B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5491/2013
S e n t e n z a d e l 7 o t t o b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (...), la moglie
B._______, nata il (...) e la figlia
C._______, nata il (...),
Afghanistan,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 4 settembre 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda di asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera il
31 luglio 2013,
la decisione dell'UFM del 4 settembre 2013, notificata agli interessati in
data 24 settembre 2013 (cfr. risultanze processuali), mediante la quale
detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda ai sensi
dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dei medesimi verso l'Italia;
il ricorso del 30 settembre 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato) inol-
trato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro
la menzionata decisione dell'UFM con il quale i ricorrenti hanno concluso
alla concessione dell'effetto sospensivo, all'annullamento della decisione
impugnata con rinvio degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisio-
ne, oltre che richiesto di essere posti al beneficio dell'assistenza giudizia-
ria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del
relativo anticipo;
la ricezione dell'incarto originale dell'UFM da parte del Tribunale in data
3 ottobre 2013;
gli altri fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi-
derandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrati-
va del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
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che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento;
che, in virtù dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Sviz-
zera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permet-
tono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di
asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD,
RS 0.142.392.68) – al quale la Svizzera ha aderito il 12 dicembre 2008 –
l'UFM esamina la competenza per il trattamento di una domanda di asilo
giusta il Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50
del 25 febbraio 2003, di seguito: Regolamento Dublino II) capo III
(cfr. dall'art. 5 all'art. 14), che stabilisce i criteri e i meccanismi che per-
mettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda
di asilo introdotta in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese
terzo (cfr. gli artt. 1 e 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999
sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäische Regelun-
gen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen un-
ter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo,
Basilea e Ginevra 2008, pp. 193 e ss.);
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di
asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato co-
me Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in
qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successiva-
mente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un
visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno,
sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale
la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazio-
ne con gli artt. 6 e 13 Regolamento Dublino II);
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza, ciascuno Stato membro
può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un
Paese terzo, anche se tale domanda non gli compete in base ai criteri
stabiliti (cfr. clausola di sovranità stabilita al cpv. 2 dell'art. 3 Regolamento
Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamen-
to, nonché l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
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che, nel caso di specie, dalle dichiarazioni dei ricorrenti e dalle indagini
effettuate dall'UFM con consultazione dell'unità centrale del sistema eu-
ropeo (EURODAC), è emerso che i medesimi sono entrati illegalmente in
Italia il (...) 2013;
che il (...) 2013, l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti una
richiesta, fondata sull'art. 10 cpv. 1 Regolamento Dublino II, volta alla ri-
presa a carico dei ricorrenti;
che il (...) 2013, le stesse autorità hanno espressamente accettato il tra-
sferimento dei medesimi verso l'Italia, in applicazione della citata disposi-
zione;
che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è accertata;
che, in sostanza, in sede ricorsuale gli autori del gravame fanno valere
che un trasferimento in Italia li esporrebbe al rischio di essere privati del
sostentamento minimo ed al rischio di vivere in condizioni indegne per
l'essere umano, ciò che costituirebbe una violazione dell'art. 3 CEDU;
che, tuttavia, l'Italia è segnataria della Convenzione del 28 luglio 1951
sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), così come della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) e della Conven-
zione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da
parte dello Stato di destinazione, appartiene ai ricorrenti di inficiarla, ad-
ducendo seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel loro caso
particolare, le autorità italiane non rispetterebbero questa garanzia o non
accorderebbero la protezione necessaria o li priverebbero di condizioni di
vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte
EDU] M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio
2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del
21 dicembre 2011);
che i ricorrenti non hanno potuto stabilire che lo Stato di destinazione sa-
rebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, su richiesta dei
richiedenti, ai loro bisogni;
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che, segnatamente, se da un lato i ricorrenti hanno contestato la qualità
della presa in carico dei richiedenti l'asilo in Italia, dall'altro lato, essi non
hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di
vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla
CEDU in caso di esecuzione del trasferimento;
che, in particolare, essi non hanno stabilito che lo Stato di destinazione
violerebbe le norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 genna-
io 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo
negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di seguito: direttiva
accoglienza);
che, peraltro, in Italia, oltre a strutture statali che garantiscono un alloggio
ai richiedenti l'asilo, vi sono altresì organizzazioni caritative che si occu-
pano dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.6.3);
che esistono certamente dei rapporti che testimoniano le importanti diffi-
coltà con le quali sono confrontati i richiedenti l'asilo in Italia, dal punto di
vista delle strutture di accoglienza, di alloggio e di impiego;
che, del resto, non si può certo ignorare che le autorità italiane sono con-
frontate con un importante afflusso di immigrati con conseguenti difficoltà
relative alla capacità delle strutture di accoglienza;
che, tuttavia, anche se il sistema di accoglienza e assistenza sociale sof-
fre di alcune carenze e che i richiedenti l'asilo non possono sempre con-
tare sulla presa a carico da parte delle autorità o delle organizzazioni cari-
tative private, il Tribunale non ritiene che in Italia vi siano violazioni siste-
matiche della direttiva sull'accoglienza (cfr. sentenza del Tribunale
D-5631/2012 del 24 gennaio 2013);
che questa visione ha trovato riscontro anche nella recente giurispruden-
za della Corte EDU (cfr. sentenza Corte EDU Mohammed Hussein ed altri
c. Paesi Bassi ed Italia [richiesta n. 27725/10] del 2 aprile 2013, par. 78);
che, ad ogni buon conto, va comunque sottolineato che secondo la giuri-
sprudenza della CGUE (cfr. sentenza, cause congiunte C-411/10 e C-
493/10 del 21 dicembre 2011, par. 84 ss.) delle violazioni minori alle nor-
me delle direttive di accoglienza e procedura non sono sufficienti ad im-
pedire il trasferimento di un richiedente l'asilo verso lo Stato membro
competente;
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che, in merito al riferimento alle decisioni di altri tribunali europei, il Tribu-
nale non è vincolato dagli accertamenti della giurisprudenza di un Paese
terzo;
che, in conclusione, la presunzione secondo la quale lo Stato di destina-
zione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. sentenza della Corte EDU
M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011,
par. 69, 342-343 e riferimenti citati);
che gli insorgenti possono quindi essere trasferiti in Italia; che le autorità
competenti per l'esecuzione dell'allontanamento hanno sufficiente tempo
per organizzarsi in maniera tale da tenere debitamente conto della situa-
zione particolare dei ricorrenti e della figlia; che non vi è motivo di dubita-
re che l'autorità preposta comunichi allo Stato italiano la presenza di una
bambina di pochi mesi; che, pertanto, non vi è ragione di temere da que-
sto punto di vista;
che, visto quanto sopra esposto, non sussiste un rischio personale serio
e concreto secondo cui il trasferimento degli insorgenti verso lo stato di
destinazione sarebbe contrario ad un obbligo derivante dal diritto interna-
zionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata;
che, a queste condizioni, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da
rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento, né delle ragioni
umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1;
che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato nel merito della do-
manda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi
e ne ha pronunciato il trasferimento verso l'Italia (cfr. art. 44 cpv. 1 LAsi e
art. 32 lett. a OAsi 1);
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della Legge fe-
derale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), dal momen-
to che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito
nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10,
p. 645);
che, in virtù di quanto sopra enunciato, la conclusione ricorsuale volta
all'annullamento della decisione impugnata va respinta;
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che, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto
e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di
asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di
concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un
anticipo equivalente alle presunte spese processuali sono divenute prive
di oggetto;
che, essendo le conclusioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito fa-
vorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del regola-
mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federa-
le [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: