Corte IV
D-5540/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 6 m a g g i o 2 0 1 0
Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer,
cancelliere Carlo Monti.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______ e
E._______, Federazione russa,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 12 gennaio 2006 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5540/2006
Fatti:
A.
A.a Il 6 febbraio 2005, gli interessati, unitamente ai loro figli
C._______ e D._______, cittadini russi di etnia inguscia, hanno inoltra-
to una domanda d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, in sostanza e
per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 23 febbraio 2005
e del 1° marzo 2005) di essere espatriati in data 13 gennaio 2005, a
causa delle attività del fratello dell'interessato nel corso del secondo
conflitto ceceno come combattente contro le forze federali. Il 24 mag-
gio 2002, infatti, l'interessato si sarebbe trovato a casa del padre,
quando una squadra di sette o otto persone mascherate e in uniforme
avrebbero cercato il fratello, a quel momento presente nell'orto di
casa. In tale occasione, l'interessato e suo padre sarebbero stati pic-
chiati. In seguito all'aggressione l'interessato si sarebbe risvegliato in
una cella a F._______, dove sarebbe stato interrogato e vi sarebbe ri-
masto per tre giorni. Il padre sarebbe morto in seguito alle contusioni
subite, mentre il fratello sarebbe riuscito a fuggire. Dopodiché, il
23 giugno 2003, l'interessato, quando si trovava a G._______ per la
morte di suo zio, sarebbe venuto a sapere da suo cugino di essere
stato cercato dalle autorità nella sua abitazione. Da quel momento,
egli non sarebbe più tornato a casa, ma si sarebbe nascosto presso i
suoi familiari a G._______, H._______ e I._______. Nonostante ciò, il
5 gennaio 2005, sarebbe stato arrestato a casa della zia e condotto
con un veicolo “UAZ” (sigla utilizzata per i veicoli destinati ai militari) in
un edificio appartenente ai Servizi federali per la sicurezza della Fede-
razione russa (FSB), dove lo avrebbero interrogato, picchiato e rin-
chiuso per alcuni giorni, prima di portarlo in un garage, dove lo avreb-
bero buttato in una fossa con altre due persone cecene. Dopo dieci o
dodici ore lo avrebbero fatto uscire e riportato nel luogo precedente e
nuovamente interrogato. Dopo alcuni giorni, il 12 gennaio 2005, l'inte-
ressato, in attesa del trasferimento in un'altra prigione per essere pro-
cessato (per partecipazione alla guerra ed aiuto ai combattenti), sa-
rebbe stato liberato da uno zio del padre (impiegato nel Ministero degli
Affari Interni). Il 13 gennaio 2005, gli interessati si sarebbero recati da
J._______ in minibus fino a K._______, da dove avrebbero proseguito,
in data 5 febbraio 2005 e sempre in minibus, fino a L._______ pagan-
do USD 6'000.- ai passatori.
A.b Nell'ambito dell'audizione complementare del 9 novembre 2005,
l'interessato ha dichiarato di avere appreso da suo zio di potere rien-
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trare nel suo Paese d'origine, pur essendo ricercato ufficiosamente dai
FSB. Inoltre, egli ha rilevato di avere bisogno di un po' di tempo per
potere organizzare il suo rientro in Patria.
A.c L'interessata non ha presentato motivi d'asilo legati alla propria
persona, ma ha dichiarato di essere espatriata a causa dei problemi
del marito.
B.
Il 12 gennaio 2006, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo degli interes-
sati. Nello stesso tempo, detto Ufficio ha pronunciato l'allontanamento
di quest'ultimi dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Federazione russa.
C.
Il 13 febbraio 2006, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la ci-
tata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamen-
to del provvedimento litigioso, il riconoscimento dello statuto di rifugia-
to e la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la trasmissione degli
atti di causa all'autorità inferiore per un approfondimento ed una nuova
valutazione della fattispecie, nonché la concessione dell'ammissione
provvisoria. Hanno, altresì, presentato domanda d'assistenza giudizia-
ria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e
del relativo anticipo.
D.
Il 2 marzo 2006, è nata a Lugano E._______, figlia degli interessati.
E.
Il 9 maggio 2006, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di moti-
vi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura ammi-
nistrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere ai ricor-
renti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali.
F.
Il 30 giugno 2006, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha pro-
posto la reiezione del gravame.
Diritto:
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1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33
lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giu-
gno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale fe-
derale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Dal 1° gennaio 2007, il TAF giudica, in quanto sia competente, i ri-
corsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di
ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giu-
dizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2
LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi ri-
guardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti
al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il
nuovo diritto.
1.4 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette
dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altri-
menti.
2.
V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso.
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5.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che le dichiarazioni dei
ricorrenti non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza ai sensi
dell'art. 7 LAsi. Infatti, A._______ non sarebbe stato in grado, malgra-
do il legame stretto con il fratello, di riferire i motivi, per i quali quest'ul-
timo sarebbe stato attivo durante la seconda guerra in Cecenia. Inol-
tre, detto Ufficio ha ritenuto le allegazioni presentate nel corso della
procedura prive di sostanza ed inconcepibili. Peraltro, il ricorrente,
quale ex-poliziotto e nipote di un importante personaggio in seno al
Ministero degli Affari Interni, si sarebbe dovuto adoperare per ottenere
informazioni riguardo ai presunti pericoli a cui andrebbe in contro in
caso di rientro in Patria. Egli avrebbe, invece, più volte ripetuto di pote-
re tornare nel suo Paese d'origine, rispettivamente di avere bisogno di
più tempo affinché i suoi problemi in loco vengano risolti. Per di più,
l'UFM ha ritenuto incomprensibile ed inverosimile la narrazione della
presunta liberazione del ricorrente. Non vi sarebbero, altresì, alcune
indicazioni oggettive di una persecuzione statale rilevante in seguito
alla partecipazione dell'insorgente alla prima guerra in Cecenia. Infine,
l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dei ri-
correnti verso il loro Paese d'origine come ammissibile, esigibile e pos-
sibile.
6.
Nel gravame, i ricorrenti hanno ribadito il racconto presentato nel cor-
so della procedura d'asilo e ritenuto il provvedimento litigioso incom-
prensibile sotto diversi punti di vista. Da un lato, i ricorrenti hanno cen-
surato la sintassi e la costruzione grammaticale dello stesso, dall'altro
lato, essi hanno reputato il proprio racconto preciso e ricco di dettagli.
Peraltro, ritengono che non si possa pretendere dal ricorrente di esse-
re in grado di elencare in dettaglio i motivi per i quali il fratello avrebbe
deciso di combattere. Per di più, essi hanno sottolineato la propria in-
comprensione in merito alla censura da parte dell'autorità inferiore, in
merito all'attività di poliziotto del ricorrente e la sua mancata cono-
scenza delle circostanze in caso di un suo rientro in Patria. Inoltre, la
liberazione del ricorrente sarebbe stata frutto di corruzione e, di con-
seguenza, sarebbe facilmente credibile, vista la vasta corruzione del
sistema di governo in Inguscezia (richiamato in proposito, un rapporto
dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR]). Di conse-
guenza, il ricorrente sarebbe esposto ad un pericolo concreto in caso
di rinvio nel suo Paese d'origine, motivo per il quale, l'esecuzione del-
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l'allontanamento degli interessati non sarebbe da ritenere, al momen-
to, ragionevolmente esigibile.
7.
7.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima resi-
denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religio-
ne, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per
le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere espo-
ste a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a
pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misu-
re che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre al-
tresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femmini-
le (art. 3 LAsi).
7.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere ve-
rosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimi-
glianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese
da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado
di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni
devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero
non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto
o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e
nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla vero-
simiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ov-
vero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudican-
te (cfr. GICRA 1995 n. 23).
8.
Nella fattispecie, le dichiarazioni in materia d'asilo rese dai ricorrenti,
nella misura in cui si riferiscono a fatti aventi un legame di causalità
temporale con l'espatrio, si esauriscono in mere affermazioni di parte,
vaghe, generiche e contrarie alla logica dell'agire come pure non
corroborate da elementi di seria consistenza. In particolare ed a titolo
esemplificativo, il ricorrente non è stato in grado di presentare alcun
documento che provi i due fermi subiti. Inoltre, l'insorgente ha
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dichiarato di essere stato liberato grazie all'aiuto di suo zio (o cugino,
a seconda delle versioni), il quale avrebbe usato i suoi contatti, oppure
corrotto dei funzionari, senza tuttavia essere in grado di fornire alcun
dettaglio sulle modalità di tale scarcerazione (cfr. verbale d'audizione
del 1° marzo 2005, pag. 10, D/47 e D/48). Peraltro, non è credibile che
lo zio lo avrebbe aiutato ad uscire dal carcere e, allo stesso tempo, gli
avrebbe consigliato di lasciare immediatamente il Paese ed aiutato in
tal senso (cfr. ibidem, pag. 9, D/40 e pag. 10, D/41), ritenuto che lo zio
sarebbe una persona molto importante in seno al Ministero degli Affari
Interni (cfr. ibidem, pag. 9, D/48). Pertanto, come egli, secondo le
dichiarazioni del ricorrente, ha potuto liberare l'insorgente, allo stesso
modo avrebbe dovuto anche essere in grado di proteggerlo in patria
da una successiva carcerazione. Inoltre, a prescindere da ciò, in
relazione ad un eventuale rischio fondato di persecuzione in caso di
rientro nel suo Paese d'origine, questo Tribunale osserva che, nel
corso dell'audizione complementare del 9 novembre 2005 (cfr. pag. 2),
egli ha affermato che un suo parente gli avrebbe detto che potrebbe
tornare in Patria, obiettando, però, che senza soldi non si può fare
nulla. Tuttavia, alla domanda relativa all'importo che gli servisse a tale
scopo, egli ha risposto, in maniera sorprendente, che i soldi non
sarebbero per lui un problema. Ques'ultima affermazione, secondo
codesto Tribunale, mal si sposa con quanto può essere verosimilmente
interpretato come il senso dell'obiezione precedente, ovvero la
necessità di avere dei soldi per potere ritornare a casa sua. Inoltre,
anche l'affermazione secondo cui non sarebbe ricercato ufficialmente,
ma ufficiosamente, senza peraltro sapere dare delle spiegazioni
precise in merito, stride con la precedente dichiarazione secondo cui
potrebbe tornare in Patria. Infine, le allegazioni del ricorrente - rese in
seguito allo scetticismo dimostrato dal collaboratore dell'UFM, visto
quanto poco il ricorrente medesimo conosce la sua situazione -
secondo cui non chiede una decisione positiva o il diritto di
soggiornare nel nostro Paese, ma che desidera unicamente
guadagnare del tempo, circa sei mesi, per potere trovare una via per
risolvere il suo caso (cfr. ibidem, pag. 2), inducono a ritenere che lo
stesso abbia pensato bene di ridimensionare le sue richieste giocando
la carta dello statuto provvisorio. Tale comportamento, che non è
riconoscibile come quello di una persona effettivamente perseguitata e
con un timore fondato di persecuzioni in caso di rientro nel proprio
Paese d'origine, mina sensibilmente la credibilità di un racconto già di
per sé confuso, povero di dettagli congruenti. Del resto, anche il fatto
che nel 2008 i ricorrenti abbiano chiesto l'aiuto al ritorno per ritornare
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in Patria, sebbene abbiano cambiato idea in seguito, conferma quanto
precedentemente esposto. In considerazione di quanto precede,
questo Tribunale considera inverosimili le allegazioni dei ricorrente in
materia d'asilo.
9.
Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
Ritenuto quanto precede, i ricorrenti non adempiono le condizioni in
virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare
l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi ed art. 44 cpv. 1 LAsi
nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
11.
11.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83
della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di que-
ste condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1
LStr).
11.2
11.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente giudi-
zio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Ingu-
scezia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr.
11.2.2
11.2.2.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì,
nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di dirit-
to internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguar-
dia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novem-
bre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tor-
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tura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 di-
cembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposi-
zioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per
ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il qua-
le sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al-
l'interessato rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete
ragioni.
11.2.2.2 Nel caso concreto non è dato rilevare - in sostanza per le ra-
gioni già indicate al considerando 8 del presente giudizio - alcun serio
indizio secondo cui i ricorrenti potrebbero essere esposti in caso di
rimpatrio al rischio reale ed immediato (“real risk”) di un trattamento
contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16, consid. 6a con
relativi riferimenti). In altri termini, essi non hanno saputo fornire un in-
sieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e
concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti
che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Infine, in virtù del-
la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazio-
ne generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illi-
ceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (cfr. ibi-
dem, consid. 6a e GICRA 1995 n. 12, consid. 10a, pagg. 110 e seg.
nonché relativi riferimenti): in altre parole, la difficile situazione genera-
le dei diritti umani in Russia in ogni caso non lascia apparire l'esecu-
zione dell'allontanamento in tale Paese come di per sé inammissibile.
11.2.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme
del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
11.3
11.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragio-
nevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo
straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a si-
tuazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergen-
za medica. Qualora venga constatato un pericolo concreto deve esse-
re concessa l'ammissione provvisoria, salvi i casi di cui l'art. 83 cpv. 7
LStr (cfr. Foglio Federale n. 20 del 20 maggio 2002 pag. 3433 [FF 2002
3433]).
11.3.2 Il TAF osserva nondimeno che nonostante la situazione di sicu-
rezza generale nel Caucaso del nord sia rimasta tesa, nel Paese d'ori-
gine dei ricorrenti non vige attualmente una situazione di guerra, guer-
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ra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popola-
zione nella totalità del territorio nazionale.
11.3.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'ese-
cuzione dell'allontanamento dal profilo personale. I ricorrenti godono di
una certa esperienza professionale (il ricorrente come montatore di
impianti elettrici, meccanico di auto e poliziotto e la ricorrente come in-
segnante di fisica e matematica [cfr. verbali d'audizione del 23 febbra-
io 2005, pagg. 2 e 4]) e non hanno, altresì, preteso nel gravame di sof-
frire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione
provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da
un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una per-
manenza degli insorgenti in Svizzera per motivi medici. Inoltre, in pa-
tria dispongono di una solida rete sociale. La ricorrente ha, infatti, di-
chiarato che a I._______ abitano i genitori, il fratello e la sorella (cfr.
verbale d'audizione del 23 febbraio 2005, pag. 3 D/12), mentre il ricor-
rente ha menzionato, nel corso del suo racconto, dei parenti a
G._______ e di avere vissuto presso sua zia nel 2005 a I._______ (cfr.
verbali d'audizione del 23 febbraio 2005, pag. 5 e del 1° marzo 2005,
pagg. 6-9, D/29/32/38 e 40). In siffatte circostanze, l'autorità inferiore
ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare
una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per gli
stessi di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine.
11.3.4 Questo Tribunale rileva, che nell'esame dell'esigibilità dell'ese-
cuzione dell'allontanamento anche l'interesse superiore del fanciullo è
un elemento da prendere in considerazione. Ciò conduce ad una inter-
pretazione dell'art. 83 cpv. 4 LStr. conforme al diritto internazionale
pubblico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione del 20 novem-
bre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107). Sotto l'aspetto dell'in-
teresse superiore del fanciullo devono essere inclusi e considerati tutti
gli aspetti essenziali riguardo ad un possibile allontanamento verso il
Paese d'origine. Nell'ambito di un esame approfondito possono essere
di rilevanza segnatamente i seguenti criteri: l'età, la maturità, il genere
dei contatti sociali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della
sua persona di riferimento (in particolare, la possibilità e la disponibili-
tà di sostenere il fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della for-
mazione e il grado di integrazione in caso di un lungo soggiorno in
Svizzera. In particolare, quest'ultimo criterio, la durata della permanen-
za in Svizzera, deve essere tenuto conto in merito ad un esame delle
possibilità ed ostacoli di un'integrazione nel Paese d'origine del fan-
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ciullo, ritenuto che un bambino non dovrebbe essere sradicato senza
motivo da un suo ambiente familiare. Dal punto di vista dello sviluppo
psicologico del bambino non deve essere tenuto conto solo della sua
immediata sfera sociale (il nucleo familiare), ma anche del suo ulterio-
re inserimento sociale. Infine, secondo la giurisprudenza (cfr. GICRA
2005 n. 6), delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate
da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono com-
portare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera fa-
miglia (cfr. sentenze del TAF E-4465/2006 del 16 dicembre 2008 e
D-3357/2006 del 9 luglio 2009).
11.3.5 Nella fattispecie, i cinque anni di soggiorno nel nostro Paese
non costituiscono una ragione ostativa all'esecuzione dell'allontana-
mento dei figli degli insorgenti. Infatti, anche se si può partire dal pre-
supposto che i figli C._______ e D._______ abbiano frequentato negli
ultimi anni le scuole nel nostro Paese, vale sottolineare che essi hanno
trascorso i primi dodici, rispettivamente sette anni dell'infanzia in Rus-
sia e sono ancora caratterizzati dalla cultura ed il modo di vivere dei
genitori. Ciò vale anche per la figlia E._______, nata in Svizzera nel
2006 (cfr. sentenza del TAF D-3284/2006 del 5 dicembre 2008, consid.
5.3). Per di più, gli insorgenti non hanno familiari in Svizzera. Non si
può, dunque, partire dal presupposto che i figli dei ricorrenti abbiano
raggiunto un avanzato grado di integrazione nel nostro Paese. Di con-
seguenza, non v'è motivo di ritenere che gli stessi, in caso di allonta-
namento dal nostro Paese, subiranno uno sradicamento culturale im-
portante, ritenuto segnatamente che il loro grado d'integrazione dal
profilo socioculturale è maggiore in Russia che in Svizzera. Vi è dun-
que motivo di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità di un adeguato reinserimento sociale in Russia, an-
che dal punto di vista dell'interesse superiore del fanciullo, giusta l'art.
3 CDF.
11.3.6 Infine, nonostante i ricorrenti abbiano presentato una domanda
d'asilo cinque anni fa, non si giustifica di esaminare se i medesimi si
trovino in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a
cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata, legge federale concernente la
dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e degli
abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi come pure l'art. 33 OAsi 1, ritenuto che
un tale esame non è di competenza di questo Tribunale. Infatti, secon-
do l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone rilasciare un eventuale per-
messo di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno
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cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre
stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un
certo grado d'integrazione. Per conseguenza, l'eventuale concessione
di tale permesso agli insorgenti esula dall'ambito procedurale del caso
di specie.
11.3.7 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allonta-
namento è esigibile nella fattispecie.
11.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricor-
renti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni docu-
mento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile.
11.5 L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e pos-
sibile per le ragioni sopra indicate. Per conseguenza, anche in materia
d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va di-
satteso e la querelata decisione confermata.
12.
Ritenute le conclusioni dei ricorrenti prive di possibilità di successo, la
richiesta d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
13.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dal giudice unico con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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D-5540/2006
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di
versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere
interno; in copia)
- M._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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