B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5532/2017
Sen t en z a d e l 5 f e bb r a i o 20 19
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
William Waeber, Gérald Bovier,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Eritrea,
patrocinato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico,
Studio Legale Iglio Rezzonico,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 31 agosto 2017 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino eritreo di etnia tigrina e asserito minorenne, è nato e
cresciuto a C._______, nella Regione Gasc-Barca, ed è espatriato il
17 febbraio 2016 (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 28 lu-
glio 2017 [atto A16/17, di seguito: verbale 1], pagg. 3 e 5). Il 13 luglio 2017
è giunto in Svizzera ed ha depositato domanda d'asilo. L'esame radiologico
della mano al quale egli è stato sottoposto il 21 luglio 2017 ha confermato
la sua minore età (cfr. atto A11/2).
B.
Sentito sui motivi d'asilo il richiedente ha dichiarato di aver lasciato l'Eritrea
una prima volta il 5 gennaio 2015 dopo un litigio con la madre in merito al
bestiame di cui doveva occuparsi. Giunto in Sudan, nei pressi del confine
eritreo, sarebbe stato arrestato. Grazie all'intervento della madre ed alla
presentazione del certificato di battesimo, della pagella scolastica, nonché
dopo aver pagato 50'000 Nakfa e fornito un garante egli sarebbe stato ri-
lasciato (cfr. verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 23 agosto 2017
[atto A23/16, di seguito: verbale 2], D67). Dopo il rilascio egli avrebbe do-
vuto presentarsi per un anno una volta al mese per dimostrare che era
ancora in Patria (cfr. verbale 2, D102-D105). Dopo dieci volte, egli non vi si
sarebbe più recato, ma tuttavia non sarebbe stato ricercato dai militari (cfr.
verbale 2, D105). In seguito, egli sarebbe stato nuovamente arrestato dai
militari con l'accusa di voler espatriare mentre nei pressi del suo villaggio
era alla ricerca delle capre di famiglia disperse. Dopo 10 giorni di prigionia
sarebbe riuscito a scappare e sarebbe direttamente espatriato in Etiopia
(cfr. verbale 2, D17).
C.
Con decisione del 31 agosto 2017, notificata il 1° settembre 2017 (cfr.
atti A29/1 e A 30/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito:
SEM) ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente per motivi sogget-
tivi insorti dopo la fuga – negandogli tuttavia la concessione dell'asilo – ha
pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l'ha messo al beneficio
dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allon-
tanamento.
D.
Il 29 settembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
2 ottobre 2017) l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione
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con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tri-
bunale), chiedendo in via principale l'annullamento della decisione impu-
gnata e la concessione dell'asilo in Svizzera, in subordine, la trasmissione
degli atti di causa alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni. Conte-
stualmente ha presentato una domanda di esenzione dal pagamento anti-
cipato delle spese di giudizio, con protestate tasse, spese e ripetibili.
E.
Con decisione incidentale del 18 ottobre 2017, il Tribunale ha accolto la
richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle pre-
sunte spese processuali e nel contempo ha trasmesso alla SEM una copia
del ricorso invitandola ad esprimersi in merito.
F.
La SEM, con osservazioni del 27 ottobre 2017, ritiene che il ricorso non
contiene nuovi fatti o mezzi di prova che potrebbero giustificare una diversa
valutazione e propone la reiezione del gravame.
G.
In sede di replica, con osservazioni del 29 novembre 2017, il ricorrente ha
nuovamente proposto l'accoglimento del gravame.
H.
Con duplica del 14 dicembre 2017, la SEM rinvia ai suoi considerandi con-
fermandoli pienamente.
I.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
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Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato rico-
nosciuto quale rifugiato e posto al beneficio dell'ammissione provvisoria
per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del
31 agosto 2017 e non avendo censurato la pronuncia dell'allontanamento,
oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la decisione
riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo.
4.
4.1 Nella decisione querelata, l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimili in
quanto non sufficientemente sostanziate le allegazioni dell'interessato in
merito al secondo arresto ed al periodo trascorso in prigionia. Malgrado
sarebbe stato più volte esortato a dare delle risposte più precise, il suo
racconto in merito al momento del fermo e al tragitto fino all'arrivo alla casa
dei militari, sarebbe piuttosto scarno. Parimenti sterile ed estremamente
concisa risulterebbe la descrizione del luogo in cui sarebbe stato trattenuto
dieci giorni e di come vi trascorreva il tempo. La SEM ha tuttavia ritenuto
che, essendo l'interessato già stato fermato dalle autorità eritree dopo il
suo primo espatrio avvenuto il 5 gennaio 2015 ed essendo in seguito stato
liberato con la garanzia che non avrebbe più lasciato il paese, con l'espatrio
illegale dall'Eritrea avvenuto il 17 febbraio 2017 egli si sarebbe esposto ad
una situazione di persecuzione determinante in materia d'asilo. Pertanto,
gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la
fuga, escludendolo tuttavia dalla concessione dell'asilo.
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4.2 In sede di ricorso, l'insorgente contesta innanzitutto la valutazione della
SEM in merito all'inverosimiglianza del suo secondo arresto. In particolare,
la decisione si baserebbe unicamente su quanto riportato nel verbale d'au-
dizione sui motivi d'asilo senza minimamente prendere in considerazione
quanto riportato nel verbale di audizione sulle generalità. Dappoi, l'abbon-
danza di pagine dei verbali non permetterebbe di ritenere scarne le allega-
zioni. Il racconto dell'insorgente sarebbe inoltre coerente in merito a date,
tempi ed eventi ed avrebbe altresì descritto in maniera dettagliata che cosa
stava facendo quando è stato fermato. Il fatto di considerare inverosimile o
scarno un racconto soltanto perché scaturito dall'esortazione a rispondere
contrasterebbe con le direttive in materia di audizione di un minore fissate
dalla DTAF 2014/30. In seguito, le allegazioni del ricorrente in merito al
luogo di detenzione sarebbero sostanziate e ciò ferma considerata anche
la sua giovane età. Egli avrebbe infatti saputo indicare il nome del posto,
avrebbe descritto la stanza e dove dormiva. L'autorità inferiore si sarebbe
soffermata solo sul secondo arresto, senza considerare che questo sa-
rebbe avvenuto proprio a seguito del primo. Il fatto poi che egli non cono-
scesse il motivo per il quale lo tenevano imprigionato, il timore di vedersi
nuovamente rovesciata l'acqua addosso ed il fatto che la madre gli avesse
comunicato che non lo avrebbero rilasciato non sarebbero stati minima-
mente presi in considerazione nella decisione impugnata. La rappresenta-
zione dei fatti sarebbe caratterizzata dalla semplicità tipica dei minori. In-
fine, per quanto riguarda la rilevanza dei suoi motivi d'asilo, il ricorrente
avrebbe oggettivamene dimostrato il timore di essere perseguitato, nonché
di temere di essere nuovamente incarcerato.
4.3 Con risposta al ricorso, la SEM rileva che non dovrebbe esser dato
seguito alla censura ricorsuale secondo cui la minore età difficilmente per-
metterebbe di riferire in modo dettagliato un vissuto a livello emotivo, dal
momento che il ricorrente avrebbe saputo descrivere nel dettaglio la sua
prima incarcerazione. In tale circostanza, la minore età non avrebbe infatti
impedito all'insorgente di esprimersi in modo dettagliato, confermando dun-
que le sue capacità di spiegazione e narrazione dei fatti avvenuti.
4.4 In sede di replica, l'insorgente rileva che il fatto la risposta della SEM
non farebbe altro che avvalorare la tesi del ricorso, ossia che l'autorità in-
feriore non avrebbe valutato le allegazioni in maniera complessiva avendo
omesso ogni riferimento alle dichiarazioni rese nel corso della prima audi-
zione. Anche le allegazioni della prima audizione, ritenute dettagliate dalla
SEM sarebbero state rese unicamente dopo varie domande dell'auditore.
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5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera.
Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine
o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so-
ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione
a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che
su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri-
spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
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sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re-
lativi riferimenti).
6.
A mente dello scrivente Tribunale, occorre rilevare che le allegazioni del
ricorrente in merito al secondo fermo da parte di militari siano effettiva-
mente pervase da elementi incongruenti su punti essenziali e non siano
sufficientemente sostanziate.
6.1 L'insorgente, sedicenne al momento dell'audizione sulle generalità, ma
già in questo stadio accompagnato dal rappresentante legale, ha in un
primo tempo allegato di essere stato fermato dai militari nei pressi del suo
villaggio mentre cercava le capre perse dal fratello e di essere stato espli-
citamente accusato di voler lasciare illegalmente il Paese (cfr. verbale 1,
pag. 11). In un secondo momento invece, si è limitato a riferire di essere
stato fermato perché i militari non avevano creduto alla sua storia (ovvero
la ricercava le capre disperse) (cfr. verbale 2, D21-D22). Alla domanda spe-
cifica del funzionario della SEM, il ricorrente ha risposto che non sapeva
che cosa credessero i militari e che sospettava di essere stato fermato poi-
ché si trovava nei pressi del confine ed essi potevano dunque pensare che
volesse espatriare (cfr. verbale 2, D25). Tale contraddizione risulta ugual-
mente riscontrabile nelle allegazioni in merito ai maltrattamenti subiti du-
rante l'arresto. Invero, nel corso della prima audizione egli ha infatti allegato
che i militari gli versavano l'acqua in faccia quando negava di voler lasciare
il Paese (cfr. verbale 1, pag. 12). Nell'audizione seguente ha invece riferito
di non essere direttamente accusato di voler espatriare, ma bensì i militari
gli chiedevano dove stesse andando e quando rispondeva di aver ricercato
le capre gli buttavano l'acqua addosso dicendogli di raccontare la verità
(cfr. verbale 2, D59-D60). Parimenti incongruenti risultano in seguito le al-
legazioni in merito al luogo in cui sarebbe stato portato dopo il fermo. Egli
ha dapprima dichiarato di essere stato portato in prigione, la quale si tro-
vava vicino a casa dei militari (cfr. verbale 1, pag. 11), salvo poi dichiarare
di essere stato portato a casa loro senza menzionare la prigione (cfr. ver-
bale 2, D19-D20). Continuando nell'analisi delle allegazioni, non propria-
mente congruenti risultano pure le dichiarazioni in merito al momento del
fermo vero e proprio. Egli ha dapprima indicato di aver avuto l'ascia in
mano e di essere fatto tornare indietro (cfr. verbale 1, pag. 11) salvo poi
asserire che i militari gli hanno legato le mani dietro la schiena (cfr. ver-
bale 2, D20). Non di meno contraddittorie risultano le allegazioni in merito
alla visita della madre. Il ricorrente ha dapprima detto di essere certo di
essere stato visto da qualcuno del villaggio, il quale avrebbe riferito alla
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Pagina 8
madre del fermo (cfr. verbale 1, pag. 11), mentre nel corso della successiva
audizione ha solo supposto che le cose fossero andate così (cfr. verbale 2,
D57). Infine, l'insorgente, nel corso della medesima audizione, si è più volte
contraddetto in merito al numero di volte nel quale poteva uscire dalla
stanza, una (solo per prendere aria; cfr. verbale 2, D17) rispettivamente
due volte (per prendere aria e per mangiare; cfr. verbale 2, D36, D43).
6.2 Oltre ad essere contraddittorie – e già per questo motivo sollevare dei
dubbi quanto alla loro verosimiglianza – va parimenti rilevato come le alle-
gazioni del ricorrente risultino a tratti generiche e prive di sostanza. A tal
proposito, oltre al fatto che per ottenere delle risposte concrete sono state
necessarie numerose domande da parte del funzionario della SEM – cir-
costanza che ad essa sola non risulta comunque sufficiente per ritenere
inverosimili delle dichiarazioni – la descrizione della prigione così come del
tempo ivi trascorso risulta ad ogni modo alquanto scarna e confusionale.
Da una parte l'insorgente ha utilizzato tre nomi diversi per descrivere il
luogo in cui è stato rinchiuso: dapprima ha impiegato il termine "casa", in
seguito invece "stanza" oppure "hall" (cfr. verbale 2, D19, D31-D33, D38).
Tali differenze non possono essere giustificate da una diversa traduzione
poiché sono termini utilizzati all'interno della medesima frase (cfr.v er-
bale 2, D33, 38-D39). Oltre a faticare a dare un nome preciso al luogo di
prigionia, il ricorrente non è neppure stato in grado di fornire dettagli di ri-
lievo, si è infatti limitato ad asserire che la casa sarebbe stata lunga e con
finestre piccole sempre aperte (cfr. verbale 2, D37). Le medesime conside-
razioni possono essere parimenti fatte per quanto riguarda la descrizione
del cortile – il ricorrente ha saputo dire soltanto dopo varie domande di
vedere una chiesa e una grande montagna (cfr. verbale 2, D51-D54) – e di
come trascorreva il tempo – il ricorrente ha infatti stringatamente asserito
di non fare nulla e di stare seduto (cfr. verbale 2, D42, D49—D50). Egli non
ha aggiunto alcun dettaglio personale (se non quello di essersi chiesto –
oltretutto contrariamente a quanto allegato nel corso della prima audizione
– il motivo del fermo, [cfr. verbale 2, D43]). L'assenza di elementi concreti,
porta lo scrivente Tribunale a dubitare che il ricorrente abbia effettivamente
e personalmente subito il secondo fermo.
Su questo punto, non permette una diversa valutazione neppure la censura
ricorsuale secondo cui le capacità narrative dell'insorgente andrebbero re-
lativizzate dalla sua giovane età al momento degli episodi occorsi. La mi-
nore età del ricorrente invero, ad essa sola, non può scusare delle lacune
così importanti e ciò a maggior ragione quando la descrizione della prima
incarcerazione, pur essendo avvenuta 1 anno prima dell'espatrio – e quindi
quando l'insorgente era ancor più giovane – risulta sorprendentemente più
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dettagliata e concreta. Di conseguenza, non giova al ricorrente neppure il
riferimento alla sentenza D-845/2017 del 5 luglio 2017. In tale decisione il
Tribunale aveva infatti rilevato che tanto più il minore è giovane tanto meno
la sua memoria avrà la capacità di registrare i dettagli e di ricostruire in
modo logico gli avvenimenti.
6.3 In conclusione dunque, ritenute le numerose contraddizioni così come
l'insussistenza delle dichiarazioni rilevanti in materia d'asilo, l'insorgente
non è riuscito a rendere verosimile di essere stato arrestato una seconda
volta dai militari.
6.4 Di conseguenza, non avendo reso verosimile il secondo arresto, il ri-
corrente non ha reso verosimile di avere essere nel mirino delle autorità
eritree e di avere un timore fondato di subire delle persecuzioni al momento
della partenza. Invero, l'insorgente ha affermato che dopo essersi presen-
tato per firmare dopo il rilascio dalla prigione per quasi un anno egli non vi
si sarebbe più recato. Per i militari tuttavia la questione era chiusa, non
avevano più interesse nei suoi confronti e non l'hanno più ricercato (cfr.
verbale 1, pag. 6; verbale 2, D105-D107). Il rischio di subire delle persecu-
zioni future è pertanto stato generato con la partenza illegale dal Paese,
per il che è a giusto titolo che la SEM ha riconosciuto la qualità di rifugiato
del ricorrente escludendolo tuttavia dall'asilo ai sensi dell'art. 54 LAsi.
7.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi).
Il ricorso va dunque respinto.
8.
Visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
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nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Il
succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: