Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-5450/2008
Sentenza del 29 giugno 2011
Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Markus König, Walter Lang,
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Revoca dell'ammissione provvisoria;
decisione dell'UFM del 24 luglio 2008 / N […].
D-5450/2008
Pagina 2
Fatti:
A.
Il 15 maggio 2006, l'interessato – cittadino iracheno di etnia curda e
proveniente da B._______ – ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera.
Con decisione del 5 luglio 2006, l'Ufficio federale della migrazione (UFM)
ha respinto la succitata domanda ed ha ordinato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera. Detto Ufficio ha tuttavia concesso al
medesimo l'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Iraq.
B.
A seguito di rapporti sul controllo alla frontiera redatti tra il 2006 e il 2007
in merito a diversi fermi del ricorrente a ridosso del confine svizzero,
come pure del rapporto della Polizia cantonale di C._______ del
5 aprile 2007, con il relativo verbale d'interrogatorio annesso, l'UFM ha
inviato uno scritto al ricorrente il 31 maggio 2007 rammentandogli che in
qualità di persona ammessa provvisoriamente non le era consentito di
recarsi all'estero senza un'autorizzazione da parte dell'UFM e
informandolo che qualora si fosse reso all'estero senza autorizzazione da
parte dell'Ufficio, l'ammissione provvisoria pronunciata il 5 luglio 2006
avrebbe potuto prendere immediatamente fine.
C.
Tramite scritto del 21 agosto 2007, la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione (in seguito: SPI) ha trasmesso all'UFM un ulteriore
rapporto di polizia redatto il 18 luglio 2007 dalla Polizia cantonale di
D._______ in relazione al possesso di hascisc e detenzione di un coltello
da parte dell'interessato, comunicando di rimanere in attesa di una
decisione su di un'eventuale revoca dell'ammissione provvisoria.
D.
Il 4 settembre 2007, l'UFM ha risposto alla SPI informandola che, dopo
esame del caso, non vi erano sufficienti elementi per giustificare la revoca
dell'ammissione provvisoria.
E.
Il 7 maggio 2008, l'interessato è stato condannato dal Ministero pubblico
del Canton E._______ (di seguito: MPCT) alla pena pecuniaria di
CHF 900.– (corrispondente a 30 aliquote da CHF 30.–) e alla multa di
D-5450/2008
Pagina 3
CHF 300.–, sostituibile con una pena detentiva di 3 giorni in caso di
mancato pagamento, per rappresentazione di atti di cruda violenza
(art. 135 cpv. 1 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP;
RS 311.0]) ed infrazione all'abrogata legge federale concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (art. 23 cpv. 1
LDDS, RU 49 279), per essersi procurato per via elettronica e posseduto
il video di una persona che viene decapitata con un coltello, il video di
una persona che gravemente mutilata chiede inutilmente aiuto ma viene
ignorata filmata e schernita, il video di un'imboscata a soldati americani i
quali vengono falciati in corsa mentre cercano riparo e l'immagine dello
sventramento di un coccodrillo dalla cui pancia vengono estratti resti
umani, come pure per essere entrato in Svizzera, in data
2 dicembre 2007, da una zona non autorizzata.
F.
L'interessato sarebbe inoltre stato denunciato alla magistratura quale
passatore, in seguito ad un ulteriore fermo avvenuto il 28 aprile 2008 da
parte del Corpo delle guardie di confine (di seguito: CGCF) E._______.
G.
Con scritto 23 giugno 2008, l'UFM ha informato l'interessato che alla luce
del suo comportamento, segnatamente la condanna tramite decreto
d'accusa del 7 maggio 2008, prevedeva di revocare l'ammissione
provvisoria. Detto Ufficio l'ha informato del tenore dell'art. 83 cpv. 7 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e gli
ha impartito un termine scadente il 14 luglio 2008 per inoltrare le sue
osservazioni in merito al contenuto della missiva.
H.
Il 30 giugno 2008, l'interessato ha presentato le proprie osservazioni.
I.
Con decisione 24 luglio 2008, l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria
pronunciata il 5 luglio 2006. In tale ambito, ha considerato adempiuti i
presupposti dell'art. 83 cpv. 7 LStr.
J.
Il 25 agosto 2008, per il tramite del suo attuale mandatario, l'interessato
ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: Tribunale). Egli ha chiesto l'annullamento del provvedimento
litigioso, la conferma dell'ammissione provvisoria e, in subordine, che gli
atti di causa siano rinviati all'UFM per un approfondimento ed una nuova
D-5450/2008
Pagina 4
valutazione dei fatti. Il ricorrente ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese
processuali. Allegato al ricorso ha inoltre prodotto un articolo relativo ad
un attentato avvenuto a B._______ il 28 luglio 2008, pubblicato sul sito
internet (…).
K.
Il 22 settembre 2008, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a
soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura ed ha
rinunciato a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali. Con ordinanza del medesimo giorno
l'autorità inferiore è stata invitata presentare una risposta sul ricorso.
L.
In data 7 ottobre 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
M.
Il 10 ottobre 2008, il Tribunale ha concesso all'insorgente un termine fino
al 27 ottobre 2008 per introdurre l'atto di replica.
N.
In data 24 ottobre 2008, l'autore del gravame ha presentato l'atto di
replica.
O.
Il 3 marzo, il 29 aprile, rispettivamente il 9 dicembre 2009, la SPI ha
trasmesso a codesto Tribunale i seguenti documenti riguardanti il
ricorrente:
a) il rapporto di segnalazione della Polizia cantonale del
9 febbraio 2009 ed il verbale d'interrogatorio del 5 febbraio 2009,
dai quali risulta che l'insorgente si è assentato dal Canton
E._______ per due mesi, recandosi a F._______, senza avvisare
e chiedere l'autorizzazione alle autorità;
b) il decreto d'accusa del 16 marzo 2009 MPCT tramite il quale il
ricorrente è stato condannato per contravvenzione alla legge
federale sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121) ad una multa di
CHF 400.–, sostituibile con una pena detentiva di 4 giorni in caso
di mancato pagamento, per aver consumato tra il mese di
maggio 2006 e il 9 febbraio 2009 almeno 300 grammi di marijuana
D-5450/2008
Pagina 5
ed aver detenuto in data 9 febbraio 2009 1,7 grammi di marijuana
destinata al suo consumo personale;
c) il rapporto del CGCF del 7 giugno 2009 dal quale risulta che
l'insorgente si sarebbe recato in Francia.
P.
Il 17 giugno 2010, il Tribunale ha concesso un termine al ricorrente per
esprimersi sui succitati documenti.
Q.
In data 2 luglio 2010, l'autore del gravame ha comunicato di rinunciare ad
esprimersi.
R.
L'11 agosto 2010 la SPI ha trasmesso al Tribunale un rapporto di
segnalazione per inchiesta a carico di persona titolare di un permesso
stranieri per contravvenzione alla LStup, dal quale risulta che il ricorrente
sarebbe solito a frequentare ambienti in cui circolano stupefacenti.
S.
Ulteriori fatti ed argomenti che verranno ripresi nei considerandi qualora
risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32),
il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai
sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché dell'UFM in materia degli
stranieri concernenti l'ammissione provvisoria (art. 33 lett. d LTAF).
La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali
sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 LStr).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
D-5450/2008
Pagina 6
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), alla forma e al
contenuto degli atti di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai
motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF
2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna
2011, n. 2.2.6.5).
3.
3.1. Nella fattispecie, giova ricordare che tanto la reiezione della
domanda d'asilo presentata dal richiedente, quanto la pronuncia
dell'allontanamento sono cresciuti in giudicato. Rimane quindi litigiosa
soltanto la questione circa l'esecuzione dell'allontanamento relativamente
alla revoca dell'ammissione provvisoria.
3.2. Quanto alle ragioni che impedirebbero l'esecuzione
dell'allontanamento, siano le stesse giuridiche o pratiche, il Tribunale si
basa esclusivamente sulla situazione al momento della sentenza,
prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione
avvenuta dal momento in cui l'autorità inferiore ha emanato la sua
decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-
3904/2006 del 16 febbraio 2010 consid. 1.4 e giurisprudenza citata).
4.
4.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che troverebbe
applicazione l'art. 83 cpv. 7 LStr, ritenuto che nel periodo di permanenza
in Svizzera il richiedente è stato condannato per rappresentazione di atti
di cruda violenza e infrazione alla LDDS, ed è stato denunciato alla
Magistratura quale passatore. L'autorità inferiore ha ricordato il
comportamento, ed in particolare il contenuto delle immagini scaricate dal
richiedente, che hanno dato luogo alla condanna precitata. Secondo detto
Ufficio l'applicazione della summenzionata norma della LStr
D-5450/2008
Pagina 7
implicherebbe – conformemente alla prassi dell'UFM, alla dottrina nonché
alla giurisprudenza della Commissione svizzera di ricorso in materia
d'asilo (CRA) con particolare riferimento alla Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
(GICRA) 2004 n. 39 consid. 5.3, relativa all'applicazione dell'art. 14a
cpv. 6 LDDS – una ponderazione tra l'interesse dello straniero a rimanere
in Svizzera e quello della Svizzera ad eseguire il suo rinvio. In merito a
tale ponderazione, l'autorità di prima istanza ha osservato che il
richiedente, giovane ed in buona salute, avrebbe vissuto la maggior parte
della sua vita in Iraq, dove vivrebbero la madre e la sorella e ove avrebbe
esercitato per sei anni la professione di meccanico; in Svizzera, per
contro, il richiedente risiederebbe da poco più di due anni, non avrebbe
esercitato alcuna attività lavorativa e non avrebbe nessun legame
famigliare. L'UFM ha quindi considerato che l'interessato non desideri o
non sia in grado di adattarsi all'ordinamento sociale e giuridico svizzero,
non ha ritenuto gli anni di permanenza in Svizzera dello stesso come anni
d'integrazione ed ha osservato che la revoca dell'ammissione provvisoria
non comporterebbe un pregiudizio sproporzionato in rapporto al beneficio
che ne deriverebbe per l'interesse generale. L'UFM ha poi sottolineato
che la questione dell'esigibilità dell'allontanamento – considerato che il
richiedente non potrebbe più prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStr in
applicazione della suddetta norma – non dovrebbe più essere esaminata.
Inoltre, non esisterebbe a priori e non sarebbe stato menzionato
nell'ambito del diritto di essere sentito alcun elemento che metterebbe in
causa l'ammissibilità e la possibilità dell'allontanamento. Infatti, da un
lato, dagli atti di causa non risulterebbe che un tale rinvio del richiedente
non rispetterebbe gli obblighi della Confederazione a livello internazionale
e, dall'altro lato, il richiedente potrebbe procurarsi un passaporto
nazionale per consentire il suo rientro in patria. L'esecuzione
dell'allontanamento, anche dal punto di vista tecnico, sarebbe dunque
possibile.
4.2. Nel gravame, il ricorrente ha sostenuto che i reati per i quali sarebbe
stato condannato non potrebbero essere ritenuti gravi così come lo
esigerebbe la giurisprudenza vigente sotto l'imperio dell'art. 14a cpv. 6
della LDDS. Inoltre, egli si è espresso sugli interessi privati che
giustificherebbero, secondo lui, la sua permanenza in Svizzera, quali la
lievità della condanna subita, ma anche il fatto che l'esecuzione
dell'allontanamento verso B._______ lo esporrebbe ad un pericolo
concreto. Allegato all'atto di ricorso, l'interessato ha prodotto un articolo
pubblicato su di un sito internet e riportante un attentato suicida avvenuto
D-5450/2008
Pagina 8
a B._______ il 28 luglio 2008. L'insorgente ha concluso che la decisione
dell'UFM violerebbe il principio di proporzionalità.
4.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha precisato che nella decisione
impugnata esso avrebbe diligentemente ponderato la situazione del
ricorrente giungendo alla conclusione che con il suo comportamento egli
avrebbe dimostrato di non essere in grado di adattarsi all'ordinamento
sociale e giuridico svizzero. L'autorità di prime cure ha precisato che la
situazione in rapporto al rinvio in Iraq sarebbe stata già valutata ed ha
quindi confermato che l'interesse generale alla partenza dalla Svizzera
sarebbe preponderante rispetto a quello del ricorrete a rimanere in
Svizzera.
4.4. In sede di replica, l'insorgente ha ribadito che nel suo caso,
contrariamente a quanto sostenuto dall'UFM, l'interesse a rimanere in
Svizzera debba prevalere sull'interesse pubblico ad una rapida
esecuzione dell'allontanamento verso B._______ e che, sebbene abbia
commesso un reato non si potrebbe sostenere, data la pena pronunciata,
che per questo fatto egli non sia in grado di adattarsi all'ordinamento
giuridico svizzero. L'autore del gravame ha inoltre rammentato la
situazione d'instabilità che vigerebbe ancora a B._______.
4.5. I successivi documenti inviati dalla SPI di G._______ a codesto
Tribunale, in merito ai quali al ricorrente è stata data la possibilità di
esprimersi, riguardano viaggi e soggiorni da parte dell'insorgente
medesimo a F._______ ed in Francia e questi senza avvisare l'autorità
competente, senza fornire l'indirizzo presso il quale egli poteva essere
reperibile o chiedere l'autorizzazione necessaria, come pure la sua
condanna per consumo e detenzione di marijuana ed una successiva
segnalazione per inchiesta sempre in relazione al consumo di detta
sostanza stupefacente.
5.
5.1. Giusta l'art. 84 cpv. 3 LStr, su richiesta delle autorità cantonali o
dell'Ufficio federale di Polizia, l'UFM può revocare un'ammissione
provvisoria ordinata perché l'esecuzione dell'allontanamento non era
ragionevolmente esigibile o possibile (art. 83 cpv. 2 e 4 LStr) e ordinare
l'esecuzione dell'allontanamento, se sussistono motivi di cui all'art. 83
cpv. 7 LStr.
5.2. L'art. 83 cpv. 7 LStr, entrato in vigore il 1° gennaio 2008, ha
rimpiazzato l'art. 14a cpv. 6 LDDS. Secondo il Messaggio del Consiglio
D-5450/2008
Pagina 9
federale concernente la legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002
(FF 2002 3433-3434), il contenuto della nuova disposizione riprende
quello della norma anteriore, di modo che non v'è motivo di scostarsi
dalla giurisprudenza sviluppata in merito all'art. 14a cpv. 6 LDDS (cfr. in
particolare GICRA 2004 n. 39). L'art. 83 cpv. 7 LStr – che vale non
soltanto in materia di rifiuto ma anche di revoca dell'ammissione
provvisoria (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2 pag. 388) – permette di
allontanare lo straniero nello Stato d'origine o di provenienza, dove
l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe possibile ai sensi
dell'art. 83 cpv. 2 LStr oppure ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art.
83 cpv. 4 LStr, nella misura in cui è colpito da una pena privativa di libertà
di lunga durata o di un provvedimento di diritto penale. Segnatamente,
l'art. 83 cpv. 7 lett. a LStr stabilisce che l'ammissione provvisoria,
secondo i capoversi 2 e 4, è esclusa se lo straniero "è stato condannato
in Svizzera o all'estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi
confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 64 o 61
del Codice penale". Se, da un lato, la nozione di "pena detentiva di lunga
durata" non è stata definita dal legislatore, dall'altro, secondo la dottrina è
reputata una pena detentiva di lunga durata quella superiore ad un anno
(cfr. MARC SPESCHA, in MARC SPESCHA/HANSPETER THÜR/ANDREAS
ZÜND/PETER BOLZLI, Kommentar Migrationsrecht, Zurigo 2009, n. 6 ad
art. 62 LStr, come pure PETER BOLZLI, op. cit., n. 22 ad art. 83 LStr. e n. 5
ad art. 84 LStr), così come secondo la recente giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 135 II 377 consid. 4.2), il quale ha stabilito ad
un anno la soglia a partire dalla quale una pena privativa di libertà è
considerata di lunga durata, in considerazione del fatto che le pene
pecuniarie – le quali rimpiazzano le pene privative di libertà di corta
durata – non possono essere pronunciate per una durata superiore ad un
anno, ovvero 360 giorni. L'art. 83 cpv. 7 lett. b LStr prevede che
l'ammissione provvisoria è altresì esclusa se lo straniero "ha violato in
modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l'ordine
pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la
sicurezza interna o esterna della Svizzera". A tal proposito, s'intende
violazione dell'ordine pubblico (sulla nozione di ordine pubblico cfr.
DTAF 2007/32 consid. 3.5 pag. 388) quando lo straniero commette un
crimine o un delitto o quando viola in maniera grave o ripetuta delle
norme legali o delle decisioni prese in applicazione di queste norme. Nel
messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla LStr, il Consiglio federale
definisce che la sicurezza e l'ordine pubblici costituiscono il termine
sovraordinato per definire i beni da proteggere: l'ordine pubblico
comprende l'insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto
di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della
D-5450/2008
Pagina 10
coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa
l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali
(vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato.
Ne consegue che, vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici,
segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di
prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità, nonché in caso di
mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato. Ciò può
anche essere il caso in presenza di atti che di per sé non giustificano una
revoca, ma la cui ripetizione lascia presupporre che la persona non è
disposta ad osservare l'ordine vigente (FF 2002 3424; cfr. anche
DTAF 2007/32 consid. 3.5 pag. 388). Nondimeno, la lett. b della norma in
esame, a differenza della lett. a, non impone che ci si trovi in presenza di
una condanna penale, ma è sufficiente che l'interessato sia sospettato di
aver commesso un'infrazione, o che, come lo prevede la disposizione
medesima – con rinvio all'art. 80 dell'ordinanza sull'ammissione, il
soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201) –
che l'ordine e la sicurezza pubblici siano violati quando l'interessato, in
modo ripetuto o grave, non rispetti le prescrizioni di legge, le decisioni
delle autorità o non rispetti, in modo temerario e colpevole, i doveri di
diritto pubblico o privato (cfr. MARC SPESCHA, in op. cit., n. 7 ad art. 62
LStr).
5.3. La giurisprudenza nell'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS, dalla
quale come detto poc'anzi non v'è motivo di scostarsi, si rileva restrittiva
(cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.2 pag. 386). Infatti, solo la messa in pericolo
grave della sicurezza e dell'ordine pubblici o gravi compromissioni di
quest'ultimi giustificano la revoca di un'ammissione provvisoria. Un tale
comportamento è in particolare dedotto dalla condanna ad una pena
privativa di libertà. In effetti, di principio, non è sufficiente una condanna
ad una pena privativa di libertà con il beneficio della condizionale, ma la
recidiva, la commisurazione particolarmente elevata di una pena o la
compromissione di beni da proteggere particolarmente preziosi possono
tuttavia giustificare l'applicazione dell'art. 14a cpv. 6 LDDS, nonostante il
giudice penale abbia rinunciato ad una pena detentiva da espiare (cfr.
GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3, pag. 326; GICRA 2004 n. 39 consid. 5.3
pag. 271). Quando applica la disposizione in oggetto, anche nell'ambito di
una revoca dell'ammissione provvisoria, l'autorità deve rispettare il
principio della proporzionalità e procedere alla ponderazione degli
interessi in presenza, tenuto conto dell'insieme delle circostanze, in
particolare della gravità della pena pronunciata, del rischio per la
sicurezza e l'ordine pubblici (gravità della colpa, natura dei beni giuridici
compromessi o messi in pericolo, circostanze particolari in cui gli atti
D-5450/2008
Pagina 11
reprensibili sono stati commessi, pronostico, rispettivamente rischio di
recidiva) e degli antecedenti della persona (cfr. GICRA 2006 n. 30
consid. 6.3.1, pag. 326 e giurisprudenza citata; GICRA 2006 n. 23
consid. 6 e 7; GICRA 2004 n. 39 consid. 5.3.).
Un certo rigore s'impone – in modo analogo alla giurisprudenza
concernente l'espulsione amministrativa – qualora l'interessato si rende
colpevole di infrazioni gravi alla legge federale sugli stupefacenti, visto
l'interesse pubblico preponderante della protezione della collettività di
fronte allo sviluppo del mercato della droga (GICRA 2006 n. 30
consid. 6.3.1). In effetti, in tal caso e soprattutto quando si tratta di droghe
pesanti quali ad esempio l'eroina o la cocaina, v'è un reale rischio per la
salute e la vita di numerose persone tale da ledere l'ordine pubblico e la
sicurezza della società, per il che si giustifica un intervento fermo e
deciso nei confronti di stranieri da parte delle autorità amministrative
elvetiche, ciò che corrisponde altresì alla severa pratica adottata dalle
autorità europee (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
D-1876/2007 del 25 gennaio 2010 consid. 8.2 e referenze citate).
Un'analoga intransigenza vige in casi di gravi compromissioni all'integrità
fisica, in particolare di violenze carnali (GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3.1
pag. 326 e referenze citate), così come in caso di gravi e ripetute violenze
domestiche perpetrate sia contro la coniuge che la prole e questo per un
periodo relativamente lungo e malgrado delle condanne anteriori riguardo
a dei medesimi comportamenti (cfr. DTAF 2007/32 consid. 3.7.1 segg.).
Nel quadro dell'esame di una revoca dell'ammissione provvisoria,
l'autorità competente dovrà quindi valutare, da un lato, se il
comportamento delittuoso è di per sé sufficientemente grave per
giustificare l'applicazione della disposizione pertinente di revoca e,
dall'altro lato, l'incidenza di una siffatta decisione sulla situazione
personale dell'interessato, ciò che corrisponde al rispetto del principio
della proporzionalità (cfr. GICRA 2006 n. 30). Conformemente al principio
della proporzionalità, la revoca dell'ammissione provvisoria deve apparire
idonea ed essenziale a raggiungere lo scopo di protezione della
sicurezza e dell'ordine pubblici e non deve portare ad un inconveniente
smisurato rispetto a detto scopo. Nell'esame di quest'ultima esigenza si
procede ad una ponderazione degli interessi in gioco: da una parte,
l'interesse privato dello straniero a continuare a beneficiare
dell'ammissione provvisoria e, dall'altra, l'interesse pubblico della
Svizzera a che lo statuto concesso sia revocato (cfr. DTAF 2007/32
consid. 3.2 e riferimenti citati). D'altronde, l'autorità amministrativa
competente in materia di polizia degli stranieri e di asilo si dovrà poggiare
D-5450/2008
Pagina 12
su considerazioni diverse rispetto al giudice penale, la cui decisione si
basa innanzitutto sul reinserimento sociale del condannato. Come già
esposto in precedenza, i fondamenti della decisione dell'autorità
amministrativa sono invece ed in particolare l'ordine e la sicurezza
pubblici. Ne consegue che la pena inflitta dal giudice penale servirà per
valutare la gravità della colpa: più la pena sarà importante, più il principio
sarà quello dell'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. L'autorità
amministrativa dovrà tuttavia pure considerare la durata della
permanenza in Svizzera ed il comportamento dell'interessato durante
questo periodo (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-
4823/2006 del 13 novembre 2007 consid. 4.1.2.1 e giurisprudenza citata).
In altri termini, più la durata del soggiorno in territorio elvetico, a beneficio
di un'ammissione provvisoria, ed il grado d'integrazione socio-
professionale sono importanti, così come il fatto di non aver più avuto
comportamenti riprovevoli dalla commissione di un'infrazione, più la
ponderazione degli interessi si farà in favore della persona toccata dalla
decisione (cfr. GICRA 2006 n. 30 consid. 6.3.3 e WALTER STÖCKLI, Asyl,
in: PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [ed.],
Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.70).
6.
6.1. Nel caso di specie, conviene esaminare, se – in considerazione del
comportamento delittuoso dell'insorgente ed alla luce delle considerazioni
che precedono – sono adempite le condizioni d'applicazione dell'art. 83
cpv. 7 LStr, su cui si fonda la decisione impugnata e, di conseguenza, se
può essere escluso l'esame dell'esigibilità e della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento, giusta i capoversi 2 e 4 della
medesima norma.
In particolare, si tratta di apprezzare il comportamento dell'insorgente
unicamente sotto il profilo dell'art. 83 cpv. 7 lett. b LStr. In effetti, la lett. a
di detta norma non potrebbe essere ritenuta, poiché il ricorrente non è
mai stato condannato ad una pena detentiva di lunga durata.
6.2. Il ricorrente – come risulta dai considerandi in fatto sub B a F, O e R
– non ha di certo avuto dei comportamenti esenti da rimproveri. In effetti,
egli è stato condannato due volte, una volta per rappresentazioni di cruda
violenza – le cui immagini scaricate e possedute mostrano chiaramente
una certa brutalità, come ad esempio la decapitazione di una persona la
cui testa decapitata viene poi mostrata come un trofeo – e una seconda
volta per consumo e detenzione di marijuana. Quanto alle pene
pronunciate, esse sono state di una pena pecuniaria di CHF 900.–
D-5450/2008
Pagina 13
(corrispondente a 30 aliquote da CHF 30.–), sospesa con la condizionale,
e di una multa di CHF 300.– per la prima condanna, come pure di una
multa di CHF 400.– per la seconda. Giova tra l'altro ricordare che il
ricorrente ha dovuto scontare in tutto 7 giorni di detenzione, dovuti
segnatamente al mancato pagamento delle multe precitate.
Sebbene inoltre non vi siano state altre condanne penali a conoscenza di
codesto Tribunale, risulta dagli atti ch'egli ha violato a più riprese le regole
vigenti in materia di soggiorno di stranieri, non comunicando i suoi
spostamenti nel Canton F._______ e non chiedendo le autorizzazioni
necessarie quando si è recato in Francia, questo per di più malgrado le
informazioni risultanti nella decisione del 5 giugno 2006 dell'UFM nella
quale gli veniva accordata l'ammissione provvisoria, come pure il
successivo scritto dell'UFM del 31 maggio 2007 che lo informava di
nuovo che non gli era consentito di rendersi all'estero senza
autorizzazione da parte di detto Ufficio.
In casu non si può quindi ritenere che il ricorrente abbia dimostrato di
sapersi adattare all'ordine giuridico svizzero, avendovi ripetutamente
violato la sicurezza e l'ordine pubblici, mancando rispetto alle prescrizioni
di legge, ai sensi degli art. 83 cpv. 7 lett. b LStr e 80 OASA.
6.3. Quanto all'esame della proporzionalità, ed in particolare nel quadro
della ponderazione tra interesse pubblico della Svizzera
all'allontanamento del ricorrente e l'interesse privato di quest'ultimo a
continuare a beneficiare dell'ammissione provvisoria, il Tribunale rileva
che l'interesse pubblico è nel caso in narrativa preponderante.
Infatti, come già indicato poc'anzi, i moniti a lui trasmessi dall'UFM in data
31 maggio 2007 e successivamente il 23 maggio 2008 tramite lo scritto in
cui lo si informava dell'intenzione di procedere alla revoca
dell'ammissione provvisoria, non gli hanno in alcun modo impedito di
comportarsi contrariamente all'ordine giuridico svizzero, violando tramite i
suoi comportamenti le disposizioni della legge federale sugli stupefacenti
– ambito in cui si impone un certo rigore – come pure le regole vigenti in
materia di ammissione provvisoria. Ora e sebbene gli atti commessi
dall'autore del gravame possano sembrare a prima vista di non così
grave importanza, la ripetuta violazione commessa dallo stesso e
risultanti in particolare dai documenti pervenuti in seguito a codesto
Tribunale ed in merito ai quali è stata data la possibilità al ricorrente di
esprimersi (cfr. considerandi in fatto O a Q), mostrano che la prognosi
circa il suo comportamento futuro non può essere positiva, conto tenuto a
D-5450/2008
Pagina 14
titolo abbondanziale che l'art. 83 cpv. 7 LStr è concepita in parte al
passato tramite i termini "ha messo in pericolo" e "ha violato".
In merito alla situazione del ricorrente, si osserva che egli risiede da soli
quattro anni in Svizzera, non vi esercita alcuna attività professionale, non
intrattiene dei legami affettivi particolari e non ha neppure famigliari in
territorio elvetico, per il che non v'è motivo di ritenere che allontanato
verso l'Iraq, egli subirà uno sradicamento importante. Inoltre, risulta
dall'incarto relativo alla domanda d'asilo inoltrata dall'interessato
all'epoca, ch'egli sarebbe entrato in Svizzera all'età di 23 anni ed avrebbe
vissuto sino al momento dell'espatrio in Iraq, dove vivrebbero ancora
diversi parenti, senza dimenticare che in patria egli avrebbe pure
esercitato dal 1999 al 2005 l'attività di meccanico. Considerati questi
elementi, è pertanto da ritenersi il grado d'integrazione dal profilo
socioculturale ed economico dell'autore del gravame maggiore in Iraq che
in Svizzera.
In conclusione, visto tutto quanto precede, l'interesse pubblico della
Svizzera all'allontanamento prevale sull'interesse medesimo a restare in
territorio elvetico.
6.4. In considerazione di quanto precede, il Tribunale ritiene che – in
applicazione lett. b dell'art. 83 cpv. 7 LStr – deve essere escluso l'esame
dell'esigibilità e della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento giusta
i capoversi 2 e 4 della medesima norma, come rettamente ritenuto
dall'UFM.
7.
7.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr.
Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) nonché
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Ritenuta l'applicazione
dell'art. 83 cpv. 7 LStr, è in particolare sull'ammissibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento che codesto Tribunale intende approfondire la sua
analisi.
7.2. Ritenuta la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del
5 luglio 2006 circa il diniego in favore del ricorrente della qualità di
rifugiato prevista dall'art. 3 LAsi – essendo tra l'altro state considerate
inverosimili le dichiarazioni sui motivi all'origine della sua fuga dall'Iraq,
nonché in assenza di contestazioni da parte del medesimo – il ricorrente
non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1
D-5450/2008
Pagina 15
LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale
pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
7.3. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del
rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali
disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni
per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il
quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta
all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete
ragioni.
7.4. Nel caso concreto non è data rilevare né dagli atti dell'incarto, né
dalle allegazioni del ricorrente l'esistenza di alcun serio indizio secondo
cui egli possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed
immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. Infatti,
l'insorgente non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni
non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un
pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari
alle disposizioni sopraccitate, malgrado la situazione di tensione che vige
ancora nella regione dell'Iraq da cui proviene il ricorrente.
7.5. In considerazione di quanto precede, come rettamente ritenuto nel
giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi
delle norme di diritto pubblico internazionale.
8.
Ne discende quindi che l'UFM ha rettamente revocato l'ammissione
provvisoria accordata in favore del ricorrente il 5 luglio 2006. Di
conseguenza, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
D-5450/2008
Pagina 16
10.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia
di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. c LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
D-5450/2008
Pagina 17
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: