Corte IV
D-549/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Blaise Pagan;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______,
B._______,
C._______,
Mongolia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 15 gennaio 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-549/2009
Visto:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data 27
dicembre 2007 in Svizzera,
i verbali d'audizione degli interessati del [...] e del [...],
la decisione dell'UFM del 4 marzo 2008, mediante la quale detto
Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art.
34 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31) ed ha ordinato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera
verso la D._______,
la sentenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) del 15 agosto
2008 che ha respinto il ricorso inoltrato dagli interessati contro la
suddetta decisione,
la riapertura della siffatta procedura d'asilo in data 11 dicembre 2008
da parte dell'UFM, non essendo più eseguibile l'allontanamento degli
interessati verso la D._______, in quanto l'autorizzazione alla
riammissione da parte del suddetto Paese sarebbe scaduta,
la decisione dell'UFM del 15 gennaio 2009,
il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 27 gennaio 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
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che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno
dichiarato di essere espatriati, nell'ottobre rispettivamente nel
novembre 2004, dopo che il marito sarebbe stato condannato ad una
pena di 11 anni per l'uccisione di un suo collega di lavoro, per cui
tuttavia si sarebbe dichiarato innocente nonché vittima di un complotto.
Approfittando di un congedo accordatogli dalle autorità carcerarie, nel
novembre 2004 il marito avrebbe lasciato il Paese, giungendo
dapprima in E._______ e poi in D._______, dove erano già arrivate la
moglie e la figlia. In D._______, gli interessati avrebbero presentando
domanda d'asilo, tuttavia senza successo. I medesimi sarebbero
rimasti a vivere illegalmente in D._______ fino al dicembre 2007,
allorquando alla stazione nord di F._______, il marito sarebbe stato
intercettato da un fratello e da due amici della vittima, i quali
sarebbero andati in D._______ per vendicarla. A quel punto, gli
interessati avrebbero deciso di scappare in Svizzera,
che, nella decisione del 15 gennaio 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei
Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate
dai richiedenti sono inverosimili siccome contraddittorie e vaghe, di
modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi
d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in
patria,
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che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi. L'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera entro il 16
febbraio 2009, e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel gravame, i ricorrenti sottolineano che sarebbero irrilevanti le
contraddizioni, nonché il carattere inconsistente delle loro dichiarazioni
come invece evidenziato dall'autorità inferiore, in quanto essi le
avrebbero spiegate già nel corso della seconda audizione. A dire degli
insorgenti, l'UFM si sarebbe dunque limitato ad una lettura parziale
delle loro allegazioni e non avrebbe altresì fornito nella sua decisione i
motivi per cui le considererebbe inconsistenti. Inoltre, gli autori del
gravame contestano che non emergerebbero indizi di persecuzioni per
procedere ad una decisione materiale. Infine, essi fanno valere che - in
caso di rinvio in Mongolia - sarebbero esposti a trattamenti inumani e
degradanti vietati in applicazione dell'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e la loro vita sarebbe in pericolo, in
quanto non potrebbero beneficiare della protezione da parte delle
autorità mongole. L'esecuzione del loro allontanamento non sarebbe
dunque né lecita, né ragionevolmente esigibile,
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria l'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il
Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2
lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale,
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che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, codesto Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha
effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero
dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una
presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione. In particolare,
gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive
in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi,
all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA),
che basti ancora rilevare che - al di là delle dichiarazioni
contraddittorie rettamente evidenziate dall'UFM - le vicende rese dai
ricorrenti a sostegno della loro domanda d'asilo sono contrarie ad ogni
logica dell'agire e dell'esperienza, e risultano quindi inverosimili. Tra le
tante considerazioni che possono essere segnalate, codesto Tribunale
osserva, infatti, che mal si comprende come al marito possa essere
stata attenuata la pena di ben 14 anni, senza alcun vero ricorso in
appello, ma solo grazie all'insistenza del suo avvocato, allorquando tra
l'altro lo stesso ricorrente pretenderebbe essere oggetto di accuse
ingiuste, dovute al fatto che i parenti della vittima farebbero parte del
corpo di Polizia ([...]). L'appartenenza di tali persone alle autorità è
rimasta una mera allegazione di parte. Allo stesso modo, è
assolutamente poco credibile che al ricorrente sia stato concesso un
congedo soltanto dietro semplice garanzia, dal momento che sarebbe
stato detenuto in un carcere di massima sicurezza e condannato per
omicidio. Inoltre, non si capisce come - in tali condizioni - la moglie
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abbia potuto farsi rilasciare il passaporto autentico del marito ([...]),
allorquando tra l'altro il ricorrente avrebbe affermato che la Polizia gli
avrebbe sequestrato "i documenti" ([...]). Per questi motivi, v'é quindi
ragione di concludere che se la vicenda resa dai ricorrenti fosse stata
veritiera, essa non si sarebbe certo svolta secondo tali modalità e
circostanze. Inoltre, il TAF rileva che non soccorre nemmeno gli
insorgenti l'asserzione - in particolare della moglie - secondo cui
costituirebbero un altro motivo d'asilo i problemi, nonché le pressioni
che essa avrebbe subito da parte della famiglia del marito ([...]). Infatti,
i ricorrenti non hanno saputo dare una motivazione unica e lineare
sull'origine di tali problemi, ragion per cui si deve concludere alla loro
inverosimiglianza ([...]). In siffatte circostanze, segnatamente evocata
l'inverosimiglianza delle vicende raccontate dagli insorgenti - i quali tra
l'altro non hanno fornito alcun elemento supplementare in sede di
ricorso - non appare motivo per ritenere che essi, non possano
ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente
sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo di terzi nei loro confronti. Inoltre, un eventuale errore
giudiziario ai danni dell'insorgente è di per sé irrilevante in materia
d'asilo,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in
Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF
osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
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coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che codesto Tribunale osserva che dalle carte processuali non
emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità
dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti.
Nella fattispecie, i ricorrenti sono ancora giovani ed hanno entrambi
una formazione ed un'esperienza professionale: il marito come
elettricista, mentre che la moglie come telegrafista ([...]). Gli insorgenti
non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (v. sulla
problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una loro permanenza in
Svizzera per motivi medici,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr). I ricorrenti, usando della necessaria diligenza,
potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8
cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile,
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che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole (art. 65 PA), la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che, infine, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5
PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
4.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
5.
Comunicazione a:
- ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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