 1 pagg. 34), né la sua patente di guida. In siffatte
circostanze, non soccorre l'insorgente l'asserzione ricorsuale secondo cui
egli non avrebbe potuto recuperare i suoi documenti a causa dei problemi
con lo zio (cfr. ricorso pag. 2). Peraltro, egli si è contraddetto circa il
documento che avrebbe richiesto a suo zio – tramite il cugino –
affermando che si sarebbe trattato dell'atto di nascita, mentre, secondo
un'altra versione, sarebbe stata la sua carta di identità a trovarsi presso il
parente (cfr. verbale 1 pagg. 34 e verbale 2 Q5Q8). In sede di ricorso,
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da ultimo, non avrebbe nemmeno precisato quale documento avrebbe
richiesto, limitandosi a riferirsi a dei documenti in generale che avrebbe
lasciato in patria (cfr. ricorso pag. 2). In conclusione, vista
l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di espatrio, nonché
l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente
in merito alla mancata presentazione dei documenti d'identità, vi è
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità
per i bisogni della causa. Egli deve quindi sopportare le conseguenze
della mancata consegna dei documenti d'identità.
6.4. In considerazione di quanto precede, non avendo né esibito alcun
documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata
produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a
favore dell'insorgente non è applicabile.
7.
7.1. In assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del ricorrente. Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre
2005, il legislatore ha introdotto una procedura di esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta
irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente
intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente
esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali
oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi
(DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
7.2. L'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Infatti, le allegazioni
decisive in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in
sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato.
Il ricorrente, peraltro, in sede di ricorso, non ha apportato alcun
chiarimento circa le argomentazioni dell'UFM (cfr. ricorso pag. 2). In
particolare, egli non è stato in grado di rendere verosimili i fatti addotti a
sostegno della sua domanda di asilo, segnatamente i problemi familiari
che avrebbe avuto con lo zio, a causa del mancato pagamento di metà
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dell'introito, ottenuto dalla vendita della casa, che sarebbe appartenuta al
padre defunto ed allo zio. Innanzitutto, il ricorrente si è contraddetto circa
il parente con cui avrebbe avuto detti problemi, riferendo dapprima che si
sarebbe trattato di suo zio materno (cfr. verbale 1 pag. 4) e poi di suo zio
paterno (cfr. verbale 2 Q11). Inoltre, l'insorgente non è stato in grado di
collocare nel tempo in maniera precisa gli eventi determinanti del suo
racconto, quali la vendita della casa contesa e la lite con lo zio, che
avrebbe condotto all'abbandono della medesima da parte del ricorrente,
nonché al suo espatrio (cfr. verbale 1 pagg. 1 e 45, verbale 2 Q85Q88,
Q92Q93, Q109). Peraltro, il medesimo ha reso versioni contrastanti
riguardo al motivo alla base dei conflitti con lo zio. Segnatamente, se da
un lato, il ricorrente ha affermato di non aver ottenuto la parte che gli
spettava dalla vendita della casa, nonché di avere il diritto di vivere nella
casa nuova appena comprata, ma di avere deciso di lasciare tutto
(cfr. verbale 1 pagg. 45), dall'altro lato, egli ha allegato di aver vissuto
nella casa nuova dello zio (il quale l'avrebbe acquistata con i soldi ricavati
dalla vendita dell'altra casa), senza saper determinare per quanto tempo,
così come di non aver voluto dei soldi dallo zio, bensì di averglieli chiesti
soltanto nel momento in cui lo zio l'avrebbe mandato via di casa, evento
tuttavia che non è riuscito ad indicare con una data precisa (cfr. verbale 2
Q104Q107, Q109, Q113Q115). Per di più, egli non è riuscito a
corroborare l'esistenza di una qualsivoglia persecuzione ai sensi di legge
nei suoi confronti, allegando unicamente di temere suo zio, senza tuttavia
essere in grado di concretizzare la figura di detto parente – limitandosi ad
affermare che sarebbe un (…) del nord, oppure dei Moudjahidines,
vestirebbe un'uniforme nera, rispettivamente leopardata, ma senza
indicare dove costui avrebbe lavorato – né di spiegare in che cosa
consisterebbe il suo timore, né di menzionare degli avvenimenti precisi
suscettibili di costituire un'eventuale persecuzione (cfr. verbale 1 pagg. 4
5 e verbale 2 Q112, Q116Q123, Q129Q133 e Q137). Infine, il
medesimo ha dichiarato di non avere paura di nulla, bensì di non aver
alcun posto dove andare o una persona di contatto (cfr. verbale 1 pag. 5).
Alla luce di tutto quanto suesposto, vi è ragione di concludere all'assoluta
inverosimiglianza dei motivi di asilo addotti dal ricorrente, senza che sia
necessario evocare altri elementi.
7.3. Pertanto, non è accertata la qualità di rifugiato con riferimento all'art.
32 cpv. 3 lett. b LAsi.
8.
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8.1. Di conseguenza, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3
lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato.
8.2. Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento dal punto di vista dell'ammissibilità
(cfr. DTAF 2009/50 consid. 8). Difatti, dalle carte processuali non
emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente in Afghanistan, segnatamente a
B._______ possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
contrariamente a quanto pretende far valere il ricorrente con mere
affermazioni di carattere generale (cfr. ricorso pag. 2).
9.
Da quanto esposto, discende che l'UFM rettamente non è entrato nel
merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. Ne
consegue che, in materia di non entrata nel merito, il ricorso non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9).
11.
11.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr.
Giusta detta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Per l'esame
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Pagina 11
dell'esecuzione dell'allontanamento è determinante la situazione al
momento della presa di decisione.
11.2. In considerazione di quanto esposto (cfr. consid. 8.2), l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile nel caso di specie
(artt. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 3 LStr).
11.3.
11.3.1. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non
può essere considerata ragionevolmente esigibile, qualora nello Stato di
origine o di provenienza lo straniero dovesse trovarsi concretamente in
pericolo, in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza
generalizzata o emergenza medica (cfr. DTAF 2007/10 consid. 5.1 pag.
111, Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia di asilo [GICRA] 1999 n. 28 consid. 5b pag. 170,
nonché GICRA 1998 n. 22 consid. 7a pag. 191).
11.3.2. La situazione dal profilo della sicurezza in Afghanistan, in questi
ultimi anni, è peggiorata nell'intero Paese, compresi i centri urbani. Lo
stesso vale per la situazione umanitaria, sebbene occorre distinguere le
zone rurali dai territori urbani, dove le condizioni sono migliori. Anche
nelle città, tuttavia, le cure mediche spesso non sono garantite. In
definitiva, la situazione vigente in Afghanistan sull'insieme del territorio –
salvo nelle grandi città – è talmente grave da rappresentare una minaccia
di esposizione concreta a pericolo ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr.
Tuttavia, non è in maniera generale inesigibile l'esecuzione
dell'allontanamento nella città di B._______, dove la situazione, dal profilo
umanitario e della sicurezza, è meno drammatica rispetto al resto del
Paese. Infatti, l'esecuzione dell'allontanamento a B._______ può essere
comunque riconosciuta come ragionevolmente esigibile, anche a titolo di
alternativa di soggiorno interna, sebbene solo a determinate condizioni
restrittive, già fissate da tempo dalla giurisprudenza (cfr. GICRA 2003 n.
10 consid. 10b cc), segnatamente in presenza di una solida rete sociale
in loco, nonché di concrete garanzie di sostentamento minime e di
accesso ad un alloggio (cfr. ATAF E7625/2008).
11.3.3. Nel caso in esame, il ricorrente ha dichiarato di essere originario
di B._______ e di avervi vissuto dalla nascita sino al suo espatrio nel (…)
(cfr. verbale 1 pag. 1), nonché di avervi svolto diverse attività
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professionali, quali il (…) e l'(…) (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 Q59
Q60, Q69). Una volta espatriato, egli ha altresì lavorato come (…) in una
fabbrica di (…) in D._______ e in qualità di (…) in H._______ (cfr. verbale
1 pag. 5). Tali circostanze, oltre a confutare l'affermazione secondo cui il
ricorrente sia analfabeta (cfr. verbale 2 Q30, Q56Q58 e Q74), visto che
l'esercizio delle suddette attività non sarebbe stato possibile altrimenti,
conducono altresì a desumere che in patria il medesimo disponga
effettivamente di un'importante rete sociale, come ad esempio il suo
vecchio datore di lavoro, il quale l'avrebbe ospitato prima di espatriare
(cfr. ibidem Q79, Q94), gli abitanti del quartiere dove è cresciuto e dove
tutti lo conoscono (cfr. verbale 2 Q46), gli zii e le zie materni,
rispettivamente paterni, nonché i cugini con cui viveva o con cui ha avuto
dei contatti (cfr. verbale 1 pag. 3, verbale 2 Q9, Q17 e Q20, Q22Q28). In
siffatte condizioni, non v'è dubbio che il ricorrente potrà usufruire di un
adeguato e concreto sostegno al suo reinserimento sociale e
professionale in patria, segnatamente a B._______. Infine, il ricorrente è
giovane, celibe ed in buona salute, ritenuto che non ha preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare
un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici.
11.3.4. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83
cpv. 4 LStr).
11.4. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2
LStr). Infatti, l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34
consid. 12 pagg. 513515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile.
11.5. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata.
12.
Visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600., che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
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spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600., sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro AngeliBusi Antonella Guarna
Data di spedizione: