Corte IV
D-5446/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 s e t t e m b r e 2 0 0 8
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Regula Schenker Senn e Fulvio Haefeli,
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 15 agosto 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5446/2008
Fatti:
A.
Il 15 aprile 2002, l'interessato ha presentato una prima domanda
d'asilo in Svizzera. Il 4 febbraio 2003, l'allora Ufficio federale dei
rifugiati (UFR, attuale UFM) ha respinto la citata domanda. Il 24
ottobre 2003, la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
(CRA) ha respinto il ricorso inoltrato dall'interessato il 5 marzo 2003.
B.
Il 10 luglio 2008, l'interessato ha presentato una seconda domanda
d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza, di non essere rientrato
in patria dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura
d'asilo in Svizzera. Ha allegato, inoltre, d'avere fornito indicazioni false
sui motivi d'asilo e sulla sua identità nel corso della prima procedura,
perché così a lui consigliato e per il timore d'essere rimpatriato
(cfr. verbale d'audizione del 23 luglio 2008 pag. 2). Perciò non avrebbe
presentato un documento che comproverebbe la sua vera identità.
Infine, sarebbe espatriato a causa della sua appartenenza al
B._______, per il quale avrebbe fatto il corriere e quindi sarebbe stato
ricercato dalle autorità algerine.
C.
Il 15 agosto 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi. L'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché
l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome ammissibile,
esigibile e possibile.
D.
Il 25 agosto 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF). Ha chiesto che il provvedimento
impugnato sia annullato e che gli atti di causa siano trasmessi all'UFM
per una decisione nel merito. Ha altresì presentato una domanda
d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo.
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale giudica definitivamente i ricorsi
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contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d
della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è pertanto motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e
all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021).
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese
ma il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2007
D-6735/2006 consid. 4 e relativo riferimento). In altri termini, il ricorso
può essere accolto per ragioni che il ricorrente non ha addotto o
respinto in base ad argomenti che la decisione impugnata non ha
preso in considerazione (ibidem).
5.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente ha
chiesto nuovamente l'asilo senza essere rientrato in patria nel periodo
intercorso tra le due procedure. Ha ritenuto come manifestamente
infondato il nuovo motivo d'asilo presentato dall'insorgente, siccome il
documento da egli prodotto non sarebbe idoneo a comprovare la sua
identità e non sarebbe convincente la spiegazione, secondo la quale
egli non avrebbe avuto alcunché per dimostrare la sua identità al
momento della sua entrata in Svizzera nel 2002. Il ricorrente avrebbe
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pertanto fornito un'identità falsa come pure fatto valere altri motivi
d'asilo. L'UFM ha altresì rilevato che l'insorgente non avrebbe
presentato la minima prova relativa ai problemi asseriti, nonostante
siano passati parecchi anni dai presunti avvenimenti. Inoltre, l'UFM ha
considerato i fatti allegati come impropri a motivare la qualità di
rifugiato o non determinanti per la concessione della protezione
provvisoria. Secondo l'autorità inferiore nulla s'opporrebbe infine
all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso il suo Paese
d'origine, la stessa essendo ammissibile, esigibile e possibile.
6.
Nel gravame, il ricorrente ribadisce di non avere fornito le sue
generalità veritiere, in quanto sarebbe stato mal consigliato da altri
richiedenti l'asilo e, perciò, non avrebbe presentato alcun documento
relativo ai suoi problemi in Algeria. Ora, invece, avrebbe potuto
consegnare un documento che metterebbe in relazione la sua
domanda d'asilo con elementi nuovi che non potevano emergere
durante la prima procedura d'asilo. Infine, ribadisce d'avere fatto il
corriere per il B._______, con il quale sarebbe entrato in contatto
attraverso i suoi cugini e, in seguito, sarebbe stato ricercato dalla
polizia algerina.
7.
7.1 Giusta l'art. 36 cpv. 2 LAsi, nel caso di cui all'articolo 32 cpv. 2 lett.
e LAsi, è concesso al richiedente il diritto di essere sentito, se lo
stesso non è rientrato in Svizzera dal Paese d'origine o di
provenienza, dopo la conclusione di una procedura d'asilo precedente.
7.2 Questo Tribunale constata che l'art. 36 cpv. 2 LAsi trova
applicazione nella fattispecie, essendo incontestato che l'insorgente è
rimasto clandestinamente sul territorio svizzero dopo la chiusura con
esito negativo della sua prima procedura d'asilo. Per conseguenza,
l'UFM avrebbe dovuto concedere al ricorrente il diritto d'essere sentito
prima dell'evasione della decisione del 15 agosto 2008 giusta
l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi. Ciò non è avvenuto nel caso di specie.
7.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di
essere sentito è di natura formale. Tale diritto esiste infatti
indipendentemente dal suo grado d'influenza sul risultato della
decisione. Pertanto, il suo mancato rispetto conduce di principio
all'annullamento della decisione impugnata, quand'anche il contenuto
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di quest'ultima sarebbe stato identico, se il diritto di essere sentito
fosse stato concesso (v. DTF 122 II 464 consid. 4a, pag. 469 e
GICRA 2006 n. 20 consid. 3.2, pag. 215). Tuttavia, è possibile
rinunciare all'annullamento della decisione, se tale lacuna può venire
riparata in sede di ricorso e se lo scopo di questa garanzia
procedurale può essere così realizzato successivamente, senza che la
parte interessata ne sia seriamente lesa. Tale riparazione presuppone
comunque che l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere
cognitivo dell'autorità di prima istanza sui punti litigiosi, come nel caso
del TAF. In tale circostanza, l'interessato può infatti far valere in sede di
ricorso i suoi argomenti con la medesima efficacia. Ciò, è solitamente
il caso in materia di ricorso nell'ambito del diritto amministrativo (v.
DTF 124 II 132 consid. 2d, pag. 138 e seg.). Tuttavia, anche se, di
caso in caso, la riparazione può essere ammessa, in particolare per
motivi d'economia procedurale, questa pratica deve rimanere
l'eccezione e dev'essere applicata di modo ristrettivo, ritenuto altresì
che la stessa non va intesa come un'autorizzazione per l'autorità
inferiore di disconoscere i diritti procedurali delle parti (v. DTF 124 II
132 consid. 2d, pag. 138 e seg.). In materia d'asilo, la pratica della
CRA (attualmente TAF) era di non procedere alla riparazione nei casi
in cui la violazione del diritto di essere sentito costituiva un vizio grave
di procedura (v. GICRA 1994 n. 1).
7.4 Nel caso di specie, la violazione del diritto di essere sentito nel
corso della procedura di prima istanza costituisce un vizio di carattere
formale grave, non essendo stata data in nessuna maniera la
possibilità al ricorrente di esprimersi segnatamente sulle consequenze
che la decisione, che l'UFM si apprestava ad emanare, avrebbe potuto
arrecare in relazione alla sua situazione personale. Infatti, soltanto
permettendo al richiedente di esercitare il proprio diritto di essere
sentito in merito, da un lato, sarebbe stato garantito a quest'ultimo uno
svolgimento corretto, dal punto di vista dei suoi diritti fondamentali,
della procedura d'asilo in sede di prima istanza e, dall'altro lato, l'UFM
avrebbe avuto a disposizione tutti gli elementi determinanti per potere
decidere. Gli atti di causa sono pertanto da ritenersi incompleti e delle
misure d'istruzione complementari s'impongono.
7.5 In considerazione di quanto precede, la decisione impugnata
incorre nell'annullamento e gli atti di causa sono rinviati all'autorità
inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv.
1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti determinanti e a
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pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della
presente sentenza (art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER /
FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n.
1977 pag. 418).
8.
Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA). Considerato che l'insorgente non è rappresentato in
questa sede e che non risulta, comunque, che abbia dovuto
sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in
relazione alla procedura di ricorso in esame, non si giustifica
l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 e segg. del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-
TAF,RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.
Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al
completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una decisione ai
sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali, né si attribuiscono ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ;
allegato: incarto UFM)
- C._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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