Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-5448/2008
Sentenza dell'11 luglio 2011
Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Jenny de Coulon Scuntaro, Fulvio Haefeli,
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Revoca dell'ammissione provvisoria;
decisione dell'UFM del 24 luglio 2008 / N […].
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Fatti:
A.
Il 25 dicembre 2004, l'interessato, cittadino iracheno originario di
B._______ e di etnia araba, ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Il 12 febbraio 2007, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha
respinto la domanda d'asilo pronunciando la concessione
dell'ammissione provvisoria a causa dell'inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Iraq.
B.
Con decreto d'accusa del 18 giugno 2007, il Ministero pubblico del
Canton Ticino (in seguito: MPCT) ha condannato l'interessato alla pena
pecuniaria di CHF 450.- (corrispondente a quindici aliquote a CHF 30.-)
per danneggiamento (art. 144 cpv. 1 codice penale svizzero del 21
dicembre 1937 [CP, RS 311]) ed ingiuria (art. 177 CP), pena sospesa
condizionalmente per un periodo di due anni, ed alla multa di CHF 300.-
(commutabile in pena detentiva di 3 giorni in caso di mancato
pagamento).
C.
Il 26 luglio 2007, egli è stato condannato dall'Amtsstatthalteramt
C._______ alla pena unica di 63 giorni di detenzione ed alla multa di CHF
500.- (commutabile in pena detentiva di 3 giorni in caso di mancato
pagamento) per ricettazione (art. 160 CP), molestie sessuali (art. 198
CP), ripetuta minaccia e violenza contro autorità e funzionari (art. 285
CP) ripetuta ubriachezza, ripetuto disturbo della quiete pubblica e
comportamento indecente.
D.
Il 28 novembre 2005 – anteriormente alla decisione di concessione
dell'ammissione provvisoria succitata – l'interessato è stato condannato
tramite decreto d'accusa del MPCT a 3 giorni di detenzione sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, per ripetuto
danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP), vie di fatto (art. 126 cpv. 1 CP) e
ubriachezza molesta. Il periodo di prova è stato prolungato tramite il
decreto d'accusa del 18 giugno 2007.
La condizionale relativa a tale pena è stata revocata
dall'Amtsstatthalteramt C._______, il quale ha pronunciato la pena unica
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di 63 giorni (giusta l'art. 46 cpv. 1 CP), citata al considerando in fatti C,
inglobando in tal modo la pena per l'infrazione del 2005.
E.
La Sezione dei permessi e dell'immigrazione di D._______ (di seguito:
SPI) ha trasmesso all'UFM, in data 19 luglio 2007, copie dei rapporti di
polizia redatti a seguito del comportamento dell'interessato nel Canton
Lucerna, pregando l'autorità federale di valutare l'eventuale revoca
dell'ammissione provvisoria.
F.
Il 5 settembre 2007, l'UFM ha reso attento l'insorgente circa il tenore
dell'art. 14a cpv. 6 dell'abrogata legge federale concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RU 49 279) e l'ha
avvisato che in caso di condanna o di comportamento scorretto da parte
sua, avrebbe potuto revocare l'ammissione provvisoria.
G.
Il 4 settembre 2007, l'UFM ha inoltre risposto alla segnalazione del 19
luglio 2007 della SPI, comunicando che gli elementi portati a sua
conoscenza non erano sufficienti per procedere alla revoca
dell'ammissione provvisoria; nel contempo detto Ufficio ha pregato
l'autorità cantonale di trasmettere, non appena possibile, la copia di
un'eventuale sentenza relativa al comportamento dell'interessato.
H.
Il decreto d'accusa del 18 giugno 2007 e la sentenza
dell'Amtsstatthalteramt C._______ del 26 luglio 2007 sono stati trasmessi
dalla SPI all'UFM il 12 settembre 2007, rispettivamente il 6 maggio 2008.
I.
Con missiva del 23 giugno 2008, l'UFM ha informato l'interessato, per il
tramite del suo attuale mandatario, che alla luce del suo comportamento
prevedeva di revocare l'ammissione provvisoria. Detto Ufficio ha
informato l'interessato del tenore dell'art. 83 cpv. 7 della legge federale
sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) e gli ha accordato
un termine, scadente il 14 luglio 2008, per inoltrare le sue osservazioni.
J.
In data 11 luglio 2008, l'interessato ha presentato le proprie osservazioni.
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Egli ha sostenuto che i fatti a lui imputati non potevano essere considerati
di una gravità tale da condurre alla revoca dell'ammissione provvisoria.
L'insorgente ha inoltre prodotto i seguenti documenti:
– un certificato di lavoro dal quale risulta che il ricorrente, in qualità di
ausiliario di cucina presso gli alberghi (…) di E._______ e (…) di
F._______, si è rivelato corretto e collaborativo, sia con i colleghi sia con i
superiori;
– una dichiarazione dell'Ufficio esecuzione fallimenti dalla quale risulta
che a carico del ricorrente non risultano esserci procedure esecutive, né
risultano iscritti attestati di carenza di beni.
K.
Con decisione del 24 luglio 2008, l'UFM ha revocato l'ammissione
provvisoria pronunciata il 12 febbraio 2007. In tale ambito ha considerato
adempiuti i presupposti per l'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr. Detto
Ufficio ha altresì incaricato in Cantone Ticino di eseguire il rinvio.
L.
Il 25 agosto 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso contro la decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata, la conferma dell'ammissione provvisoria e, in via subordinata,
la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
decisione. Egli ha altresì domandato la conferma dell'effetto sospensivo
al presente ricorso ed ha presentato una domanda d'esenzione dal
versamento dell'anticipo a copertura delle spese di procedura.
A sostegno del gravame, il ricorrente ha prodotto un articolo pubblicato su
di un sito internet relativo ad un attentato suicida avvenuto il 28 luglio
2008 nel suo Paese d'origine, copia del conteggio salario per il mese di
luglio 2008 e del contratto di lavoro.
M.
Il 22 settembre 2008, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera sino alla
conclusione della procedura e ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di
motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]) a chiedere al
ricorrente il versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare la
risposta al ricorso.
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N.
In data 7 ottobre 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
O.
Il 10 ottobre 2008, il Tribunale ha concesso al ricorrente un termine per
introdurre un atto di replica.
P.
Il 24 ottobre 2008, l'autore del gravame ha presentato l'atto di replica.
Q.
In data 17 marzo 2009, il ricorrente ha fatto pervenire a codesto Tribunale
un ordine d'arresto emanato nel suo Paese datato 14 marzo 2008,
accompagnato dalla relativa traduzione in lingua italiana.
R.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32),
il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai
sensi dell'art. 5 PA nonché dell'UFM in materia degli stranieri concernenti
l'ammissione provvisoria (art. 33 lett. d LTAF).
La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali
sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 LStr).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
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I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), alla forma e al
contenuto degli atti di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
2.1. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del
diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale non è
vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
2.2. In merito alle ragioni che impedirebbero l'esecuzione
dell'allontanamento, siano esse giuridiche o pratiche, il Tribunale si basa
esclusivamente sulla situazione al momento della sentenza, prendendo
quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dal
momento in cui l'autorità inferiore ha emanato la sua decisione (cfr.
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3904/2006 del 16
febbraio 2010 consid. 1.4 e sentenze citate).
2.3. Nella fattispecie, conviene ricordare che tanto la reiezione della
domanda d'asilo presentata all'epoca dall'insorgente, quanto la pronuncia
dell'allontanamento, sono cresciuti in giudicato. Rimane pertanto litigiosa
soltanto la questione circa l'esecuzione dell'allontanamento, in particolare
relativamente alla revoca dell'ammissione provvisoria dovuta al
comportamento del ricorrente.
3.
3.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che troverebbe
applicazione l'art. 83 cpv. 7 LStr, ritenuto che nel periodo di permanenza
in Svizzera il richiedente ha subito tre condanne: una per ricettazione,
molestie sessuali, ripetuta violenza e minaccia contro le autorità e i
funzionari, ripetuta ubriachezza, ripetuto disturbo della quiete pubblica e
comportamento indecente, un'altra per danneggiamento e ingiuria ed
infine una condanna per ripetuto danneggiamento, vie di fatto e
ubriachezza molesta. L'UFM ha osservato che l'applicazione della
sopraccitata norma della LStr implicherebbe – conformemente alla prassi
dell'UFM, alla dottrina nonché alla giurisprudenza della già Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) con particolare riferimento alla
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
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materia d'asilo (GICRA) 2004 n. 39 consid. 5.3, relativa all'applicazione
dell'art. 14a cpv. 6 LDDS – una ponderazione tra l'interesse dello
straniero a rimanere in Svizzera e quello della Svizzera ad eseguire il suo
rinvio. In merito a tale ponderazione, detto Ufficio ha considerato che il
richiedente, giovane ed in buona salute, avrebbe vissuto la maggior parte
della sua vita in Iraq, dove avrebbe esercitato l'attività lavorativa di
macellaio e dove vivrebbero ancora i suoi genitori, due fratelli e due
sorelle; in Svizzera, invece e sebbene egli eserciterebbe un'attività
lavorativa presso un albergo di E._______, il richiedente risiederebbe da
poco più di due anni soltanto e non avrebbe nessun legame famigliare.
Considerati i fatti che hanno dato luogo alle condanne precitate, l'UFM ha
rilevato che l'interessato non desideri o non sia in grado di adattarsi
all'ordinamento sociale e giuridico svizzero e non ha ritenuto gli anni di
permanenza in Svizzera dello stesso come anni d'integrazione. Di
conseguenza, detto Ufficio ha considerato che la revoca dell'ammissione
provvisoria non comporterebbe un pregiudizio sproporzionato in rapporto
al beneficio che ne deriverebbe per l'interesse generale e che, pertanto,
la questione dell'esigibilità dell'allontanamento – considerato che il
richiedente non potrebbe più prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStr in
applicazione della suddetta norma – non dovrebbe più essere esaminata.
Inoltre, non esisterebbe a priori e non sarebbe stato menzionato
nell'ambito del diritto di essere sentito alcun elemento che metterebbe in
causa l'ammissibilità e la possibilità dell'allontanamento. Infatti, da un
lato, non risulterebbe dagli atti di causa che un tale rinvio del richiedente
non rispetterebbe gli obblighi della Confederazione a livello internazionale
e, dall'altro lato, il richiedente potrebbe procurarsi un passaporto
nazionale per consentire il suo rientro in patria. L'esecuzione
dell'allontanamento, anche dal punto di vista tecnico, sarebbe dunque
possibile.
3.2. Nel gravame, il ricorrente ha sostenuto che i reati per i quali egli è
stato condannato non potrebbero essere ritenuti gravi così come lo
esigerebbe la giurisprudenza relativa all'applicazione dell'art. 14a cpv. 6
LDDS. Inoltre, egli si è espresso sugli interessi privati che
giustificherebbero la sua permanenza in Svizzera, quali la lievità della
condanna subita (complessivamente 66 giorni di detenzione), il fatto che,
da un certo tempo, lavorerebbe quale ausiliario presso l'Hotel (…) di
E._______ con soddisfazione del datore di lavoro, come pure che
provvederebbe in maniera autonoma al proprio fabbisogno senza
ricorrere agli aiuti statali. Oltre a ciò, egli ha asserito di aver cambiato vita
e di essersi comportato onestamente, dopo le condanne menzionate
nella decisione impugnata. L'insorgente ha infine ribadito che
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l'allontanamento verso B._______ lo esporrebbe ad un pericolo concreto,
la situazione in detto Paese non essendo ancora garantita. Allegato
all'atto di ricorso, ha prodotto un articolo pubblicato su di un sito internet
riguardante un attentato suicida che sarebbe avvenuto a B._______ il 28
luglio 2008 e copie del conteggio salario del mese di luglio 2008 e del
contratto di lavoro. Il ricorrente ha pertanto concluso che la decisione
dell'UFM violerebbe il principio di proporzionalità.
3.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha precisato che nella decisione
impugnata esso avrebbe diligentemente ponderato la situazione del
ricorrente giungendo alla conclusione che con il suo comportamento
l'insorgente avrebbe dimostrato di non essere in grado di adattarsi
all'ordinamento sociale e giuridico svizzero. Inoltre, detto Ufficio ha
precisato che la situazione in rapporto al rinvio in Iraq sarebbe stata già
valutata ed ha quindi confermato che l'interesse generale alla partenza
dalla Svizzera sarebbe preponderante rispetto a quello del ricorrente a
rimanere in Svizzera.
3.4. In sede di replica, l'insorgente ha ribadito quanto già espresso nel
ricorso e che, nel quadro della ponderazione degli interessi, quello
dell'insorgente a restare in Svizzera dovrebbe prevalere.
3.5. Il ricorrente ha successivamente prodotto un ordine di arresto
emesso nel marzo 2009 dalle autorità irachene con la relativa traduzione
in italiano.
4.
4.1. Giusta l'art. 84 cpv. 3 LStr, su richiesta delle autorità cantonali o
dell'Ufficio federale di Polizia (fedpol), l'UFM può revocare un'ammissione
provvisoria ordinata perché l'esecuzione dell'allontanamento non era
ragionevolmente esigibile o possibile (art. 83 cpv. 2 e 4 LStr) e ordinare
l'esecuzione dell'allontanamento, se sussistono motivi di cui all'art. 83
cpv. 7 LStr.
4.2. L'art. 83 cpv. 7 LStr, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, ha
rimpiazzato l'art. 14a cpv. 6 dell'ormai abrogata LDDS. Secondo il
Messaggio del Consiglio federale concernente la legge sugli stranieri
dell'8 marzo 2002 (FF 2002 3433-3434), il contenuto della nuova
disposizione riprende quello della norma anteriore, di modo che non v'è
motivo di scostarsi dalla giurisprudenza sviluppata in merito all'art. 14a
cpv. 6 LDDS (cfr. in particolare GICRA 2004 n. 39). L'art. 83 cpv. 7 LStr –
che vale non soltanto in materia di rifiuto ma anche di revoca
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dell'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2 pag. 388) –
permette di allontanare lo straniero nello Stato d'origine o di provenienza,
dove l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe possibile ai sensi
dell'art. 83 cpv. 2 LStr oppure ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art.
83 cpv. 4 LStr, nella misura in cui è colpito da una pena privativa di libertà
di lunga durata o di un provvedimento di diritto penale. Segnatamente,
l'art. 83 cpv. 7 lett. a LStr stabilisce che l'ammissione provvisoria,
secondo i capoversi 2 e 4, è esclusa se lo straniero "è stato condannato
in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi
confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 64 o 61
del Codice penale". Se, da un lato, la nozione di "pena detentiva di lunga
durata" non è stata definita dal legislatore, dall'altro, secondo la dottrina è
reputata una pena detentiva di lunga durata quella superiore ad un anno
(cfr. MARC SPESCHA, in MARC SPESCHA/HANSPETER THÜR/ANDREAS
ZÜND/PETER BOLZLI, Kommentar Migrationsrecht, 2ª ed., Zurigo 2009, n. 6
ad art. 62 LStr, come pure PETER BOLZLI, op. cit., n. 22 ad art. 83 LStr e n.
5 ad art. 84 LStr), così come secondo la recente giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 135 II 377 consid. 4.2), il quale ha stabilito ad
un anno la soglia a partire dalla quale una pena privativa di libertà è
considerata di lunga durata, in considerazione del fatto che le pene
pecuniarie – le quali rimpiazzano le pene privative di libertà di corta
durata – non possono essere pronunciate per una durata superiore ad un
anno, ovvero 360 giorni. L'art. 83 cpv. 7 lett. b LStr prevede che
l'ammissione provvisoria è altresì esclusa se lo straniero "ha violato in
modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine
pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la
sicurezza interna o sterna della Svizzera". A tal proposito, s'intende
violazione dell'ordine pubblico (sulla nozione di ordine pubblico cfr. DTAF
2007/32 consid. 3.5 pag. 388) quando lo straniero commette un crimine o
un delitto o quando viola in maniera grave o ripetuta delle norme legali o
delle decisioni prese in applicazione di queste norme. Nel messaggio
dell'8 marzo 2002 relativo alla LStr, il Consiglio federale definisce che la
sicurezza e l'ordine pubblici costituiscono il termine sovraordinato per
definire i beni da proteggere: l'ordine pubblico comprende l'insieme della
nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico
costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata
delle persone. La sicurezza pubblica significa l'inviolabilità dell'ordine
giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà,
proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Ne consegue che, vi è
violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici, segnatamente se sono
commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni
delle autorità, nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto
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pubblico o privato. Ciò può anche essere il caso in presenza di atti che di
per sé non giustificano una revoca, ma la cui ripetizione lascia
presupporre che la persona non è disposta ad osservare l'ordine vigente
(FF 2002 3424; cfr. anche DTAF 2007/32 consid. 3.5 pag. 388).
4.3. La giurisprudenza si rileva restrittiva nell'applicazione dell'art. 14a
cpv. 6 LDDS (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2 pag. 386). Infatti, solo la
messa in pericolo grave della sicurezza e dell'ordine pubblici o gravi
compromissioni di quest'ultimi giustificano la revoca di un'ammissione
provvisoria. Un tale comportamento è segnatamente dedotto dalla
condanna ad una pena privativa di libertà. Di principio, non è sufficiente
una condanna ad una pena privativa di libertà con il beneficio della
condizionale, ma la recidiva, la commisurazione particolarmente elevata
di una pena o la compromissione di beni da proteggere particolarmente
preziosi possono giustificare l'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS,
nonostante il giudice penale abbia rinunciato ad una pena detentiva da
espiare (cfr. GICRA 2004 n. 39 consid. 5.3 pag. 271, GICRA 2006 n. 30
consid. 6.3 pag. 326). Quando applica la disposizione in oggetto, anche
nell'ambito di una revoca dell'ammissione provvisoria, l'autorità deve
rispettare il principio della proporzionalità e procedere alla ponderazione
degli interessi in presenza, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, in
particolare della gravità della pena pronunciata, del rischio per la
sicurezza e l'ordine pubblici (gravità della colpa, natura dei beni giuridici
compromessi o messi in pericolo, circostanze particolari in cui gli atti
reprensibili sono stati commessi, pronostico, rispettivamente rischio di
recidiva) e degli antecedenti della persona (cfr. GICRA 2006 n. 30 consid.
6.3.1 pag. 326 e giurisprudenza citata, GICRA 2006 n. 23 consid. 6 e 7,
GICRA 2004 n. 39 consid. 5.3). Un certo rigore s'impone, in modo
analogo alla giurisprudenza concernente l'espulsione amministrativa,
quando l'interessato si rende colpevole di infrazioni gravi alla legge
federale sugli stupefacenti, visto l'interesse pubblico preponderante della
protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga
(cfr. GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3.1). In effetti, in tal caso e soprattutto
quando si tratta di droghe pesanti, quali ad esempio l'eroina o la cocaina,
v'è un reale rischio per la salute e la vita di numerose persone tale da
ledere l'ordine pubblico e la sicurezza della società, per il che si giustifica
un intervento fermo e deciso nei confronti di stranieri da parte delle
autorità amministrative elvetiche, ciò che corrisponde altresì alla severa
pratica adottata dalle autorità europee (cfr. sentenza del Tribunale
amministrativo federale D-1876/2007 del 25 gennaio 2010 consid. 8.2 e
referenze citate). La medesima intransigenza si applica pure nei casi di
gravi compromissioni all'integrità fisica, in particolare di violenze carnali
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(cfr. GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3.1 pag. 326 e referenze citate), così
come in caso di gravi e ripetute violenze domestiche perpetrate sia contro
la coniuge che la prole e questo per un periodo relativamente lungo e
malgrado delle condanne anteriori riguardo a medesimi comportamenti
(cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.7.1 segg.).
Nel quadro dell'esame di revoca dell'ammissione provvisoria, l'autorità
competente dovrà pertanto valutare, da un lato, se il comportamento
delittuoso è di per sé sufficientemente grave per giustificare l'applicazione
della disposizione pertinente di revoca e, dall'altro lato, l'incidenza di una
siffatta decisione sulla situazione personale dell'interessato, ciò che
corrisponde al rispetto del principio della proporzionalità (cfr. GICRA 2006
n. 30). Riguardo al rispetto di detto principio, l'autorità dovrà ponderare,
da una parte, l'interesse privato dello straniero a continuare a beneficiare
dell'ammissione provvisoria e, dall'altra, l'interesse pubblico della
Svizzera a che lo statuto concesso sia revocato (cfr. DTAF 2007/32
consid. 3.2 e riferimenti citati).
Conformemente al principio della proporzionalità, la revoca
dell'ammissione provvisoria deve apparire idonea ed essenziale a
raggiungere lo scopo di protezione della sicurezza e dell'ordine pubblici e
non deve portare ad un inconveniente smisurato rispetto a detto scopo.
Nell'esame di quest'ultima esigenza si procede ad una ponderazione
degli interessi in gioco. Peraltro, l'autorità amministrativa competente in
materia di polizia degli stranieri e di asilo si dovrà poggiare su
considerazioni diverse rispetto al giudice penale, la cui decisione si basa
innanzitutto sul reinserimento sociale del condannato. Come già esposto
in precedenza, i fondamenti della decisione dell'autorità amministrativa
sono invece ed in particolare l'ordine e la sicurezza pubblici. Ne consegue
che la pena inflitta dal giudice penale servirà per valutare la gravità della
colpa: più la pena sarà importante, più il principio sarà quello
dell'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. L'autorità
amministrativa dovrà tuttavia pure considerare la durata della
permanenza in Svizzera ed il comportamento dell'interessato durante
questo periodo (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-
4823/2006 del 13 novembre 2007 consid. 4.1.2.1 e giurisprudenza citata).
Di conseguenza, più la durata del soggiorno in territorio elvetico, a
beneficio di un'ammissione provvisoria, ed il grado d'integrazione socio-
professionale sono importanti, così come il fatto di non aver più avuto
comportamenti riprovevoli dalla commissione di una infrazione, più la
ponderazione degli interessi si farà in favore della persona toccata dalla
decisione (cfr. GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3.3 e WALTER STÖCKLI, Asyl,
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in: PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [ed.],
Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.70).
5.
5.1. Nella fattispecie è d'uopo esaminare, se alla luce delle considerazioni
che precedono, ritenuto il comportamento dell'insorgente, sono
adempiute le condizioni d'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStr, su cui si
fonda la decisione impugnata e, di conseguenza, se può essere escluso
l'esame dell'esigibilità e della possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento, giusta i capoversi 2 e 4 della medesima norma.
In particolare, si tratta di apprezzare il comportamento dell'insorgente
unicamente sotto il profilo dell'art. 83 cpv. 7 lett. b LStr. In effetti, la lett. a
di detta norma non potrebbe essere ritenuta, poiché il ricorrente non è
mai stato condannato ad una pena detentiva di lunga durata.
5.2. Il ricorrente, come ritenuto sub considerandi in fatto B a D, è stato
condannato a tre riprese, rispettivamente il 28 novembre 2005, il 18
giugno 2007 ed il 26 luglio 2007, per fatti avvenuti tra i mesi di luglio e
ottobre 2005 per la prima condanna, il mese di maggio 2007 per la
seconda – fatta eccezione per l'infrazione di ricettazione avvenuta nel
2006 – e la terza condanna. L'UFM era peraltro a conoscenza della prima
condanna già in occasione della decisione d'ammissione provvisoria del
ricorrente vista l'inesigibilità dell'allontanamento. Circa i comportamenti
che hanno portato alla prima condanna, trattasi di ripetuto
danneggiamento, vie di fatto ai danni della medesima persona e del di lei
patrimonio, come pure di ubriachezza molesta. Nel mese di maggio 2007,
il ricorrente avrebbe di nuovo preso di mira la medesima persona,
insultandola e danneggiando la porta d'entrata del di lei appartamento,
comportamento giudicato dal decreto d'accusa del 18 giugno 2007. Dei
comportamenti analoghi, sebbene avverso altre persone, sono stati
commessi dall'insorgente nel Canton Lucerna e giudicati tramite decreto
penale dell'Amtsstatthalteramt C._______ del 26 luglio 2007. In
particolare, l'insorgente, in stato di ebbrezza e in compagnia di altri due
individui, avrebbe disturbato la quiete pubblica e, usando violenza,
impedito agli agenti di polizia intervenuti sul posto, di compiere gli atti che
rientrano nelle loro funzioni. L'insorgente, sempre sotto l'effetto dell'alcool,
avrebbe in un altra occasione molestato e intimidito una collaboratrice del
personale ferroviario; egli avrebbe in particolare e a più riprese aperto i
pantaloni, posto le mani sul proprio membro, provocando ed insultando il
personale del treno ed i passeggeri. Considerati i comportamenti avvenuti
nel Canton Lucerna, tramite decisione del 14 maggio 2007 e in
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applicazione dell'art. 13e cpv. 3 dell'ormai abrogata LDDS, l'autorità
cantonale competente ha imposto al richiedente di non accedere al
Canton Lucerna.
5.3. Risulta da quanto precede che in casu ci si trova senza dubbio
dinanzi ad una persona che ha commesso delle infrazioni, ledendo così
dei beni giuridici individuali quali l'integrità sessuale e della persona, il
patrimonio e l'onore, tanto come commettendo un'infrazione contro la
pubblica autorità.
A mente di questo Tribunale, il comportamento dell'insorgente - per i reati
di cui è stato ritenuto responsabile e, di conseguenza, condannato ad una
pena pecuniaria e ad una pena detentiva di breve durata di 63 giorni – si
traduce a non farne dubbio nella violazione della sicurezza e dell'ordine
pubblici, avendo egli indubbiamente presentato un comportamento
scorretto, irriflessivo e sconsiderato. Il Tribunale constata che, pur
trattandosi di un caso limite, alla luce della giurisprudenza sopraccitata,
detto comportamento non può sottrarsi all'applicazione dell'art. 83 cpv. 7
lett. b LStr. Sia la pena pronunciata sia i beni giuridici protetti che sono
stati compromessi – segnatamente vie di fatto, le molestie sessuali,
disturbo della quiete pubblica – pur commessi in periodi isolati,
costituiscono comportamenti che non denotano senza dubbio un indole di
adattamento all'ordinamento sociale e giuridico del paese ospitante.
A mente di questo Tribunale, il periodo di sei anni di permanenza in
Svizzera, senza famiglia, ancorché esercitante un lavoro presso un
ristorante ad Ascona, non può costituire un ostacolo alla revoca
dell'ammissione provvisoria.
Nell'insieme, da quanto precede discende che la misura di
allontanamento del ricorrente non può essere ritenuta sproporzionata,
eccessivamente incisiva o inidonea a raggiungere lo scopo precitato.
Pur trattandosi di un caso limite dal punto di vista della collocazione
temporale e della frequenza della commissione degli atti contestati, a
codesto Tribunale preme evidenziare, che le infrazioni commesse dal
ricorrente sono comunque di una certa gravità.
In considerazione di quanto precede, può essere esclusa la presa in
considerazione dell'esigibilità e della possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento giusta l'art. 83 cpv. 2 e 4 LStr.
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6.
6.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr.
Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) nonché
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Ritenuta l'applicazione
dell'art. 83 cpv. 7 LStr, è in particolare sull'ammissibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento che codesto Tribunale intende approfondire la sua
analisi.
6.2. Ritenuta la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 12
febbraio 2007 circa il diniego in favore del ricorrente della qualità di
rifugiato prevista dall'art. 3 LAsi – essendo tra l'altro state considerate
inverosimili le dichiarazioni sui motivi all'origine della sua fuga dall'Iraq,
nonché in assenza di contestazioni da parte del medesimo – il ricorrente
non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1
LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale
pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
6.3. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del
rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv.
tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei
trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere
plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
6.4. Nel caso concreto non è data rilevare né dalle tavole processuali, né
dalle allegazioni del ricorrente l'esistenza di alcun serio indizio secondo
cui egli possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed
immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. Infatti,
l'insorgente non ha saputo fornire, se non in maniera del tutto generale e
non sostanziata, un insieme d'indizi, oppure presunzioni non
contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un
pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari
alle disposizioni sopraccitate, malgrado la situazione di tensione che vige
ancora nella regione dell'Iraq da cui proviene il ricorrente.
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6.5. In considerazione di quanto precede, come rettamente ritenuto nel
giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi
delle norme di diritto pubblico internazionale.
7.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime
cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che
il ricorso va respinto.
8.
Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata del 24
luglio 2008 confermata. L'ammissione provvisoria pronunciata in data 12
febbraio 2007 viene quindi revocata.
9.
Vista la particolarità del caso, per eccezione, si rinuncia a prelevare
spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA in combinato disposto con art. 6 del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: