Corte IV
D-5513/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 2 a g o s t o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nata il (...),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 29 luglio 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5513/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata ha inoltrato il (...) in Svizzera,
il documento che l'UFM ha consegnato alla richiedente lo stesso
giorno (cfr. act. A3) e mediante il quale l'ha resa attenta circa la
necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della
sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria
che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non
si entra nel merito della sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 7 luglio 2010 (di seguito: verbale 1) e del
22 luglio 2010 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 29 luglio 2010, notificata all'interessata lo
stesso giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal
ricorrente, act. A13),
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) il 2 agosto 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro
la precitata decisione dell'UFM,
la domanda di esenzione dal pagamento dell'anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta al TAF via fax il 3 agosto
2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
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che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art.
105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessata ha dichiarato di
essere cittadina algerina di etnia araba, nata e vissuta a
B._______/C._______ fino all'espatrio, avvenuto il 25 maggio 2010,
che ha altresì dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine per
timore di essere uccisa dal padre, il quale avrebbe combinato il suo
matrimonio con un cugino cinquantenne, rispettivamente per sottrarsi
alla proposta di matrimonio di quest'ultimo agli inizi del (...) e per poter
continuare la sua relazione amorosa con un ragazzo ripudiato dalla di
lei famiglia,
che l'interessata ha affermato di essersi spostata a D._______ in tass ì,
dove avrebbe trascorso una ventina di giorni presso la sorella del suo
fidanzato; che da lì si sarebbe imbarcata per l'Italia grazie all'aiuto di
un passatore; che da E._______ avrebbe poi raggiunto F._______ in
treno il 25 giugno 2010,
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che la ricorrente ha dichiarato di avere sempre viaggiato sprovvista di
documenti d'identità e di non essere stata mai controllata durante il
viaggio o all'entrata in Italia,
che l'interessata non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 29 luglio 2010, l'UFM ha sottolineato che la
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi
dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311], e dall'altro lato,
che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata
nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Algeria siccome lecita,
esigibile e possibile,
che nel ricorso l'insorgente, richiamati i fatti già esposti in sede di
audizione, ha denunciato come il clima durante l'audizione sarebbe
stato poco adeguato e che le sarebbe stata data la possibilità di fare
una pausa un'unica volta; che, inoltre, l'interprete presente, di origini
tunisine, si sarebbe espressa in un arabo diverso dal suo, ragione per
cui non le sarebbe stato possibile esprimere con chiarezza e
completezza le sue allegazioni; che ha altresì dichiarato di non aver
consegnato alcun documento, non per mancanza di volontà, bensì per
una situazione di oggettiva impossibilità; che, infatti, non avrebbe mai
posseduto un passaporto e ora, trovandosi in Svizzera e tenuto conto
della sua situazione famigliare, le sarebbe impossibile contattare sua
sorella per farsi mandare la carta d'identità, la quale sarebbe rimasta
al suo domicilio; che, pertanto, contesta che nel caso concreto non
sussistano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che,
inoltre, l'insorgente contesta che nella fattispecie non ricorrano i
presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori
chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza
di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento: che, difatti,
risulterebbe dagli atti che la sua vita sarebbe in grave pericolo a causa
della sua disobbedienza al padre; che, in tale contesto, ella sottolinea
che i diritti delle donne e la loro libertà di scelta sarebbero
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costantemente calpestati e lo Stato non farebbe nulla per intervenire
ed opporsi a determinate tradizioni; che, inoltre, l'uccisione di una figlia
da parte del padre a causa del rifiuto di accettare un matrimonio
combinato o di altre disobbedienze – comportamenti, questi, visti quali
grave offesa all'onore della famiglia –, sarebbe cosa frequente in
Algeria; che l'insorgente definisce le incongruenze sollevate dall'UFM
quali frutto della difficoltà a ricordare determinate date con precisione;
che ella è dell'avviso di avere chiarito gli aspetti temporali dei fatti
salienti della sua vicenda e di avere illustrato le ragioni di eventuali
incongruenze nel suo racconto; che ella denuncia il fatto che l'UFM
avrebbe da un lato, considerato illogico l'utilizzo di un telefonino,
senza, dall'altro, però averle mai chiesto precisazioni in merito,
rispettivamente circa le precauzioni da lei adottate per non farsi
scoprire dal padre; che, pertanto, la decisione dell'UFM sarebbe
scorretta ed inopportuna; che, infine, l'esecuzione del rinvio sarebbe
inesigibile, in quanto, in caso di ritorno in Algeria, sarebbe
abbandonata a se stessa, senza alcun sostegno famigliare o sociale,
che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
di dispensa dal versamento di un anticipo corrispondente alle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, in via preliminare, la censura ricorsuale della ricorrente in merito
allo svolgimento dell'audizione sui motivi d'asilo, in particolare
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sull'operato dell'interprete, risulta essere pretestuosa; che, difatti, la
richiedente stessa avrebbe avuto, ad ogni stadio dell'audizione, la
facoltà di richiedere un'interruzione della stessa o la rettifica della
traduzione resa dall'interprete, cosa che invece non ha fatto; che,
inoltre, apportando la sua firma in calce ai protocolli di audizione, dopo
aver preso conoscenza con corrispettiva traduzione delle sue
dichiarazioni verbalizzate, ha appieno confermato quanto allegato,
accettando nello stesso tempo le modalità con cui si sono svolte le
audizioni, ivi compresa la traduzione da parte dell'interprete,
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun
documento che adempia i criteri testé menzionati,
che, in merito all'asserito viaggio d'espatrio, l'interessata ha in
particolare dichiarato di avere sempre viaggiato sprovvista di
qualsivoglia documento e di non essere stata controllata né durante il
viaggio, né alla sua entrata in Italia (cfr. verbale 1 pagg. 3 e 8); che ella
ha peraltro dichiarato di ignorare il luogo di sbarco in detto Paese, di
non avere visto alcun cartello stradale in loco, di essere proseguita a
piedi in un luogo a lei sconosciuto, fino ad arrivare alla stazione di un
luogo che non saprebbe indicare, per poi – in maniera che non
saprebbe spiegare – prendere un biglietto per il treno fino a
E._______; che ella non saprebbe dove sarebbe passata in treno e
quanto tempo sarebbe durato detto viaggio; che, a E._______,
avrebbe trascorso cinque giorni presso dei marocchini conosciuti sul
treno, di cui ignorerebbe il domicilio esatto,
che le indicazioni dell'insorgente in merito al viaggio intrapreso ed alle
sue modalità risultano pertanto vaghe e non corroborate da elementi
descrittivi concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza; che,
inoltre, varcare il confine di Schengen senza subire alcun controllo –
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come la ricorrente sostiene di avere fatto – costituisce, allo stato
attuale, un'impresa pressoché impossibile,
che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che la ricorrente non può avere
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, peraltro, la ricorrente ha avuto quasi due settimane di tempo tra
l'audizione sulle generalità, quando è stata messa nuovamente a
conoscenza del dovere di versare agli atti documenti d'identità (cfr.
verbale 1 pagg. 4-5), e la seconda audizione, per farsi spedire la carta
d'identità lasciata al proprio domicilio; che ella, invece, nonostante
abbia, in un primo tempo, dichiarato di avere avuto contatto con la
sorella dopo l'espatrio (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 pag. 4/D18), in
un secondo tempo ha considerato un contatto con la sua famiglia
come impossibile (cfr. verbale 2 pag. 2/D5); che, peraltro ed alla luce
del contatto inizialmente avuto con la sorella dalla G._______, mal si
capisce come mai, durante il suo soggiorno in Svizzera, non si sia
preoccupata lei stessa di contattare nuovamente quest'ultima ed
abbia, per questo, invece incaricato il suo fidanzato (cfr. ibidem pag.
2/D7-12); che, inoltre, non risulta logico che la ricorrente abbia, in vista
del suo espatrio, da un lato, sottratto tutti i suoi gioielli dalla casa
materna (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 pag. 4/D18), ma abbia,
dall'altro, lasciato a casa la sua carta d'identità,
che la ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti,
ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei
documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in
possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di
concreto per procurarsene di nuovi,
che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dalla
ricorrente nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue
dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della
causa,
che la ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della
mancata consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
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stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato della richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 -5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriata per
il timore di essere uccisa dal padre, che condannerebbe la sua
relazione con un ragazzo ripudiato dalla famiglia, rispettivamente la
perdita della verginità prima del matrimonio ed il rifiuto di legarsi con
un cugino paterno quali grave offesa all'onore della famiglia,
che la ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, come rettamente indicato dall'autorità di prime
cure, la ricorrente ha reso svariate versioni circa la data del suo
fidanzamento; che, quale esempio tra tanti, in un primo momento ha
dichiarato di non ricordarsi il mese del 2007 in cui M. le avrebbe
chiesto la mano, per smentirsi indirettamente poco dopo, indicando
che cinque mesi dopo il fidanzamento, ovvero nel mese di (...), il padre
avrebbe colto in flagrante M. mentre fumava (cfr. verbale 1 pag. 5); che
anche in merito all'anno in cui avrebbe conosciuto M., l'insorgente ha
reso versioni discordanti, indicando il 2001 (cfr. ibidem pag. 5),
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rispettivamente il 2002 (cfr. verbale 2 pag. 6/D27-28); che lo stesso
dicasi per le risposte rese circa la reazione del padre: secondo una
prima versione, egli avrebbe rispedito i regali di fidanzamento al
mittente e, tramite la sorella C. della ricorrente, vietato a M. di
rimettere piede nella sua casa (cfr. verbale 1 pagg. 5-6), mentre che,
secondo un'altra versione, il padre avrebbe, tramite C., invitato la
madre di M. a casa loro al fine di comunicarle la rottura del
fidanzamento e ridarle i regali brevi manu (cfr. verbale 2 pag. 3/D18);
che l'insorgente si è contraddetta anche circa la somma di denaro
pagata al passatore per il viaggio in Europa, allegando dapprima che
sarebbe stato M. a vendere i suoi gioielli (cfr. verbale 1 pag. 7), e, in un
secondo momento, di essersene occupata lei stessa (cfr. verbale 2
pag. 5/D18); che la ricorrente non si è mai preoccupata di denunciare i
fatti alle autorità, spiegando tale comportamento col fatto che, se suo
padre fosse stato arrestato, la famiglia non avrebbe più avuto di che
vivere (cfr. verbale 1 pag. 6); che, alla luce di quanto precede, il
Tribunale si esime dall'elencare altri elementi di inverosimiglianza
presenti nel racconto dell'insorgente, peraltro già rettamente
menzionati nella decisione impugnata,
che, nel gravame, l'insorgente, rievocati in sostanza i motivi già esposti
in sede di audizione, non ha contestato o apportato chiarimenti atti a
capovolgere la conclusione d'inverosimiglianza a cui è giunta l'autorità
inferiore, né ha esplicitato in che misura la decisione dell'UFM sarebbe
da considerarsi arbitraria,
che, di conseguenza, v'è ragione di concludere alla manifesta
inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesima,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50
dell'8 dicembre 2009 consid. 8),
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che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Algeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art.
32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr;
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
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che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, ella è tuttora
giovane, ha frequentato nove anni di scuola dell'obbligo e, fino al suo
espatrio, è stata mantenuta dai genitori (cfr. verbale 1 pag. 2); che ella
dispone in Patria di una rete social-familiare, vivendo a B._______ i
genitori ed i (...) fratelli – di cui tre maggiorenni – e in altre zone della
H._______ diversi zii paterni, nella zona di I._______, rispettivamente
materni, nella zona di B._______ e J._______ (cfr. ibidem 1 pag. 3);
che, inoltre, ella non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera
per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
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tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della
ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del
Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla
spedizione della presenta sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e procedura di
F._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e procedura di F._______ (via fax, per
l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente
e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- K._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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