Corte IV
D-5478/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 a g o s t o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice François Badoud;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 30 luglio 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5478/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera,
la comunicazione del servizio sicurezza del 4 maggio 2010, secondo
cui il richiedente è scomparso, rendendosi irreperibile (cfr. act. A5),
la conseguente decisione dell'UFM del 28 maggio 2010 di stralcio dai
ruoli della suddetta domanda d'asilo del richiedente, senza lo
svolgimento di un'audizione sui motivi d'asilo (cfr. act. A8),
l'ulteriore domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera
in data 1° giugno 2010,
la decisione incidentale dell'UFM del 10 giugno 2010 (cfr. notificata al
richiedente il medesimo giorno; cfr. risultanze processuali) mediante la
quale detto Ufficio ha ripreso la procedura d'asilo precedente
conformemente all'art. 35a cpv. 1 LAsi,
il verbale d'audizione del 10 giugno 2010 (di seguito: verbale 1),
l'esame LINGUA del 21 giugno 2010 ed il relativo rapporto del
1° luglio 2010 (di seguito: rapporto LINGUA) dell'esaminatore che l'ha
effettuato (cfr. act. B13),
il verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 19 luglio 2010 (di seguito:
verbale 2), in occasione del quale al richiedente è stato, tra l'altro,
conferito il diritto di essere sentito sulle risultanze del rapporto
LINGUA,
la decisione dell'UFM del 30 luglio 2010 di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 35a cpv. 2 LAsi, notificata all'interessato il medesimo
giorno (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 30 luglio 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto dell'UFM pervenuto via fax al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) in data 2 agosto 2010,
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i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art.
105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 35a cpv. 2 LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato
non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza può essere redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere d'etnia (...), di essere nato a
B._______ e di avere vissuto a C._______ dall'infanzia all'(...),
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che ha affermato di essere espatriato agli inizi di (...), poiché sarebbe
stato minacciato di morte da persone a lui sconosciute (…) a causa
della sua etnia; che, prima di lasciare il suo Paese si sarebbe rifugiato
presso la sorella, sempre a C._______, per due, rispettivamente,
secondo un'altra versione, per quasi tre mesi,
che, nella decisione del 30 luglio 2010, l'UFM ha considerato, da un
lato, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente
sono inverosimili – di modo che non vi sarebbero indizi propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della
protezione provvisoria – e che dall'esame LINGUA emerge con
certezza che egli non proverrebbe da C._______, bensì da un
ambiente curdo e, con molta probabilità, dal nord dell'Iraq; che,
dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che né la situazione nelle tre
province nord-irachene di Dohuk, Erbil e Sulaymanyia, né motivi legati
alla persona del richiedente o dal punto di vista tecnico e pratico, si
oppongono all'esecuzione del suo allontanamento in dette province,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 35a cpv. 2 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dell'Irak siccome lecita,
esigibile e possibile,
che nel ricorso l'insorgente denuncia di non aver potuto avere
l'accesso completo agli atti riguardanti l'esame LINGUA, chiedendo di
poter visionare la trascrizione esatta del colloquio telefonico intercorso
con l'esaminatore o i corrispettivi nastri di registrazione, i quali
confermerebbero che le conclusioni dell'UFM in merito alla sua
provenienza sarebbero errate; che egli lamenta che la decisione
impugnata sia stata emanata in maniera frettolosa e superficiale,
malgrado egli abbia collaborato con le autorità e benchè non si possa
negare l'esistenza di indizi di persecuzione giustificanti la protezione
da parte della Svizzera; che egli dichiara di voler far pervenire al
Tribunale una documentazione che comprovi la sua provenienza da
C._______; che, considerata la situazione in tale città, l'esecuzione del
rinvio non sarebbe ragionevolmente esigibile,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, l'accesso completo alla
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documentazione LINGUA e la possibilità di completare il ricorso, come
pure la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che egli
ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un
anticipo a copertura delle presumibili spese processuali,
che, a titolo preliminare, per quanto concerne la censura in merito allo
svolgimento dell’esame LINGUA, la giurisprudenza ammette un
interesse pubblico preponderante alla sua segretezza, rispettivamente
alla segretezza delle integrali e precise informazioni che hanno
permesso di stabilire l'infondatezza delle allegazioni del ricorrente,
potendo queste essere, in futuro, utilizzate abusivamente da altri
richiedenti l'asilo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 28
consid. 7 e GICRA 1998 n. 34 consid. 9); che il rispetto del diritto di
essere sentito comporta tuttavia che il richiedente sia messo a
conoscenza del contenuto essenziale del rapporto LINGUA, al fine che
egli si possa esprimere in merito ed apportare eventuali mezzi di prova
(cfr. GICRA 1998 n. 34 consid. 9); che, al fine di garantire il rispetto del
principio dell'equo processo e quindi di garantire un corretto esercizio
del diritto di difesa, in tale contesto è sufficiente la messa a
disposizione al ricorrente di una relazione riassuntiva dei risultati
acquisiti dall'esame LINGUA; che, in altre parole, tale relazione – che
può essere comunicata oralmente o per iscritto – non deve essere una
trascrizione completa degli stessi, bensì deve riportare il contenuto
essenziale dell'esame LINGUA medesimo (cfr. art. 28 PA):
segnatamente deve contenere le domande poste dal consulente, la
sostanza delle risposte ottenute dal richiedente (quelle favorevoli,
come pure quelle contrarie all'evocata provenienza), nonché
l'indicazione precisa di ogni ulteriore elemento probatorio acquisito
alle carte processuali per fondare l'apprezzamento cui giunge il
consulente (GICRA 2003 n. 14, consid. 9),
che, nella fattispecie, dalle carte processuali, risulta che – in
occasione dell'audizione sui motivi d'asilo del 19 luglio 2010 – le
risultanze del rapporto esame LINGUA sono state sottoposte
oralmente al ricorrente, con particolare riferimento sia alle domande
postegli, sia alle sue risposte nonché alle conclusioni dell'esaminatore,
e, pertanto, del contenuto essenziale di tale rapporto, di cui egli ha
pertanto potuto prendere conoscenza e sulle quali ha potuto
esprimersi (cfr. verbale 2 pagg. 7-9); che ne discende che non vi è
motivo di concludere all'esistenza di un vizio grave – quale la
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violazione del diritto di essere sentito e del principio dell'equo
processo – suscettibile di un intervento d'ufficio da parte del Tribunale
medesimo,
che, giusta l'art. 35a LAsi, la procedura d'asilo è ripresa se una
persona, la cui domanda d'asilo è stata stralciata, presenta una nuova
domanda d'asilo (cpv. 1); che l'UFM non entra nel merito di una
domanda d'asilo, di cui al capoverso 1, a meno che esistano indizi
propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria (cpv. 2),
che l'applicazione della suddetta norma presuppone un esame
materiale, prima facie, della credibilità del richiedente, ovvero di tutti i
fatti addotti dal medesimo suscettibili di costituire indizi propri a
motivare la qualità di rifugiato, compresi quelli fatti valere in occasione
della domanda d'asilo iniziale, prima dello stralcio della stessa,
che, peraltro, secondo l'art. 36 cpv. 1 LAsi, l'UFM è tenuto a procedere
ad un'audizione sui motivi d'asilo ai sensi degli art. 29 e 30 LAsi, se
non ve ne è stata alcuna prima dello stralcio della domanda d'asilo,
che, nell'ambito della valutazione dell'esistenza di indizi propri a
motivare la qualità di rifugiato, il grado di prova è posto ad un livello
relativamente basso, equivalente a quello stabilito dalla giurisprudenza
relativa all'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (Decisioni del Tribunale
amministrativo federale svizzero [DTAF] 2008/57 consid. 3-3.4
pag. 779 e segg. e relativi riferimenti; Sentenza del Tribunale-
D- 1750/2008 del 25 marzo 2008 pagg. 2-3),
che, in occasione della domanda d'asilo presentata il 26 aprile 2010 e
successivamente stralciata dall'UFM, il ricorrente non è stato
sottoposto ad un'audizione sui motivi d'asilo,
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente provveduto ad eseguire
l'audizione del ricorrente in merito ai suoi motivi d'asilo secondo l'art.
29 e 30 LAsi, oltre ad una prima audizione sommaria,
che, in siffatte circostanze, gli unici fatti addotti dal ricorrente
suscettibili di essere oggetto dell'esame dell'esistenza di indizi propri a
motivare la qualità di rifugiato, sono quelli presentati dal ricorrente in
questa procedura,
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che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 35a cpv. 2 LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, l'insorgente ha dichiarato di ignorare l'identità di
coloro che l'avrebbero minacciato, adducendo in maniera stereotipata
che si tratterebbe di un gruppo di terroristi, rispettivamente di
delinquenti che non temono nulla (cfr. verbale 2 pag. 4/D27 e pag.
5/D47); che, come ha indicato l'UFM, non risulta logico che egli abbia
optato per la decisione dell'espatrio, senza neppure sapere da chi
provenissero le minacce subite, rispettivamente senza intraprendere
nulla al fine di identificarne gli autori; che il suo espatrio risulta ancor
meno comprensibile alla luce del fatto che egli, dopo la seconda
minaccia ricevuta per via epistolare agli inizi di (...), durante i mesi
trascorsi al domicilio della sorella non avrebbe subito altre minacce,
rispettivamente non sarebbe più stato contattato personalmente dalle
persone che lo avrebbero antecedentemente importunato; che la tesi
secondo cui il fatto che, dalla sua partenza ad oggi, la sua famiglia
non abbia ricevuto minacce sarebbe da riportare alla diffusione della
notizia del suo espatrio (cfr. ibidem pag. 6/D54) risulta anch'essa
essere una mera supposizione di parte, per nulla corroborata; che
l'insorgente non ha mai denunciato i fatti accaduti alle autorità (cfr.
ibidem pag. 4/D30 e pag. 5/D40), giustificando tale comportamento
con il fatto che in ogni caso le persone che lo avrebbero minacciato
sarebbero comunque ritornate da lui con pretese ancora maggiori (cfr.
ibidem pag. 5/D41),
che, d'altronde, il ricorrente in sede di ricorso non ha apportato alcun
chiarimento alle suesposte dichiarazioni incongruenti e vaghe, vertenti
proprio su punti essenziali a fondamento della sua domanda d'asilo, le
quali erano già state evidenziate dall'UFM nella decisione impugnata,
che, visto quanto sopra, v'è ragione di ritenere che l'intero racconto del
ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo è manifestamente
inverosimile, così come è incredibile che egli abbia realmente e
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personalmente vissuto i fatti addotti, senza che sia necessario evocare
ulteriori elementi inconsistenti e incoerenti del racconto reso,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti
addotti dal ricorrente sono inverosimili e non contengono indizi propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della
protezione provvisoria,
che, quindi, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito
d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. GICRA 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr;
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, nel caso concreto, non emergono dalle carte processuali elementi
da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
nel nord dell'Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS
101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio
1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento)
nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio
reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile,
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, nelle tre
province nord-irachene di Dohuk, Erbil e Suleimaniya non vige, al
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momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione
politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come
generalmente inesigibile; che, segnatamente, lo stato della sicurezza è
più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese e che la situazione
dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro
dell'Iraq,
che, in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre
province curde è esigibile di principio, per gli uomini curdi, non sposati,
in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia
originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga
di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti,
oppure di relazioni con partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in
particolare 7.5.1 e 7.5.8),
che, in base alle risultanze dell'esame LINGUA effettuato il
21 giugno 2009, l'UFM ha escluso con certezza la provenienza del
ricorrente da C._______, rispettivamente ritenuto con certezza la sua
provenienza da un ambiente curdo, e, con molta probabilità, dall'Iraq
del Nord,
che, del resto, il ricorrente – in occasione del diritto di essere sentito
ed in sede di ricorso – non ha apportato argomenti validi atti a
confutare la fondatezza dell'esame LINGUA, rispettivamente le
conclusioni dell'autorità inferiore circa la sua provenienza,
che, inoltre, il ricorrente è nato a B._______ (provincia di Dohuk), dove
detiene tuttora il suo "stato civile" (cfr. verbale 1 pag. 4),
che, pertanto, vi è ragione di ritenere il ricorrente come originario di
una delle province sopraccitate,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
celibe e gode di un'esperienza professionale pluriennale come (...) (cfr.
verbale 1 pag. 2 e verbale 2 pag. 3/D20-21); che, inoltre, dispone in
Patria di una rete famigliare, ovvero i genitori, la sorella e cugini del
padre (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 pag. 2/D9-10),
che, infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
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degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera
per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che, visto quanto sopra, ne discende che l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e
possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e
relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura e ritenuta la temerarietà della stessa,
le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
Chiasso (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di Chiasso con
preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso
di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale (in
copia, anticipata via fax; allegato: incarto [...])
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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