Corte IV
D-5514/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 2 a g o s t o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione di Emilia Antonioni, giudice;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 luglio 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5514/2010
Visto:
la prima domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data (...) in
Svizzera,
la decisione del 23 marzo 2010 dell'UFM che ha respinto la
menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento del ricorrente
dalla Svizzera,
la sentenza del 30 marzo 2010 del Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) che ha respinto il ricorso inoltrato da l
ricorrente contro la suddetta decisione,
la seconda domanda d'asilo in Svizzera che il ricorrente ha presentato
in data 19 luglio 2010,
i verbali dell'audizione sulle generalità (di seguito: verbale 1) e
dell'audizione, in virtù del diritto di essere sentito in merito
all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), (di seguito: verbale 2) entrambe
avvenute in data 27 luglio 2010,
il verbale della decisione dell'UFM del 27 luglio 2010, notificata
oralmente al ricorrente il giorno stesso (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 30 luglio 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in copia via fax il
3 agosto 2010 ed in originale il 4 agosto 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
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che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha
dichiarato di essere di etnia georgiana, originario di B._______
(C._______) e di aver avuto ultimo domicilio dal 1996 al suo espatrio a
D._______, nella provincia di E._______ (Georgia),
che egli ha affermato di aver lasciato la Svizzera dopo la conclusione
infruttuosa della sua prima procedura d'asilo, a seguito della sentenza
del Tribunale del 30 marzo 2010, e di essersi recato in Germania,
che egli ha inoltre affermato di aver inoltrato la sua seconda domanda
d'asilo per i medesimi motivi per cui ha depositato la prima, senza che
si siano aggiunte nuove ragioni a parte il fatto che suo cugino sarebbe
stato interrogato a più riprese da delle persone alla sua ricerca (cfr.
verbale 1 pag. 5 e verbale 2 pag. 2),
che, nella decisione del 27 luglio 2010, l'UFM ha constatato che la
prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti
dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la
qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha
anche pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la
sua esecuzione verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile,
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che nel ricorso l'insorgente fa valere che, poiché suo cugino sarebbe
stato interrogato più volte a suo riguardo, la sua situazione si sarebbe
aggravata e richiederebbe l'entrata nel merito della sua domanda; che
afferma inoltre di necessitare di due settimane per poter presentare
dei documenti provanti i rischi che egli incorrerebbe in caso di rientro
nel suo Paese d'origine,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria,
che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con
la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 23 marzo 2010, a
seguito della sentenza del 30 marzo 2010 del Tribunale con la quale
veniva respinto il ricorso inoltrato dall'insorgente,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, si esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, innanzitutto, il ricorrente ha, nel corso della prima audizione,
espressamente affermato che i motivi della sua domanda sarebbero gli
stessi di quelli invocati nel corso della prima procedura d'asilo (cfr.
verbale 1 pag. 5); che il ricorrente ha allegato il fatto che, in Patria, suo
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cugino sarebbe stato interrogato più volte a suo riguardo, unicamente
nel corso della seconda procedura (cfr. verbale 2 pag. 2); che, quindi,
vi è ragione di ritenere che questa semplice allegazione sia stata resa
per i fini di causa, poiché, se rivestisse l'importanza che il ricorrente le
dà in sede di ricorso, egli l'avrebbe immediatamente resa nel corso
della prima audizione; che, inoltre, come rettamente rilevato dall'UFM,
quest'allegazione attiene ai motivi esposti nel corso della prima
procedura d'asilo, peraltro, già stati considerati inverosimili; che, infine,
detta allegazione non fornisce alcun indizio circa eventuali pericoli ai
quali il ricorrente incorrerebbe in caso di rientro in Patria;
che non soccorre il ricorrente nemmeno l'affermazione secondo cui
egli sarebbe in procinto di ottenere dei documenti, non meglio
specificati, atti a provare le persecuzioni asserite; che egli, infatti,
avendo inoltrato la sua prima domanda l'8 febbraio 2010, ha già avuto
a disposizione tempo a sufficienza per completare le sue allegazioni;
che, pertanto, la stessa è una semplice allegazione pretestuosa, volta
a guadagnare tempo,
che, alla luce di quanto evocato, v'è ragione di concludere che non vi
siano indizi che siano intervenuti, fra la prima e la seconda procedura
d'asilo, fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per
la concessione della protezione provvisoria ai sensi della
giurisprudenza (cfr. Decisioni del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2009/53 consid. 4.2 pag. 769 e i relativi riferimenti),
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti
nuovamente addotti dall'insorgente nella presente procedura d'asilo,
non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria,
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel
merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
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che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr)
e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile,
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, dopo
l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato tramite l'Unione europea, da
Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
ha un'esperienza professionale quale (...) e dispone in Patria di una
rete famigliare, costituita da sua madre, sua nonna e suo cugino (cfr.
verbale 2 pag. 3) ed altri zii (cfr. verbale 1 pag. 4); che, inoltre, avendo
vissuto in Patria la maggior parte della sua vita non vi è motivo di
ritenere che il ricorrente non disponga di una rete sociale,
che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrie di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa
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emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, infatti, gli unici timori legati alla sua salute non sono attuali e si
riallacciano, come egli ha espressamente affermato, alle pretese
persecuzioni (cfr. verbale 1 pag. 6),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
F._______ (Raccomandata; allegato bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di F._______, (via fax,
con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare
l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale;
allegato: incarto N [...])
- G._______(in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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