B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5463/2011
S e n t e n z a d e l 3 1 o t t o b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
François Badoud, Walter Lang,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (...),
Sri Lanka,
patrocinato dal Signor Rosario Mastrosimone,
Antenna Profughi,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Revoca dell'ammissione provvisoria;
decisione dell'UFM del 6 settembre 2011 / N [...].
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Fatti:
A.
In data (...), l'interessato - cittadino dello Sri Lanka di etnia tamil - ha inol-
trato una domanda di asilo in Svizzera. Nel corso delle due audizioni, av-
venute entrambe al Centro di registrazione e di procedura di Chiasso, la
prima il 20 marzo 2009 e la seconda il 7 maggio 2009, il medesimo ha di-
chiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbale di audizione
del 20 marzo 2009 [di seguito: verbale 1] e del 7 maggio 2009 [di seguito
verbale 2]), di aver avuto quale ultimo domicilio prima dell'espatrio
B._______ e di aver svolto la propria attività lavorativa a C._______, lo-
calità situate nel distretto di D._______.
B.
Con decisione del 10 luglio 2009, l'UFM ha respinto la succitata domanda
ritenuta l'inverosimiglianza dei motivi di asilo. Nel contempo, l'Ufficio ha
concesso al richiedente l'ammissione provvisoria, considerata l'allora ine-
sigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso lo Sri Lanka. Tale de-
cisione è cresciuta in giudicato non essendo stato interposto alcun ricor-
so.
C.
Il 29 luglio 2011, l'UFM ha informato l'interessato dell'intenzione di revo-
care l'ammissione provvisoria pronunciata a suo favore, invitandolo nel
contempo a determinarsi in merito entro il 17 agosto 2011. L'autorità infe-
riore, considerando la stabilizzazione della situazione nello Sri Lanka, ha
infatti messo al corrente il medesimo dell'attuale esigibilità dell'esecuzio-
ne dell'allontanamento verso alcuni territori del Nord, da lungo tempo sot-
to il governo centrale, quali Jaffna e le zone meridionali dei distretti di Va-
vuniya e Mannar.
D.
Con scritto del 12 agosto 2011, l'interessato ha preso posizione relativa-
mente alle intenzioni dell'UFM. Egli ha chiesto il mantenimento dell'am-
missione provvisoria, ritenendo che la situazione in Sri Lanka non sareb-
be giudicata stabile e che il pericolo relativo al Tamil Eela Viduthalai Kala-
kam (PLOT), alla base della propria domanda di asilo, non risulterebbe
attualmente fugato.
E.
In data 17 agosto 2011, la E._______, datrice di lavoro dell'interessato,
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ha inoltrato una lettera accompagnatoria alla presa di posizione di cui al
consid. D, nella quale ha annoverato le qualità professionali ed evidenzia-
to il livello di integrazione del proprio dipendente.
F.
Con decisione del 6 settembre 2011, notificata all'interessato il
7 settembre 2011 (cfr. risultanze processuali), tramite il precedente patro-
cinatore, l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria ed ha incaricato il
Cantone F._______ di eseguire l'allontanamento.
G.
Il 30 settembre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'interessato ha
inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale), chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, la
conferma dell'ammissione provvisoria, subordinatamente la demanda del
gravame all'autorità inferiore per nuova valutazione, oltre che la sospen-
sione dell'allontanamento e l'esenzione dal pagamento anticipato delle
spese di giudizio.
H.
In data 7 ottobre 2011, il Tribunale ha confermato all'insorgente l'effetto
sospensivo del ricorso da lui inoltrato e la conseguente possibilità di sog-
giornare in Svizzera sino a conclusione della procedura.
Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della Legge sul Tribuna-
le amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribu-
nale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché dell'UFM in materia di stra-
nieri concernenti l'ammissione provvisoria (art. 33 lett. d LTAF).
La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali
sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 della Legge fede-
rale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]).
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L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA); egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di es-
sa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), alla forma e al
contenuto degli atti di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
2.1 Il ricorrente può fare valere la violazione del diritto federale, compreso
l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto
dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA).
2.2 Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai mo-
tivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisio-
ne impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, p. 798; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
3.1 Nella decisione avversata l'UFM, considerata la crescita in giudicato
della decisione del 10 luglio 2009, ha sottolineato che al motivo menzio-
nato all'epoca quale ostacolo al rinvio ed alle relative considerazioni non
vi sarebbe nulla da aggiungere. Del resto, a seguito del miglioramento
della situazione nello Sri Lanka, l'esecuzione dell'allontanamento verso
tale Paese sarebbe ora ragionevolmente esigibile. In particolare, secondo
l'autorità inferiore, il conflitto armato tra il Governo dello Sri Lanka ed i se-
paratisti delle Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE) si sarebbe
concluso nel maggio del 2009 con la sconfitta delle LTTE. Il Governo lo-
cale avrebbe quindi ripreso il controllo del Paese e non sarebbero più sta-
te registrate attività terroristiche da parte delle LTTE. In sostanza, la si-
tuazione e le condizioni di vita in Sri Lanka sarebbero migliorate ed un ri-
torno nell'Est e nel Nord del Paese sarebbe, in regola generale, ragione-
volmente esigibile. Segnatamente, nella penisola di Jaffna e nelle zone
meridionali dei distretti di Vavuniya e Mannar la vita quotidiana sarebbe
tornata alla normalità, mentre le condizioni resterebbero particolarmente
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difficili nella zona di Vanni. L'UFM osserva che il ricorrente sarebbe gio-
vane ed in un buona salute, proviene da D._______, dove avrebbe abita-
to con la moglie ed i figli e dove a tutt'oggi possiederebbe parte della fa-
miglia. Egli sarebbe assente dal proprio Paese unicamente da (...) anni e
mezzo, tanto che il reinserimento non dovrebbe comportare particolari dif-
ficoltà. Inoltre, potrebbe beneficiare di esperienza lavorativa maturata sia
nello Sri Lanka che in Svizzera.
3.2 Contrariamente a quanto sostenuto dall'autorità inferiore, nel gravame
il ricorrente ritiene che la revoca dell'ammissione provvisoria sarebbe in-
giustificata, in quanto l'evoluzione della situazione in Sri Lanka non con-
sentirebbe di esprimersi in favore dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allon-
tanamento. In particolare, secondo la giurisprudenza del Tribunale (DTAF
2008/2), l'allontanamento verso la provincia del Nord e dell'Est sarebbe
ancora attualmente inesigibile, tanto che la decisione dell'autorità inferiore
sarebbe contraria a tale giurisprudenza. Peraltro, anche secondo l'Orga-
nizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) la situazione sarebbe
tuttora molto problematica. Il fatto di appartenere all'etnia tamil, di prove-
nire da D._______ e di essere stato all'estero, esporrebbe l'insorgente al
rischio di particolari persecuzioni, di conseguenza, l'esecuzione dell'allon-
tanamento risulterebbe non ragionevolmente esigibile, quindi contraria
all'art. 83 cpv. 4 LStr e non conforme alla menzionata giurisprudenza.
4.
Va qui di seguito esaminato se l'autorità inferiore ha correttamente revo-
cato l'ammissione provvisoria al ricorrente, segnatamente se detta autori-
tà ha rettamente ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento come ammis-
sibile, esigibile e possibile.
5.
5.1 L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se ammissibile, ragione-
volmente esigibile e possibile (art. 83 cpv. 2-4 LStr). In caso di mancato
adempimento di una delle succitate condizioni, l'UFM dispone l'ammis-
sione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
5.2 Inoltre, giusta l'art. 84 cpv. 1 LStr, l'UFM verifica periodicamente se le
condizioni per la concessione dell'ammissione provvisoria sono ancora
soddisfatte. In caso contrario, detto Ufficio la revoca ed ordina l'esecuzio-
ne dell'allontanamento (art. 84 cpv. 2 LStr).
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5.3
5.3.1 Nella fattispecie, per gli stessi motivi citati nella decisione dell'UFM
del 10 luglio 2009, non sussistono elementi da cui desumere che l'esecu-
zione dell'allontanamento dell'insorgente nel Paese di origine possa viola-
re l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizze-
ra del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101), l'art. 33 della Convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima
del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale
della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in par-
ticolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone,
peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo stranie-
ro possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trat-
tamenti contrari a detti articoli. Spetta al ricorrente di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
La Corte EDU si è ripetutamente chinata sulla questione di un'eventuale
rischio di trattamenti contrari alle disposizioni della CEDU per i Tamil che
da un Paese europeo fanno rientro in Sri Lanka (cfr. sentenze della Corte
EDU N.A. c. Regno Unito [richiesta n. 25904/07] del 17 luglio 2008; P.K.
c. Danimarca [richiesta n. 54705/08] del 20 gennaio 2011; T.N. c. Dani-
marca [richiesta n .20594/08] del 20 gennaio 2011; E.G. c. Regno Unito
[richiesta n. 41178/08] del 31 maggio 2011). A questo riguardo, la Corte
ha ritenuto che non vi sia da partire dal presupposto che ogni Tamil di ri-
entro in Patria corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani.
Per contro, occorrere analizzare se, nel caso di specie e alla luce di di-
versi fattori, vi sia da ritenere che l'interessato possa a giusto titolo teme-
re che le autorità in Patria possano avere interesse ad arrestarlo o ad in-
terrogarlo. Quali particolari fattori di rischio, la Corte EDU cita in particola-
re la registrazione quale membro – sospetto o certo – delle LTTE, l'esi-
stenza di una precedente condanna o di un ordine di arresto pendente, la
fuga dal carcere o da oneri su cauzione, la firma di un'ammissione di col-
pevolezza o di documenti analoghi, il reclutamento quale confidente delle
forze di sicurezza, la presenza sul corpo di cicatrici, il rientro nello Sri
Lanka da Londra o da un'altra ubicazione nota quale centro di finanzia-
mento delle LTTE, l'assenza di documenti d'identità, la deposizione di una
domanda di asilo all'estero o il legame di parentela con un membro delle
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Pagina 7
LTTE. Questi fattori, considerati singolarmente, non sono di regola atti a
costituire un "real risk" per l'interessato, tuttavia questa soglia potrebbe
essere raggiunta nell'ambito di una valutazione d'insieme, prendendo in
considerazione anche la situazione generale vigente attualmente nel Pa-
ese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 10.4.2 con relativo riferimento).
Nel caso concreto, contrariamente a quanto preteso nel gravame (cfr. ri-
corso p. 3), non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente
possa essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato
di trattamenti contrari alle menzionate disposizioni. In altri termini,
nell'ambito di una valutazione d'insieme, il Tribunale ritiene che la soglia
per ammettere il "real risk" non è raggiunta. A questo riguardo, si rinvia al-
le considerazioni dell'UFM relative alla qualità di rifugiato del ricorrente
nella decisione del 10 luglio 2009. I motivi all'origine della fuga del mede-
simo dal suo Paese sono stati considerati inverosimili dall'autorità inferio-
re tramite decisione cresciuta in giudicato, non vi è dunque ragione di
mettere in discussione tali conclusioni in questa sede.
5.3.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ammissibile.
5.4
5.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può
essere considerata ragionevolmente esigibile, qualora nello Stato di origi-
ne o di provenienza lo straniero dovesse trovarsi concretamente in peri-
colo, in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generaliz-
zata o emergenza medica (cfr. DTAF 2007/10, consid. 5.1 p. 111;
GICRA 1999 n. 28, consid. 5b p. 170; nonché GICRA 1998 n. 22,
consid. 7a p. 191).
In merito allo stato di sicurezza in Sri Lanka, questo Tribunale ha avuto
recentemente modo di precisare che nel citato Paese non vige attualmen-
te una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. Infatti, in
considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della sicu-
rezza, l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti l'asilo, provenienti
dallo Sri Lanka di origine tamil, è ora ragionevolmente esigibile verso il
Nord dello Sri Lanka, ad eccezione della regione di Vanni, nonché verso
l'Est del Paese (cfr. DTAF 2011/24 consid. 11-13). Per quanto attiene nel-
lo specifico al distretto di Vavuniya, l'esecuzione dell'allontanamento nella
zona meridionale, ove è situata l'omonima città, è attualmente ragione-
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volmente esigibile. Infatti, suddetta zona è situata nel territorio controllato
dall'esercito singalese, a sud della cosiddetta "forward defence line"
(FDL) che attraversava la regione di Vanni, la quale include i distretti di
Mannar, Mullaittivu e Vavuniya (cfr. DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1 p. 512
in fine: "… Die südliche FDL verlief südlich der Ortschaft Adampan [auf
dem Festland im westlichen Teil des Mannar-Bezirkes] entlang der
Haupstrassen A14 und A30 bis zur Ortschaft Pandisurichchan. Von dort
führte die Linie nördlich der Stadt Vavuniya über die Ortschaften Vellan-
kulam und Vannankulam bis zum Checkpoint Omanthai."). Inoltre, l'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), unitamente ad
altre organizzazioni di aiuto a Mannar, Jaffna, Vavuniya, Batticaloa e Trin-
comalee, fornisce consigli giuridici gratuiti per sostenere il rinvio delle
persone in Sri Lanka, in particolare in relazione ai problemi legati all'ac-
cesso ad un alloggio o alla proprietà (cfr. DTAF 2011/24 consid. 13.2.1).
Ad ogni modo, per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento ver-
so il Nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone
che hanno lasciato detta regione dopo la fine della guerra, avvenuta nel
maggio del 2009, per le quali l'esecuzione dell'allontanamento è di princi-
pio ragionevolmente esigibile, qualora possano beneficiare delle mede-
sime condizioni di vita e di alloggio (cfr. DTAF 2011/24 consid. 13.2.1.1.),
da quella delle persone che hanno lasciato il Nord del Paese prima della
fine della guerra, per le quali le condizioni di vita potrebbero essere pro-
fondamente cambiate. Per quest'ultima categoria di persone è infatti ne-
cessario analizzare la situazione individualmente, verificando l'esistenza
di fattori particolarmente favorevoli, segnatamente, concrete possibilità di
alloggio e garanzie di un adeguato sostentamento, nonché l'esistenza di
una rete sociale o familiare sufficiente. Se tali condizioni non sono realiz-
zate, va inoltre esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno in-
terna sul territorio nazionale (cfr. DTAF 2011/24 consid. 13.2.1.2).
5.4.2 Nel caso concreto, il ricorrente ha dichiarato di provenire della zona
di D._______, nello specifico di aver avuto ultimo domicilio a B._______
(cfr. verbale 1, p. 1), villaggio situato ad ovest della città di D._______.
Egli ha lasciato il proprio Paese il (...) (cfr. verbale 1, p. 8), ossia prima
della fine della guerra, ha una discreta scolarizzazione (cfr. verbale 1,
p. 3) ed una buona esperienza lavorativa sia in Patria, nel settore (...) (cfr.
verbale 1, p. 2), che in Svizzera nella (…) (cfr. consid. E della presente).
In Sri Lanka vivono tutt'ora la moglie con le figlie e la suocera a
G._______ (verbale 1, p. 3; verbale 2 D65, p. 8 e D90 p.10), villaggio del-
la zona ad ovest della città di D._______. Anche la madre, il fratello e
numerosi cugini del ricorrente risiedono nella zona di D._______ (cfr. ver-
bale 1, pp. 3-4). Nondimeno, egli può contare su una rete di contatti so-
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ciali che ha verosimilmente sviluppato nel corso della sua attività lavorati-
va nella zona. In virtù di quanto precede, non vi è dubbio che il ricorrente
potrà usufruire di un adeguato e concreto sostegno al suo reinserimento
sociale e professionale in Patria. In particolare, nella città di D._______ e
nella zona limitrofa, dove ha vissuto e lavorato sino all'espatrio, potrà go-
dere del sostegno di numerosi membri della famiglia (cfr. verbale 1, pp. 3-
4; verbale 2 D65, p. 8 e D90 p.10). Infine, il ricorrente è giovane e da rite-
nersi in buona salute, non avendo preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi tali da giustificare il mantenimento dell'ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 e relativi riferimenti) e senza che da
un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua per-
manenza in Svizzera per motivi medici.
5.4.3 Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è ugualmente ra-
gionevolmente esigibile.
5.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorren-
te, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento
indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque
parimenti possibile.
5.6 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'autorità inferiore ha retta-
mente ritenuto le condizioni in Sri Lanka non più tali da giustificare l'am-
missione provvisoria del ricorrente. Il gravame deve pertanto essere di-
satteso e la querelata decisione confermata.
6.
In conclusione, ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non
ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA), per il che il presente ricorso va respinto.
7.
In virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno anche respinte.
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Pagina 10
8.
8.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali è divenuta priva di oggetto (art. 63 cpv. 4 PA).
8.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv.
1 e cpv. 5 PA, nonché art. 3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9.
La presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. c cifra 3 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 11
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: