B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5464/2011
S e n t e n z a d e l 1 6 m a g g i o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Kurt Gysi, Pietro Angeli-Busi,
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nata il (…),
Mongolia,
rappresentata dal lic. iur. Mario Amato,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 30 agosto 2011 / N […].
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Fatti:
A.
L'interessata, di religione buddista, è nata a Ulaanbaatar (Mongolia) dove
ha risieduto dalla nascita fino alla data del suo espatrio, avvenuto il
6 febbraio 2009. Ella non ha avuto contatti con il padre e all'età di sei anni
ha perso la madre, la quale è deceduta dando alla luce una bambina. La
richiedente ha poi continuato a vivere con la neonata sorellastra e la zia
(sorella minore della madre) nella stessa abitazione in cui prima viveva
con la madre, dove in seguito si sarebbe trasferito anche il compagno
della zia. È fuggita di casa nel novembre 2005 per poi vivere nei sotterra-
nei della città fino al momento in cui ha lasciato il Paese. Ha presentato
una domanda d'asilo in Svizzera il 15 febbraio 2009 (cfr. verbale d'audi-
zione del 20 febbraio 2009 [di seguito: verbale 1], pagg. 1-3, 5 e 7, verba-
le d'audizione del 5 giugno 2009 [di seguito: verbale 2], pag. 6 e verbale
d'audizione del 15 aprile 2010 [di seguito: verbale 3], pagg. 4 e 13).
Interrogata sui motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui
di rilievo, di essere espatriata a causa delle precarie condizioni di vita alle
quali sarebbe stata sottoposta in Mongolia (cfr. verbale 1, pag. 4 e
verbale 2, pag. 6). L'interessata avrebbe subito maltrattamenti dalla zia e
sarebbe stata ripetutamente violentata dal compagno di quest'ultima per
un periodo di otto o nove mesi, fino al giorno in cui egli avrebbe
addirittura portato a casa un amico permettendogli di abusare di lei,
avvenimento che l'avrebbe convinta a scappare (cfr. verbale 1, pag. 5,
verbale 2, pag. 7 e verbale 3, pagg. 3-7). In seguito avrebbe vissuto nei
sotterranei della città, soffrendo la fame, il freddo, subendo
maltrattamenti, violenze sessuali e contraendo varie malattie veneree.
Sarebbe inoltre sussistito il pericolo di essere venduta all'estero (cfr.
verbale 1, pagg. 4 seg., verbale 2, pagg. 6 e 13 e verbale 3, pag. 3).
A sostegno della sua domanda, la richiedente ha depositato una fotoco-
pia di un articolo di giornale sulla situazione dei bambini nei sotterranei di
Ulaanbaatar, con la relativa traduzione, dal titolo "Nella vita sotterranea di
Ulaanbaatar ci sono perfino corsi per le prostitute".
B.
Con decisione del 30 agosto 2011 (notificata alla ricorrente il
1° settembre 2011; in sostituzione della decisione del 16 agosto 2011),
l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando l'allontana-
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mento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento
verso la Mongolia, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 30 settembre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 3 ottobre 2011), la richiedente è insorta contro detta decisione
con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata come
pure il rinvio degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione,
subordinatamente il riconoscimento della qualità di rifugiato e la
concessione dell'asilo, mentre, in via sussidiaria, la concessione
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato, secondo il senso, una
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate
spese e ripetibili.
D.
Il Tribunale, con ordinanza del 7 ottobre 2011, ha informato la ricorrente
della possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della pro-
cedura e si è riservato di decidere sull'eventuale esenzione di un anticipo
equivalente alle presunte spese processuali in prosieguo di causa.
E.
Con ordinanza del 19 gennaio 2012 il Tribunale ha trasmesso all'UFM
una copia del ricorso, invitandolo ad inoltrare sue eventuali osservazioni
entro il 6 febbraio 2012.
F.
Con osservazioni del 3 febbraio 2012, trasmesse alla ricorrente per
conoscenza il 17 febbraio 2012, l'UFM ha ritenuto che il ricorso non
conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una
diversa valutazione del caso, ribadendo l'inverosimiglianza dei motivi
d'asilo e l'esigibilità dell'allontanamento.
G.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizio-
ni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto ac-
cordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-
so include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
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rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tene-
re conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di ri-
fugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditto-
rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei sum-
menzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richieden-
te l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione lo-
gica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contra-
rio, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed infor-
mazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle
obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa in-
terpretazione (altrettanto o più verosimile) e concordanti, o meglio non in
contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il
giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione com-
plessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni deci-
sive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssi-
mazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indi-
scutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giu-
dicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).
4.
4.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessata contraddittorie, contrarie alle logica dell'agire
e pertanto inverosimili. Nelle sue dichiarazioni sarebbe infatti stata
costatata una serie di incongruenze. A titolo d'esempio, la richiedente si
sarebbe contraddetta in merito all'attività svolta dalla zia. Infatti in un
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primo tempo l'interessata avrebbe affermato che la zia lavorava in una
fabbrica d'abbigliamento, per poi smentirsi allegando che la zia vendeva
riso al tempio. L'UFM ha anche riscontrato delle divergenze nel racconto
dell'episodio del primo abuso sessuale da parte dello zio. Dapprima la
richiedente avrebbe asserito che egli l'avrebbe solo toccata, per poi
invece dichiarare che le avrebbe messo il suo organo genitale tra le
cosce. L'UFM ha anche ritenuto contradditorie le allegazioni in merito allo
stupro subito da parte dell'amico dello zio. In sede di seconda audizione
avrebbe asserito di avere, prima di subire la violenza, offerto allo zio e al
suo amico del tè. In occasione della terza audizione, invece, avrebbe
spiegato di avere cucinato loro anche del cibo. Inoltre, durante la seconda
audizione, l'interessata avrebbe spiegato che, al momento dello stupro, la
sorellina sarebbe stata fuori casa a giocare visto che, quando sentiva dei
litigi, aveva l'abitudine di uscire dall'abitazione. Stando a quanto asserito
durante la terza audizione, invece, la sorellina sarebbe rientrata in casa
con la richiedente e in seguito lo zio l'avrebbe fatta uscire. In aggiunta, vi
sarebbero delle incongruenze nella descrizione delle circostanze di un
ulteriore avvenimento centrale del racconto, vale a dire il furto della
somma di denaro che l'interessata avrebbe utilizzato per finanziare il suo
espatrio, proveniente dalla vendita della casa di famiglia in cui ha vissuto
da piccola. Questi soldi le sarebbero stati mostrati dalla sorella nella
nuova casa in cui quest'ultima viveva con la zia e il suo compagno.
Durante la seconda audizione, ella avrebbe allegato di non sapere nulla
riguardo al posto da dove sua sorella avesse estratto i soldi, precisando
però che questi erano avvolti in un tessuto. In sede di terza audizione,
invece, avrebbe spiegato che la somma si sarebbe trovata dentro una
scatola, la quale sarebbe stata nascosta sotto il letto. Per giunta, l'UFM
considera illogico che, dopo essere stata di nascosto nella nuova casa in
cui la sorellina viveva con gli zii per rubare i soldi, la richiedente abbia
abbandonato la sorellina, a cui ha dichiarato di voler bene, lasciandola
così in evidente pericolo, senza preoccuparsi di proteggerla.
L'UFM ha poi identificato nel racconto della richiedente ulteriori contraddi-
zioni, per le quali si rinvia alla decisione stessa.
Infine, in merito alla fotocopia dell'articolo di giornale fornito dalla richie-
dente quale mezzo di prova, a prescindere dal fatto che dalla copia con-
segnata non si ricavano dati essenziali quali la data del documento e il
nome completo dell'editoriale, il contenuto dello stesso concernerebbe
una situazione generale e non specificherebbe nulla in merito all'interes-
sata.
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Pertanto, le dichiarazioni non soddisferebbero le condizioni richieste per il
riconoscimento della verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi.
Comunque, a prescindere dall'inverosimiglianza dei fatti allegati dalla ri-
chiedente, l'UFM rileva che questi non sono, peraltro, rilevanti in materia
d'asilo. Nel corso delle tre audizioni, infatti, la richiedente avrebbe spiega-
to di essere espatriata in quanto non avrebbe avuto più nessuno su cui
contare in Mongolia. Ella avrebbe infatti perso la madre, non avrebbe co-
nosciuto suo padre e la sorellina sarebbe ancora minorenne. La richie-
dente avrebbe inoltre allegato che sua zia l'avrebbe maltrattata e una vol-
ta fuori casa avrebbe vissuto di stenti. Nella sua decisione, l'autorità infe-
riore dichiara che quanto allegato non soddisferebbe le condizioni richie-
ste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi in
quanto meramente a carattere familiare ed economico e, pertanto, l'asilo
non può essere concesso.
4.2. Con ricorso, la ricorrente ha contestato le contraddizioni evidenziate
dall'UFM, affermando che la decisione impugnata si fonderebbe su un
accertamento inesatto dei fatti rilevanti. In merito ad esempio alla
professione della zia ella avrebbe affermato che la zia lavorava in una
fabbrica riferendosi al periodo in cui si è consumato il primo stupro da
parte dello zio, quindi all'età di dodici anni, per poi dire che la zia avrebbe
venduto riso al Tempio, riferendosi però, nel contesto della domanda che
le era stata posta, a un periodo di almeno quattro anni più tardi. Quo alle
incongruenze sollevate dall'UFM circa il racconto del primo stupro subito
dallo zio, l'insorgente spiega di avere, in occasione delle diverse
audizioni, distinto tra gli atti preparatori allo stupro e lo stupro vero e
proprio. In merito, poi, alla contraddizione ritenuta circa l'episodio della
violenza sessuale da parte dell'amico dello zio, l'insorgente spiega di
avere in sede di terza audizione fornito più dettagli rispetto alle due
audizioni precedenti e precisa che in Mongolia è consuetudine servire
pane e burro insieme al tè. Quindi, quando in occasione della seconda
audizione ha spiegato di avere offerto allo zio e all'amico del tè, avrebbe
sottointeso di avere portato loro anche del pane e del burro, cosa che,
come suesposto, sarebbe usuale fare quando si offre del tè. In merito
invece alle divergenze ritenute dall'Ufficio circa il luogo in cui si sarebbe
trovata la sorellina al momento dello stupro, l'insorgente spiega che nella
terza audizione avrebbe semplicemente fornito un dettaglio in più, ossia
che la sorellina sarebbe rientrata in casa con lei, per poi essere però
rimandata fuori, circostanza che non avrebbe precisato durante la
seconda audizione. La ricorrente ha anche contestato quanto sollevato
dall'UFM circa la descrizione del luogo in cui si sarebbe trovata la somma
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che la ricorrente avrebbe rubato. Non corrisponderebbe infatti al vero
che, durante la seconda audizione, ella, in merito al posto da cui la
sorella avrebbe estratto i soldi, avrebbe detto di non sapere nulla, ma,
invece, avrebbe dichiarato di non ricordare se si trovassero sotto il letto o
sotto la cassapanca. In terza audizione avrebbe poi riferito che si
sarebbero trovati sotto il letto e avrebbe così risolto il dubbio espresso in
sede di seconda audizione. Inoltre, nel ricorso, la ricorrente contesta
l'asserzione dell'UFM secondo cui parrebbe illogico che ella abbia
abbandonato la sorellina, replicando che certamente era preoccupata per
lei, cosa che avrebbe anche asserito in sede di audizione, tuttavia,
considerate le difficili circostanze, non si sarebbe certo potuto pretendere
che si occupasse anche della sorella, essendo, peraltro, lei stessa ancora
minorenne.
4.3. Nella sua risposta l'UFM ha tenuto a sottolineare la scarsa plausibilità
in merito alla descrizione delle modalità di reperimento dei soldi necessari
al viaggio e alla troppo facile progettualità d'espatrio.
5.
5.1. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità
inferiore, le dichiarazioni dell'interessata circa i motivi d'asilo s'esaurisco-
no in affermazioni contraddittorie, contrarie alle logica dell'agire e pertanto
inverosimili.
Infatti, seppure per certi aspetti la valutazione dell'UFM può sembrare
eccessivamente puntigliosa, come ad esempio per quel che concerne
l'attività svolta dalla zia, visto che può essere certamente plausibile che
quest'ultima abbia svolto attività differenti nel corso degli anni, il Tribunale
ritiene che nell'insieme il racconto dell'interessata in merito ai suoi motivi
d'asilo risulti inverosimile. In primo luogo, la versione fornita in occasione
della seconda audizione circa le prime violenze sessuali subite da parte
dello zio diverge, come rettamente osservato dall'UFM, da quanto
asserito durante la terza audizione. Infatti l'interessata ha dapprima
spiegato che all'inizio lo zio l'avrebbe solo toccata e solamente in seguito
violentata sul serio (cfr. verbale 2, pag. 7). Non ha però in alcun modo
menzionato l'episodio che poi, durante la terza audizione, ha definito
come prima violenza subita da parte dello zio, ossia quando quest'ultimo
le avrebbe inserito il suo organo genitale tra le cosce (cfr. verbale 3,
pag. 4). Oltracciò, anche nella descrizione delle circostanze in cui
sarebbe avvenuto lo stupro da parte dell'amico dello zio vi sono
importanti divergenze tra le versioni. Come rettamente rilevato dall'UFM
infatti, in occasione della seconda audizione la richiedente ha spiegato di
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avere portato allo zio e al suo amico del tè (cfr. verbale 2, pag. 7), mentre
in sede di terza audizione ha asserito di avere anche fatto da mangiare
(cfr. verbale 3, pag. 6). Quanto spiegato nell'atto ricorsuale al fine di
giustificare tale divergenza, ossia che, visto che in Mongolia sarebbe
abitudine servire pane e burro insieme al tè ella avrebbe, al momento
della seconda audizione, sottointeso di avere servito anche del pane e
del burro, risulta poco plausibile. Infatti durante la terza audizione ha
spiegato che le sarebbe stato chiesto di "preparare da mangiare" e che
quindi lei avrebbe "fatto da mangiare" e "servito anche il tè" (cfr.
verbale 3, pag. 6) e, considerate le parole così pronunciate, è difficilmente
immaginabile che l'interessata intendesse di avere semplicemente servito
del pane e del burro assieme al tè. Circa il luogo in cui si trovava la
sorellina al momento dell'episodio, questo Tribunale costata una notevole
divergenza tra le versioni fornire durante la seconda e la terza audizione.
Come infatti giustamente sollevato dall'UFM, l'interessata ha dapprima
asserito che la sorellina sarebbe stata fuori a giocare dal momento che
ogni volta che sentiva dei litigi usciva dall'abitazione (cfr. verbale 2,
pag. 8), mentre in sede di terza audizione ha spiegato che entrambe
sarebbero in un primo tempo entrate in casa, ma che poi lo zio avrebbe
mandato fuori la sorellina chiudendo la porta (cfr. verbale 3, pag. 7).
Anche su questo punto la spiegazione della ricorrente in sede di ricorso
per relativizzare tale divergenza non può essere ritenuta. Infatti la
richiedente ha in un primo tempo, a differenza di quanto asserito in
seguito, chiaramente spiegato che la sorellina avrebbe lasciato la casa
spontaneamente. In merito poi all'espatrio e al reperimento dei soldi che
sono serviti al finanziamento dello stesso, codesto Tribunale si associa
all'affermazione dell'UFM secondo cui risulta poco plausibile che si debba
faticare per ricordare un luogo dal quale si sono rubati dei soldi. Inoltre,
dopo aver commesso il furto nella casa degli zii durante la loro assenza, il
rischio che, appena scoperta la scomparsa dei soldi, essi incolpassero la
sorella, era certamente elevato e, considerato l'affetto che la richiedente
provava per quest'ultima, risulta illogico, alla luce dell'asserita attitudine
violenta degli zii, che l'abbia abbandonata in un tale pericolo.
Riguardo alla fotocopia dell'articolo di giornale prodotta dalla richiedente
quale mezzo di prova, questo Tribunale si associa a quanto osservato
dall'UFM, infatti, indipendentemente dal fatto che detta copia nemmeno
contenga dati essenziali quali la data esatta, il contenuto dello scritto de-
scrive una situazione generale e non specifica nulla in merito al caso
specifico della ricorrente.
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5.2. Come rettamente ritenuto dall'UFM, a prescindere dall'inverosimi-
glianza dei fatti allegati dalla richiedente, questi non sono rilevanti per il
riconoscimento della qualità di rifugiato. Si tratta infatti di dichiarazioni
concernenti la situazione familiare, economica e sociale dell'interessata,
che non soddisfano le condizioni previste dall'art. 3 LAsi per il riconosci-
mento della qualità di rifugiato. In merito alle allegate violenze sessuali
subite in patria, dapprima dal compagno dalla zia e, in seguito, dai fre-
quentatori dei sotterranei della città, va costatato che la richiedente non
avrebbe mai denunciato questi avvenimenti ai competenti organismi,
quando, in virtù del principio della sussidiarietà della protezione
internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter
esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le
possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare
quella di uno stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non
sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la
persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso
concreto a delle strutture efficaci di protezione e se può essere
ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di
protezione interna (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale
D-7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 segg.;
GICRA 2000 n. 15 pagg. 107 segg.). Nella fattispecie, l'interessata ha di-
chiarato in modo esplicito di non avere mai segnalato i summenzionati
problemi agli enti competenti in patria e, come giustamente rilevato
dall'autorità inferiore, questo nonostante avesse avuto varie volte la pos-
sibilità di farlo, segnatamente quando è stata curata all'ospedale contro le
infezioni che avrebbe contratto a seguito delle asserite violenze sessuali
o quando la polizia l'ha fermata in occasione di controlli nelle fogne per
stabilire gli indirizzi dei ragazzi che ci vivono (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.,
verbale 2, pagg. 11-13 e verbale 3, pagg. 10 seg.). Le allegate minacce
dello zio non possono giustificare tale mancanza da parte della richieden-
te, in quanto una simile attitudine da parte di chi commette un reato e non
vuole essere scoperto non costituisce un'eccezione e ci si può attendere,
da un Paese con delle strutture di protezione efficaci, anche delle misure
contro tali conseguenze. Non si può quindi partire dal presupposto che la
ricorrente abbia senz'altro intrapreso tutte le vie che ci si sarebbe potuti
attendere a tutela dei suoi diritti presso le autorità competenti. Del resto,
non è riuscita a dimostrare che le autorità mongole non le accorderebbe-
ro un'appropriata protezione contro potenziali future violenze.
5.3. Alla luce di quanto precede, ne deriva che i fatti addotti dalla ricorren-
te nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità
di rifugiato.
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6.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-
zione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1
LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamen-
to il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) preve-
de che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile
(cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio
federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr).
7.1. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del
divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della
Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in
particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv.
tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei
trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere
plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996
n. 18 consid. 14b lett. ee e GICRA 1995 n. 23).
Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo della ricorrente, quest'ultima non
può prevalersi del principio del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5
LAsi, generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale
pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non
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emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso la Mongolia possa
violare l'art. 3 CEDU.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi.
7.2. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'ese-
cuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato
d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente
in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza ge-
neralizzata o emergenza medica.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la
violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali
l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare
perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno
bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere
durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto
esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute,
all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche
che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la
penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono
sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo.
L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo
caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si
troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione
dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo
allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1.).
Si tratta, dunque, d'esaminare con riferimento ai criteri suesposti se
l'interessata conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione
generale vigente attualmente in Mongolia, da un lato, e della sua
situazione personale, dall'altro.
Nella fattispecie, codesto Tribunale non può ammettere che la situazione
attuale prevalente in Mongolia sia in sé costitutiva d'un impedimento alla
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reintegrazione della ricorrente. Infatti, è notorio che questo Paese non
conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata.
Quanto alla situazione personale della ricorrente, si rileva che la stessa
non presenta particolari o gravi problemi di salute, vanta una certa
scolarizzazione, peraltro consolidata durante il soggiorno in Svizzera e
una minima esperienza lavorativa (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 6, verbale 2,
pag. 4 e verbale 3, pagg. 2 seg. e 10). Inoltre, come giustamente rilevato
dall'UFM, alla luce dell'inverosimiglianza del racconto della richiedente,
non vi è motivo di escludere che l'interessata intrattenga tuttora dei
contatti con i suoi famigliari in patria. In merito alla protezione contro
eventuali future violenze, questo Tribunale conferma quanto emerso dai
chiarmenti effettuati dall'UFM in merito all'effettiva esistenza, nel Paese
d'origine della richiedente, di strutture sociali a difesa della donna,
strutture che sono peraltro considerate particolarmente solide soprattutto
nella capitale Ulaanbaatar, dalla quale l'interessata proviene, e che godo-
no dell'adeguato sostegno da parte della polizia (a questo riguardo cfr.
anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-1068/2012 del
30 aprile 2012 consid. 6.3).
In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto come
adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole in
riferimento alle effettive possibilità per la ricorrente d'un adeguato
reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente deve essere
considerata ragionevolmente esigibile.
7.3. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la
ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento
necessario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
7.4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di
conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il
gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
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8.
Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il dirit-
to federale né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prima
istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridica-
mente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi),
per il che il ricorso va respinto.
9.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzio-
ne dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese proces-
suali è divenuta senza oggetto.
10.
Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la do-
manda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripeti-
bili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal paga-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: