B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5519/2019
Sen t en z a d e l 1 2 no vemb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Hans Schürch,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Afghanistan,
patrocinato da Massimiliano Minì,
SOS Ticino Protezione - Caritas Svizzera
protezione giuridica della Regione
Ticino e Svizzera centrale,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 11 ottobre 2019 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 1° luglio
2019,
i verbali relativi al rilevamento delle generalità dell’8 luglio 2019 (cfr. atto
10/6) al colloquio Dublino del 12 luglio 2019 (cfr. atto 14/2) ed alle audizioni
del 17 settembre 2019 (cfr. atto 30/21) e del 3 ottobre 2019 (cfr. atto 32/10),
la bozza di decisione negativa sull’asilo del 9 ottobre 2019 ed il parere al
riguardo del rappresentante legale,
la decisione della SEM dell’11 ottobre 2019 (notificata il giorno medesimo)
per il cui tramite detta autorità ha respinto la domanda d’asilo
dell’interessato pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla
Svizzera nonché l’esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e
possibile,
il ricorso del 21 ottobre 2019 con cui l’interessato ha postulato la
concessione dello status di rifugiato; in subordine di essere ammesso
provvisoriamente per inammissibilità ed inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento; alternativamente la restituzione degli atti all’autorità
inferiore per il completamento dell’istruttoria; il tutto con contestuale
domanda di assistenza giudiziaria e protesta di spese e ripetibili,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA,
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che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e
al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e
lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che il richiedente, cittadino afgano originario di Mazar-i Sharif, ha ricondotto
il suo espatrio ad alcune problematiche cui sarebbe stato confrontato
nell’ambito della sua attività lavorativa in qualità di medico attivo nella presa
a carico di tossicodipendenti a Kabul; che in una prima occasione, e
meglio, il 4 novembre 2017, egli avrebbe subito delle minacce ed un
pestaggio da persone ch’egli ritiene siano correlate al mondo della droga;
che il 13 aprile 2018, l’interessato avrebbe subito un’ulteriore aggressione
ch’egli riconduce ai medesimi autori; che il 28 settembre 2018 avrebbe
avuto luogo l’ultimo e più grave episodio della serie; che il ricorrente,
durante la sua permanenza nel centro di recupero in cui svolgeva la propria
attività, sarebbe stato violentato da un gruppo di persone precedentemente
ricoverate, cosa che gli avrebbe causato un sentimento di vergogna, tanto
che, non ne avrebbe parlato con nessuno preferendo lasciare il paese il 19
ottobre 2018; che ciò nonostante, il 4 dicembre 2018, alcune persone si
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sarebbero presentate presso il suo domicilio domandando di lui e
sequestrandogli il veicolo,
che nella querelata decisione, l’autorità inferiore ha considerato irrilevanti i
motivi d’asilo addotti dal richiedente,
che il ricorrente censura in limine il mancato rispetto, da parte dell’autorità
inferiore, dell’obbligo di audizione per il tramite di persone dello stesso
sesso in caso di allegazione di persecuzioni di natura sessuale e di altre
prerogative formali; che dopo aver richiamato la giurisprudenza di principio
del Tribunale al soggetto, il patrocinatore adduce di aver fatto notare in ben
tre occasioni, nell’ambito dell’audizione complementare del 3 ottobre 2019,
la violazione del diritto di essere sentito dell’insorgente, senza tuttavia che
l’autorità desistesse dalla verbalizzazione o che tentasse di riparare alla
carenza ricercando un interprete ed un verbalista di sesso maschile; che
la spiegazione della SEM in re all’assenza di un team di genere nel corso
della seconda audizione apparirebbe insufficiente e contraddittoria, avendo
detta autorità ammesso la segnalazione della problematica da parte della
rappresentanza salvo poi affermare che le violenze riferite nel corso della
prima audizione non rientrerebbero nelle cosiddette persecuzioni di
genere; che quandanche il richiedente abbia inizialmente dato il suo
assenso al prosieguo dell’audizione, il medesimo andrebbe ad ogni modo
considerato viziato dalla mancanza di informazione circa i suoi diritti in
“questi casi”; che inoltre, andrebbe ricordata la particolare condizione del
richiedente l’asilo nel contesto audizionale, ossia quella di una persona
posta di fronte ad un funzionario pubblico dotato di considerevoli poteri;
che lo stesso richiedente avrebbe del resto confermato al patrocinatore di
essersi sentito a disagio nel contesto, preferendo però assecondare
l’auditore; che la prassi costante circa la necessità di rendere attenti i
richiedenti asilo quanto ai loro diritti in caso di persecuzioni di genere non
sarebbe quindi stata rispettata; che d’altro canto, nel corso della prima
audizione alla rappresentanza legale non sarebbe stata data la possibilità
di porre domande circa i motivi d’asilo addotti dall’insorgente e che ciò gli
sarebbe indirettamente stato impedito anche nell’ambito dell’audizione
complementare vista l’impossibilità di affrontare determinate tematiche per
via dell’inadeguatezza delle persone presenti; che non di meno, nell’incarto
trasmesso dalla SEM sarebbe completamente assente l’indice dei mezzi
di prova trasmessi; che da ultimo, secondo l’elenco degli atti SEM
figurerebbe un preavviso di caso speciale al Cantone (atto A37/1) di cui
non sarebbe stata concessa visione alla rappresentanza legale,
documento di cui il ricorrente chiede ora l’edizione convinto che l’autorità
inferiore, pur riconoscendo la particolarità del caso, non abbia posto in
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essere tutte le misure necessarie onde accertare i fatti rilevanti,
che la tesi ricorsuale non può essere seguita,
che per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito, disciplinato
dall’art. 29 cpv. 2 Cost. comprende il diritto per l’interessato di consultare
l’incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne
l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative
risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 II
286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3); che per quanto attiene alla
procedura amministrativa federale, il diritto di essere sentito è
regolamentato agli art. 26 e seg. PA; che l’art. 32 cpv. 1 PA prevede in
particolare che prima di decidere, l’autorità apprezza tutte le allegazioni
rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile,
che se esistono indizi concreti di persecuzione di natura sessuale, o se la
situazione nello Stato di provenienza permette di dedurre che esiste
persecuzione di natura sessuale, il richiedente l’asilo è udito da una
persona del medesimo sesso (art. 6 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a
questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]); che detta regola si applica
tanto per le donne quanto per gli uomini; che la medesima vale altresì per
quanto concerne la scelta dell’interprete; che il disposto citato è una delle
concretizzazioni del diritto di essere sentito e tende alla protezione della
persona sottoposta all’audizione, essendo finalizzato a permetterle di
esporre in modo adeguato ed in maniera la più libera possibile i pregiudizi
di cui è stata vittima; che l’art. 6 OAsi, oltre ad essere liberamente
invocabile dall’interessato, obbliga altresì l’autorità inferiore a procedere in
tal senso; che il richiedente resta quantomeno libero di rinunciare ai diritti
derivanti dalla normativa, cosa che deve espressamente manifestare (cfr.
DTAF 2015/42 consid. 5.2 e rif. cit.),
che nel caso in disamina, l’audizione principale del 17 settembre 2019, nel
corso della quale l’insorgente ha riferito circa la persecuzione di natura
sessuale, non presta il fianco a critiche; che l’atto istruttorio in questione si
è infatti svolto nel pieno rispetto dei succitati principi, in presenza di un
team integralmente maschile; che la breve audizione complementare del 3
ottobre 2019 non ha direttamente affrontato l’episodio di violenza
incriminato, nel senso che non è stato richiesto al ricorrente di fornire alcun
dettaglio al riguardo,
che quanto accertato a proposito dello stupro nel corso dell’audizione
precedente è da ritenersi completo e non è stato messo in discussione
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dall’autorità inferiore, che si è basata su di un giudizio di rilevanza per
negare la concessione dell’asilo,
che si deve dunque partire dal presupposto che le esternazioni di cui al
verbale del 17 settembre 2019 siano state espresse senza
condizionamenti e dunque senza che il diritto di essere sentito
dell’insorgente sia stato violato,
che d’altro canto, come del resto ammesso anche nell’allegato ricorsuale,
il ricorrente, previa informazione circa il fatto che i motivi d’asilo in senso
stretto non sarebbero stati oggetto di ulteriori approfondimenti, ha dato il
suo assenso allo svolgimento della seconda audizione in presenza di un
team a composizione mista (cfr. atto 32/10, pag. 1),
che nonostante le doglianze del di lui patrocinatore, non pare del resto che
tale premessa sia stata disattesa, essendosi l’auditore in tale contesto
concentrato in particolare sui rapporti con i famigliari e sui luoghi di
soggiorno, questioni decisive rispetto alla valutazione dell’esecuzione
dell’allontanamento (cfr. atto 32/10, pag. 2 e seg.),
che in tale circostanza il ricorrente medesimo, chiamato ad esprimere le
sue riserve su di eventuali limitazioni del suo diritto di essere sentito, ha a
sua volta riferito di non aver nulla da aggiungere essendosi già potuto
esprimere esaustivamente nella prima audizione (cfr. atto 32/10, pag. 6),
che sui medesimi presupposti, nemmeno si può ritenere che l’insorgente,
la cui situazione di vulnerabilità a causa di persecuzioni di genere era del
resto già stata segnalata in tempi non sospetti (cfr. atto A12/2), non fosse
al corrente dei suoi diritti,
che la censura è invero del tutto pretestuosa, visto che la SEM ha
subitamente reso attento quest’ultimo circa la possibilità di invocare la
presenza di un team maschile nel caso in cui fossero state affrontate
tematiche sensibili (cfr. atto 32/10, D5),
che lo stesso valgasi quo alla presunta limitazione dei diritti della
rappresentanza, la quale era libera di richiedere un approfondimento della
tematica e di fornire precisazioni nell’ambito dell’audizione del 17
settembre 2019; che dagli atti non risulta infatti che l’autorità inferiore abbia
negato al patrocinatore del ricorrente la facoltà di intervenire, cosa peraltro
dimostrata dal fatto che l’ultima persona ad esprimersi in tale occasione
risulta essere stato lo stesso patrocinatore, essendo ovviamente la
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tematica trattata nel preciso istante (questione della scheda di memoria)
ininfluente,
che d’altro canto, la doglianza relativa alla mancata trasmissione dell’atto
37/1 appare d’acchito infondata; che non corrisponde infatti al vero che la
SEM non ha concesso in visione detto documento; che il medesimo è stato
classificato come atto non rilevante e non trasmesso d’ufficio in ragione di
considerazioni di ordine ecologico, essendo riservato il caso di un’espressa
richiesta in tal senso; che orbene, proprio detta richiesta non è mai
pervenuta all’autorità inferiore; che visto quanto precede e per ragioni di
economia procedurale, inteso che si tratta di una semplice nota per il cui
tramite l’autorità cantonale viene resa partecipe circa l’esistenza di una
malattia psichica, come del resto ammesso anche nella decisione
avversata, nemmeno è giudizioso dare ora seguito alla richiesta di visione
atti,
che dall’incarto medesimo della SEM si evince inoltre quali siano i mezzi di
prova versati agli atti, per il che nemmeno si può constatare una violazione
dell’obbligo di costituire un incarto completo,
che quanto al merito della questione, la SEM ha considerato irrilevanti i
pregiudizi subiti dall’insorgente in quanto non dettati da un motivo di cui
all’art. 3 LAsi, posto che quest’ultimo sarebbe libero di rientrare nel luogo
d’origine a Mazar-i Sahrif, ove non si creerebbero ulteriori situazioni di
conflitto con le persone coinvolte nello spaccio di droga; che quanto
all’esistenza di una persecuzione di genere, l’autorità inferiore ha
rammentato come non sarebbe sufficiente un singolo episodio, bensì si
necessiterebbe che gli atti pregiudizievoli siano ingenerati da tale
circostanza,
che al riguardo l’insorgente lamenta delle incongruenze nel ragionamento
argomentativo dell’autorità di prima istanza, segnatamente circa i presunti
autori delle aggressioni; che non apparrebbe illogico ritenere che la SEM
si sia riferita ad un conflitto di interessi con le organizzazioni di spacciatori
e trafficanti che si vedevano danneggiate dall’azione dell’interessato; che
questi avrebbe manifestato una profonda sofferenza rispetto alla violenza
subita; che il patrocinatore illustra quindi, per il tramite di diversi riferimenti
giurisprudenziali, il profilo accresciuto di rischio dell’insorgente derivante
dalla sua attività lavorativa; profilo che la SEM avrebbe misconosciuto; che
rispetto a tali gruppi di persone le forze di sicurezza non sarebbero in
misura di fornire un’infrastruttura di protezione funzionante ed efficiente;
che d’altro canto, a tutti gli episodi di violenza nei confronti del ricorrente
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avrebbe fatto seguito una qualche forma di segnalazione; che una delle
persone che lo avrebbe aggredito la seconda volta sarebbe già stata
presente nella prima occasione, cosa che dissiperebbe ogni dubbio quanto
al fatto che il ricorrente fosse l’obbiettivo di un’organizzazione criminale;
che tutte le segnalazioni non avrebbero impedito ai responsabili di andare
a cercare il richiedente presso la sua abitazione a Kabul dopo il suo
espatrio; che differentemente da quanto ritenuto dalla SEM, le persecuzioni
sarebbero da imputare ad un sodalizio criminale facente capo ad un certo
Shir Alam, nominativo già indicato dall’insorgente in corso di procedura e
segnalato da diverse fonti e dall’Ordinanza del 2 ottobre 2000 che istituisce
misure nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate ad Osama
bin Laden, al gruppo "Al-Qaida" o ai Taliban quale ex ministro
dell’agricoltura durante il governo dei Talebani,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di
essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che i pregiudizi costituiscono inoltre un motivo rilevante per il
riconoscimento dello statuto di rifugiato allorquando sono relazionabili in
maniera discriminatoria ai connotati di genere (cfr. sentenze del Tribunale
E-2472/2018 del 5 giugno 2018 consid. 5.2; E-325/2015 del 1° dicembre
2016 consid. 3.3),
che la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv.
1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di
condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza
(cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-2960/2017 del 27 giugno 2017),
che nel presente caso, gli atti pregiudizievoli subiti dall’insorgente, per
quanto deplorevoli, si relazionano ad azioni di criminalità comune, essendo
gli stessi con ogni probabilità espressione della volontà di osteggiare la sua
attività di contenimento delle problematiche legate all’abuso di droga da
parte di ambienti traenti vantaggio da tali attività illecite,
che in assenza di connotati di cui all’art. 3 LAsi, non si può dunque di
principio riconoscere ai medesimi alcuna rilevanza in materia d’asilo,
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che nemmeno la tesi circa la motivazione di genere risulta sorretta da
elementi concreti; che l’aggressione incriminata non è infatti stata
occasionata dalla sua appartenenza al genere maschile ma bensì dai
motivi di cui sopra, essendo lo sfondo sessuale l’esito e non la causa degli
atti in parola,
che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la
concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata
senza che si necessiti l’esame delle ulteriori censure dell’insorgente,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM
pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia
(art. 44 LAsi),
che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4),
che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell’allontanamento,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione
dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile
(art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI),
che è sufficiente che una di queste condizioni non sia adempiuta, perché
la SEM disponga l’ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStrI),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione
dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che nel proprio gravame, l’insorgente ritiene che tale conclusione debba
essere disattesa; che quandanche non dettate da motivi rilevanti ai sensi
dell’art. 3 LAsi, le aggressioni e le minacce ai suoi danni siano tali da
configurare un “real risk”; che l’insorgente avrebbe invero dimostrato di
essere oggetto di una persecuzione mirata che non sembrerebbe poter
essere evitata semplicemente cambiando domicilio; che il ricorrente non
potrebbe ad ogni modo fare ritorno a Mazar-i Sharif; che egli non
risiederebbe più in loco dal 2009 e nel 2016 anche i suoi genitori si
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sarebbero trasferiti a Kabul; che in detta città egli non disporrebbe di alcun
alloggio di proprietà e non avrebbe mai svolto attività lavorative; che le
circostanze particolarmente favorevoli prescritte dalla giurisprudenza non
sarebbero pertanto adempiute; che la sola esistenza di buoni rapporti con
i famigliari non dirimerebbe la questione della sua presa a carico; che da
ultimo, la rappresentanza sottolinea come nonostante gli importanti
problemi di salute in capo all’insorgente, nella decisione avversata la
tematica non sarebbe stata sufficientemente affrontata; che il foglio di
trasmissione delle informazioni mediche del 3 ottobre 2019 evidenzierebbe
lo stato di depressione e dispepsia del richiedente; che tale circostanza
sarebbe stata ben nota all’autorità inferiore ben prima che notificasse il
progetto di decisione, ma non avrebbe impedito di emettere il
provvedimento pur in assenza di una diagnosi definitiva,
che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione non può essere
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza,
lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa-
zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica,
che la disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la
violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata;
che essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allonta-
namento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse
non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che
sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente
e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame,
a una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino
alla morte; che tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono
l’ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di
alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a
concretizzare una tale esposizione al pericolo (cfr. DTAF 2014/26 consid.
7.6-7.7 e relativi riferimenti),
che nell’ambito di diverse analisi del Paese dal punto di vista della
sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI,
questo Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan,
già critica, è ulteriormente peggiorata nell’ultimo periodo; che sotto il profilo
umanitario, la situazione nelle aree rurali del paese è a tal punto grave da
potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi
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dell’art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-
4287/2017 dell’8 febbraio 2019 e D-5800/2016 del 13 ottobre 2017),
che per quanto concerne la città di Mazar-i Sharif, la giurisprudenza ha
recentemente confermato che, pur con le dovute riserve del caso, tale
località sia tutt’ora tra le più stabili e sicure del paese, di modo che, non si
debba partire dall’assunto quanto ad una generale inesigibilità del ritorno
verso la stessa (cfr. sentenza D-4287/2017 dell’8 febbraio 2019 consid. 7),
che ciò significa che in presenza di elementi particolarmente favorevoli,
l’esecuzione dell’allontanamento verso la città di Mazar-i Sharif risulti, ora
come prima, ragionevolmente esigibile; che è il caso in presenza di un
uomo giovane ed in buone condizioni di salute il quale può vantare
esperienza lavorativa e dispone di una solida rete di rapporti sociali nonché
della possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un
alloggio in loco (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.2; si veda anche: sentenze
del Tribunale D-5800/2016 consid. 8.4 e D-620/2017 del 15 febbraio 2018
consid. 8.2),
che nella presente disamina, l’insorgente proviene proprio da Mazar-i
Sharif, ove ha vissuto ininterrottamente dalla nascita e sino al 2009; che
seppur si sia successivamente trasferito nella capitale dapprima per ragioni
di studio ed in seguito lavorative, egli vi ha fatto regolarmente ritorno, tanto
che, perlomeno sino ad un certo punto della sua vita, Mazar-i Sharif può
essere definita quale centro dei suoi interessi; che ad oggi nella città
risiedono il fratello e la sorella maggiore oltre ad altri parenti, con i quali
l’insorgente ha dichiarato intrattenere ottimi rapporti; che anche la
fidanzata secondo il rito tradizionale è domiciliata nella regione; che il
ricorrente è una persona estremamente istruita rispetto agli standard
afghani e nonostante la giovane età dispone di un’importante esperienza
lavorativa e di indubbie capacità socio-culturali, per il che non vi sono dubbi
quanto al fatto che possa trovare sbocchi lavorativi nella regione senza
essere posto in una condizione di minaccia esistenziale,
che parte delle summenzionate condizioni favorevoli sono dunque
inequivocabilmente adempiute,
che quo alle condizioni di salute, dagli atti risulta che il ricorrente in corso
di procedura abbia sofferto di alcuni episodi depressivi; che in riscontro ai
medesimi, è stata necessaria la prescrizione di farmaci psicoattivi e
l’impostazione di ulteriori visite mediche (cfr. in particolare atto 38),
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che conto tenuto del particolare contesto afgano, nell’ambito della
valutazione dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento non era
però sufficiente determinare se l’interessato potesse o meno fare capo a
trattamenti nel proprio paese d’origine, necessitandosi invece un
apprezzamento più approfondito delle sue condizioni di salute rispetto agli
imprescindibili fattori favorevoli summenzionati,
che omettendolo l’autorità inferiore ha in parte misconosciuto la
giurisprudenza del Tribunale e con ciò l’art. 83 cpv. 4 LStrI,
che alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto limitatamente
all’esecuzione dell’allontanamento e per il resto è respinto,
che non essendo la questione matura per il giudizio, segnatamente alla
luce dei controlli medici pianificati, risulta ora giudizioso retrocedere gli atti
all’autorità di prime istanza per il completamento dell’istruttoria e
l’emanazione di una nuova decisione (art. 61 cpv. 1 PA),
che la SEM è richiesta di attualizzare la situazione medica dell’insorgente
e di valutarne l’influsso sull’esigibilità del suo allontanamento verso
l’Afghanistan,
che, in altre parole, dopo aver raccolto tutti gli elementi necessari, l’autorità
inferiore è chiamata a determinarsi sullo stadio del disturbo nonché sul suo
grado di gravità, il presumibile decorso, l’eventuale terapia da svolgere, in
modo da dare un quadro completo ed esaustivo tale da accertare la
sussistenza dei fattori favorevoli di cui alla giurisprudenza citata,
che in altri termini, si necessiterà di valutare se e in che modo, le sole
condizioni di salute dell’interessato, siano tali da far decadere i requisiti
necessari per disporre il suo allontanamento verso Mazar-i Sharif,
che essendo le conclusioni del ricorrente sul punto di questione della
concessione dell’asilo e del riconoscimento della qualità di rifugiato da
considerarsi prive di possibilità di esito favorevole al momento dell’inoltro,
la domanda di assistenza giudiziaria relativamente alla conclusione
indipendente volta alla concessione dello statuto di rifugiato va respinta e
le spese processuali ridotte quantificate in CHF 350.– da porre a suo carico
(art. 63 cpv. 1 e 5 e 65 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
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che per il resto ai sensi dell’art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità
ripetibili quando il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato
dalla SEM a norma dell’art. 102h LAsi,
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5519/2019
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto limitatamente all’esecuzione dell’allontanamento. I punti
3 e 4 della decisione della SEM dell’11 ottobre 2019 sono annullati e gli atti
di causa sono trasmessi all’autorità inferiore per la pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto il ricorso è respinto e la
decisione è da reputarsi cresciuta in giudicato.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è parzialmente respinta
relativamente alla conclusione volta alla concessione dello statuto di
rifugiato. Per il resto è priva d’oggetto.
3.
Le spese processuali ridotte di CHF 350.– sono poste a carico del
ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
4.
Non vengono assegnate indennità ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: