B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5507/2014
Sen t en z a d e l 3 o t t o b r e 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice William Waeber;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (…),
Nigeria,
c/o Ufficio federale della migrazione,
Centro di registrazione e di procedura,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 2 settembre 2014 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
14 agosto 2014;
i verbali d'audizione del 21 agosto 2014 (di seguito: verbale 1) e del
27 agosto 2014 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
2 settembre 2014, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. Atto
A13/1);
il ricorso del 26 settembre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 29 settembre 2014);
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di-
ritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi);
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che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pagg. 300 seg.);
che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino nigeriano di etnia igbo; che egli sarebbe nato e cresciuto
a B._______ (Nigeria); che il medesimo avrebbe vissuto dal 2011 sino al
suo espatrio a Lagos (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 4);
che il richiedente sarebbe stato scelto per diventare il sacerdote del suo
villaggio; che, tuttavia, egli non avrebbe voluto assumere tale carica di
modo che sarebbe fuggito a Lagos; che a Lagos avrebbe tentato di bru-
ciare la caserma della polizia per vendetta a seguito della morte di un suo
amico; che, a seguito di tale circostanza avrebbe lasciato la Nigeria
(cfr. verbale 1 pagg. 7 e 8 e verbale 2, D41, pag. 5);
che nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili le dichia-
razioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare, le alle-
gazioni in merito alla tempistica degli avvenimenti narrati sarebbero diver-
genti; che, in aggiunta, i fatti descritti non sarebbero sufficientemente mo-
tivati;
che, pertanto, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso
verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM; che, se-
gnatamente, egli non otterrebbe in patria alcuna protezione in quanto egli
sarebbe ricercato proprio dalle autorità del suo paese; che, inoltre, le cica-
trici sul suo corpo proverebbero i riti subiti a causa del suo status di pre-
scelto; che, infine, la situazione di violenza che sarebbe presente in Nige-
ria, e particolarmente nella sua regione d'appartenenza, renderebbe inesi-
gibile il suo allontanamento;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale l'annullamento
della decisione dell'UFM del 2 settembre 2014 ed il riconoscimento della
qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo; che, in via subordinata,
ha chiesto la restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova deci-
sione nel merito; che, in subordine, ha chiesto la concessione dell'ammis-
sione provvisoria in Svizzera; che egli ha altresì presentato una domanda
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di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presunte
spese giudiziali con protestate spese e ripetibili;
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per-
sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include
il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati
le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che
sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richie-
dente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione
logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contra-
rio, così che quest'ultima risulti secondaria; che le dichiarazioni devono es-
sere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o
elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il
frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata,
delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al mi-
nimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio
valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici im-
pressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferi-
menti ivi citati);
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale
ritiene che le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente in
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corso di procedura sono inverosimili, giacché contraddittorie, lacunose, su-
perficiali e non corroborate da elementi consistenti, limitandosi, quo ai fatti
evocati, ad esprimere affermazioni generiche non fondate su alcun detta-
glio concreto;
che, a titolo d'esempio, il ricorrente ha dapprima sostenuto di essere stato
scelto come futuro sacerdote in seguito ad un tiraggio a sorte (verbale 1,
pag. 7); che, tuttavia, nel corso della seconda audizione, ha affermato di
non conoscere il motivo per cui sarebbe stato scelto, negando esplicita-
mente il tiraggio a sorte (cfr. verbale 2, D52-56, pag. 6); che, per quanto
concerne i problemi che avrebbe avuto con la polizia a Lagos, l'insorgente
ha dapprima sostenuto che a progettare l'incendio alla stazione di polizia
sarebbero stati in pochi (cfr. verbale 2, D86, pag. 8) allorché, interpellato
su quanti fossero di preciso, ha risposto di non saperlo in quanto sarebbero
stati tanti (cfr. verbale 2, D87, pag. 8) per poi nuovamente affermare che
sarebbero stati in pochi (cfr. verbale 2, D88, pag. 8); che, tuttavia, egli ha
nuovamente cambiato versione sostenendo di non sapere i nomi di coloro
che avrebbero progettato l'incendio in quanto sarebbero stati tanti (cfr. ver-
bale 2, D90, pag. 9); che egli non ha nemmeno saputo indicare per quando
sarebbe stato progettato l'incendio (cfr. verbale 2, D93, pag. 9); che, infine,
nella prima audizione l'insorgente ha affermato che la polizia avrebbe ini-
ziato ad arrestare i ragazzi della sua via
(cfr. verbale 1, pag. 8), allorché nella seconda audizione ha indicato di non
essere in grado di affermare se la polizia avesse arrestato qualcuno (cfr.
verbale 2, D102, pag. 9);
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconosci-
mento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fon-
damento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1);
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che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge
federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'al-
lontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile
(art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1
LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pub-
blico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo sta-
tuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83
cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non risulta caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che egli è giovane, ha frequentato sei anni di scuola ed ha esperienza
quale venditore di abbigliamento in strada (fr. verbale 1, pag. 4); che in pa-
tria ha una rete sociale ritenuto che vi vivono la madre, lo zio materno con
cui è cresciuto, un fratello, una sorella e diversi zii e cugini (cfr. verbale 1,
pag. 5);
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 e relativi riferimenti);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
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che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia
di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la que-
relata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto fe-
derale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, pertanto, visto l'esito della procedura, le spese processuali di
CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricor-
rente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: