B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5549/2015
S e n t e n z a d e l 1 8 s e t t e m b r e 2 0 1 5
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione della SEM del 2 settembre 2015 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
1° maggio 2015 in Svizzera,
i verbali d'audizione del 13 maggio 2015 (di seguito: verbale 1) e del
2 settembre 2015 (di seguito: verbale 2);
il verbale della decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM,
già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 2 settembre 2015,
notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. atto A 15/1), con la quale
la Segreteria di Stato non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai
sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato
l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato
dalla Svizzera,
il ricorso del 9 settembre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 10 settembre 2015) nel quale l'insorgente ha chiesto
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una decisione nel merito e, qualora non gli fosse
concesso l'asilo, la concessione dell'ammissione provvisoria; l'ulteriore
conclusione ricorsuale tendente all'esenzione dal pagamento anticipato
delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili,
l'incarto originale della SEM pervenuto al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) in data 15 settembre 2015,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una
decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF),
il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1
lett. a-c e 52 PA,
che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro le decisioni di non entrata nel
merito, l'autorità di ricorso si limita, secondo prassi, a esaminare se
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l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della
domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3 pag. 568),
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata
soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti,
che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato
di essere cittadino nigeriano, nato e cresciuto a C._______ (cfr. verbale 1,
pagg. 3 seg.); che avrebbe lasciato la Nigeria il 26 dicembre 2014 oppure
a fine marzo 2015 per problemi di ordine economico e di salute
(cfr. verbale 1, pagg. 6 seg. e 8 e verbale 2, pagg. 5 seg.),
che, nella decisione contestata, alla quale si rinvia, la SEM ha ritenuto
che il richiedente non ha inoltrato domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18
LAsi, non avendo manifestato la volontà d'ottenere dalla Svizzera una
protezione contro persecuzioni,
che, di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi e ha contestualmente
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa
esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato che nonostante la sua domanda
non si fondi su motivi politici egli meriterebbe la protezione da parte della
Svizzera giacché avrebbe problemi economici e di salute, documentando
inoltre il suo prossimo appuntamento, previsto l'8 ottobre 2015, dalla
Dottoressa D._______,
che, giusta l'art. 31a cpv. 3 LAsi, non si entra nel merito di domande
d'asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi; che
segnatamente questa disposizione si applica se la domanda d'asilo è
presentata esclusivamente per motivi economici o medici,
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che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda d'asilo ogni
dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla
Svizzera una protezione contro le persecuzioni (cfr. sentenza del TF
2A.458/2005 del 29 luglio 2005 consid. 2.3 con ulteriori rinvii);
che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio per opera di
terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i
pregiudizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le
domande di protezione fondate unicamente sulla situazione personale del
richiedente l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non
soddisfano tali condizioni; che, per contro, sono compresi nella nozione di
persecuzione, ai sensi dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non solo i seri
pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi, ma anche gli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento di cui all'art. 83 cpv. 3 seg. LStr (RS 142.20),
(cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e riferimenti ivi citati),
che sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che tale definizione di
rifugiato, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi,
suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese d'origine o
di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di
crisi socio-economica come la povertà, le condizioni di vita precarie, la
difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, il reddito insufficiente oppure
la disorganizzazione, la mancanza d'infrastrutture o problemi analoghi, ai
quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata,
che, nel caso di specie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera
protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere
esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di
essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese
d'origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche (art. 3 LAsi),
che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente per giustificare il suo
espatrio è legata esclusivamente a delle ragioni di ordine economico e di
salute, ovvero al peggioramento degli affari della sua attività di
commerciante, al problema dermatologico e alla depressione
(cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.); che tali motivi, come manifestamente
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riconoscibile, non rientrano, in tutta evidenza, nella definizione di
persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 LAsi,
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che
l'insorgente in Nigeria possa essere confrontato al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della
convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che nonostante si siano registrati episodi di violenza, la situazione in
Nigeria non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del
territorio nazionale,
che, da quanto esposto, la SEM rettamente non è entrata nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4),
che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento
è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi),
che egli ha una buona formazione ed ha un'esperienza decennale come
commerciante e gode di una buona rete sociale e famigliare in patria
(cfr. verbale 1, pagg. 4 seg. e verbale 2, pag. 4),
che, come correttamente rilevato dalla SEM, egli potrà rivolgersi
nuovamente ai servizi medici nel Paese d'origine per ricevere le cure
necessarie,
che, infatti, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria; che, in effetti, come si può evincere dalla cronistoria sullo
stato di salute del ricorrente e dai mezzi di prova depositati agli atti, in
Nigeria ha già intrapreso una cura contro la depressione ed in Svizzera
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ha potuto trattare il problema dermatologico (cfr. verbale 2, pagg. 2-4);
che peraltro non può essere motivo d'inesigibilità dell'allontanamento il
solo motivo che al Paese d'origine o di provenienza lo standard di cure
non è comparabile a quello svizzero (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2),
che qualora fosse necessario, il ricorrente ha la possibilità di richiedere
un aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 e segg.
dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2,
RS 142.312),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in
relazione all'art. 44 LAsi),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso
e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
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che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: