B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5453/2014; D-5454/2014
Sen t en z a d e l 3 f e bb r a i o 2 0 1 5
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Contessina Theis,
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (…) e il fratello
B._______, nato il (…),
Siria,
patrocinato dal lic. iur. Mario Amato,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Visto Schengen; decisione dell'UFM del 21 agosto 2014 /
[…], […].
D-5453/2014
Pagina 2
Fatti:
A.
Il 7 marzo 2014 i richiedenti – cittadini siriani nati ad C._______ (Siria) –
hanno sollecitato il rilascio di un visto Schengen presso la rappresentanza
svizzera a Istanbul (Turchia) per recarsi in Svizzera presso gli zii,
D._______ e E._______, cittadini svizzeri rispettivamente di origine turca
e siriana.
B.
Con decisioni separate del 26 marzo 2014, la rappresentanza svizzera a
Istanbul ha respinto, tramite modulo standard Schengen, le richieste di ri-
lascio del visto ai due fratelli.
C.
In data 22 luglio 2014, i succitati zii hanno inoltrato, in atto unico, opposi-
zione all'Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato
della migrazione, SEM) contro le summenzionate decisioni della rappre-
sentanza svizzera a Istanbul ed hanno versato l'anticipo sulle spese. Essi
hanno dapprima rilevato che l'invito per i ricorrenti sarebbe stato fatto entro
il periodo di validità delle Istruzioni del 4 settembre 2013 inerenti il rilascio
agevolato di visti per visita a familiari siriani (di seguito: Istruzioni Si-
ria,gen/auslaender/einreise-ch/20130904-weis-SYR-i.pdf >). In aggiunta
hanno osservato che tutti i parenti dei richiedenti sarebbero fuggiti dalla
Siria e, in particolare, i genitori si troverebbero in Svizzera al beneficio del
permesso N. Hanno inoltre affermato che i richiedenti, quali cristiani, sa-
rebbero maltrattati in tutto il Medio Oriente e correrebbero il rischio di es-
sere arruolati dai terroristi. Infine hanno fatto notare che potrebbero garan-
tire l'alloggio e le spese ai richiedenti durante il loro soggiorno e che anche
la Croce Rossa Svizzera avrebbe dato la sua garanzia finanziaria.
D.
Con decisioni del 21 agosto 2014, l'UFM ha respinto la summenzionata
opposizione ed ha confermato il rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello
spazio Schengen. Tenuto conto dell'insieme delle circostanze, i richiedenti
non avrebbero presentato garanzie che lasceranno la Svizzera alla sca-
denza del visto, le condizioni per il rilascio di un visto Schengen tipo C non
sarebbero pertanto adempiute. Per ciò che concerne il legame di parentela
D-5453/2014
Pagina 3
tra i richiedenti e l'ospite in Svizzera (rispettivamente nipoti e zio), il mede-
simo non sarebbe contemplato nelle Istruzioni Siria, i richiedenti non po-
trebbero dunque prevalersi delle disposizioni in esse contenute e, pertanto,
il rilascio di un visto con validità territoriale limitata (VTL) non potrebbe en-
trare in linea di conto. Anche il fatto che i genitori risiedano in Svizzera non
modificherebbe tale valutazione. Infine, circa i motivi umanitari, l'UFM ha
rilevato che gli elementi all'incarto non permetterebbero di considerare che
la vita o l'integrità fisica degli interessati sarebbe direttamente, seriamente
e concretamente minacciata nel Paese di origine o in quello di residenza. I
richiedenti non si troverebbero in una situazione di rigore particolare che
renderebbe indispensabile l'intervento delle autorità svizzere, di conse-
guenza, la necessità di concedere un visto d'ingresso in Svizzera ai sensi
dell'Istruzione del 28 settembre 2012 relativa alle domande di visto per mo-
tivi umanitari non sarebbe stata dimostrata a sufficienza.
E.
In data 26 settembre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 25 settembre 2014), i richiedenti, per il tramite del loro rappresentante
in Svizzera, sono insorti con atto unico contro le suddette decisioni
dell'UFM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale). Essi rilevano che il fatto di non aver garantito la partenza al termine
del soggiorno non sarebbe rilevante poiché nelle Istruzioni Siria tale condi-
zione non andrebbe esaminata in maniera approfondita. In secondo luogo,
l'ospite in Svizzera avrebbe depositato la richiesta di visto umanitario in
favore di sua sorella e della di lei famiglia, i quali membri dovrebbero es-
sere considerati parenti stretti secondo il significato che le Istruzioni Siria
attribuirebbero a tale locuzione. In questo senso, anch'essi andrebbero
considerati parenti stretti della sorella della signora E._______ ed autoriz-
zati ad entrare in Svizzera, così come avvenuto per i loro genitori. Infine,
osservano che anche l'esame della minaccia alla loro vita o integrità fisica
non sarebbe un elemento pertinente ai sensi delle Istruzioni Siria. In ogni
caso, contrariamente a quanto sostenuto dall'UFM, essi sarebbero effetti-
vamente in pericolo, ritenuto che i cristiani sarebbero a rischio di persecu-
zioni anche in Turchia.
F.
Con decisione incidentale del 22 ottobre 2014, il Tribunale ha congiunto i
procedimenti relativi ai due fratelli e invitato i medesimi al pagamento di un
anticipo di CHF 800.-- a copertura delle presunte spese processuali.
D-5453/2014
Pagina 4
G.
Il 5 novembre 2014 gli insorgenti hanno tempestivamente pagato il succi-
tato anticipo spese.
H.
Il 12 novembre 2014 il Tribunale ha trasmesso una copia del ricorso
all'UFM ed invitato quest'ultimo a presentare una risposta al medesimo.
I.
Con risposta del 19 novembre 2014 l'UFM ha ribadito l'assenza delle con-
dizioni per concedere agli interessati l'autorizzazione d'entrata nello spazio
Schengen rinviando sostanzialmente ai considerandi delle decisioni conte-
state.
J.
Il 26 novembre 2014 il Tribunale ha trasmesso ai ricorrenti le summenzio-
nate osservazioni dell'autorità inferiore, concedendo ai medesimi la facoltà
di esprimersi in merito.
K.
Con replica dell'11 dicembre 2014 i ricorrenti si sono riconfermati nelle ar-
gomentazioni e nelle conclusioni già esposte nel ricorso.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni
di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen rese dall'UFM
(cfr. art. 33 lett. d LTAF) possono essere impugnate dinanzi al Tribunale,
che statuisce in via definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
La procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA in quanto la LTAF non
disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
I ricorrenti sono particolarmente toccati dalle decisioni impugnate e van-
tano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
D-5453/2014
Pagina 5
delle stesse, sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di esse (art. 48
cpv. 1 PA). Il ricorso soddisfa i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50
cpv. 1 PA), alla forma e al contenuto (art. 52 cpv. 1 PA).
Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inade-
guatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato
come autorità di ricorso (cfr. art. 49 PA). Il Tribunale applica d'ufficio il diritto
federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai mo-
tivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situa-
zione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giuri-
sprudenza ivi citata).
3.
La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata
in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri Stati non
è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio.
Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonomamente in accordo con
il diritto internazionale pubblico (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 e relativi
riferimenti). Tuttavia la normativa di Schengen, ripresa dalla Svizzera con
la conclusione degli accordi d'associazione a Schengen, limita le preroga-
tive degli Stati firmatari in quanto, da un lato, la regolamentazione prevede
delle condizioni uniformi per l'entrata nello spazio Schengen e del rilascio
dei relativi visti e, dall'altro, obbliga gli Stati firmatari a rifiutare l'entrata e il
rilascio di un visto qualora le condizioni previste non siano adempiute. Inol-
tre, se l'autorità competente per statuire sulla domanda di visto conclude
all'adempimento delle condizioni per l'ottenimento del visto e che non esi-
ste alcun motivo di rifiuto, il visto deve essere in principio rilasciato al ri-
chiedente. Nell'effettuare questo esame l'autorità dispone di un grande
margine di apprezzamento. Di conseguenza, come il Tribunale l'ha già ri-
levato a più riprese nella sua giurisprudenza, la normativa di Schengen non
conferisce né un diritto all'entrata nello spazio Schengen né un diritto al
rilascio di un visto (cfr. ibidem).
Inoltre, malgrado i Tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'appli-
cazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esiste
un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte di
D-5453/2014
Pagina 6
giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'applica-
zione e interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza,
tiene conto della giurisprudenza della CGUE evitando di scostarsene
senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 e relativi riferimenti).
4.
Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull'entrata in
Svizzera e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli
Accordi di associazione alla normativa di Schengen, elencati nell'allegato 1
numero 1 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr,
RS 142.20), non contemplino disposizioni divergenti (cfr. art. 2 cpv. 4 e 5
LStr).
Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno
non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza 8 concernente l'en-
trata e il rilascio del visto del 22 ottobre 200 (OEV, RS 142.204) rinvia al
Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del
15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen [GU L 105 del 13.4.2006 pag. 1-32]) il cui art. 5 è stato modifi-
cato dal Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 25 marzo 2010 che modifica la convenzione di applicazione
dell’accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto
riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata (GU
L 85 del 31.3.2010). Le condizioni d'entrata così previste corrispondono,
sostanzialmente, alle condizioni poste dall'art. 5 LStr (cfr. DTAF 2009/27,
consid. 5.1 e 5.2).
I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viaggio
validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto
valido (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno
e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c e art. 14 cpv. 1 lett. a-c del
regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [codice dei visti,
GU L 243/1 del 15 settembre 2009, pag. 1-58]). Inoltre, non devono essere
segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non am-
missione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la
sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli
Stati membri (lett. d ed e). Infine, sarà valutata in modo particolare la vo-
lontà del richiedente di lasciare gli Stati membri Schengen, prima della sca-
denza del visto richiesto (cfr. art. 21 par. 1 codice dei visti; art. 5 cpv. 2
LStr). Segnatamente, egli deve offrire garanzia che lascerà lo spazio
D-5453/2014
Pagina 7
Schengen alla scadenza del visto richiesto (cfr. anche DTAF 2014/1 con-
sid. 4.4).
Se le condizioni di rilascio di un visto uniforme per lo spazio Schengen non
sono adempiute uno Stato membro può rilasciare un visto di validità terri-
toriale limitata per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù
di obblighi internazionali (cfr. art. 2 cpv. 4 e art. 12 cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1
lett. a del codice dei visti e art. 5 par. 4 lett. c del codice frontiere Schen-
gen).
5.
In qualità di Paese dello spazio Schengen, la Svizzera applica parimenti il
regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21
marzo 2001), il cui art. 1 § 1 e 2 prescrive che i cittadini dei paesi terzi che
figurano nell'allegato I al medesimo regolamento devono essere in pos-
sesso del visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne degli Stati
Schengen. In proposito, essendo la Siria, contemplata nel sopracitato alle-
gato I, l'invitato, quale cittadino siriano, soggiace all'obbligo del visto.
6.
Con la modifica urgente della legge sull’asilo, del 28 settembre 2012, il
Parlamento ha deciso di sopprimere la possibilità di depositare domande
di asilo presso le ambasciate svizzere all’estero (cfr. art. 20 aLAsi, RU 1999
2262). L'abrogazione di tale disposizione ha reso necessario la possibilità
di accordare la protezione della Svizzera alle persone direttamente e gra-
vemente minacciate che si trovano all'estero. In virtù dell'art. 2 cpv. 4 OEV,
nel tenore in vigore dal 1° ottobre 2012, e conformemente alla normativa
Schengen, l'UFM può, in determinati casi, accordare un visto d'entrata in
Svizzera per motivi umanitari, derogando alle condizioni generali previste
dalla normativa Schengen concernenti il rilascio dei visti.
La persona che entra in Svizzera in virtù di un visto umanitario deve depo-
sitare una domanda d'asilo in Svizzera. Se non deposita tale domanda do-
vrà lasciare la Svizzera dopo un soggiorno di tre mesi.
Un visto umanitario può essere rilasciato se, nel caso concreto, si può rite-
nere che la vita o l'integrità fisica di una persona sono direttamente, seria-
mente e concretamente minacciate nel suo paese d'origine o di prove-
nienza. La persona interessata deve trovarsi in una situazione di partico-
lare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità, di qui
la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere il
D-5453/2014
Pagina 8
caso per esempio in situazioni di conflitto armato particolarmente gravi, si-
tuazioni di guerra particolarmente cruente o per sfuggire a una minaccia
personale reale e imminente. La domanda di visto va esaminata con cura
tenendo conto della minaccia attuale, della situazione personale e della
situazione prevalente nello Stato d'origine o di provenienza. È imperativo
esaminare attentamente le specificità della domanda di visto. Se l'interes-
sato si trova già in uno Stato terzo, di norma si può considerare che non è
più minacciato. Le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rila-
scio del visto sono pertanto più restrittive di quelle vigenti nel quadro delle
domande dall'estero (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26 mag-
gio 2010 concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2010 3889,
3923 e 3924; Istruzione dell'UFM del 25 febbraio 2014 relativa alle do-
mande di visto per motivi umanitari [di seguito: Istruzione visto umanitario],
weisungen/auslaender/einreise-ch/20120928-weis-visum-humanitaer-
i.pdf >, che sostituisce l'Istruzione dell'UFM del 28 settembre 2012 [di se-
guito: Istruzione del 28 settembre 2012], dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/einreise-ch/20120
928-weis-visum-humanitaer-alt-i.pdf >).
7.
7.1 Il 27 luglio 2012, in reazione all'aggravarsi della situazione in Siria,
l'UFM ha emanato un'istruzione destinata alla rappresentanza svizzera a
Beirut alfine di velocizzare il rilascio del visto a determinati gruppi di per-
sone. Anche le rappresentanze svizzere ad Amman (Giordania), Istanbul
ed Ankara (Turchia) erano a conoscenza dell'istruzione. Tenuto conto
dell'aggravarsi della situazione in Siria e poiché un numero molto esiguo di
persone aveva fruito delle agevolazioni, l'UFM in settembre 2013 ha rila-
sciato delle nuove istruzioni per permettere ad una più ampia cerchia di
persone, ossia i parenti di cittadini siriani in Svizzera, di usufruire di tali
agevolazioni.
7.2 Le Istruzioni del 4 settembre 2013 concernenti il rilascio agevolato di
visti per visita a familiari (Istruzioni Siria) avevano lo scopo di agevolare la
procedura per rilascio di un visto per un determinato gruppo di persone. Né
la normativa Schengen, né il diritto nazionale ostano a tal estensione. L'art.
5 del codice frontiere Schengen e l'art. 2 cpv. 4 OEV autorizzano infatti gli
Stati Schengen a prevedere deroghe alle condizioni d'entrata nel rispettivo
territorio per motivi umanitari. La nozione giuridica di "motivi umanitari" è
intesa in senso molto lato e, data la situazione prevalente in Siria, rende
ammissibile dal punto di vista legale la concessione di agevolazioni speciali
a membri della famiglia.
D-5453/2014
Pagina 9
Per quanto concerne i beneficiari di tali agevolazioni, nelle Istruzioni Siria
l'UFM ha stabilito che le agevolazioni sono valevoli per i parenti stretti, pa-
renti in linea ascendente e discendente e loro parenti stretti (nonni, genitori,
figli maggiori di 18 anni, abbiatici), nonché fratelli e sorelle e loro parenti
stretti di cittadini siriani in Svizzera titolari di un permesso B o C oppure
naturalizzati (cifra I lett. a Istruzioni Siria). Al momento della domanda di
rilascio del visto, i beneficiari delle agevolazioni devono risiedere in Siria
oppure in uno Stato limitrofo alla Siria o in Egitto ed essersi recati nello
Stato limitrofo o in Egitto soltanto dopo l'inizio della crisi siriana nel marzo
2011 e non devono essere titolari di un regolamento del soggiorno nello
Stato estero in cui risiedono (cifra I lett. b Istruzioni Siria).
A differenza delle condizioni d'entrata ordinarie, considerata la situazione
in Siria, non viene esaminato in maniera approfondita né la garanzia della
partenza al termine del soggiorno autorizzato, né, contrariamente a quanto
previsto dall'Istruzione del 28 settembre 2012, l'esistenza di una minaccia
personale diretta (cifra 2 lett. a Istruzioni Siria). I presupposti finanziari non
sono neppure esaminati (cifra 2 lett. c Istruzioni Siria).
Per ciò che concerne il rilascio del visto, se la competente rappresentanza
all'estero considera soddisfatte le condizioni per il rilascio trasmette la do-
manda di visto all'UFM in vista del rilascio di un VTL, valido soltanto per la
Svizzera e per un'entrata e un soggiorno di 90 giorni. Se la competente
rappresentanza all'estero considera che non sono soddisfatte le condizioni
per il rilascio del visto, respinge la richiesta di propria competenza. In caso
di dubbio può consultare l'UFM (cifra III Istruzioni Siria).
7.3 In data 4 novembre 2013 l'UFM ha rilasciato dei Commenti alle Istru-
zioni Siria del 4 settembre 2013 (di seguito: Commenti, /dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/einreise-ch/201
31104-erlaeut-weis-SYR-i.pdf >). I commenti, oltre a definire un ordine di prio-
rità per il trattamento delle domande, pongono come condizione imprescin-
dibile per il loro trattamento una lettera d'invito dei parenti in Svizzera con-
tenente la garanzia di accogliere i familiari al proprio domicilio per l'intera
durata del soggiorno (cfr. cifra I/II lett. a Commenti).
7.4 Con Istruzione del 29 novembre 2013 (di seguito: Istruzione revoca,
sungen/auslaender/einreise-ch/20131129-weis-SYR-i.pdf >), l'UFM ha re-
vocato con effetto immediato le Istruzioni Siria. Le domande di visto pre-
sentate dopo il 29 novembre 2013 saranno trattate in procedura ordinaria
D-5453/2014
Pagina 10
conformemente alle disposizioni sull'entrata dell'OEV. In tale senso, i col-
loqui preliminari (fissazione di un appuntamento) con la rappresentanza
svizzera sono equiparati al deposito di una domanda di visto. Le persone
provenienti dalla Siria la cui vita o integrità fisica è seriamente e concreta-
mente minacciata possono essere autorizzare ad entrare in Svizzera come
sinora in virtù di un visto umanitario (art. 2 cpv. 4 OEV) (cfr. cifra 1 Istru-
zione revoca). Le domande di visto di persone annunciatesi prima del
29 novembre 2013 per fissare un pertinente appuntamento oppure presen-
tate prima di tale data, vanno trattate conformemente alle Istruzioni Siria e
ai pertinenti Commenti del 4 novembre 2013 (cfr. cifra 2 Istruzione revoca).
8.
Nella fattispecie, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella deci-
sione impugnata alla quale si rinvia, un visto C Schengen uniforme non può
essere rilasciato in quanto le condizioni per il rilascio non sono adempiute.
In particolare, tenuto conto della situazione di guerra civile e violenza ge-
neralizzata in Siria, nonché della situazione personale dei richiedenti – gio-
vani, celibi e con i genitori e con i genitori presenti in Svizzera – non ha
fornito garanzie che lasceranno la Svizzera a scadenza del visto. Pertanto,
essendoci legittimi dubbi quanto all'intenzione degli invitati a lasciare lo
spazio Schengen entro la scadenza del visto richiesto, un visto C Schen-
gen uniforme non può essere rilasciato (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.4).
9.
Non essendo adempiute le condizioni per il rilascio di un visto Schengen
uniforme, di seguito verrà analizzato se le condizioni per il rilascio agevo-
lato di un visto per visita a cittadini siriani con parenti in Svizzera, sulla base
delle Istruzioni Siria, sono date.
9.1 Preliminarmente, va rilevato che il Tribunale non è vincolato dalle istru-
zioni emesse dall'UFM. Tuttavia, senza un valido motivo non dovrebbe sco-
starsene in quanto queste istruzioni garantiscono soprattutto la parità di
trattamento e permettono un'interpretazione adeguata al caso di specie
delle norme giuridiche applicabili (cfr. MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit
administratif, Vol. I, 3a ed. 2012, pagg. 427-430).
9.2 Circa l'applicabilità temporale delle Istruzioni Siria, nel caso in disa-
mina si osserva che la richiesta di rilascio di un visto Schengen è stata
depositata dagli interessati all'Ambasciata svizzera di Istanbul unicamente
il 7 marzo 2014 (cfr. Act. 1, pag. 18 degli incarti dell'UFM […] e […], ovvero
dopo l'abrogazione delle Istruzioni Siria avvenuta in data 29 novem-
bre 2014. Tuttavia, come già rilevato in precedenza
D-5453/2014
Pagina 11
(cfr. consid. 7.4) i colloqui preliminari con la rappresentanza svizzera sono
equiparati al deposito della domanda di visto. Nel caso di specie, l'ospite in
Svizzera, Sig. D._______, il 20 ottobre 2013, ossia quando le Istruzioni
Siria erano ancora in vigore, ha inoltrato alla rappresentanza svizzera ad
Istanbul una comunicazione elettronica con cui invitava presso il suo domi-
cilio i ricorrenti (cfr. Act. 1, pag. 13 degli incarti dell'UFM […] e […]. Tale
comunicazione rappresenta senz'altro un colloquio preliminare con la rap-
presentanza svizzera ai sensi delle già citate Istruzioni, pertanto le mede-
sime sono applicabili, come d'altronde già fatto dalla stessa autorità infe-
riore, nella presente procedura, dal punto di vista temporale.
9.3 Per quanto riguarda il campo di applicazione personale, l'ospite in Sviz-
zera e i richiedenti sono in un legame di parentela – rispettivamente zio e
nipoti – che non è contemplato dalle Istruzioni Siria. Invero, ci troviamo
nella situazione prevista alla cifra I lett. a terzo punto delle Istruzioni Siria,
ovvero fratelli e sorelle e loro parenti stretti. Ora, nella definizione di parenti
stretti sono compresi i coniugi ed i figli fino a 18 anni (cfr. cifra I lett. a primo
punto dell'Istruzione Siria), di conseguenza, i figli maggiorenni non rien-
trano nella definizione di parenti stretti e, non rientrando nel campo di ap-
plicazione personale, i richiedenti non possono prevalersi delle disposizioni
contenute nelle Istruzioni Siria e non possono pertanto ottenere un visto
d'entrata in Svizzera in maniera agevolata.
10.
Visto quanto precede, a questo Tribunale non resta che analizzare se nella
fattispecie i richiedenti adempieno le condizioni per il rilascio di un visto a
validità territoriale limitata (VTL) per motivi umanitari ai sensi
dell'art. 2 cpv. 4 OEV.
Conformemente a quanto ha rettamente ritenuto l'autorità inferiore nella
decisione impugnata alla quale si rinvia, la vita o l'integrità fisica dei ricor-
renti non può essere considerata come direttamente, seriamente e concre-
tamente minacciata.
Innanzitutto, i richiedenti non si trovano più in Siria dove dal 2011 è in corso
una guerra civile, ma si trovano in Turchia. Trovandosi già in uno Stato
terzo si può, di principio, considerare che i medesimi non sono più minac-
ciati. Circa la loro presenza in Turchia, a mente di questo Tribunale, i ri-
chiedenti non hanno esposto fatti o comprovato una situazione di pericolo
concreto. Segnatamente, nell'atto ricorsuale, nonché nello scritto di oppo-
sizione 22 luglio 2014, non hanno rilevato alcun tipo di problema subito in
Turchia. Essi si sono infatti limitati a considerazioni generali secondo cui
D-5453/2014
Pagina 12
anche in Turchia i cristiani correrebbero il rischio di subire persecuzioni.
Malgrado la situazione Turchia per i siriani non sia facile, con 1.6 milioni di
siriani che vi hanno trovato rifugio, in maniera generale, il Tribunale non ha
gli elementi per ammettere che l'attuale situazione prevalente in tale Stato
costituisca un pericolo concreto e diretto per gli interessati. Non si possono
escludere episodi di violenza, soprattutto nei confronti di cittadini siriani,
tuttavia non vi è una situazione di guerra o guerra civile particolarmente
cruenta né una situazione di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale. In questo senso oc-
corre notare che la Turchia, dall'inizio del 2011, ha dedicato notevoli risorse
per rispondere alle esigenze dei rifugiati siriani sul proprio territorio. In par-
ticolare ha messo in pratica numerose iniziative legislative e politiche quali,
per esempio, la creazione di campi profughi atti ad ospitare circa 220'000
rifugiati siriani, la concessione, dal settembre 2013, dell'assistenza sanita-
ria gratuita ai profughi siriani ed il rilascio, nell'ottobre del 2014, della diret-
tiva sulla protezione temporanea nei confronti dei rifugiati siriani (cfr. Am-
nesty International, Struggling to survive: Refugees from Syria in Turkey,
20.11.2014). Infine, occorre notare che i ricorrenti sono due uomini, giovani
e sani e, malgrado i genitori si trovino attualmente in Svizzera, non ap-
paiono esservi ulteriori elementi che permettono di ritenere necessario l'in-
tervento delle autorità svizzere.
11.
Pertanto, visto quanto precede, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
che gli interessati non si trovano in una situazione di pericolo concreto giu-
stificante il rilascio di un visto per motivi umanitari. Per questi motivi, il ri-
corso non merita tutela e le decisioni impugnate vanno confermate.
12.
Ne discende che l'UFM, con le decisioni impugnate, non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento, non ha accertato in
modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e la decisione
non è inadeguata (art. 49 PA).
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom-
benza sono da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]). Queste sono compensate con l'anticipo tempestivamente
versato il 5 novembre 2014.
D-5453/2014
Pagina 13
14.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5453/2014
Pagina 14
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 800.–, sono poste a carico dei ricorrenti e
sono compensate con l'anticipo versato in data 5 novembre 2014.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'Ambasciata
svizzera a Istanbul.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: