B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5511/2014
Sen t en z a d e l 1 ° o t t o b r e 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Contessina Theis;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (…),
Marocco,
c/o Ufficio federale della migrazione,
Centro di registrazione e di procedura,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 25 settembre 2014 / (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera in data
10 settembre 2014;
i verbali d'audizione del 15 settembre 2014 (di seguito: verbale 1) e del
25 settembre 2014 (di seguito: verbale 2);
il verbale della decisione dell'UFM del 25 settembre 2014, notificata
all'interessato il medesimo giorno (cfr. Atto A12/1), con la quale detto Ufficio
non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3
LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione
dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera;
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 26 settembre 2014 (cfr. timbro del plico
raccomandato; data d'entrata: 29 settembre 2014), nel quale il ricorrente
ha chiesto l'annullamento della decisione contestata e la trasmissione degli
atti di causa all'UFM per l'emanazione di una nuova decisione nel merito;
che, nel caso in cui non gli venisse concesso l'asilo, il ricorrente ha chiesto
la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; che, in aggiunta,
ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso
dell'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presunte
spese giudiziali;
la copia dell'incarto dell'UFM trasmessa via fax al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) il 29 settembre 2014;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una
decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF),
il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e
art. 52 PA);
che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito
ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato
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non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa (cfr. DTAF
2011/30 consid. 3);
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'asilo è inammissibile;
che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che in sede di audizione il richiedente ha dichiarato di essere cittadino
marocchino nato a Casablanca (cfr. verbale 1, pag. 3); che all'età di 17 si
sarebbe trasferito in Libia alla ricerca di un lavoro; che, in seguito agli
scontri sfociati in Libia, avrebbe deciso di emigrare in Europa (cfr. verbale
2, D19, pag. 3);
che, nella decisione contestata, alla quale si rinvia, l'UFM ha ritenuto che il
richiedente non avrebbe inoltrato una domanda di asilo ai sensi dell'art. 18
LAsi, non avendo manifestato la volontà di ottenere dalla Svizzera una
protezione contro persecuzioni;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione
siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente ritiene che l'autorità inferiore non avrebbe svolto
un accertamento completo dei fatti; che, in particolare, egli non avrebbe
avuto la possibilità di esporre i motivi d'asilo correlati al suo vissuto in Libia;
che, d'altronde, l'art. 3 LAsi farebbe riferimento anche al paese di ultima
residenza; che, in questo senso, l'insorgente fa valere che in Libia avrebbe
combattuto con un gruppo ribelle contro le truppe governative; che,
pertanto, egli chiederebbe asilo, oltre che per l'assenza di prospettive in
Marocco, pure per i fatti che avrebbe vissuto in Libia; che a comprova di
quanto precede l'insorgente ha allegato una fotografia in cui sarebbe
raffigurato nella sua tenuta da combattente in Libia ed una in cui sarebbe
raffigurato il capo del gruppo armato con cui avrebbe combattuto;
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che, giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande di asilo
che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi, questa
disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata
esclusivamente per motivi economici o medici;
che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo ogni
dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla
Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di
persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che,
pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti
dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate
unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di
agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per
contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18
LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi
(qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento di cui all'art. 44 LAsi (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e
relativi riferimenti);
che sono rifugiate le persone che, nel paese di origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così
come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti
gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio
paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da
una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie,
difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla
disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi
analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere
confrontata;
che, nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione
contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto
personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere
esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo paese di origine,
a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità,
appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche (art. 3 LAsi);
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che, infatti, il ricorrente ha espressamente ammesso di essere espatriato
essenzialmente per motivi economici (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2,
D19-22, pag. 3); che tali motivi, come manifestamente riconoscibile, non
rientrano, nella definizione di persecuzione in senso lato giusta
l'art. 18 LAsi; che anche nel ricorso l'insorgente non ha addotto alcun
nuovo argomento suscettibile di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che, in particolare, le
argomentazioni secondo cui non avrebbe avuto modo di esporre i motivi
d'asilo relativi al proprio soggiorno in Libia non sono credibili; che, infatti,
nelle audizioni gli è stato chiesto più volte se avesse menzionato tutti i
motivi d'asilo (cfr. verbale 1, pagg.7 e 8); che, oltretutto, ad esplicita
domanda di perché avesse deciso di lasciare la Libia, il ricorrente non ha
minimamente menzionato l'asserito coinvolgimento negli scontri tra ribelli
e governo libico (cfr. verbale 2, D19, pag. 3); che anche le foto allegate non
permettono di provare la sua appartenenza ad un gruppo armato, ritenuto
che nella foto l'uomo indicato come il ricorrente non è riconoscibile avendo
il volto parzialmente coperto; che, in ogni caso, i motivi d'asilo relativi alla
Libia non inficerebbero l'allontanamento verso il Marocco;
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che
l'insorgente in Marocco possa essere confrontato al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, per di più, la situazione nel paese d'origine non è caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della
popolazione nell’integralità del territorio nazionale;
che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [Oasi 1, RS 142.311]);
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che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS
142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento
deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr)
e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha
confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla
domanda di asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del
principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente
riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951
sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), nonché degli
impegni di diritto internazionale assunti dalla Svizzera (cfr. Giurisprudenza
ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo
[GICRA] 1996 n. 18 consid. 14b lett. e e relativi riferimenti);
che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento è
ammissibile (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, le autorità di asilo
possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo
sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permettano
loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e
alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (DTAF 2010/41
consid. 8.3.5 e relativi riferimenti);
che l'insorgente è giovane ha frequentato le scuole dell'obbligo ed ha
un'esperienza pluriennale di falegname (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 4); che
nel paese d'originale ha una solida rete famigliare ritenuto che vi risiedono
i genitori, un fratello e due sorelle oltre a vari zii (cfr. verbale 1, pagg. 4 e
5); che, pertanto, nulla osta al suo allontanamento in Marocco;
che anche il problema all'occhio destro non è tale da giustificare la sua
permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2
e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3); che, d'altronde, lo
stesso ricorrente ha ammesso di avere già ottenuto in patria cure efficaci
(cfr. verbale 2, D32-35, pagg. 4 e 5);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 4
LStr);
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che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento
indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34
consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: