B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5487/2012
S e n t e n z a d e l 2 4 o t t o b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nata il (...),
B._______, nato il (...),
Russia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 3 luglio 2012 / N [...].
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Visto:
le domande di asilo che A._______ e suo figlio B._______ hanno presen-
tato in Svizzera il 24 maggio 2012;
il verbale del 1° giugno 2012 (di seguito: verbale) con il quale, tra le altre
cose, è stato concesso alla madre il diritto di essere sentita circa un'even-
tuale evasione della loro domanda d'asilo tramite una decisione di non
entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) con il relativo trasferimento verso l'Ita-
lia;
la decisione dell'UFM del 3 luglio 2012 (notificata agli interessati in data
18 ottobre 2012) di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, con contestuale pronuncia dell'allontana-
mento dei richiedenti verso l'Italia, ordinando l'esecuzione al più tardi il
giorno seguente la scadenza del termine di ricorso ed indicando che un
eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione
dell'art. 107a LAsi;
la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato il trasferimento
degli interessati verso l'Italia come lecito, ragionevolmente esigibile e
possibile, posto che, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del divieto
di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non sussi-
sterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti garantiti dal-
la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fon-
damentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e segnatamente del
relativo art. 3;
il ricorso del 19 ottobre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 22 ottobre 2012) – con allegata la decisione impugnata – con il
quale i ricorrenti hanno chiesto l'accesso a tutti gli atti di causa e l'asse-
gnazione di un termine per il completamento del ricorso, l'annullamento
della decisione impugnata e la restituzione degli atti all'autorità inferiore
per una nuova decisione nel merito, nonché la restituzione dell'effetto so-
spensivo al ricorso; che hanno altresì presentato una domanda di assi-
stenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il 23 ottobre 2012;
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ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che ricorrenti sono toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che, visto quanto sopra, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, nel ricorso, gli insorgenti hanno sollevato di avere subito alcune gravi
violazioni procedurali; che, segnatamente, la decisione dell'UFM sarebbe
stata notificata con un ritardo tale da ledere i propri diritti; che, inoltre, non
avrebbero potuto prendere visione degli atti relativi alla decisione; che, vi-
sto quanto precede, non sarebbero stati in grado di esercitare efficace-
mente i propri diritti;
che, pertanto, a titolo preliminare, occorre esaminare se l'UFM, nell'ambi-
to della notifica della propria decisone, ha effettivamente violato i diritti
degli interessati; che, in primis, il Tribunale osserva che i termini di ricorso
decorrono dal giorno della notifica della decisione e non dalla data appo-
sta su di essa; che, oltretutto, il lasso di tempo trascorso tra l'inoltro delle
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domande di asilo e la notifica della decisione dell'autorità di prime cure è
del tutto conforme alla prassi e non rappresenta un abuso di diritto; che,
pertanto, nel caso di specie non si rileva alcuna lesione o limitazione del
proprio diritto di ricorso per l'asserita tardiva notifica della decisione; che,
per quanto concerne la visione degli atti di causa, malgrado quando so-
stenuto in sede di ricorso, firmando l'avviso di notifica e ricevuta, l'insor-
gente ha confermato di avere ricevuto la decisione ed i relativi atti liberi in
consultazione; che, pertanto, anche in questo caso, non si rilevano viola-
zioni procedurali;
che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in
cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo
(art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esa-
minare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito
della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3); che giusta
l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi è esaminato il trasferimento del richiedente l'asi-
lo verso uno Stato membro e non l'esecuzione dell'allontanamento verso
tale paese giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10.2);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di
scritti;
che vi è luogo di determinare se l'UFM poteva applicare la disposizione di
cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, secondo la quale non entra in materia su
una domanda di asilo, allorquando il richiedente può rendersi in uno Stato
terzo competente a condurre la procedura di asilo e di rinvio, in virtù di un
accordo internazionale;
che, in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazio-
ne svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che
permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una do-
manda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD,
RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza relativa al trattamento
di una domanda di asilo secondo i criteri previsti nel Regolamento (CE)
n. 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'e-
same di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un
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cittadino di un paese terzo (GU L 50/1 del 25 febbraio 2003; di seguito:
Regolamento Dublino II) (cfr. art. 1 e 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylan-
trägen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz,
Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.);
che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la pro-
cedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo
essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il ri-
chiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso
uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 Regolamento Dublino II;
CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Eu-
ropäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed., Vienna 2010, n. 4 pagg. 86
seg.);
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di
asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato co-
me Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in
qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successiva-
mente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un
visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno,
sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale
la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazio-
ne con gli art. 6 a 13 Regolamento Dublino II);
che lo Stato membro sul territorio del quale il richiedente ha soggiornato
per un periodo continuato di almeno cinque mesi prima dell'inoltro della
sua domanda è tenuto a prendere in carico, nelle condizioni previste agli
art. 17 a 19 Regolamento Dublino II, il richiedente l'asilo che ha inoltrato
una domanda in un altro Stato membro (cfr. art. 10 cpv. 2 e 16 cpv. 1
lett. a Regolamento Dublino II);
che tale obbligo cessa se il cittadino di un Paese terzo si è allontanato dal
territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto citta-
dino di un Paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di
validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 16 cpv. 3 Rego-
lamento Dublino II);
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che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno
Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cit-
tadino di un Paese terzo (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2
Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del ci-
tato Regolamento; cfr. ugualmente l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nel caso di specie, la ricorrente ha dichiarato di essere giunta in
Svizzera con un visto turistico rilasciato dalle autorità italiane in data
23 maggio 2012 e con scadenza il 9 giugno 2012 (cfr. atto A7/8, pag. 5 e
verbale, pag. 5);
che il 18 giugno 2012, sulla base di quanto sopra, l'UFM ha presentato al-
le autorità italiane competenti una richiesta fondata sull'art. 9 cpv. 2 Rego-
lamento Dublino II, volta a riprendere in carico i richiedenti l'asilo (cfr. atto
A8/2);
che, con comunicazione del 3 luglio 2012, l'Italia ha accettato espressa-
mente il trasferimento degli interessati sulla base dell'art. 9 cpv. 2 Rego-
lamento Dublino II (cfr. atto A10/1);
che, nel corso dell'audizione, l'interessata non ha contestato la compe-
tenza dell'Italia per trattare la sua domanda d'asilo (cfr. verbale, pag. 11);
che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è data;
che nel ricorso gli insorgenti sostengono di non avere mai avuto intenzio-
ne di chiedere asilo in Italia; che, d'altronde, si sarebbero immediatamen-
te trasferiti in Svizzera; che, oltretutto, il visto rilasciato dalle autorità ita-
liane sarebbe scaduto; che, inoltre, le condizioni d'accoglienza italiane
non sarebbero tali da soddisfare le esigenze minime imposte dalla Sviz-
zera; che, in particolare, vi sarebbe ragione di temere che l'Italia non e-
samini con il necessario approfondimento le proprie domande d'asilo;
che, infine, tale Stato non sarebbe in grado di fornire loro un alloggio e
un'assistenza dignitosa;
che, in altri termini, un trasferimento in questo Stato li esporrebbe al ri-
schio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condi-
zioni di vita indegna;
che certo appartiene alle autorità svizzere di vegliare a che l'interessato
non sia esposto, in caso di trasferimento verso l'Italia, ad un trattamento
contrario al diritto internazionale, in particolare all'art. 3 CEDU;
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che, tuttavia, questo Stato è segnatario della Convenzione sullo statuto
dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), così come della
CEDU e della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura,
RS 0.105);
che non incombe quindi alla Svizzera determinare se i ricorrenti saranno
assistiti, dopo il loro trasferimento, in condizioni soddisfacenti;
che spetta agli insorgenti di provare che la loro situazione potrebbe con-
travvenire alle esigenze dell'art. 3 CEDU;
che, in effetti, vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale
pubblico da parte dello Stato di destinazione, appartiene al ricorrente di
inficiarla, adducendo dei seri indizi che permetterebbero di ammettere
che, nel suo caso particolare, le autorità di questo Stato non rispettereb-
bero questa garanzia e non gli accorderebbero la protezione necessaria o
lo priverebbero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte euro-
pea dei Diritti dell'Uomo [Corte EDU] M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta
n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sen-
tenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiun-
te C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011);
che i ricorrenti non sono stati in misura di stabilire che lo Stato di destina-
zione sarebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, su ri-
chiesta dei richiedenti l'asilo, ai loro bisogni;
che, segnatamente, se da un lato gli insorgenti hanno contestato la quali-
tà della presa in carico dei richiedenti l'asilo in Italia, dall'altro lato, essi
non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condi-
zioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire
alla CEDU in caso di esecuzione del loro trasferimento;
che, in particolare, essi non hanno stabilito che lo Stato di destinazione
violerebbe le norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio del
27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei ri-
chiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003);
che incomberà quindi ai ricorrenti di far valere la loro situazione specifica
e le loro difficoltà, in rapporto al loro statuto, nonché di prevalersene di-
nanzi alle autorità italiane competenti, utilizzando le vie di diritto adegua-
te;
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che, pertanto, in mancanza di tali prove, la presunzione secondo la quale
lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. senten-
za della Corte EDU M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del
21 gennaio 2011, par. 69, 342-343 e riferimenti citati; DTAF 2011/35);
che, visto quanto precede, i ricorrenti non hanno stabilito l'esistenza di un
rischio personale, serio e concreto che il loro trasferimento verso lo Stato
di destinazione sarebbe contrario all'art. 3 CEDU o ad un altro obbligo de-
rivante dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata;
che, in queste condizioni, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da
rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento degli interessati, né
delle ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1;
che, pertanto, non v'è ragione di applicare la clausola di sovranità
dell'art. 3 cpv. 2 1a frase Regolamento Dublino II;
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da par-
te della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame delle domande di asilo
dei ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino II ed è tenuta a riprenderli
in carico giusta le condizioni previste all'art. 20 Regolamento Dublino II;
che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia delle do-
mande di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi
ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente
all'art. 44 cpv. 1 LAsi, posto che i ricorrenti non possiedono un'autorizza-
zione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1);
che in siffatte circostanze non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge fe-
derale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giacché
detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel
quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10.2);
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia delle domande di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, è confermata;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali è divenuta senza oggetto;
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che, la domanda della concessione dell'effetto sospensivo diviene senza
oggetto con la presente sentenza;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: