B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5481/2010
S e n t e n z a d e l 2 8 f e b b r a i o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Thomas Wespi, Pietro Angeli-Busi;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Iraq,
rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell'allontanamento;
decisione dell'UFM del 1° luglio 2010 / N (…).
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Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato – minorenne – ha presentato in Sviz-
zera in data 24 marzo 2009;
i verbali d'audizione del 2 aprile 2009 (di seguito: verbale 1), del
25 maggio 2009 (di seguito: verbale 2) e del 16 giugno 2010 (di seguito:
verbale 3);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
1° luglio 2010, notificata all'insorgente in data 2 luglio 2010 (cfr. avviso di
ricevimento [act. A 30/1]);
il ricorso del 30 luglio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 2 agosto 2010);
l'ordinanza del 26 agosto 2010 con la quale il Tribunale conferma ricezio-
ne dello scritto del ricorrente del 2 agosto 2010 indirizzato all'UFM con il
quale chiedeva di ricevere gli atti;
l'invito all'UFM a formulare eventuali osservazioni o opposizioni alla tra-
smissione completa degli atti di cui all'incarto N (…) entro un termine fis-
sato al 9 settembre 2010;
l'ordinanza del 26 agosto 2012 con la quale il Tribunale ha esentato il ri-
corrente dal versamento di un anticipo delle presunte spese processuali;
lo scritto del 22 settembre 2010 con il quale l'UFM comunica di non op-
porsi alla compulsazione di tutti gli atti in libera consultazione, trasmet-
tendo quindi l'elenco atti aggiornato;
la decisione incidentale del 7 ottobre 2010 con la quale il Tribunale ha ac-
colto la domanda di compulsazione degli atti;
l'ordinanza del 3 novembre 2010 con la quale il Tribunale ha invitato
l'UFM ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 18 novembre 2010;
lo scritto del 16 novembre 2010 dell'UFM che rinvia ai considerandi della
decisione impugnata, proponendo la reiezione del gravame; scritto poi
trasmesso al ricorrente per conoscenza;
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ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggra-
varsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di-
ritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA),
né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle ar-
gomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5);
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che, preliminarmente, il Tribunale osserva che, non essendo stata impu-
gnata la decisione dell'UFM né sul punto dell'asilo, né circa la pronuncia
dell'allontanamento (cfr. ricorso, pag. 2), oggetto del litigio in questa sede
risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante l'esecu-
zione dell'allontanamento;
che dall'audizione sommaria si evince che l'interessato è cittadino irache-
no nato e con ultimo domicilio a C._______ nella provincia di Dohuk, Iraq
(cfr. verbale 1, pag. 1);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato l'esecuzione dell'al-
lontanamento del richiedente, siccome lecita, esigibile e possibile;
che quo all'ammissibilità dell'allontanamento ha ritenuto che la prosecu-
zione del viaggio del richiedente verso il Paese d'origine non sarebbe
contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera ana-
lizzando segnatamente gli obblighi derivanti dalla Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107), nonché la loro con-
cretizzazione nel diritto interno; che, di conseguenza, l'esecuzione dell'al-
lontanamento sarebbe lecita; che l'esecuzione dell'allontanamento sareb-
be pure ragionevolmente esigibile in quanto il richiedente proviene da una
delle tre province nord-irachene (Dohuk) controllate dall'autorità regionale
curda; che ivi egli avrebbe un'estesa rete famigliare e quest'ultimo go-
drebbe di un ottimo stato di salute che lo renderebbe abile al lavoro così
come allo studio; che, grazie alla situazione di sicurezza e di rispetto dei
diritti dell'uomo, nelle tre province nord-irachene non vigerebbe una situa-
zione di guerra generalizzata;
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato che l'esecuzione dell'allontana-
mento non sarebbe né lecita né ragionevolmente esigibile; che, quo
all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, il ricorrente ritiene
che giusta l'art. 22 CDF l'autorità avrebbe dovuto verificare e localizzare
la sussistenza di un'idonea rete familiare; che, l'UFM sarebbe incorso in
un accertamento incompleto dei fatti rilevanti non avendo verificato tali
aspetti nell'allontanamento del minore; che, inoltre, secondo giurispru-
denza costante, la valutazione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allonta-
namento di un minore non accompagnato presuppone la chiarificazione
dell'effettiva presa a carico dello stesso da parte dei parenti o di un'istitu-
zione specializzata secondo un esame individuale del caso; che, l'UFM
sarebbe pertanto nuovamente incorso in un accertamento incompleto dei
fatti rilevanti non avendo verificato tali aspetti;
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che, in conclusione il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'UFM per il completa-
mento dell'istruttoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzio-
ne dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese pro-
cessuali;
che, nella risposta al ricorso, l'UFM si è riconfermato nei considerandi del-
la querelata decisione; che, segnatamente, considerati gli evidenti ele-
menti di inverosimiglianza emersi in occasione delle tre audizioni circa la
sua situazione familiare, vi sarebbe da concludere, in sostanza, che l'in-
sorgente simuli l'asserita difficile situazione familiare per i bisogni della
causa; che, inoltre, riguardo alla sua rete familiare egli avrebbe affermato
chiaramente di essere in buoni rapporti con le due zie materne, con lo zio
ed i rispettivi figli; che, per il resto, ha rinviato ai considerandi della sua
decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso;
che, in limine, va osservato che il ricorrente ha preso conoscenza degli
atti di procedura trasmessigli con decisione del Tribunale del
7 ottobre 2010;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta
il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr);
che quo all'ammissibilità, in casu non emergono dalle carte processuali
elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento
dell'insorgente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.,
RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio
1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che inoltre, giusta la CDF, gli Stati contraenti collaborano per proteggere
ed aiutare i fanciulli per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo
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rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo
alla sua famiglia (art. 22 CDF);
che tale disposto concerne i richiedenti l'asilo oppure i rifugiati minorenni,
ad esclusione dei fanciulli la cui domanda d'asilo è stata respinta; ovvero
che da siffatto disposto non può essere dedotto un obbligo d'accertamen-
to per gli Stati contraenti circa il luogo di soggiorno dei familiari in caso
d'allontanamento di un fanciullo la cui domanda d'asilo è stata respinta
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricor-
so in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 13 consid. 5d.aa);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del minore non accompa-
gnato è ammissibile (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2
LAsi);
che, secondo prassi costante, l'interesse superiore del fanciullo giusta
l'art. 3 CDF è un elemento di rilievo per l'esame dell'esigibilità dell'esecu-
zione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; GICRA 2006
n. 24 consid. 6.2.1 e GICRA 1998 n. 13 consid. 5e);
che, sotto l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo devono essere
inclusi e considerati tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un possibile al-
lontanamento verso il Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3.2 -
9.3.4);
che nell'ambito di un esame approfondito possono essere di rilevanza i
seguenti criteri: l'età, la maturità, la dipendenza, il genere di contatti so-
ciali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua persona di rife-
rimento (in particolare la possibilità e la disponibilità di sostenere il fan-
ciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della formazione e il grado di in-
tegrazione in caso di un lungo soggiorno in Svizzera; che in particolare
quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, deve essere
tenuto conto in merito ad un esame delle possibilità ed ostacoli di un'inte-
grazione nel Paese d'origine del fanciullo, ritenuto che un fanciullo non
dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo ambiente familiare;
che dal punto di vista dello sviluppo psicologico del fanciullo non deve
essere tenuto conto solo della sua immediata sfera sociale (il nucleo fa-
miliare), ma anche il suo ulteriore inserimento sociale (cfr. GICRA 2006
n. 13 consid. 3.5 e GICRA 2005 n. 6 consid. 6);
che nel caso specifico non è certo contestata l'allegata minore età dell'in-
sorgente;
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che, infatti, sono state prese tutte quelle misure che in caso di minore non
accompagnato si impongono (annuncio al cantone e assegnazione di un
curatore [cfr. act. A 15/1 e A 17/2]);
che, non di meno, il ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non aver
esaminato il benessere del fanciullo in vista del rimpatrio ed in particolare
che nell'analisi dell'esigibilità dell'allontanamento, essa si sarebbe limitata
ad invocare l'inverosimiglianza delle allegazioni dell'insorgente per rinun-
ciare ad un'imprescindibile verifica dell'effettiva esistenza di una rete fami-
liare in grado di accoglierlo in occasione di un suo rimpatrio in Iraq; che in
altre parole, l'UFM avrebbe dovuto esaminare concretamente se il minore
non accompagnato avrebbe potuto reinstallarsi in Iraq presso parenti e se
questi ultimi avrebbero avuto i mezzi finanziari necessari per rispondere
alle sue più basilari esigenze di vita; che, a tal proposito, egli ha reiterato
di essere stato abbandonato dal padre e di aver quindi vissuto con la ma-
dre e lo zio materno e che da ultimo i loro rapporti si sarebbero grave-
mente deteriorati, infine egli avrebbe perso ogni contatto con la madre
che nel frattempo si sarebbe risposata e trasferita ad un indirizzo a lui
sconosciuto; che in altre parole, incombeva all'autorità inferiore la verifica
dell'effettivo e concreto rimpatrio dell'insorgente riguardo alla situazione in
Patria e alla relativa presa a carico da parte dei suoi genitori o di un altro
parente, in quanto al momento della pronuncia di detta decisione il richie-
dente era ancora minorenne;
che, in prospettiva, l'UFM avrebbe dovuto prendere in considerazione tutti
gli aspetti disopra elencati invece di limitarsi ad indicare, solo dopo
deduzione, che vista l'inverosimiglianza del racconto dell'interessato
riguardo ai presunti problemi familiari si presume che egli abbia un'estesa
rete famigliare e che egli intrattenga buoni rapporti con i suoi familiari;
che non di meno al momento a cui è ora giunta la causa, la questione,
per i motivi che seguono, può rimanere aperta;
che, questo Tribunale, senza misconoscere tutti gli aspetti elencati e deri-
vanti dagli obblighi internazionali, allo stato attuale della procedura, al ri-
corrente alle soglie della maggiore età, un procrastinarsi della procedura
tramite una sentenza che potrebbe portare a dover rinviare la causa
all'autorità inferiore per nuovo giudizio, non vede in che modo migliore
gioverebbe a tutela della causa del ricorrente, potendosi quindi esimere
eccezionalmente, peraltro anche da un punto di vista di stretta economia
processuale, dal rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione;
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che in casu va in particolare ritenuto che il ricorrente è socializzato duran-
te praticamente tutta la sua esistenza in Iraq e che il tempo trascorso in
Svizzera non è tale da implicare un suo sradicamento sociale nel paese
che lo ospita;
che, tutto ciò posto, questo Tribunale, dopo attento esame degli atti,
giunge alla ferma convinzione, che allo stato attuale un rinvio, malgrado
la maggiore età non sia per poco ancora formalmente raggiunta, non
possa più essere considerato inesigibile;
che, in altre parole, ancorché minorenne ai sensi del diritto svizzero, la
socializzazione è non di meno avvenuta in Iraq e non vi sono elementi dai
quali desumere che egli non possa avere una rete sociale in Patria, così
come certo è che egli ivi disponga di una discreta rete familiare, segna-
tamente gli zii ed i cugini, tutti residenti a C._______ – luogo in cui egli ha
vissuto per quattordici anni e che, con alcuni dei quali, egli ha intrattenuto
buoni rapporti, per cui si può presumere che non mancheranno di acco-
glierlo ed di agevolarne il reinserimento sociale (verbale 2, pag. 4 e 6 seg.
e verbale 3, pag. 4 seg.);
che quindi anche la restituzione degli atti all'UFM per il complemento
dell'istruttoria, così come richiesto nel gravame, in assenza di indizi che
rendono questo passo impellente, si rivelerebbe un esercizio fine a se
stesso;
che per il resto, quo alla sicurezza in Iraq, codesto Tribunale ha già avuto
modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk,
Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza ge-
neralizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un
rimpatrio come generalmente inesigibile; che, segnatamente, lo stato del-
la sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese; che,
inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel
sud e nel centro dell'Iraq; che, in particolare, l'esecuzione dell'allontana-
mento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini
curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona
interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo
e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o cono-
scenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5
consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8);
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che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione prov-
visoria (GICRA 2003 n. 24);
che, peraltro, l'insorgente potrà, se necessario, richiedere un aiuto al ri-
torno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Pa-
ese d'origine può essere ritenuta ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4
LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34
consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibi-
le;
che, da quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in ma-
teria d'esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la que-
relata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che, giusta l'art. 6 lett. b TS-TAF, non vengono prelevate spese proces-
suali (come anche le spese processuali relative alla decisione incidentale
del 7 ottobre 2010);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non vengono prelevate spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: