B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5508/2018
Sen t en z a d e l 1 8 ma r z o 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo (giudice unico),
con l’approvazione del giudice Yanick Felley,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…), con la moglie
B._______, nata il (…), e la figlia
C._______, nato il (…),
Siria,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 24 agosto 2018 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera l’8 giu-
gno 2016 rispettivamente il 19 ottobre 2017,
i verbali d’audizione di B._______ del 13 giugno 2016 (di seguito: verbale
1 MG) e del 6 agosto 2018 (di seguito: verbale 2 MG),
i verbali di audizione di A._______ del 24 novembre 2017 (di seguito: ver-
bale 1 NM) e del 6 agosto 2018 (di seguito: verbale 2 NM),
i mezzi di prova versati agli atti dai richiedenti asilo nel corso della proce-
dura di prima istanza,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 24 agosto 2018, notificata agli interessati il 27 agosto 2018 (cfr. atto
A47), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pro-
nunciato l’allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera, ritenendo tuttavia
non ragionevolmente esigibile l’esecuzione del medesimo, per il che la con-
seguente ammissione provvisoria,
il ricorso del 26 settembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d’entrata: 27 settembre 2018) per mezzo del quale gli insorgenti sono in-
sorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
postulando l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento
dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo; in subordine, la restitu-
zione degli atti di causa all’autorità inferiore per un nuova decisione; an-
cora, l’ammissione provvisoria in svizzera; contestualmente e con protesta
di spese e ripetibili, una domanda volta alla concessione dell’assistenza
giudiziaria nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese proces-
suali e del relativo anticipo,
l’avviso di ricevimento trasmesso dal Tribunale ai ricorrenti il 2 ottobre
2018,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni tran-
sitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c
e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che conformemente all’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stati i ricorrenti posti al
beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con decisione del 24 agosto 2018 e non avendo con-
testato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa sede
risulta essere esclusivamente la questione della concessione dell’asilo,
che sui medesimi presupposti, la conclusione ricorsuale volta alla conces-
sione dell’ammissione provvisoria è da considerarsi priva di oggetto,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
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sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona-
lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiu-
dizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della
vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),
che viene riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettiva-
mente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento sog-
gettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo,
a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5),
che gli interessati, cittadini siriani di etnia assiriana e confessione orto-
dossa con ultimo domicilio ad Aleppo, avrebbero lasciato il loro paese d’ori-
gine a seguito dello scoppio della guerra civile e della distruzione della loro
abitazione; che nel corso della prima audizione entrambi hanno addotto di
non aver avuto problemi con le autorità né con terze persone; che
A._______ ha affermato di temere che i figli fossero arruolati per prestare
servizio militare senza tuttavia menzionare alcuna problematica concreta
dipendente da tale circostanza (cfr. verbale 1 MG; verbale 1 NM),
che sentiti ai sensi dell’art. 29 LAsi, i richiedenti asilo hanno dichiarato che
il loro figlio maggiorenne Alber, oggetto di separata procedura, sarebbe
stato fermato alcune volte dalle autorità con finalità di reclutamento; che
quest’ultimo sarebbe inoltre stato detenuto per diversi giorni; che le autorità
si sarebbero presentate al loro domicilio per cercare D._______ e l’altro
figlio Ibrahim, nonostante entrambi avessero ricevuto un rinvio del servizio;
che contestualmente a tale situazione i ricorrenti avrebbero ricevuto mi-
nacce e insulti dalle autorità; che nel corso del viaggio d’espatrio il figlio
D._______ avrebbe subito un fermo di una notte al confine; che in tale
circostanza, B._______ avrebbe dovuto passare la notte all’addiaccio in
compagnia dell’altro figlio Hanna, per poi giungere definitivamente in Li-
bano; che chiamata a giustificare l’assenza di tali indicazioni nel corso della
prima audizione, ella ha asserito di aver sottaciuto tali aspetti per paura di
ripercussioni sul marito; che quest’ultimo, rimasto inizialmente in patria, si
sarebbe a suo dire dovuto confrontare con ulteriori minacce ad opera delle
autorità; che proprio a causa della renitenza alla leva dei figli, nel dicembre
del 2015 A._______ sarebbe stato arrestato rimanendo recluso sino
all’aprile dell’anno successivo; che verso la fine dell’estate del 2017, questi
si sarebbe a sua volta recato a sua volta in Libano, raggiungendo poi i
famigliari in Svizzera (cfr. verbale 2 MG; verbale 2 NM),
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che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi);
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in
questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpre-
tazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere con-
siderate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che occorre altresì che il richie-
dente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere
creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le
sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in
corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza
motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse
nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non
è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute
da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante,
pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa
che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veri-
tiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve infatti ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),
che nella querelata decisione l’autorità di prima istanza ha ritenuto invero-
simile il resoconto degli interessati; che questi avrebbero dapprima ricon-
dotto l’espatrio alla guerra civile in atto ed alle conseguenze della stessa
adducendo presunte problematiche con le autorità derivanti dalla renitenza
dei figli solo in un secondo momento; che oltremodo, le allegazioni di
B._______ a proposito delle minacce subite si sarebbero rivelate vaghe e
stringate; che ella si sarebbe del resto contraddetta anche nell’ambito della
sola audizione sui motivi d’asilo, dichiarando prima che il figlio Ibrahim
avrebbe ottenuto un rinvio del servizio e di lì a poco che le autorità avreb-
bero ricercato anche quest’ultimo; che pure il racconto di A._______ a pro-
posito delle costanti minacce di cui sarebbe stato oggetto risulterebbe ge-
nerico e stereotipato; che d’altro canto, anche le allegazioni a proposito
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delle circostanze dell’arresto sarebbero palesemente inconsistenti così
come quanto addotto a proposito della successiva detenzione,
che con ricorso gli insorgenti contestano tale valutazione; che B._______
avrebbe inizialmente sottaciuto le minacce in quanto il marito si sarebbe
trovato ancora in Siria; che non si potrebbe ora ignorare il vissuto dramma-
tico di quest’ultima al momento dell’espatrio; che nonostante le audizioni
della SEM si svolgano in sicurezza le minacce delle autorità Siriane per-
marrebbero comprensibilmente preoccupanti per una persona nelle sue
condizioni; che a titolo esemplificativo, anche per quanto concerne il rac-
conto dell’ultima volta in cui le autorità si sarebbero recate a cercare i figli
al suo domicilio, l’autorità inferiore non avrebbe chiesto alcun chiarimento
all’insorgente; che per quanto attiene a A._______, giudicare le sue affer-
mazioni come artefatte sarebbe del tutto apodittico ed arbitrario dal mo-
mento che questi si sarebbe limitato a rispondere alle domande postegli;
che allo stesso modo, circa l’arresto, dal verbale si evincerebbero i dettagli
richiesti; che mal si comprenderebbe dunque, perché la coerenza delle ri-
sposte sarebbe stata ignorata; che lo stesso varrebbe per i particolari suc-
cessivamente forniti in merito alla detenzione; che chiunque potrebbe del
resto osservare come B._______ ed il figlio Hanna siano stati collaborativi,
entrando regolarmente in Svizzera e presentando alla SEM dei passaporti
in corso di validità; che i loro racconti nemmeno presenterebbero incon-
gruenze gravi, considerando oltretutto il lasso di tempo trascorso tra la
prima audizione della moglie e quella riguardante suo marito; che l’autorità
inferiore non avrebbe peraltro mai contestato che marito e moglie abbiano
riferito dei fatti in modo contrastante o difforme; che gli elementi fondamen-
tali su cui si basano le domande d’asilo sarebbero stati riferiti nelle mede-
sime modalità,
che la tesi ricorsuale non può essere seguita,
che il solo fatto che entrambi i ricorrenti, nel corso dell’audizione sulle ge-
neralità, abbiano omesso ogni riferimento alle vicissitudini intercorse in pa-
tria con le autorità, getta importanti dubbi sulla veridicità della versione ad-
dotta in prosieguo di procedura; che quandanche B._______ abbia in un
primo momento potuto sottacere tali circostanze per timore che A._______,
inizialmente rimasto in Siria, potesse subire ripercussioni, resta il fatto che
quest’ultimo, sentito ad oltre un anno di distanza, non abbia a sua volta
inizialmente fatto alcuna menzione delle minacce e della detenzione patite
nonostante gli fosse stata data ampia facoltà di esprimersi in proposito (cfr.
verbale 1MN, pag. 6); che è invero del tutto inspiegabile che una persona
oggetto di ricorrenti atti pregiudizievoli e vittima di una detenzione di oltre
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tre mesi in condizioni precarie risponda, oltretutto a precisa domanda, di
non aver mai avuto problema alcuni con le autorità (cfr. verbale 1MN, pag.
7; verbale 2MN, pag. 4); che del resto entrambi i ricorrenti in un primo mo-
mento hanno fatto riferimento alla situazione di insicurezza causata dalla
guerra civile erigendo detta circostanza a motivo d’espatrio (cfr. verbale
1MG, pag. 7, verbale 1 MN, pag. 7); che altresì, A._______, pur avendo
espresso già in un primo momento il timore che i figli potessero essere
convocati al servizio militare, non ha incomprensibilmente addotto alcuna
problematica concreta derivante da tale evenienza, lasciando intendere
che si trattasse di un semplice rischio astratto (cfr. verbale 1MN, pag. 7);
che d’altro canto, come lo ha rettamente constatato l’autorità inferiore, le
dichiarazioni di B._______ a proposito delle minacce subite si esauriscono
in un enunciato vago ed impersonale; che a titolo esemplificativo, quest’ul-
tima si è infatti limitata ad asserire che le autorità “volevano” i suoi figli e la
insultavano per questo motivo, che si recavano al suo domicilio chiedendo
“dove sono i figli; perché non ci sono i figli” (cfr. verbale 2MG, pag. 7); che
oltremodo, la ricorrente ha inizialmente addotto che il figlio maggiore non
avrebbe mai avuto problemi a causa del servizio militare in quanto avrebbe
ottenuto un rinvio (cfr. verbale 2MG, pag. 6) salvo poi di lì a poco riferirsi
incongruentemente anche a quest’ultimo al momento di elencare quali figli
fossero ricercati dalle autorità (cfr. verbale 2MG, pag. 7); che non fuga i
dubbi nemmeno lo scarso grado descrittivo di A._______ rispetto alle mo-
dalità della presunta incarcerazione (cfr. verbale 2MN, pag. 9: “siccome
erano venuti a chiedere per i miei figli e non li hanno trovati, allora quella
volta mi hanno portato con loro”) ed al trascorrere delle giornate presso la
sede della polizia militare (cfr. verbale 2MN, pag. 10: “mi interrogavano
chiedendo sempre dei figli e intimandomi di consegnarli, altrimenti avrei
avuto conseguenze peggiori ed ero in cella senza cibo adeguato, senza
igiene adeguata, con il solito tono minaccioso e maleducato”),
che pertanto si può a giusto titolo partire dal presupposto che il racconto
dei ricorrenti a proposito dei presunti atti pregiudizievoli di cui avrebbero
fatto l’oggetto non ossequi ai succitati criteri di verosimiglianza,
che va altresì rammentato che le difficili condizioni securitarie e congiuntu-
rali a cui gli insorgenti sono stati esposti rientrano nelle conseguenze del
conflitto in essere; che dette circostanze, seppur spiacevoli e di indubbia
gravità, non giustificano il riconoscimento dello statuto di rifugiato ma pos-
sono semmai essere prese in conto nell’ambito della valutazione dell’esi-
gibilità dell’allontanamento, come del resto avvenuto nel caso che ci oc-
cupa, laddove la stessa non è stata considerata data (cfr. sentenza del
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Tribunale D-5884/2015 del 13 aprile 2017 [pubblicata come ref.] consid.
6.10),
che oltremodo, la sola appartenenza alla comunità cristiana non risulta per-
tinente in ambito d’asilo, conto tenuto che la giurisprudenza del Tribunale
ha già escluso l’esistenza di una persecuzione collettiva in Siria (cfr. sen-
tenza del Tribunale D-5884/2015 consid. 6.11),
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che, il ricorso va respinto,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto.
che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l’esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal paga-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: