B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5545/2018
Sen t en z a d e l 2 4 g e nn a i o 2 0 2 0
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Muriel Beck Kadima, Gérald Bovier,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A.______, nato il 21 marzo 1982,
Iran,
patrocinato dalla MLaw Cinzia Chirayil,
Consultorio giuridico di SOS Ticino,
Via Zurigo 17, 6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 27 agosto 2018.
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Fatti:
A.
Il ricorrente, cittadino iraniano di estrazione etnica curda, avrebbe lasciato
il proprio paese d’origine nel novembre del 2015, per poi giungere
illegalmente in Svizzera e depositarvi, il 2 dicembre 2015, una domanda
d’asilo.
B.
Sentito sui motivi alla base della medesima, egli ha dichiarato di aver
disertato dal servizio militare nell’ottobre del 2015 a seguito di alcune
problematiche intercorse a causa di alcuni oggetti trovati nei suoi effetti
personali. In particolare, egli ha riferito che avrebbe subito una
perquisizione, verosimilmente dietro segnalazione di un commilitone di
etnia persiana, nel corso della quale sarebbero state rinvenute delle
fotografie che lo ritraevano armato e in contesti marziali. Chiamato a riferire
circa l’origine delle medesime, egli avrebbe affermato che le immagini in
questione sarebbero stata scattate dallo stesso servizio politico
dell’esercito. Non venendo creduto, la squadra investigativa avrebbe
proseguito nelle indagini, finendo per rinvenire anche un portafoglio con
apposta una bandiera del Kurdistan ed un deodorante di marca B.______.
A seguito di tali eventi, egli sarebbe stato bistrattato ed invitato a
sottoscrivere un verbale di confisca, per poi venir trasferito in una cella di
contenimento. In loco egli avrebbe conosciuto un altro detenuto di etnia
persiana con il quale si sarebbe subitamente confidato maturando l’idea di
darsi all’evasione vista l’impossibilità a sopportare la situazione. Questi
avrebbe a suo volta accettato senza indugio di aiutarlo, prodigandosi per
facilitare la sua fuga. Infatti, quattro notti dopo, ossia il 12 ottobre 2015,
l’insorgente sarebbe evaso proprio grazie all’aiuto del compagno di
reclusione. L’interessato si sarebbe quindi recato ad Ourmia per poi
organizzare l’espatrio (cfr. atti A22 e A24).
A sostegno della sua domanda egli ha versato agli atti la sua carta
d’identità e alcune fotografie che lo ritraggono durante il servizio (cfr. atto
A19).
C.
Con decisione del 27 agosto 2018 la Segreteria di Stato della migrazione
(SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato
l’allontanamento del ricorrente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto
ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l’esecuzione
dell’allontanamento.
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D.
In data 28 settembre 2018 A.______ è insorto contro la summenzionata
decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale il riconoscimento della
qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine la
ritrasmissione degli atti all’autorità inferiore per il completamento
dell’istruzione; contestualmente di essere esentato dal versamento delle
spese di giustizia e dal relativo anticipo (assistenza giudiziaria), il tutto con
protesta di spese e ripetibili.
E.
Con decisione incidentale del 31 ottobre 2018, il Tribunale ha accolto la
domanda di assistenza giudiziaria su riserva della trasmissione di
un’attestazione di indigenza, poi tempestivamente inoltrata dall’insorgente.
In seguito, ha invitato la SEM a presentare una risposta al ricorso.
F.
Il 21 novembre 2018 l’autorità intimata ha emesso le proprie osservazioni
al riguardo.
G.
Il 19 dicembre 2018 il ricorrente ha preso posizione sulle considerazioni
dell’autorità inferiore.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi).
La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni
transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1).
Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
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autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è leggitimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla
forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure
l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il
Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili le
allegazioni dell’insorgente a proposito delle vicissitudini vissute nel corso
del servizio militare e della successiva diserzione. Questi si sarebbe invero
contraddetto in merito alle ragioni e alle circostanze dell’imprigionamento.
Inoltre, il solo fatto di essere stato in possesso di una bandiera del
Kurdistan risulterebbe incomprensibile vista la sorveglianza cui il ricorrente
avrebbe dichiarato di essere stato sottoposto in quanto curdo. D’altro
canto, sarebbe pure inconcepibile che l’insorgente abbia deciso di
confidarsi subitamente con un estraneo di etnia persiana così come che
quest’ultimo si sia esposto in quel modo in suo favore. La stessa evasione
ed i rischi da essa derivanti mal si sposerebbero con i leggeri capi di
imputazione cui l’insorgente avrebbe con ogni probabilità dovuto far fronte.
Il luogo di detenzione sarebbe inoltre stato descritto in modo
insufficientemente circostanziato. Il comportamento successivo alla
diserzione, così come esposto, mal si sposerebbe con quello di una
persona nella sua condizione. Oltremodo, i mezzi di prova presentati
attesterebbero unicamente la sua incorporazione nell’esercito ma non le
problematiche annesse.
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3.2 Nel gravame, l’insorgente contesta la lettura della SEM. A suo dire,
l’apprezzamento di quest’ultima si fonderebbe su di esigenze troppo
elevate in relazione alla contraddizione circa i motivi di arresto e l’esistenza
di una sorveglianza pregressa. L’autorità avrebbe invero omesso di tenere
in debita considerazione il carattere sommario dell’audizione sulle
generalità. Oltremodo, il nesso tra l’estensione delle misure di sorveglianza
a danno dei curdi in Iran e la detenzione per motivi politici avrebbe meritato
un’analisi in relazione al fondato rischio di persecuzione di persone
sospettate di appartenenza o prossimità a partiti politici. Difatti, il racconto
in merito alla perquisizione subita la sera dell’8 ottobre 2019 lascerebbe
intendere la premeditazione della medesima. Con ciò, le dichiarazioni
rilasciate dell’insorgente in sede di audizione sommaria indicherebbero
una sua supposizione basata sulle modalità, gli autori e le potenziali
conseguenze dell’arresto. Le medesime parrebbero d’acchito plausibili,
conto tenuto dell’origine etnica e della situazione nella regione di
provenienza del ricorrente, per la quale il Democratic Party of Iranian
Kurdistan chiederebbe da decenni l’autonomia. Il ricorrente rileva poi che
nella constatazione della fattispecie sarebbe occorso un errore, non
essendo egli in possesso di alcuna bandiera del Kurdistan, bensì di un
portafoglio su cui era raffigurata la medesima, ossia di un oggetto di uso
quotidiano e dimensioni ridotte. Quo alle presunte contraddizioni, la
patrocinatrice dell’interessato ritiene vi sia stata una constatazione erronea
dei fatti allegati dal suo mandante. Questi avrebbe infatti inizialmente
asserito di essere stato interrogato e sottoposto a torture psicologiche
durante il “Militarzeit” e non nell’ambito del periodo di detenzione. Del resto,
nemmeno la descrizione del luogo di prigionia presterebbe il fianco a
critiche
4.
4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo
statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali
pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della
vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre
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tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 in fine LAsi).
4.3 Ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono
esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per
aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato (cfr. DTAF
2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un’eventuale sanzione per
renitenza o diserzione non costituisce una persecuzione rilevante in
materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso
quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno
dei motivi di cui all’art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare
consid. 5.9). La rilevanza in materia d’asilo può parimenti essere
riscontrata, indipendentemente dall’entità della pena, quando
l’incorporazione nell’esercito comporta l’esposizione a seri pregiudizi
enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto
internazionale o, ancora, l’obbligo di combattere contro una particolare
minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell’interessato e che
gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (cfr.
DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5; GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda
anche WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 116;
Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, 1987, p. 259; Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié, 1992, p. 44).
4.4 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
4.5 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni,
contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere
considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il
richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di
essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda
le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
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omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in
corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza
motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse
nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è
indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da
prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur
nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il
giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica
della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista
oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
5.
Nella fattispecie, le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di
procedura relativamente alle vicissitudini intercorse nell’ambito del servizio
militare si esauriscono in delle imprecise affermazioni di parte, non
corroborate da elementi di seria consistenza. È in primo luogo difficilmente
comprensibile che l’insorgente abbia intrapreso il servizio militare con al
seguito un portafoglio con affissa la rappresentazione della bandiera del
Kurdistan (la sostanza non cambia quandanche non si trattasse di un
vessillo ma piuttosto di un accessorio ornato con il medesimo), dandosi il
caso che la medesima sembra essere vietata già nel contesto civile (cfr.
Hengaw Organization for Human Rights, A young boy from Saqqez city
was sentenced to prison for wearing a T-Shirt of the Kurdistan flag,
11.06.2019, consultato il 12.11.2019 young-boy-from-saqqez-city-was-sentenced-to-prison-for-wearing-a-t-shir
t-of-the-kurdistan-flag >). Inoltre, quanto appare vieppiù illogico sono le
confidenze che il richiedente asilo avrebbe subitamente fatto dapprima al
compagno di detenzione di etnia persiana ed il fatto stesso che questi si
sarebbe esposto favorendone l’evasione coinvolgendo apparentemente
anche una terza persona (cfr. atto A22, pag. 9-10; atto A24, pag. 5). Ciò a
maggior ragione viste le supposte attenzioni particolari nei suoi confronti
da parte dei commilitoni persiani e l’esternata sua generale malfidenza
verso gli stessi (cfr. atto A22, pag. 17 e 25). Sui medesimi presupposti,
lascia pure dubbi il fatto che l’interessato, dopo essersi dato alla fuga, si
sia bellamente recato dapprima a Hamadan e poi a Ourmia prendendo taxi
e mezzi di trasporto in comune e sostando per oltre un’ora nei pressi
dell’autostazione chiedendo pure indicazioni sui collegamenti viari (cfr.
A22, pag. 10 e A24, pag. 6-7). Del resto, nel caso in esame gli indicatori di
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inverosimiglianza non si esauriscono nelle considerazioni a margine.
L’insorgente, a fronte di una descrizione piuttosto dettagliata della
caserma, ha infatti figurato in modo del tutto superficiale la cella in cui
sarebbe stato detenuto per diversi giorni. Chiamato a rendere edotto
l’auditore al riguardo, egli si è limitato a menzionare la presenza di un letto
con corredi sporchi e null’altro (cfr. atto A24, pag. 4). Da ultimo, nel suo
esposto si denota pure un aspetto contradditorio avendo l’insorgente in un
primo momento ricondotto il presunto arresto ad alcuni sospetti di attività
sovversive ed alla sua etnia e non alle già citate risultanze della
perquisizione (cfr. atto A7, pag. 7).
Ebbene, vien da sé che visto quanto precede è sufficiente per dubitare
quanto alla veridicità della versione proposta dall’insorgente. Partendo da
tali assunti, non vi è modo di sposare le tesi e le relativizzazioni addotte
contestualmente al ricorso. Le allegazioni, nel complesso, erano e
permangono inattendibili. Ne deriva che il richiedente asilo non ha reso
verosimile il presunto fermo e la consequenziale diserzione.
6.
Su tali presupposti, il solo fatto che l’insorgente sia stato incorporato
nell’esercito onde svolgervi il servizio militare non costituisce pregiudizio
rilevante in materia d’asilo. Nel contesto iraniano tutti i cittadini in età di leva
sono indistintamente sottoposti a tale obbligazione a prescindere dalla loro
estrazione etnica e sociale, di modo che non si può ricondurre
l’assolvimento di tale onere civico ad un pregiudizio rilevante per l’asilo.
Allo stesso modo, in condizioni normali anche l’eventualità di un
sanzionamento per renitenza e diserzione non configurerebbe una
persecuzione ai sensi delle fonti citate (cfr. i principi esposti in supra consid.
4.3; principi che trovano puntuale conferma anche nella giurisprudenza
relativa a cittadini iraniani di etnia curda, si veda sentenza del Tribunale E-
7270/2017 del 30 luglio 2019 consid. 7.1).
7.
In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della
qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
8.
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene
però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
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Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche la pronuncia dell’allontanamento va confermata.
9.
Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, l’art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia
ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non
adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione
provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
10.
10.1 Nella propria decisione la SEM ha considerato l’esecuzione
dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
10.2 Nel gravame, l’insorgente non si esprime al riguardo né conclude
quanto alla concessione dell’ammissione provvisoria.
10.3 Anche agli occhi del Tribunale, non sussistono ad ogni modo motivi
per ritenere che l’esecuzione del provvedimento contravvenga ai disposti
citati.
11.
11.1 Innanzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi
del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio
personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito,
in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
11.2 Inoltre, stante il fatto che in Iran non vige attualmente un contesto di
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica e che la
situazione personale del ricorrente non da adito a dubbi quanto al rischio
di una messa in pericolo concreta, l’esecuzione dell’allontanamento risulta
parimenti ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83
cpv. 4 LStrI).
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Pagina 10
11.3 Infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità
dell’esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art.
44 LAsi)
12.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-
ritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
13.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la
soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la
domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 31 ottobre
2018 e non essendo possibile evincere dagli atti alcuna modifica della sua
situazione finanziaria, non sono riscosse spese.
14.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali e non si assegnano indennità ripetibili.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: