B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5460/2016
Sen t en z a d e l 1 0 a p r i l e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Muriel Beck Kadima, Daniela Brüschweiler,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Turchia,
patrocinato dall’avv. Michael Steiner,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 12 agosto 2016 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino turco di etnia curda originario e con ultimo domicilio a
B._______, in provincia di Şirnak, è espatriato legalmente nella primavera
del 2016. Il 18 maggio 2016 egli ha presentato una domanda d’asilo in
Svizzera (cfr. atto A5).
Sentito sui motivi d’asilo, il richiedente ha anzitutto dichiarato di aver la-
sciato la Turchia in quanto dopo le votazioni del 2015 vi sarebbe stato un
incremento della repressione nei confronti dei curdi. In particolare, la città
di Silopi sarebbe stata attaccata dalle forze governative che avrebbero inol-
tre posto in essere un coprifuoco. Per quanto concerne direttamente il ri-
chiedente, egli ha riferito che avrebbe aiutato alcuni giovani che stavano
costruendo delle trincee difensive. I susseguenti attacchi avrebbero inoltre
causato la distruzione della sua abitazione e la dispersione della sua fami-
glia. La sua casa sarebbe poi stata sequestrata dal governo. Direttamente
non gli sarebbe successo nulla. Egli ha però addotto che i suoi genitori si
sarebbero rifugiati nelle vicinanze, a C._______; che due delle sorelle si
troverebbero a D._______ e che i fratelli si sarebbero resi irreperibili per
evitare di dover prestare servizio di leva. Proseguendo nel suo esposto,
l’interessato ha altresì allegato che diversi suoi amici, conoscenti e colleghi
sarebbero stati uccisi. Il richiedente avrebbe inoltre assistito al ferimento di
un uomo ad opera della polizia. Il suo espatrio sarebbe inoltre da ricondurre
alla sua volontà di sottrarsi al servizio di leva, dettata in particolare dal ti-
more di essere chiamato ad intervenire militarmente contro i membri della
sua stessa etnia. In aggiunta a ciò, l’interessato ha altresì riportato che due
suoi amici stretti, attivi nel Partito dei Lavoratori del Kurdistan (in curdo:
Partîya Karkerén Kurdîstan; sigla PKK) sarebbero stati uccisi dalle forze di
sicurezza nel corso del primo trimestre del 2016. Invero, proprio durante
un contatto telefonico intercorso con uno di loro prima che fosse ucciso,
l’interessato sarebbe stato invitato ad unirsi alla lotta armata. Chiamato a
riferire quanto ad eventuali misure subite, il richiedente ha addotto essere
stato fermato in un’occasione dalle forze dell’ordine. In tale circostanza la
polizia avrebbe trovato alcune foto ritraenti martiri della causa curda sal-
vate nella memoria del telefono dell’interessato. Successivamente a ciò,
egli avrebbe subito alcuni maltrattamenti. Ciò nonostante, a seguito del
tempestivo intervento dei suoi famigliari, l’insorgente sarebbe stato rila-
sciato il giorno stesso. Infine, quanto ad eventuali attività politiche, il richie-
dente ha addotto non essere personalmente attivo, pur avendo preso parte
ad alcune attività organizzate dal Partito Democratico dei Popoli (in curdo:
Partiya Demokratik a Gelan; sigla HDP). Da ultimo, egli ha dichiarato che
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il suo diploma universitario non gli sarebbe servito a nulla a causa della
sua appartenenza all’etnia curda. Alla luce di questi avvenimenti, l’insor-
gente ha asserito che qualora fosse restato in patria, la sola via d’uscita
sarebbe stata quella di imbracciare le armi raggiungendo i guerriglieri sulle
montagne (cfr. atto A5, pag. 10 e seg., A11, pag. 4 e seg.).
B.
Con decisione del 12 agosto 2016 la Segreteria di Stato della migrazione
(di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo, pronunciando
contestualmente l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera ed ordi-
nandone la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 7 settembre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato, recte 8 set-
tembre 2016; data d’entrata: 12 settembre 2016) l’interessato è insorto
contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale (di seguito: il Tribunale), chiedendo in via principale la concessione
dell’asilo in Svizzera; in primo subordine una nuova pronuncia della SEM
sul punto dell’asilo; in secondo subordine la concessione dell’ammissione
provvisoria; in via ancor più subordinata la trasmissione degli atti all’auto-
rità inferiore per una nuova decisione circa la presenza di ostacoli all’ese-
cuzione dell’allontanamento. Altresì ha presentato istanza di esenzione dal
versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo.
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 12 dicembre 2016, ha accolto la
domanda di assistenza giudiziaria. Il 13 febbraio 2017 ha poi invitato la
SEM a presentare la propria risposta.
E.
Con osservazioni del 22 febbraio 2017, la SEM ha proposto la reiezione
del gravame.
F.
Il 25 aprile 2017 l’insorgente ha presentato la propria replica.
G.
Con scritto del 22 maggio 2017, la SEM si è espressa in duplica.
H.
Il 15 giugno 2017, l’avv. Michael Steiner si è notificato quale patrocinatore
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Pagina 4
dell’insorgente, presentando poi delle ulteriori osservazioni con missiva del
30 giugno 2017.
I.
La SEM, con successiva presa di posizione del 12 settembre 2017, ha ri-
badito nuovamente la necessità di non dare seguito alle conclusioni ricor-
suali.
J.
In data 14 febbraio 2018, l’insorgente ha trasmesso al Tribunale alcuni ul-
teriori estratti giornalistici.
K.
Il 12 marzo 2018, l’autorità inferiore si è espressa anche a proposito di
quest’ultimi. La presa di posizione dell’autorità inferiore è quindi stata tra-
smessa per conoscenza all’insorgente.
L.
Il 29 marzo 2018, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale uno scritto spon-
taneo corredato da diversi altri articoli provenienti da testate giornalistiche.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA).
Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
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I requisiti relativi ai termini (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto
dell’atto ricorsuale (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina-
deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato irrilevante l’integralità
delle allegazioni a fondamento della domanda d’asilo dell’interessato. A
mente dell’autorità di prime cure, vi sarebbe anzitutto da rilevare che il
fermo subito dal ricorrente non raggiungerebbe un intensità tale da rendere
impossibile o inesigibile una sua permanenza nel paese d’origine. Lo
stesso varrebbe per le circostanze addotte dall’interessato a proposito del
fatto di aver assistito ad una sparatoria per strada e di essere venuto a
conoscenza dell’uccisione di due suoi amici. Non di meno, anche la distru-
zione della sua casa risulterebbe a sua volta irrilevante, posto che non si
tratterebbe di una situazione forzata ai sensi dei disposti applicabili. Quanto
alla paura di essere chiamato a prestare servizio militare, la SEM non ha
ritenuto in specie dato alcun fondato timore di realizzazione di una tale
eventualità, stante il rinvio dello stesso a causa degli studi sino al dicembre
2018. Lo stesso varrebbe anche a riguardo di un suo possibile arruola-
mento volontario nelle fila del PKK, circostanza quest’ultima solo poten-
ziale e della quale l’insorgente sarebbe pronto ad accettare le conse-
guenze.
3.2 Nel proprio atto ricorsuale, l’insorgente contesta le argomentazioni
dell’autorità di prime cure. A suo dire, l’analisi effettuata dalla SEM affron-
terebbe le diverse problematiche che lo avrebbero costretto alla fuga in
maniera atomizzata. Egli, in quanto curdo, nel corso della sua esistenza
sarebbe stato sottoposto ad una serie di vessazioni a carattere persecuto-
rio che lo avrebbero impossibilitato a godere di una vita serena e dignitosa.
La sua casa sarebbe stata distrutta e il suo titolo di studio avrebbe perso
ogni valore a seguito dell’impennata delle violenze e delle discriminazioni
nei confronti del suo gruppo etnico. Ora, l’insorgente ritiene poter essere
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astretto a dover decidere se piegarsi al regime accettando di prestare il
servizio di leva o rifiutarsi di farlo, esponendosi così a gravi conseguenze
e persino al rischio di subire un’uccisione sommaria.
3.3 I successivi allegati indirizzati dalle parti al Tribunale hanno principal-
mente disquisito di questioni attinenti all’esistenza di motivi soggettivi in-
sorti dopo la fuga ed alla presenza di ostacoli all’esecuzione dell’allontana-
mento. Per questo motivo, i rispettivi argomenti saranno riportati in seguito.
3.4 Nel proprio scritto del 30 giugno 2017, il patrocinatore dell’insorgente
ha quantomeno fatto presente che la SEM non avrebbe tenuto debitamente
conto del profilo politico del richiedente. Invero, egli proverrebbe da una
regione attualmente in guerra civile, sarebbe conosciuto e controllato dalle
autorità turche (che in un’occasione lo avrebbero anche arrestato) ed
avrebbe vissuto sulla sua pelle il deterioramento della situazione e delle
persecuzioni dirette. Del resto, egli si sarebbe chiaramente espresso al ri-
guardo nell’ambito dell’audizione sui motivi d’asilo, asserendo che se non
si fosse trovato in Svizzera, egli avrebbe imbracciato le armi a favore della
causa curda. La situazione nella regione di Silopi sarebbe a tal punto esplo-
siva e pericolosa che le autorità turche agirebbero ormai secondo la logica
del “ciò che non è dalla nostra parte è contro di noi (terroristi)”. In tal senso,
il ricorrente rientrerebbe in questa seconda categoria e sarebbe visto come
un nemico pubblico. Andrebbe inoltre tenuto conto del fatto che a far data
dalla decisione della SEM, la situazione sarebbe ulteriormente peggiorata.
Si imporrebbe pertanto che l’autorità di prime cure riattivi la procedura
d’asilo del ricorrente in modo da chiarire l’attuale situazione in Turchia. Vi
sarebbe in particolare da fare riferimento alla sentenza del Tribunale E-
5347/2014 del 16 novembre 2016 ed alle fonti in essa citate, le quali atte-
sterebbero un’escalation di arresti e di epurazioni a sfondo politico e una
netta riacutizzazione della questione curda. Ciò detto, visto il profilo di op-
positore del ricorrente, vi sarebbe da riconoscere il rischio ch’egli possa
essere esposto a persecuzioni rilevanti in caso di rientro nel paese d’ori-
gine. A sostegno di tale tesi, il ricorrente ha inoltre prodotto alcuni estratti
giornalistici e delle copie di rapporti di organizzazioni no-profit. Prose-
guendo nel proprio esposto, il patrocinatore dell’insorgente ha anche rile-
vato che, per quanto possibile, susseguentemente al referendum costitu-
zionale del 16 aprile 2017, la situazione sarebbe votata ancor più all’auto-
ritarismo. Invero, migliaia di critici, dimostranti e sospettati sarebbero stati
arrestati, 4000 impiegati sarebbero stati licenziati ed il sito web Wikipedia
sarebbe stato oscurato. Tali ulteriori circostanze, già di per se inquietanti,
risulterebbero catastrofiche per il ricorrente, oppositore curdo noto e come
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tale registrato. Posti i rischi di subire persecuzioni ed il conseguente adem-
pimento delle condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato, la
decisione impugnata meriterebbe l’annullamento. Del resto la stringata e
superficiale presa di posizione della SEM, lascerebbe trasparire chiara-
mente che quest’ultima non avrebbe compreso a fondo il caso in esame
né tantomeno considerato appieno il profilo del ricorrente e l’attuale situa-
zione in Turchia, rispettivamente che non abbia la volontà di chiarire questi
punti.
3.5 Chiamata ad esprimersi al riguardo, l’autorità intimata, ha rilevato, a
proposito delle asserzioni del ricorrente circa il fatto che se non si fosse
trovato in Svizzera avrebbe imbracciato le armi a favore della causa curda,
di non basare le proprie decisioni su delle supposizioni. Invero, in Turchia
vivrebbero milioni di curdi che non farebbero ricorso alla lotta armata. Pro-
seguendo nella propria analisi, la SEM, pur non contestando l’effettivo peg-
gioramento della situazione, ha colto l’occasione per sottolineare il fatto
che nei confronti dell’insorgente non sarebbe al momento pendente alcun
procedimento penale e che del resto, lui stesso avrebbe espressamente
ammesso non essere stato politicamente attivo. Inoltre, nell’unica circo-
stanza nella quale sarebbe stato fermato dalle autorità, egli sarebbe stato
rilasciato il giorno stesso espatriando in seguito legalmente con il suo pas-
saporto.
3.6 Nell’ambito delle informazioni complementari spontaneamente tra-
smesse al Tribunale il 29 marzo 2018, l’insorgente ha tra le altre cose posto
l’accento sul peggioramento delle condizioni dei diritti fondamentali in Tur-
chia. A suo dire, le persone che avrebbero criticato l’intervento turco nella
guerra civile in Siria sarebbero state arrestate e perseguitate. Gli stessi
studenti che avrebbero manifestato contro la guerra sarebbero stati quali-
ficati come terroristi.
4.
4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
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psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
4.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (ele-
mento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo,
deve essere tenuto conto degli antecendenti dell’interessato, segnata-
mente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua apparte-
nenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espon-
gono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui
che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un
timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’og-
getto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza
ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi con-
creti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo
un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non
sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipoteti-
che che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF
2010/57 consid. 2.5 con rinvii).
5.
5.1 Nell’ultimo periodo, la situazione sul piano politico e del rispetto dei di-
ritti umani in Turchia si è sensibilmente deteriorata. Lo stato di emergenza
decretato il 20 luglio del 2016 per un periodo di 90 giorni a seguito del
“tentativo di colpo di stato” del 15 luglio 2016 risulta tutt’ora in vigore, con
tutte le conseguenze del caso. A ciò si aggiunge il fatto che le autorità tur-
che hanno nel frattempo sospeso l’applicabilità della CEDU appellandosi
all’art. 15. Ciò ha comportato il decadimento delle garanzie procedurali ed
ha intaccato in modo importante la garanzia di indipendenza dei magistrati.
Tali misure sono inoltre state rafforzate dalla riforma costituzionale del 16
aprile 2017 che ha accordato ulteriori poteri al presidente e da un insieme
di leggi autorizzanti interventi diretti nell’ordinamento della giustizia e nelle
libertà fondamentali. Secondo le informazioni disponibili, siffatte mutate cir-
costanze si sono tradotte in una serie di arresti di giornalisti, magistrati e
deputati dei partiti d’opposizione, per titolo di presunti legami con il PKK o
di appartenenza al movimento gulenista (cfr. sentenza del Tribunale
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E-3288/2015, del 21 agosto 2017 consid. 4.4 e riferimenti citati). Nono-
stante ciò, non si può ad oggi ritenere che in Turchia la sola appartenenza
etnica giustifichi timori di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per
l’asilo. Invero, pur non potendosi escludere alcune discriminazioni nei con-
fronti della minoranza curda, in parte acutizzate dai recenti eventi, non vi
sono attualmente gli elementi per ammettere l’esistenza di una discrimina-
zione sistematica e generale contraria ai principi di cui ai disposti citati (cfr.
tra le tante sentenza del Tribunale D-3326/2015 del 30 dicembre 2016 con-
sid. 7). Va infatti rammentato che il peggioramento della situazione sotto il
profilo politico e le sue conseguenze concrete non prefigurano, ad esse
sole, elementi pertinenti in ambito d’asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-
22/2017 del 12 maggio 2017 consid. 3.4).
5.2 Circa la regione di provenienza dell’interessato occorre considerare
che a partire dalla seconda metà del 2015 la situazione sul campo si è fatta
vieppiù difficile ed è a tratti sfociata in un vero e proprio confronto armato
tra l’esercito turco ed alcuni gruppi di estrazione curda riconducibili al PKK.
Vi sono inoltre evidenze quanto al fatto che parte della popolazione civile
si sarebbe trovata nel mezzo dei combattimenti. La città di Silopi sarebbe
stata particolarmente toccata dall’intervento delle forze di sicurezza. Di-
verse abitazioni avrebbero inoltre preso fuoco susseguentemente a bom-
bardamenti d’artiglieria. Alla popolazione sarebbe anche stato imposto un
coprifuoco. In altre parole, si può a giusto titolo concludere che nei luoghi
menzionati vi sia una situazione comparabile a quella di un paese in guerra
civile (cfr. sentenza del Tribunale D-2907/2017 del 16 ottobre 2017 consid.
7.2; vedi anche: Hurriyet Daily News, Five killed as PKK continues its at-
tacks in Turkey, 07.08.2015 led-one-injured-in-armed-conflict-in-southeast-turkey.aspx?pgeID=238&nI
D=86587&NewsCatID=341 > e UIKI, Gli attacchi delle forze dello stato a
Silopi provocano l’incendio di molte abitazioni, 18.12.2015, /gli-attacchi-delle-forze-dello-stato-a-silopi-provocano-lincen-
dio-di-molte-abitazioni/ >, consultati online il 23.10.2017).
5.3 In relazione a quanto precede, va rammentato che gli atti e le conse-
guenze riconducibili a delle situazioni di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata, seppur di indubbia gravità, non sono ascrivibili ad una per-
secuzione intensa e mirata e motivata da uno dei motivi enunciati all’art. 3
LAsi (cfr. DTAF 2008/12; GICRA 1998 n°17; GICRA 1993 n° 23). Inoltre, la
definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi,
è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di con-
durre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali
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per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-econo-
mica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o
un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla man-
canza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel
paese in questione, può essere confrontata (cfr. tra le tante sentenza del
Tribunale D-2960/2017 del 27 giugno 2017).
6.
6.1 Ora, buona parte degli eventi di cui il ricorrente si è avvalso relativa-
mente al suo soggiorno nelle regioni menzionate sono da imputare alla dif-
ficile situazione nel sud-est della Turchia. Ciò è segnatamente il caso per
quanto concerne il fatto di essersi visto imporre un coprifuoco e di aver
dovuto far fronte alla distruzione ed al presunto sequestro dell’abitazione
famigliare. Nello stesso senso, anche la dispersione della sua famiglia e le
ulteriori circostanze richiamate dall’interessato, ammesso e non concesso
che si tratti di “misure” ai sensi dell’art. 3 LAsi, rientrano a loro volta nelle
conseguenze indirette della precaria situazione in loco. Trattasi segnata-
mente delle circostanze secondo le quali egli avrebbe assistito al ferimento
di un uomo e appreso dell’uccisione di due conoscenti militanti nelle
schiere del PKK e di altri amici e colleghi così come del fatto di aver dato
man forte a dei giovani che stavano erigendo una trincea difensiva. Eb-
bene, siffatte circostanze, quandanche realmente svoltesi così come ripor-
tate dal ricorrente, non risultano pertinenti in materia d’asilo (si veda situa-
zione simile nella sentenza D-2907/2017 consid. 7.2). Infine, il fatto che
l’interessato abbia prospettato di imbracciare le armi e di raggiungere il
PKK nelle montagne, in quanto semplice eventualità dettata da una scelta
personale, risulta del tutto irrilevante ai fini dell’evasione del presente gra-
vame. La stessa può quantomeno iscriversi a sua volta nelle evenienze
dettate dal clima regnante nella regione.
6.2 Per quanto riguarda invece il breve fermo di cui sarebbe stato oggetto
l’insorgente a seguito di un controllo di polizia, occorre ammettere ch’esso,
anche se effettivamente originato da un motivo di cui all’art. 3 LAsi per via
del ritrovamento di alcune raffigurazioni di militanti pro-Kurdistan – cosa
peraltro non provata in specie –, non raggiunga in alcun caso un grado di
intensità tale da giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato. È
infatti notorio che in Turchia le forze dell’ordine possano intervenire con
una certa veemenza, soprattutto in determinate regioni. Ciò non significa
tuttavia che il semplice fatto di essere oggetto di attenzioni da parte della
polizia (quandanche in tale circostanza abbiano luogo delle angherie) giu-
stifichi il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo
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(cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-7043/2014 dell’11 agosto 2016
consid. 6.3).
6.3 Tenuto conto di quanto precede, nemmeno si può considerare, come
lo vuole l’insorgente, che la SEM non avrebbe tenuto in debita considera-
zione il suo profilo politico. In primis è d’uopo sottolineare come lo stesso
interessato abbia espressamente ammesso di non aver svolto attività poli-
tiche al di là della semplice partecipazione ad alcune manifestazioni e ra-
duni organizzati dall’HDP e di non aver avuto alcun problema particolare
con le autorità per causa di presunte attività sovversive (cfr. atto A5, pag.
10 e atto A11, pag. 8-9). In tal senso, va anche rammentato che la sola
appartenenza ad un partito legale (quale l’HDP) così come la stessa par-
tecipazione ad attività organizzate da tali raggruppamenti non giustifica un
timore fondato di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l’asilo.
Inoltre, il fatto di essere stato presente durante l’intervento delle forze di
sicurezza a Silopi e di aver dato man forte ad alcuni giovani nella costru-
zione di trincee, nemmeno permette di concludere ch’egli fosse ricercato
dalle autorità turche (si veda situazione simile nella sentenza D-2907/2017
consid. 6.3 e 7.2). Come l’ha rettamente rilevato l’autorità intimata, ciò è
del resto confermato anche dal fatto che l’interessato è espatriato legal-
mente munito di regolare passaporto (cfr. atto A5).
7.
7.1 Va inoltre rammentato che ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono ri-
fugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato ti-
more di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per
aver disertato. La giurisprudenza ha confermato che con l’adozione dell’art.
3 cpv. 3 LAsi la prassi sinora seguita riguardo alle persone che motivano
una domanda d’asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro paese
d’origine rimane valida (cfr. DTAF 2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). In tal senso,
un’eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costituisce una per-
secuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è
segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionata-
mente severa, per uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3
consid. 5, in particolare consid. 5.9). La rilevanza in materia d’asilo può
parimenti essere riscontrata, indipendentemente dall’entità della pena,
quando l’incorporazione nell’esercito comporta l’esposizione a seri pregiu-
dizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto
internazionale o, ancora, l’obbligo di combattere contro una particolare mi-
noranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell’interessato e che
gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (cfr.
DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5; GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda
D-5460/2016
Pagina 12
anche WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 116; SA-
MUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylre-
cht, 1987, p. 259; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
[HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le
statut de réfugié, 1992, p. 44).
7.2 Nel caso oggetto del presente procedimento, proprio siffatte premesse
non sono in specie adempiute. In primo luogo non risulta che al momento
l’interessato sia stato chiamato ad assolvere il servizio di leva. Invero, se-
condo le sue stesse dichiarazioni, essendo l’insorgente registrato come
studente almeno sino al dicembre del 2018, una tale eventualità non pare
nemmeno imminente (cfr. atto A11, pag. 7). Viene quindi da sé che su tali
presupposti, non può essere riconosciuto un rischio per il ricorrente di es-
sere esposto ad una sanzione determinante per causa di renitenza (cfr.
sentenza del Tribunale D-5396/2015 del 29 luglio 2016, consid. 7.8.1). Inol-
tre, secondo le informazioni in possesso del Tribunale, non vi sono indizi
quanto al fatto che la sola incorporazione dell’insorgente nell’esercito rischi
di esporlo a seri pregiudizi ai sensi di quanto sopra o ad atti vietati dallo ius
cogens. In primo luogo, il servizio militare in Turchia è obbligatorio per tutti
i giovani uomini e quindi non solo per coloro che appartengono ad un de-
terminato gruppo di persone o ad una particolare etnia (cfr. tra le tante sen-
tenza del Tribunale D-2336/2013 del 10 ottobre 2017 consid. 5.2) . Inoltre,
pur essendo innegabile che l’esercito turco sia attivo sul terreno nei con-
fronti del PKK, non si può parlare di azioni generalizzate contro una deter-
minata etnia (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale E-3873/2014 del 1°
ottobre 2015 consid. 6.5) o di atti contrari al diritto internazionale (cfr. tra le
tante sentenza D-5396/2015 consid. 7.8.2). Invero, i rarissimi casi di appli-
cazione di tale eccezione al principio dell’irrilevanza dei motivi d’asilo legati
alla diserzione ed alla renitenza, sono limitati a situazioni di estrema gra-
vità, laddove le persone interessate vengono forzate a commettere ostilità
contro i membri della propria comunità, essendo nel contempo minacciati
nella propria integrità (si veda in particolare GICRA 2003 no. 8 consid. 6b,
a riguardo di cittadini di Sarajevo di etnia serba integrati nel neonato eser-
cito bosniaco ed astretti a partecipare alle ostilità aventi quale obbiettivo la
conquista e l’epurazione etnica di un territorio o ancora SAMUEL WEREN-
FELS, op. cit., p. 259, che fa riferimento alla prassi allor riguardante i citta-
dini Afgani obbligati a combattere sotto minaccia di fucilazione contro i Mu-
jaheddin dai filosovietici).
7.3 Alla luce di ciò, nemmeno il prospettato timore di essere chiamato ad
assolvere il servizio di leva giustifica in specie la concessione dell’asilo in
Svizzera.
D-5460/2016
Pagina 13
8.
Ora, allo scrivente Tribunale non resta che analizzare se possano in specie
essere ravvisati dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga giustificanti il rico-
noscimento del solo statuto di rifugiato.
9.
9.1 La questione si pone a seguito della replica del ricorrente, per mezzo
della quale egli ha, tra le altre cose, addotto aver partecipato a svariate
manifestazioni di protesta e susseguentemente appreso essere apparso in
un video su una piattaforma di rete sociale che lo ritraeva intento a mani-
festare.
9.2 A tal riguardo, l’autorità di prime cure, ha rilevato che durante il suo
soggiorno in Turchia il ricorrente non avrebbe disposto di un profilo politico
tale da essere considerato degno di intenzioni a contenuto persecutorio
per causa di eventuali attività svolte in Svizzera.
9.3 Successivamente, il patrocinatore dell’insorgente, dopo aver illustrato
in che modo il suo assistito fosse politicamente attivo in patria (cfr. supra
consid. 3.4), ha addotto alcuni mezzi di prova a conferma delle attività
svolte in favore della causa curda in Svizzera. Egli ha segnatamente pro-
dotto un video ed alcuni estratti dello stesso nei quali il ricorrente è ritratto
nel corso di una manifestazione (…). Ha inoltre fornito al Tribunale due
estratti provenienti da un sito web che avrebbe ripreso la notizia delle ma-
nifestazioni pubblicando anche delle foto dei partecipanti, tra cui figurava
l’insorgente. A suo dire, a causa della prominente identificabilità dell’inte-
ressato, le autorità turche sarebbero a conoscenza del suo soggiorno in
Svizzera e delle sue attività politiche successive alla fuga. Infatti, la notizia
sarebbe stata riportata da un vero media turco.
9.4 Chiamata ad esprimersi al riguardo, l’autorità intimata ha rilevato come
l’insorgente non si sia avvalso dell’esistenza di alcun procedimento penale
nei suoi confronti in Turchia. Inoltre, in corso di procedura egli avrebbe
espressamente escluso di essere impegnato a livello politico. In occasione
del breve arresto sarebbe del resto stato rilasciato nel giro di due giorni. Il
suo status di cittadino turco incensurato sarebbe inoltre dimostrato
dall’espatrio legale ed in particolare dal fatto che l’interessato avrebbe la-
sciato il paese per ben due volte dall’aeroporto di Istanbul con il suo pas-
saporto. Infine, nell’ambito della manifestazione svoltasi a E._______, l’in-
sorgente avrebbe avuto il ruolo di semplice compartecipante. Per questi
motivi egli non sarebbe stato esposto in modo particolare né tantomeno
D-5460/2016
Pagina 14
avrebbe avuto un pregresso profilo politico tale da dover prendere in con-
siderazione un rischio di identificazione e di futura persecuzione da parte
delle autorità turche.
9.5 Nell’ambito dell’ulteriore scritto facente data al 14 febbraio 2018, il ri-
corrente ha addotto essere venuto a conoscenza del fatto che il 24 gen-
naio 2018, l’esercito turco avrebbe attaccato per la seconda volta in pochi
giorni il paese di C._______. I soldati avrebbero in particolare perquisito
l’abitazione dei famigliari alla ricerca del ricorrente. A sostegno di tale tesi,
il ricorrente ha prodotto uno stampato estratto dal medesimo sito web ove
era già precedentemente stata riportata la notizia circa le manifestazioni
svoltesi a E._______ ed un elenco di risultati relativo alla ricerca online del
suo stesso nome.
9.6 Invitata a fornire al Tribunale le proprie valutazioni al proposito, l’auto-
rità di prima istanza ha anzitutto messo in discussione l’attendibilità delle
informazioni riportate nel sito web in questione. La ricerca avrebbe infatti
permesso di identificare unicamente un articolo in lingua tedesca senza
alcun corrispettivo in turco. Ciò lascerebbe presagire che tale trafiletto sia
stato redatto da un giornalista di parte, tanto più che l’autore nemmeno
sarebbe identificabile. Del resto, il contenuto stesso dell’articolo lascerebbe
perplessi stante la sconnessione in esso ravvisabile ed il fatto che mal si
capirebbe in che modo il giornalista abbia potuto essere al corrente della
volontà delle autorità di arrestare l’insorgente.
9.7 Sempre a proposito della problematica in esame, il ricorrente, nelle “in-
formazioni complementari” trasmesse al Tribunale il 29 marzo 2018, ha po-
sto l’accento sull’accresciuto controllo esercitato all’estero dai servizi di si-
curezza turchi. Tale ingerenza sarebbe dimostrata anche dal tentativo di
rapimento di un uomo d’affari Svizzero. Secondo le informazioni riportate
in tale scritto, i richiedenti asilo in Svizzera sarebbero sottoposti alla sorve-
glianza e minacciati dal “regime turco”. Sarebbe inoltre evidente che tale
controllo riguarderebbe anche il ricorrente.
10.
10.1 Giusta l’art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è dive-
nuto rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese
d’origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la
partenza. In applicazione dell’art. 54 LAsi sono segnatamente comprese
l’uscita illegale dal Paese d’origine ("Republikflucht"), il deposito di una do-
manda d’asilo all’estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che
conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44
D-5460/2016
Pagina 15
consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di
tale disposto, al richiedente l’asilo che ha motivi d’asilo soggettivi insorti
dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione
dell’asilo e concessa l’ammissione provvisoria per inammissibilità dell’ese-
cuzione dell’allontanamento verso il suo Paese d’origine (cfr. DTAF
2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1).
10.2 Per quanto concerne la situazione in Turchia, occorre anzitutto ram-
mentare che anche susseguentemente alla modifica delle circostanze fa-
cente seguito al “tentativo di colpo di stato” del 15 luglio 2016, il solo depo-
sito di una domanda d’asilo in Svizzera così come il generico impegno po-
litico in esilio non è sufficiente per concludere quanto all’esistenza di motivi
soggettivi insorti dopo la fuga (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-
4568/2016 del 15 marzo 2017 consid. 4.5). Al contrario, il riconoscimento
della qualità di rifugiato, presuppone, come d’uso, che da un’analisi ai sensi
dell’art. 7 LAsi possa essere presunto, a seguito di un esame approfondito
delle circostanze, che le attività esercitate dopo la partenza dal paese d’ori-
gine siano giunte a conoscenza delle autorità e che ciò causi o rischi di
causare una condanna illegittima in caso di ritorno in patria (cfr. 2009/28
consid. 7; sentenza del Tribunale E-2644/2016 del 20 marzo 2017 consid.
5.2.2).
11.
11.1 Ora, nel caso oggetto del presente procedimento, proprio tali presup-
posti non risultano soddisfatti. In primo luogo, come detto, dagli atti non
emerge alcuna schedatura dell’insorgente per causa di attività politiche né
tantomeno l’esistenza di procedimenti penali nei suoi confronti (cfr. supra
consid. 6). Invero, come l’ha rettamente sottolineato l’autorità di prime cure,
l’unico fermo da lui subito si è risolto in una tempestiva liberazione senza
contestazioni formali. Giunto in Svizzera, egli risulta effettivamente aver
partecipato ad alcune manifestazioni a sostegno della causa curda, (…).
Tuttavia, i mezzi di prova addotti non spiegano, oltre alla semplice pre-
senza in tali occasioni, in che modo l’interessato fosse politicamente attivo
né tantomeno a quali organizzazioni facesse capo. Alla luce di ciò, si può
dunque partire dall’assunto che l’insorgente sia intervenuto in qualità di
semplice partecipante, senza tuttavia ch’egli avesse un ruolo attivo in seno
ad organizzazioni percepite come sensibili da Ankara. Oltracciò, dalle foto
da lui prodotte, sembra poter essere dedotto che gli eventi in questione
siano riconducibili ad una qualche sezione europea all’HDP, ovvero ad un
partito legale. È pertanto difficile credere che le autorità turche si siano
D-5460/2016
Pagina 16
adoperate per identificare l’interessato, fermo considerate inoltre gli innu-
merevoli eventi di tale tipo svoltisi in Europa nel corso del 2017. Quanto al
video prodotto dal ricorrente, va rilevato come l’insorgente non abbia dimo-
strato in quali termini lo stesso sia stato reso pubblico, posto ch’egli si è
limitato a sostenere che sarebbe stato condiviso su di una rete sociale
senza apportarne la prova. Infine, circa gli articoli apparsi sul web, le argo-
mentazioni dell’interessato risultano pretestuose. Anzitutto, va premesso
che nelle fotografie ad essi annessi, il ricorrente è semplicemente ritratto
nel mezzo di altre persone sotto un gazebo (cfr. risultanze processuali).
Inoltre, nonostante il ricorrente vi abbia fatto riferimento al plurale, trattasi
chiaramente, per contenuto ed origine, di un solo articolo stampato in ma-
niera differente. Diversamente di quanto da lui sostenuto, non si tratta inol-
tre di un estratto proveniente da un “vero media turco” ma, come si evince
chiaramente dall’Impressum, di un semplice resoconto pubblicato su di un
organo riconducibile ad una fondazione attiva nella difesa dei diritti dei
curdi registrata in Olanda ([…]). Alla luce di ciò, è difficile credere che tale
pubblicazione abbia avuto particolare risalto in Turchia come lo vuole l’in-
sorgente.
11.2 Negli stessi termini, anche le informazioni circa il presunto tentativo di
arrestare il ricorrente a C._______ non permettono di giungere ad una di-
versa valutazione. Anzitutto, come l’ha rettamente rilevato l’autorità di
prime cure, l’attendibilità del media che ha riportato la notizia è fortemente
messa in dubbio, trattandosi di una testata di parte (peraltro la stessa ad
aver dato inspiegabilmente enfasi agli avvenimenti […]) ed essendo il con-
tenuto stesso e le modalità di pubblicazione del breve trafiletto inconsistenti
(si vedano le considerazioni della SEM esposte al considerando 9.6).
11.3 Da ultimo, occorre constatare come nemmeno i mezzi di prova tra-
smessi dal ricorrente contestualmente allo scritto del 29 marzo 2018, così
come le argomentazioni in esso contenuto, lasciano trasparire un rischio
per quest’ultimo di essere sottoposto ad atti pregiudizievoli da parte dello
Stato turco.
12.
Visto tutto quanto precede, si può pertanto concludere che il ricorrente non
ha reso verosimile di aver svolto attività politiche in esilio suscettibili di
esporlo a pregiudizi determinanti in materia d’asilo in caso di ritorno nel suo
paese d’origine.
D-5460/2016
Pagina 17
13.
In definitiva, la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricor-
rente, per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifu-
giato e di concessione dell’asilo, destituito di fondamento, non merita tutela
e la decisione impugnata va confermata.
14.
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene
però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo re-
lativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell’allontana-
mento, la decisione impugnata va confermata.
15.
Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’art. 83 LStr pre-
vede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d’una di queste
condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezza-
mento degli ostacoli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento
della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il
ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un
ostacolo all’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo rife-
rimento).
16.
16.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del
non respingimento. Ella ha parimenti considerato l’allontanamento ammis-
sibile, esigibile e possibile. L’autorità di prime cure ha in particolare con-
cluso che il richiedente disporrebbe di un’alternativa di domicilio al di fuori
della regione di Sirnak.
16.2 Nel gravame, l’insorgente avversa tale valutazione. A suo dire l’inte-
gralità della sua famiglia si sarebbe dispersa a causa di quanto occorso e
nessuno dei suoi famigliari disporrebbe di una situazione personale tale da
D-5460/2016
Pagina 18
permettere di fornirgli assistenza. Inoltre, in quanto curdo proveniente da
una zona percepita in modo negativo dalle autorità e dalla popolazione
turca, egli non avrebbe alcuna realistica possibilità di reinserimento.
16.3 La SEM, chiamata ad esprimersi al riguardo, ha sottolineato come
l’informazione a proposito della dispersione della sua famiglia paleserebbe
un’incoerenza, giacché nello stesso atto ricorsuale l’insorgente avrebbe in
precedenza addotto che i famigliari si sarebbero separati trovando prote-
zione in alcune località da lui elencate. Inoltre, nell’audizione sulle genera-
lità egli avrebbe dichiarato che i genitori soggiornavano a Silopi nonché di
avere altri nove fratelli tutti residenti con i genitori ad eccezione di due so-
relle sposate. Del resto, egli avrebbe allegato avere anche diversi zii e zie
a B._______ e a C._______. Dall’audizione sui motivi d’asilo si potrebbe
inoltre evincere che persisterebbe un certo contatto con la famiglia posto
che il ricorrente in tale circostanza avrebbe spiegato che i genitori abite-
rebbero nel villaggio e due fratelli a D._______. Pertanto, la considerazione
secondo la quale la famiglia sarebbe dispersa risulterebbe inverosimile te-
nuto anche conto che l’interessato avrebbe omesso di addurre ulteriori ele-
menti al riguardo nell’atto ricorsuale. Inoltre, le sue asserzioni a proposito
del fatto che non si potrebbe stabilire altrove in Turchia, segnatamente a
causa dell’inservibilità del suo diploma universitario, sarebbero in netto
contrasto con il possesso di una licenza di condurre per veicoli pesanti.
16.4 In sede di replica, l’insorgente, prendendo posizione circa le osserva-
zioni dell’autorità intimata, rammenta che nel corso dell’audizione sulle ge-
neralità gli sarebbe stato chiesto (quantomeno egli avrebbe inteso), di in-
care i luoghi di domicilio dei famigliari. Al contrario, nell’ambito dell’audi-
zione sui motivi d’asilo, egli avrebbe avuto modo di spiegare nel dettaglio
il modo in cui i suoi famigliari si sarebbero separati cercando rifugio in altre
località. Del resto, l’espressione menzionata nel gravame avrebbe fatto ri-
ferimento alla circostanza della dispersione della famiglia sul territorio a
seguito della distruzione della loro casa, ovvero al fatto di essere stati se-
parati e divisi. Invero, separarsi e disperdersi sarebbero dei sinonimi, per il
che, mal si comprenderebbe ove risieda la contraddizione. Il ricorrente ha
poi concluso la propria disquisizione confermando come attualmente egli
non abbia famigliari a B._______. Infine, circa l’eventualità di un suo tra-
sferimento in un’altra località della Turchia, egli ha sottolineato che l’aiuto
economico ottenuto dalla famiglia sarebbe stato circoscritto al viaggio. I
suoi parenti non potrebbero infatti occuparsi a lungo del suo sostenta-
mento. Analogamente, egli non potrebbe esigere che i suoi parenti lontani
si occupino del suo sostegno economico. In ragione dei motivi addotti a
D-5460/2016
Pagina 19
sostegno della sua domanda d’asilo, in caso di rientro in Turchia l’interes-
sato nemmeno oserebbe prendere contatto con i parenti onde evitare di
esporli a pericolo. Oltracciò egli non sentirebbe i famigliari da diversi mesi.
16.5 Nella successiva presa di posizione, l’autorità di prime cure ha ribadito
che vi sarebbero alcune contraddizioni dei luoghi di soggiorno dei famigliari
e che inoltre l’insorgente non avrebbe fornito alcun ulteriore dettaglio in
merito agli stessi. Del resto, la sua allegazione secondo la quale egli non
vorrebbe mettersi in contatto con i famigliari per questioni di sicurezza par-
lerebbe in favore del fatto ch’egli sia a conoscenza del luogo di soggiorno
degli stessi o perlomeno che sussistano possibilità concrete di rintracciarli.
Infine, occorrerebbe rimarcare che l’insorgente avrebbe vissuto per ben
due anni a F._______ (…). Si potrebbe dunque affermare ch’egli conosca
a sufficienza la città in questione.
16.6 Con ulteriore scritto, il patrocinatore dell’insorgente rileva che il suo
assistito avrebbe ampiamente dimostrato di non disporre di una rete so-
ciale in Turchia. La sua famiglia sarebbe infatti a sua volta fuggita e si tro-
verebbe in diversi luoghi. Nessun membro della stessa sarebbe del resto
in misura di sostenerlo di modo che, in caso di allontanamento a
B._______, egli si troverebbe in pericolo di vita. Inoltre, nonostante abbia
soggiornato a F._______ (…), non disporrebbe di un’alternativa di domicilio
in loco. Invero, in tale luogo egli non avrebbe alcun contatto né tantomeno
una rete sociale in grado di sostenerlo.
17.
17.1
17.1.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStr l’esecuzione dell’allontanamento non
è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna-
zionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare
l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor-
tura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli. Spetta all’interessato di rendere plausibile l’esi-
stenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10;
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid.
14b lett. ee).
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17.1.2 Nel caso in esame, visto che l’interessato non è riuscito a dimostrare
l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pre-
giudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova
applicazione nella fattispecie ed il rinvio dell’insorgente verso la Turchia è
dunque ammissibile sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi. In siffatte circo-
stanze non v’è inoltre motivo di considerare l’esistenza di un rischio perso-
nale, concreto e serio per l’insorgente di essere esposto, nel suo Paese
d’origine ad un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 1
Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell’ONU con-
tro la tortura, spetta infatti all’interessato rendere plausibile l’esistenza di
un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a
detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia
del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti). Altresì
la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell’uomo in Turchia non
conduce attualmente a poter considerare l’esecuzione dell’allontanamento
come inammissibile.
17.2
17.2.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione dell’allontanamento non è
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza,
lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa-
zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me-
dica.
17.2.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la vio-
lence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità
di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte-
rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più
ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni
probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in
stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione
grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro,
le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità
d’una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di
mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale
esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve
dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla
situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese
sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-
7.7 con rinvii).
D-5460/2016
Pagina 21
17.2.3 A seguito delle recenti vicissitudini, ed in particolare del tentativo di
colpo di stato avvenuto a metà luglio, la situazione in Turchia risulta essere
piuttosto tesa (cfr. sentenza del Tribunale D-5396 del 29 luglio 2016 consid.
9.4.1). Ciò nonostante, non si può concludere che nel paese viga attual-
mente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
Per quanto riguarda però le provincie di Hakkari e Sirnak, al confine con
Siria e Iran, si parte quantomeno dal presupposto che l’esecuzione dell’al-
lontanamento verso tali luoghi non sia esigibile in ragione delle tensioni tra
l’esercito regolare ed i guerriglieri del PKK rifugiatisi nel vicino Kurdistan
iracheno (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 – 9.6; vedi anche supra consid. 5.2).
17.2.4 Nel caso in disamina, il ricorrente risulta provenire da B._______, in
provincia di Sirnak. L’esecuzione del suo allontanamento verso tale luogo
risulta pertanto inesigibile. Ciò detto, occorre ora valutare se per il ricor-
rente esista o meno un’alternativa di domicilio al di fuori della regione d’ori-
gine (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6.1; GICRA 1996 n. 2 consid. 6.bb per i
criteri). In tal senso, va in primo luogo rilevato che secondo le sue stesse
dichiarazioni, l’interessato ha svolto i propri studi universitari nella città di
Van (cfr. atto A5, pag. 4). Su tale presupposto si può anzitutto legittima-
mente ritenere ch’egli abbia dimestichezza anche con luoghi situati al di
fuori della provincia di Sirnak e laddove l’esecuzione dell’allontanamento
non risulti generalmente inesigibile. Proprio quest’ultimo luogo può infatti
essere considerato come una delle possibili alternative di domicilio a di-
sposizione dell’insorgente. Al proposito occorre poi constatare che l’insor-
gente dispone di una formazione universitaria e di una licenza di condurre
per mezzi pesanti, nonché di una certa esperienza lavorativa (cfr. atto A5,
pag. 4 e 5). Inoltre, le sue conoscenze della lingua turca risultano soddi-
sfacenti (cfr. atto A4, pag. 2 e 4). Ciò lascia trasparire una certa flessibilità
nelle possibilità di integrazione in un’alternativa di domicilio esigibile e per-
mette di presupporre ch’egli possa essere in misura di far capo alle sue
necessità anche al di fuori della provincia di Sirnak. Infatti, secondo la giu-
risprudenza, più le conoscenze della lingua turca sono buone ed il livello
formativo è elevato meno vi sono rischi di non riuscire a garantirsi il minimo
esistenziale in un luogo diverso da quello di provenienza (cfr. GICRA 1996
n. 2 consid. 6.bb). Ora, visto quanto precede, la dibattuta questione dell’esi-
stenza di una rete sociale nella provincia di Sirnak non risulta in specie
decisiva. È quantomeno indubbio, ferma considerata anche la necessità di
prendere in considerazione le relazioni famigliari in senso esteso, che il
ricorrente disponga di una certa parentela nel paese d’origine che, se del
caso, potrà sostenerlo nell’ambito di un reinsediamento, come già fatto al
momento del suo espatrio.
D-5460/2016
Pagina 22
17.3 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo
della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in
relazione all’art. 44 LAsi).
18.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-
ritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
19.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il TAF, con decisione in-
cidentale del 12 dicembre 2016, accolto l’istanza di assistenza giudiziaria
giusta l’art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.
20.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett.
d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5460/2016
Pagina 23
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: