B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5405/2014, D-5391/2014, D-5395/2014, D-
5402/2014
Sen t en z a d e l 1 7 ma r z o 20 1 5
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Martin Zoller, Fulvio Haefeli,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A.________, nato il (…),
Siria,
(…),
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Visto per ragioni umanitarie (asilo) in favore di B._______ e
famiglia, C._______ e famiglia, D._______ e E._______;
decisioni dell'UFM del 28 agosto 2014, (…) / (…) / (…)/(…).
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Fatti:
A.
In data 11 luglio 2014 B._______ e famiglia, C._______ e famiglia,
D._______ e E._______ – cittadini siriani membri della stessa famiglia –
hanno sollecitato il rilascio di un visto Schengen presso la rappresentanza
svizzera a Istanbul (Turchia) per recarsi in Svizzera presso l'ospite,
A._______, fratello di D._______ e di E._______, nonché cognato di
B._______ e di C._______.
B.
Con quattro decisioni del 15 luglio 2014 la rappresentanza svizzera a Istan-
bul ha respinto, mediante modulo standard Schengen, le richieste di rila-
scio del visto umanitario.
C.
In data 2 agosto 2014 A._______ ha inoltrato opposizione in atto unico
all'Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della mi-
grazione, SEM) contro le summenzionate decisioni della rappresentanza
svizzera a Istanbul ed ha versato l'anticipo sulle spese. Ha rilevato che
contrariamente da quanto ritenuto dall'Ambasciata i richiedenti avrebbero
giustificato lo scopo e le condizioni di soggiorno. Gli interessati vorrebbero
venire in Svizzera unicamente per "riposarsi" per tre mesi dalla guerra e
per dimenticare un po' la Siria. I costi per il loro soggiorno sarebbero poi
coperti, avendo il ricorrente diversi amici e conoscenti che lo sosterrebbero.
Le condizioni per il rilascio di un visto sarebbero pertanto riempite. Inoltre,
qualora i richiedenti dopo lo scadere del visto dovessero essere ammessi
provvisoriamente in Svizzera, le autorità potrebbero comunque esortarli a
lasciare la Svizzera poiché l'ammissione provvisoria potrebbe essere revo-
cata in qualunque momento.
D.
Con decisioni del 28 agosto 2014 l'UFM ha respinto l'opposizione del
2 agosto 2014 ed ha confermato il rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello
spazio Schengen. Tenuto conto dell'insieme delle circostanze, della situa-
zione personale dei richiedenti, nonché della situazione socioeconomica
prevalente nel loro Paese d'origine, la partenza dallo spazio Schengen alla
fine del soggiorno previsto non sarebbe sufficientemente garantita. L'auto-
rità inferiore non potrebbe infatti escludere che essi, una volta giunti nello
spazio Schengen, desiderino restarvi nella speranza di trovarvi condizioni
di vita migliori. Le condizioni per il rilascio di un visto Schengen tipo C non
sarebbero pertanto adempiute. Inoltre, circa le condizioni relative al rilascio
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di un visto di validità territoriale limitata (VTL) per motivi umanitari nel caso
concreto non sarebbe stato dimostrato che la vita e l'integrità fisica degli
interessati sarebbe direttamente, seriamente e concretamente minacciate
nel paese di origine o in quello di residenza. I richiedenti non si trovereb-
bero in una situazione di rigore particolare che renderebbe indispensabile
l'intervento delle autorità. Le argomentazioni addotte non consentirebbero
pertanto di autorizzare l'entrata degli interessati nemmeno sulla scorta di
un VTL per motivi umanitari.
E.
In data 22 settembre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 23 settembre 2014), l'ospite in Svizzera è insorto con atto unico con-
tro le suddette decisioni dell'UFM dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale (di seguito: il Tribunale). Egli rileva innanzitutto che lo scopo e le con-
dizioni di soggiorno sarebbero verosimili, i richiedenti avrebbero infatti for-
nito tutti i documenti necessari. Non sarebbe poi chiaro perché dopo l'a-
brogazione delle Istruzioni del 4 settembre 2013 inerenti il rilascio agevo-
lato di visti per visita a familiari siriani (di seguito: Istruzioni Siria,
gen/auslaender/einreise-ch/20130904-weis-SYR-i.pdf >) vengono ancora
fissati degli appuntamenti con le Ambasciate quand'anche le autorità sa-
prebbero che alla scadenza del visto un ritorno nel Paese d'origine non
sarebbe possibile e dunque quasi tutte le richieste sarebbero respinte. La
guerra ha poi obbligato gli interessati nonché molte altre famiglie a fuggire.
La fuga sarebbe costata moltissimi soldi, avrebbe costretto i richiedenti a
vendere le loro proprietà ed ora vivrebbero in Turchia in grande povertà e
miseria. Gli interessati vorrebbero venire in Svizzera per "riposarsi" per tre
mesi dalla guerra e per dimenticare un po' la Siria. I costi per il loro sog-
giorno sarebbero coperti e i richiedenti non avrebbero l'intenzione di re-
stare in Svizzera a lungo termine. Un ritorno volontario in Patria dopo la
fine della guerra sarebbe poi sicuro, i richiedenti avrebbero l'intenzione di
tornare in Siria alla fine della guerra. In secondo luogo, la situazione dei
richiedenti in Turchia sarebbe molto difficile a seguito della loro entrata e
del loro soggiorno illegale, nonché a causa del rifiuto delle cure mediche.
Pertanto essi avrebbero tentato di ritornare in Siria per poi tornare nuova-
mente in Turchia. Molti siriani rischierebbero il ritorno in Siria poiché a
causa dei costi molto alti delle cure mediche e dell'assenza di permesso di
soggiorno non verrebbero curati in Turchia. I rifugiati siriani sarebbero inol-
tre sfruttati e maltrattati nei Paesi limitrofi alla Siria come la Turchia, il Li-
bano, la Giordania o il Nord Iraq. I richiedenti non disporrebbero di mezzi
finanziari sufficienti e sarebbero senza permesso di soggiorno in Turchia.
Nelle grandi città della Turchia migliaia di bambini mendicano sulle strade
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e non possono andare a scuola, vivono in povertà e miseria. A sostegno di
tali allegazioni il ricorrente ha fornito l'indirizzo Internet di un documentario
in cui verrebbe riportata la situazione dei siriani in Turchia. In più, i rifugiati
siriani non sarebbero più i benvenuti in Turchia ed inoltre, con l'aumento
dei numeri di rifugiati, ormai più di un milione, le risorse diminuiscono. I
cittadini siriani, malgrado abbiano potuto scappare dalla guerra civile, vi-
vono in grande povertà nei Paesi limitrofi alla Siria. I rifugiati necessitano
di cure mediche, acqua, vestiti e cibo. La situazione sarebbe insopportabile
e molto complicata, senza permesso di soggiorno in Turchia non si ver-
rebbe curati. Per di più, i rifugiati che si trovano all'esterno di campi profughi
non sarebbero sostenuti in nessun modo. I campi profughi sarebbero so-
vraffollati e la Turchia richiederebbe l'aiuto di organizzazioni internazionali.
I rifugiati siriani sarebbero sfruttati come manodopera a basso costo. Di
conseguenza, una permanenza a lungo termine dei richiedenti in Turchia
non sarebbe possibile poiché sarebbe legata a dei costi altissimi, i quali
non potrebbero essere sostenuti da essi. Oltracciò, i richiedenti non sareb-
bero sostenuti finanziariamente dalle autorità turche e non sarebbero assi-
curati contro le malattie. Infine, l'ospite in Svizzera e ricorrente, con l'aiuto
di garanti e della Croce Rossa Svizzera, è in grado di assumere i costi dei
richiedenti e di ospitarli. Il ricorrente potrebbe inoltre assicurare l'uscita
dalla Svizzera entro il termine stabilito. I richiedenti non avrebbero l'inten-
zione di rimanere per sempre in Svizzera, ma vorrebbero poi ritornare in
Patria e anche qualora i richiedenti dopo lo scadere del visto dovessero
essere ammessi provvisoriamente in Svizzera, le autorità potrebbero co-
munque esortarli a lasciare la Svizzera poiché l'ammissione provvisoria po-
trebbe essere revocata in qualunque momento.
F.
Con decisione incidentale del 7 ottobre 2014, il Tribunale ha congiunto le
quattro cause ed ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria ed ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo di 1'200.– CHF a copertura delle
presunte spese processuali (art. 63 cpv. 4 e 5 PA) entro il 22 ottobre 2014
con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infrut-
tuoso del termine.
G.
In data 9 ottobre 2014 il ricorrente ha tempestivamente versato al Tribunale
il succitato anticipo spese.
H.
Con ordinanza del 28 ottobre 2014, il Tribunale ha invitato l'UFM ad inol-
trare una risposta al ricorso.
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Pagina 5
I.
Con osservazioni del 5 novembre 2014, trasmesse in data 7 novem-
bre 2014 (notificata il 10 novembre 2014 [cfr. tracciamento degli invii]) al
ricorrente con possibilità di replica, l'UFM ha confermato le decisioni impu-
gnate e proposto la reiezione del gravame considerando che in sede di
ricorso non sarebbero state addotte argomentazioni che permetterebbero
di modificare il suo apprezzamento. I richiedenti non potrebbero invocare
le agevolazioni previste dalle Istruzioni Siria e non adempirebbero i criteri
né per il rilascio di un visto Schengen tipo C né per un visto di validità ter-
ritoriale limitata (VTL) per motivi umanitari. Il ricorrente non ha preso posi-
zione entro il termine stabilito sulle osservazioni dell'UFM.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni
di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen rese dall'UFM
(art. 33 lett. d LTAF) possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che
statuisce in via definitiva (art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
La procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA in quanto la LTAF non
disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
A._______, che ha precedentemente inoltrato opposizione davanti all'UFM
(cfr. scritto del 2 agosto 2014, atto 2), è particolarmente toccato dalle deci-
sioni impugnate e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento
o alla modificazione della stessa, è pertanto legittimato ad aggravarsi con-
tro di essa (art. 48 cpv. 1 PA). Il suo ricorso soddisfa i requisiti relativi ai
termini di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), alla forma e al contenuto (art. 52 cpv. 1
PA).
Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
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federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso (art. 49 PA). Il Tribunale applica d'ufficio il diritto
federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai mo-
tivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione
di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurispru-
denza ivi citata).
3.
La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata
in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri Stati non
è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio.
Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con
il diritto internazionale pubblico (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 con rinvii).
Tuttavia la normativa di Schengen, ripresa dalla Svizzera con la conclu-
sione degli accordi d'associazione a Schengen, limita le prerogative degli
Stati firmatari in quanto, da un lato, la regolamentazione prevede delle con-
dizioni uniformi per l'entrata nello spazio Schengen e del rilascio dei relativi
visti e, dall'altro, obbliga gli Stati firmatari a rifiutare l'entrata e il rilascio di
un visto qualora le condizioni previste non siano adempiute. Inoltre, se l'au-
torità competente per statuire sulla domanda di visto conclude all'adempi-
mento delle condizioni per l'ottenimento del visto e che non esiste alcun
motivo di rifiuto, il visto deve essere in principio rilasciato al richiedente.
Nell'effettuare questo esame l'autorità dispone di un grande margine di ap-
prezzamento. Di conseguenza, come il Tribunale l'ha già rilevato a più ri-
prese nella sua giurisprudenza, la normativa di Schengen non conferisce
né un diritto all'entrata nello spazio Schengen né un diritto al rilascio di un
visto (cfr. ibidem).
Inoltre, malgrado i Tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'appli-
cazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esiste
un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'applica-
zione e interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza,
tiene conto della giurisprudenza della CGUE evitando di scostarsene
senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 con rinvii).
4.
Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata in
Svizzera e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli
Accordi di associazione alla normativa di Schengen, elencati nell'allegato 1
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numero 1 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), non con-
templino disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 e 5 LStr).
Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno
non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza concernente l'entrata
e il rilascio del visto del 22 ottobre 2008 (OEV, RS 142.204) rinvia al rego-
lamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attra-
versamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schen-
gen [GU L 105 del 13.4.2006 pag. 1-32]) il cui art. 5 è stato modificato da
ultimo dal regolamento (UE) n. 610/2013 (GU L 182 del 29.6.2013). Le
condizioni d'entrata così previste corrispondono, sostanzialmente, alle con-
dizioni poste dall'art. 5 LStr (cfr. DTAF 2009/27, consid. 5.1 e 5.2).
I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viaggio
validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto
valido (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno
e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c e art. 14 par. 1 lett. a-c del
regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei
visti, GU L 243/1 del 15.11. 2009, pag. 1-58]). Inoltre, non devono essere
segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non am-
missione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la
sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli
Stati membri (lett. d ed e). Infine, sarà valutata in modo particolare la vo-
lontà del richiedente di lasciare gli Stati membri di Schengen, prima della
scadenza del visto richiesto (art. 21 par. 1 Codice dei visti; art. 5 cpv. 2
LStr). Segnatamente, egli deve offrire garanzia che lascerà lo spazio
Schengen alla scadenza del visto richiesto (cfr. ibidem, nonché
DTAF 2014/1 consid. 4.4).
Ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 OEV, i cittadini di uno degli Stati di cui all'allegato I
del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che
adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del
visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi
terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001,
pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 509/2014 [GU L 149
del 20.5.2014, pag. 67]), sono soggetti all'obbligo del visto per entrare in
vista di un soggiorno di durata non superiore a 90 giorni.
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Se le condizioni di rilascio di un visto uniforme per lo spazio Schengen non
sono adempiute uno Stato membro può rilasciare un visto di validità terri-
toriale limitata per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù
di obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12 cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1
lett. a Codice dei visti e art. 5 par. 4 lett. c Codice frontiere Schengen).
5.
L'UFM può dunque in determinati casi accordare un visto di validità territo-
riale limitata (di seguito: VTL; art. 11a lett. c OEV), derogando alle condi-
zioni generali previste dalla normativa di Schengen concernenti il rilascio
dei visti esposte qui sopra.
Con la modifica urgente della legge sull’asilo, del 28 settembre 2012, il
Parlamento ha deciso di sopprimere la possibilità di depositare domande
di asilo presso le ambasciate svizzere all’estero (art. 20 aLAsi, RU 1999
2262). L'abrogazione di tale disposizione ha reso necessario la possibilità
di accordare la protezione della Svizzera alle persone direttamente e gra-
vemente minacciate che si trovano all'estero. In virtù dell'art. 2 cpv. 4 OEV,
nel tenore in vigore dal 1° ottobre 2012, e conformemente alla normativa
di Schengen, l'UFM può, in determinati casi, accordare un visto d'entrata
in Svizzera per motivi umanitari, derogando alle condizioni generali previ-
ste dalla normativa di Schengen concernenti il rilascio dei visti.
La persona che entra in Svizzera in virtù di un visto umanitario deve depo-
sitare una domanda d'asilo in Svizzera. Se non deposita tale domanda do-
vrà lasciare la Svizzera dopo un soggiorno di tre mesi.
Un visto umanitario può essere rilasciato se, nel caso concreto, si può rite-
nere che la vita o l'integrità fisica di una persona sono direttamente, seria-
mente e concretamente minacciate nel suo paese d'origine o di prove-
nienza. La persona interessata deve trovarsi in una situazione di partico-
lare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità, di qui
la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere il
caso per esempio in situazioni di conflitto armato particolarmente gravi, si-
tuazioni di guerra particolarmente cruente o per sfuggire a una minaccia
personale reale e imminente. La domanda di visto va esaminata con cura
tenendo conto della minaccia attuale, della situazione personale e della
situazione prevalente nello Stato d'origine o di provenienza. È imperativo
esaminare attentamente le specificità della domanda di visto. Se l'interes-
sato si trova già in uno Stato terzo, di norma si può considerare che non è
più minacciato. Le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rila-
scio del visto sono pertanto più restrittive di quelle vigenti nel quadro delle
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domande dall'estero (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26 mag-
gio 2010 concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2010 3889, 3923
e 3924; cifra 2 dell'Istruzione dell'UFM del 25 febbraio 2014 relativa alle
domande di visto per motivi umanitari [di seguito: Istruzione visto umanita-
rio], grundlagen/weisungen/auslaender/einreise-ch/20120928-weis-visum-hu-
manitaer-i.pdf >, che sostituisce l'Istruzione dell'UFM del 28 settem-
bre 2012 [di seguito: Istruzione del 28 settembre 2012],
gen/auslaender/einreise-ch/20120928-weis-visum-humanitaer-alt-i.pdf >).
6.
Preliminarmente, il Tribunale rileva che, conformemente all'art. 4 cpv. 1
OEV, essendo la Siria contemplata nell'allegato I del regolamento (CE)
n. 539/2001, gli invitati, quali cittadini siriani, soggiacciono all'obbligo del
visto.
6.1 In sede ricorsuale l'insorgente sostiene che i richiedenti adempiono le
condizioni per il rilascio di un visto Schengen tipo C.
Come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nelle decisioni impugnate,
tenuto conto della situazione di guerra civile e violenza generalizzata in
Siria, nonché della situazione personale dei richiedenti, senza mezzi finan-
ziari e senza più un alloggio in Patria poiché hanno venduto tutto ciò che
possedevano, così come la situazione di pericolo in cui dichiarano di tro-
varsi sia in Siria che in Turchia, la partenza dei ricorrenti alla scadenza del
visto non può essere ritenuta nella fattispecie. Pertanto, un visto Schengen
tipo C non può essere rilasciato in quanto le condizioni per il rilascio non
sono adempiute.
6.2 Al Tribunale non resta dunque che analizzare se nella fattispecie i ri-
chiedenti adempiono le condizioni per il rilascio di un visto di validità terri-
toriale limitata (VTL) per motivi umanitari ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 OEV e
della relativa Istruzione visto umanitario.
Preliminarmente, va rilevato che il Tribunale non è vincolato dalle istruzioni
emesse dall'UFM. Tuttavia, senza un valido motivo non dovrebbe scostar-
sene in quanto queste istruzioni garantiscono soprattutto la parità di tratta-
mento e permettono un'interpretazione adeguata al caso di specie delle
norme giuridiche applicabili (cfr. DTF 137 V 1 consid. 5.2.3, 132 V 200 con-
sid. 5.1.2; DTAF 2011/1 consid. 6.4; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit ad-
ministratif, Vol. I, 3a ed. 2012, pagg. 427-430).
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In secondo luogo, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nel que-
relato provvedimento, le allegazioni del ricorrente non hanno permesso di
dedurre che i richiedenti si trovano in una situazione di particolare emer-
genza in cui la loro vita o la loro integrità fisica è direttamente, seriamente
e concretamente minacciata da rendere necessario l'intervento delle auto-
rità svizzere.
Innanzitutto, i richiedenti non si trovano più in Siria, ma sono in Turchia.
Trovandosi già in uno Stato terzo si può, di principio, considerare che essi
non siano più minacciati (cfr. cifra 2 Istruzione visto umanitario). Tuttavia,
ciò non implica di per sé la rinuncia dell'analisi della sussistenza in uno
Stato terzo di una situazione di particolare emergenza per i richiedenti. Per
questa ragione, il Tribunale concentra la sua analisi sull'eventuale esi-
stenza di una minaccia in Turchia per i richiedenti. A tal proposito, essi non
hanno conseguito ad esporre fatti o comprovare una situazione di pericolo
concreto, hanno infatti fatto unicamente riferimento in maniera generaliz-
zata alla disagevole situazione dei rifugiati siriani in Turchia, indicando che
in tale Paese gli stessi non disporrebbero di alcun permesso di soggiorno
e vivrebbero in condizione di clandestinità. La situazione dei rifugiati siriani
in Turchia a causa della guerra civile in corso in Siria è conosciuta dal Tri-
bunale. Attualmente più di 1,5 milioni di rifugiati siriani si trovano in Turchia.
Nonostante il governo turco abbia aperto diversi campi d'accoglienza al
confine con la Siria, la maggior parte dei rifugiati siriani vive in condizione
precaria nelle grandi città turche ed è causa di crescenti tensioni con la
popolazione locale. Al di fuori di tali campi, l'approvvigionamento di beni di
prima necessità è nettamente più complicato
(cfr. D-2778/2014 consid. 3.6.3 con rinvio). Sebbene il Tribunale riconosca
la precarietà e la difficoltà che tale situazione implica, dagli atti non appare
nessun indizio che permetta di ritenere che la vita o l'integrità fisica dei
richiedenti sia direttamente, seriamente e concretamente minacciata o che
essi si trovino in una situazione di particolare emergenza che rende indi-
spensabile l'intervento delle autorità. Pertanto, la summenzionata situa-
zione precaria, da sola, non è nella fattispecie decisiva. Di conseguenza,
come rettamente ritenuto dall'UFM, e in mancanza di elementi atti a rite-
nere il contrario, il Tribunale è tenuto a confermare il rifiuto del rilascio di
un VTL per motivi umanitari.
7.
Visto quanto precede, lo scrivente Tribunale ritiene che l'autorità inferiore
ha rettamente negato agli interessati il rilascio di un visto di validità territo-
riale limitata per motivi umanitari.
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Pagina 11
8.
Ne discende che l'UFM, con le decisioni impugnate, non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento, non ha accertato in
modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e le decisioni non
sono inadeguate (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'200.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono prelevate sull'anticipo di
CHF 1'200.– versato dal ricorrente il 9 ottobre 2014.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 1'200.– sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono prelevate sull'anticipo di CHF 1'200.– versato il 9 ottobre 2014.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e alla rappresen-
tanza svizzera ad Istanbul.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: