Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-5449/2010
Sentenza del 27 gennaio 2011
Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Gérard Scherrer e Fulvio Haefeli;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
Parti A._______, nato il (…),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 23 luglio 2010 / N (…).
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Fatti:
A.
Il (…), l'interessato, un cittadino algerino originario di B._______ e di etnia
araba, ha presentato una prima domanda di asilo in Svizzera. Con
decisione del 7 ottobre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a della Legge sull'asilo del 26
giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo
l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo. Tramite sentenza del 4 novembre 2008, il
Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha dichiarato
inammissibile il ricorso inoltrato dall'interessato l'8 ottobre 2008. In data
9 dicembre 2008, quest'ultimo ha lasciato la Svizzera sotto controllo delle
autorità di polizia elvetiche (cfr. act. A34/9).
B.
Il 13 agosto 2009, l'interessato ha inoltrato una seconda domanda di
asilo. In ragione della sua scomparsa dal Centro di registrazione e
procedura di Chiasso, l'UFM, con decisione del 28 settembre 2009, ha
stralciato dai ruoli la sua domanda di asilo.
C.
Il 25 giugno 2010, il richiedente ha inoltrato una terza domanda di asilo,
dichiarando di non avere fatto rientro nel suo Paese d'origine tra la prima
e la terza procedura di asilo avviata nei suoi confronti e, su esplicita
domanda, di non invocare motivi nuovi rispetto a quelli fatti valere in sede
di prima procedura (cfr. verbale di audizione del 16 luglio 2010 [di
seguito: verbale] pag. 5).
D.
Il 16 luglio 2010, l'autorità inferiore ha concesso al richiedente il diritto di
essere sentito in merito all'intenzione di non entrare nel merito della sua
domanda di asilo in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi.
E.
Con decisione del 23 luglio 2010, l'UFM non è entrato nel merito della
citata domanda giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, pronunciando nel
contempo l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso l'Algeria
in quanto lecita, esigibile e possibile, ed ordinando il pagamento di un
emolumento di CHF 600.- ai sensi dell'art. 7c cpv. 1 dell'Ordinanza 1
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sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS
142.311).
F.
Il 29 luglio 2010, l'interessato ha inoltrato uno scritto al Tribunale, nel
quale ha espresso il suo disaccordo circa la decisione menzionata ed ha
allegato di rischiare per la vita in caso di rientro in Algeria e, altresì, di
essere alla ricerca di un patrocinatore.
G.
In data 30 luglio 2010, il ricorrente, per il tramite del suo patrocinatore, ha
regolarizzato l'atto inviato in precedenza, inoltrando al Tribunale un atto
formale di ricorso. Ha preteso l'accesso integrale agli atti a lui inerenti,
inclusi quelli delle due prime procedure di asilo avviate nei suoi confronti,
riservandosi di completare ulteriormente l'atto ricorsuale. Inoltre, ha
chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, in via subordinata la
trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per un nuovo
interrogatorio ed una nuova valutazione e, sussidiariamente, la
concessione dell'ammissione provvisoria.
H.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 4 agosto 2010, ha autorizzato
l'insorgente a soggiornare in Svizzera sino a fine della procedura.
I.
Tramite decisione incidentale del 5 agosto 2010, il Tribunale ha
rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della
Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
[PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato
l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso.
J.
Tramite risposta dell'11 agosto 2010, l'UFM ha proposto la reiezione del
gravame.
K.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 22 settembre 2010, ha
accordato all'insorgente l'accesso integrale agli atti in libera circolazione
riguardanti le tre procedure di asilo avviate nei suoi confronti
concedendogli, nel contempo, la facoltà di completare l'atto ricorsuale.
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L.
L'insorgente ha fatto uso di tale facoltà in data 8 ottobre 2010, inoltrando
un complemento al ricorso. Ad esso, quale mezzo di prova, ha allegato
uno scritto del 24 settembre 2010 dell'Ufficio centrale dello stato civile di
Bellinzona.
M.
L'autorità inferiore si è espressa su detto complemento tramite lettera del
14 ottobre 2010, la quale è stata inviata per informazione al ricorrente il
18 ottobre 2010.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della Legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della Legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2. Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla
PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti.
2.
V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di
ammissibilità di cui agli artt. 108 cpv. 2 LAsi e 48 cpv. 1 e 52 PA.
3.
3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del
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provvedimento litigioso (v. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
5.
5.1. Nel provvedimento impugnato, l'UFM ha dapprima rilevato che
l'interessato non avrebbe invocato nuovi motivi di asilo rispetto a quelli già
presentati in occasione della prima procedura avviata nei suoi confronti e
che lo stesso avrebbe allegato di aver sempre soggiornato in Svizzera tra
una procedura e l'altra, eccezion fatta per un periodo di alcune ore,
trascorso in Italia. Secondariamente, detto Ufficio ha considerato che i
fatti che il richiedente avrebbe dichiarato di aver vissuto dopo la
conclusione della prima procedura l'asilo non sarebbero propri a motivare
la qualità di rifugiato, rispettivamente determinanti per la concessione
della protezione provvisoria. Di conseguenza, l'UFM non è entrato nel
merito della domanda di asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi ed ha, nel
contempo, fissato un emolumento di CHF 600.- ai sensi dell'art. 17b cpv.
4 LAsi in relazione con l'art. 7c cpv. 1 OAsi 1. Infine, l'autorità inferiore ha
ordinato l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato nel suo Paese
d'origine in quanto ammissibile, esigibile e possibile.
5.2. Nell'atto ricorsuale l'insorgente ha dapprima ritenuto che l'UFM,
durante l'audizione, non avrebbe ripercorso i motivi di asilo da lui invocati
durante le pregresse procedure di asilo, rispettivamente le ragioni a
monte del rigetto delle sue prime due domande di asilo e, così facendo,
avrebbe violato il suo diritto di essere sentito ed il diritto a farsi
rappresentare convenientemente da un legale, ritenuto che il suo
patrocinatore non disporrebbe delle informazioni che starebbero alla base
della decisione impugnata. In tale contesto, ha postulato, da una parte,
l'accesso integrale agli atti delle tre procedure di asilo avviate nei suoi
confronti, riservandosi di completare l'atto ricorsuale e, dall'altra parte,
l'espletamento di un'ulteriore audizione. In aggiunta, egli ha esposto la
sua opinione secondo cui l'auditore avrebbe omesso di porgli le domande
corrette al fine di verificare l'applicabilità dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi nel
suo caso. In particolare, la domanda "Si sono aggiunti nuovi motivi a
quelli fatti valere nel 2008?" (cfr. verbale pag. 5) non rispetterebbe il
tenore letterale dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, il quale, per l'entrata in
materia della domanda di asilo, non esigerebbe l'esistenza di nuovi motivi
di asilo, bensì la presenza di indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti
propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione
della protezione provvisoria. Detta domanda, inoltre, sarebbe fuorviante,
perché gli avrebbe impedito di sostanziare correttamente la sua
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domanda di asilo, segnatamente di presentare prove concrete in
relazione ai motivi di asilo evocati nel 2008, al fine di far decadere il
giudizio di inverosimiglianza alla base del respingimento della sua prima
domanda di asilo, rispettivamente di apportare la prova della necessità di
una protezione provvisoria. Pertanto, l'audizione si sarebbe svolta
scorrettamente ed andrebbe annullata, come pure il provvedimento
impugnato, essendo questo fondato unicamente sull'argomentazione
secondo cui egli non avrebbe fatto valere nuovi motivi di asilo. Per quanto
attiene all'esecuzione dell'allontanamento, l'insorgente ha invocato l'art. 5
cpv. 1 LAsi in ragione del pericolo concreto che correrebbe in caso di
rientro nel suo Paese d'origine. Ha indicato, inoltre, di aver avviato le
pratiche necessarie per convolare a nozze con la cittadina svizzera
C._______ e che la procedura di matrimonio si concluderebbe a breve
termine. In dette circostanze, ritenuto che egli adempirebbe senz'altro le
condizioni per essere ammesso in Svizzera, previste all'art. 17 cpv. 2
della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS
142.20) e che, a matrimonio contratto, disporrebbe di un diritto certo a
risiedere in Svizzera, la pronuncia del rinvio costituirebbe un formalismo
eccessivo, perché complicherebbe inutilmente l'applicazione di detta
disposizione e delle norme relative al ricongiungimento familiare.
5.3. Nelle sue osservazioni dell'11 agosto 2010, l'autorità inferiore ha
sottolineato l'assenza di fatti o mezzi di prova nuovi atti a modificare le
sue conclusioni.
5.4. Nel complemento al ricorso, il ricorrente ha ribadito quanto già
addotto nell'atto ricorsuale. Ha altresì indicato la difficoltà a reperire una
parte dei documenti necessari per il completamento della procedura
matrimoniale.
5.5. Nelle osservazioni del 14 ottobre 2010, l'UFM ha ribadito l'assenza di
fatti o mezzi di prova nuovi rilevanti, ha dichiarato, per quanto attiene
all'allegata procedura di matrimonio avviata dall'insorgente, di non
reputarsi competente per esprimersi in merito alla documentazione
richiesta dagli Uffici cantonali e, infine, ha confermato appieno i
considerandi del provvedimento impugnato.
6.
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6.1. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura di asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria.
6.2. Una delle due condizioni alternative per la non entrata nel merito di
una domanda di asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, ossia l'esistenza
di un procedimento antecedente a quello in disamina terminato con
decisione negativa, è incontestabilmente adempiuta nel caso di specie
(cfr. punto A).
6.3.
6.3.1. La censura del ricorrente secondo cui vi sarebbe un accertamento
incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, non può essere condivisa. In
effetti, considerato che i fatti allegati dal medesimo durante la prima
procedura di asilo nel 2008 erano stati considerati inverosimili e che,
quindi, egli non disponeva, in detta procedura, di alcun motivo rilevante in
materia di asilo, egli non poteva capire ciò che l'auditore ha nominato
"nuovi motivi" che nel senso di fatti o mezzi di prova intervenuti nel
frattempo e potenzialmente rilevanti per la sua terza domanda di asilo,
come richiesti dall'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi. In altre parole, chiedere, in
una tale costellazione, se siano intervenuti motivi nuovi rispetto a quelli
già fatti valere in passato, non corrisponde a niente altro che domandare
se, da allora, sia successo qualcosa di rilevante ai fini della procedura in
corso. Del resto, le risposte stesse fornite dal ricorrente mostrano che egli
ha perfettamente capito il senso e la portata della domanda postagli, a
differenza di quanto vorrebbe far credere in sede ricorsuale: difatti, egli
non solo ha menzionato spontaneamente di avere un mezzo di prova
nuovo (vale a dire la copia del suo passaporto, cfr. verbale pag. 5), ma ha
successivamente ed espressamente riportato il motivo della terza
domanda di asilo agli eventi fatti valere in passato, precisando
esplicitamente che le persone che l'avrebbero perseguitato già nel 2008
lo starebbero nuovamente cercando (cfr. verbale pag. 6). Ad ogni modo,
non solo l'insorgente avrebbe avuto la possibilità, ad ogni momento, di
chiedere delucidazioni in merito a quanto chiestogli in caso di dubbi, ma
sarebbe stato tenuto a menzionare di suo iniziativa tutti quei fatti e/o
mezzi di prova intervenuti nel frattempo e potenzialmente rilevanti per
l'esame della sua domanda di asilo in ragione dell'obbligo di collaborare
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sancito all'art. 8 cpv. 1 lett. c e d LAsi. Da ultimo, il Tribunale evidenzia
come l'autore del gravame non abbia comunque, fino ad oggi, indicato in
cosa consisterebbero gli indizi che, dal 2008, siano intervenuti fatti propri
a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione
dell'asilo e che egli sostiene non aver potuto elencare correttamente
durante l'audizione.
Pertanto, benché la domanda dell'auditore in questione non coincida col verbum dell'art. 32 cpv. 2 lett. e
LAsi, essa, ritenuto il contesto in cui è stata posta, non può essere considerata come fuorviante,
rispettivamente non poteva che essere capita dall'insorgente nel suo senso corretto e non gli ha impedito di
esporre adeguatamente eventuali nuovi elementi fattuali rilevanti ai fini della sua terza domanda di asilo. La
censura di accertamento incompleto dei fatti risulta essere infondata ed è da qualificarsi quale tentativo
artificioso e pretestuoso di appigliarsi alle singole parole poste al ricorrente, senza ritenerne il contesto. Ne
consegue che non si giustifica l'espletamento di un'ulteriore audizione dell'insorgente.
6.3.2. Peraltro, né le risposte rese dal medesimo durante l'audizione (cfr.
verbale pagg. 5-6), né il mezzo di prova inoltrato (ovvero la copia del suo
passaporto), permettono di ammettere l'esistenza di indizi che dal termine
della prima procedura di asilo fino ad oggi siano intervenuti fatti propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della
protezione provvisoria. In particolare, egli stesso ha dichiarato che il
problema per cui non potrebbe tornare in Algeria corrisponderebbe alla
stessa vicenda già fatta valere nel 2008 e che sarebbe ricercato dalle
stesse persone che l'avrebbero allora perseguitato. Inoltre, l'atto
ricorsuale non contiene alcun elemento fattuale atto a confutare tale
conclusione. Ne discende che l'autorità inferiore rettamente non è entrata
nel merito della terza domanda dell'insorgente ai sensi dell'art. 32 cpv. 2
lett. e LAsi.
6.4. Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito il ricorso non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
7.1. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio
federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione. Tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art.
44 cpv. 1 LAsi).
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7.2.
7.2.1. Il formalismo eccessivo, costitutivo di un diniego di giustizia
formale, si realizza quando la rigida applicazione di regole procedurali
non appaia giustificata da un interesse degno di protezione, sia fine a sé
stessa ed impedisca, rispettivamente ostacoli in modo insostenibile
l'attuazione del diritto materiale o l'accesso ai tribunali (cfr. Decisione del
Tribunale federale svizzero [DTF] 130 V 177 consid. 5.4.1, 128 II 139
consid. 2a e 127 I 31 consid. 2a/bb).
7.2.2. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LStr, invocato dall'autore del gravame, se è
manifesto che le condizioni di ammissione saranno adempite, spetta al
Cantone autorizzare lo straniero a rimanere in Svizzera durante la
procedura, se le ritiene opportuno. Pertanto, l'eventuale concessione di
un permesso in una tale costellazione esula dall'ambito procedurale del
caso di specie, rispettivamente dalla competenza del Tribunale. Già solo
per questo la censura ricorsuale secondo cui la pronuncia
dell'allontanamento cosituirebbe un formalismo eccessivo in ragione
dell'allegato imminente matrimonio con la cittadina C._______ non può
essere condivisa. A ciò si aggiunge, da un lato, che dalle informazioni
raccolte dal Tribunale non emerge che il ricorrente abbia mai fatto
domanda alle autorità cantonali competenti per un permesso temporaneo
di tipo L in previsione del suo matrimonio con C._______, e, dall'altro lato,
che detto matrimonio non ha potuto ancora essere celebrato. In siffatte
circostanze, nessuna delle condizioni per ottenere un permesso di
soggiorno in Svizzera da parte delle autorità cantonali in previsione o in
ragione delle nozze con una cittadina svizzera è adempiuta nel caso di
specie. Anche per tale motivo la censura ricorsuale secondo cui la
pronuncia del rinvio complicherebbe inutilmente l'applicazione del diritto
materiale si avvera infondata e va respinta.
7.3.
7.3.1. In aggiunta, il diritto di soggiorno in base al principio dell'unità della
famiglia espresso all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101) presuppone, secondo la giurisprudenza, un legame familiare
vissuto ed intatto con un membro della famiglia presente in Svizzera, il
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quale, inoltre, dev'essere titolare di un diritto di residenza certo in
Svizzera ("ein gefestigtes Anwesenheitsrecht"), ovvero in caso di
cittadinanza svizzera o di un permesso di domicilio (cfr. Sentenza del
Tribunale D-3484/2008 del 5 novembre 2010 consid. 8.2 con relativi
riferimenti). Alla protezione giusta l'art. 8 CEDU possono appellarsi i
membri del nucleo familiare, il coniuge ed i figli minorenni. Secondo la
giurisprudenza, anche il concubino che forma con il richiedente una
comunità durevole analoga al matrimonio può, in presenza di circostanze
particolari che lo giustifichino, beneficiare di tale protezione (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 24). Segnatamente, i concubini possono
appellarsi all'art. 8 CEDU se, da tempo, intrattengono delle relazioni
strette ed effettivamente vissute o se sussistono indizi concreti circa la
celebrazione imminente di un matrimonio seriamente voluto, quale, come
prassi valida fino alla modifica del Codice civile svizzero del 26 giugno
1998, la pubblicazione del bando (cfr. Sentenza del Tribunale federale
svizzero 2C_97/2010 del 4 novembre 2010 consid. 3.1 e relativi
riferimenti). In maniera generale, per beneficiare della protezione offerta
dalla disposizione citata è necessario che il rapporto tra concubini possa
essere considerato come un'unione coniugale in ragione della sua natura
e stabilità. In tale contesto, la durata della vita in comune rappresenta un
criterio oggettivo importante da valutare (cfr. ibidem consid. 3.2). Il
Tribunale federale ha ritenuto una coabitazione di un anno e mezzo come
insufficiente per giustificare un tale diritto (cfr. Sentenza del Tribunale
federale 2C_225/2010 del 4 ottobre 2010 consid. 2.2). In una recente
sentenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) ha
ritenuto che, per determinare se una relazione possa essere assimilata a
"vita familiare", sono da considerare diversi elementi, quali se la coppia
vive congiuntamente, da quanto tempo, e l'eventuale presenza di figli
comuni (cfr. Sentenza della CorteEDU del 20 gennaio 2009 nella causa
Şerife Yiğit contro Turchia, n. 3976/05, cifre 25-26). In siffatte circostanze,
il concubino che non prevede di unirsi in matrimonio non può invocare
l'art. 8 CEDU per farsi rilasciare un'autorizzazione di soggiorno, a meno
che non sussistano circostanze particolari che comprovino la stabilità ed
l'intensità del suo rapporto, quali l'esistenza di figli comuni o una vita in
comune vissuta da lungo tempo (cfr. Sentenza del Tribunale federale
2C_97/2010 del 4 novembre 2010 consid. 3.2).
7.3.2. Nella fattispecie, fino ad oggi, l'autore del gravame non ha
presentato alcun elemento a comprova dell'esistenza di una relazione di
coppia vissuta e stabile con C._______. Difatti, come emerge dagli atti di
causa e dalle informazioni a disposizione del Tribunale, C._______
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risiede a D._______, mentre che l'insorgente dall'(…)fino all'inoltro della
terza domanda di asilo ha vissuto a E._______ presso amici (cfr. act.
B14), rispettivamente, dal (…) fino al (…), presso il CRP di F._______ ed
attualmente soggiorna presso il G._______a seguito dell'attribuzione al
Canton H._______ pronunciata ad inizio (…). L'assenza di una
convivenza stabile, unitamente all'assenza di un figlio comune, non
permette di considerare che la sua relazione con C._______ abbia
raggiunto un grado di stabilità ed intensità tale da poter essere assimilata
ad una relazione coniugale. Ne discende che le condizioni poste
all'applicazione dell'art. 8 CEDU non sono adempiute nel caso di specie.
Di conseguenza, la pronuncia dell'allontanamento nei confronti
dell'insorgente da parte dell'UFM, non è lesivo del principio dell'unità della
famiglia espresso all'art. 44 cpv. 1 LAsi.
7.4. Da quanto esposto, discende che il ricorrente non adempie le
condizioni in virtù delle quali si giustifica l'astensione dalla pronuncia
dell'allontanamento dalla Svizzera (artt. 44 cpv. 1 LAsi e 32 OAsi 1; cfr.
GICRA 2001 n. 21).
7.5. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e
possibile (cpv. 2). Per l'esame della possibilità, dell'ammissibilità e
dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento è determinante la
situazione al momento della presa di decisione.
7.6. Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso l'Algeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti
contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile.
7.7. In merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in Algeria
non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del
territorio nazionale.
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Quanto alla situazione personale del ricorrente, dagli atti risulta che è I._______, celibe e senza figli (cfr.
verbale pagg. 1-2). Ha lavorato in veste di L._______ per diversi anni e dispone di buone conoscenze del
M._______, oltre che dell'arabo (cfr. ibidem pag. 2). In Patria dispone di una rete familiare, in quanto ad
B._______ vivono tre fratelli e due sorelle (cfr. verbale pag. 3). Inoltre, non ha preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla
problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità
di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici.
In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento si avvera essere ragionevolmente
esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr).
7.8. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr). Infatti, l'insorgente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi
ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
7.9. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la decisione querelata confermata.
8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv.
1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione: