B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5549/2018
Sen t en z a d e l 1 0 d i c emb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Jeannine Scherrer-
Bänziger,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…), alias
A._______, nato il (…), alias
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Gambia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 29 agosto 2018 / N (…).
D-5549/2018
Pagina 2
Fatti:
A.
Il richiedente, asserito cittadino gambiano, di etnia (…) e religione musul-
mana, con ultimo domicilio a C._______, regione est di D._______, ha pre-
sentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) aprile 2017, allegando di
essere nato il (…) (cfr. atto A1/2 e verbale d’audizione sulle generalità del
26 aprile 2017 [di seguito: verbale 1], p.to 1.06 segg., pag. 3 seg. e p.to
2.01 seg., pag. 5).
B.
Per appurare l’età anagrafica dell’interessato, la Segreteria di Stato della
migrazione (di seguito: SEM), ha richiesto all’ E._______, l’esecuzione di
un esame osseo del medesimo. Il referto radiologico del (…) aprile 2017
del Dr. med. F._______, ha attestato un’età ossea del richiedente corri-
spondente a (…) anni, quale stima biologica della maturità scheletrica dello
stesso (cfr. atto A8/2).
C.
Nel corso dell’audizione sulle generalità del 26 aprile 2017 e dell’audizione
sui motivi d’asilo del 25 agosto 2017 (di seguito: verbale 2), il richiedente
ha in sostanza dichiarato, e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato
dal suo Paese d’origine il (…) dicembre 2015, a seguito di una concatena-
zione di eventi personali. Egli ha invero allegato di avere interrotto la for-
mazione scolastica tra il mese di gennaio ed il mese di marzo del (…),
mentre frequentava la (…) classe, a causa dei maltrattamenti di una delle
sue matrigne, che lo avrebbe in particolare obbligato giornalmente a svol-
gere delle mansioni lavorative prima di recarsi a scuola (cfr. verbale 1, p.to
1.17.05, pag. 5 e p.to 7.01, pag. 8 e verbale 2, D43 segg., pag. 5 segg.).
Nel corso del 2013, egli avrebbe inoltre conosciuto una donna di età molto
maggiore rispetto alla sua, che una volta avrebbe abusato di lui sessual-
mente. Dall’umiliazione che egli avrebbe provato a seguito di tale evento,
ne sarebbe scaturito un disgusto avverso il genere femminile ed avrebbe
parimenti scoperto di essere omosessuale. Il padre, che esercitava anche
quale (…) per la (…) presente nella sua località di domicilio, avrebbe ap-
preso di tale avvenimento, minacciandolo di ucciderlo, in quanto egli
avrebbe macchiato l’immagine d’onorabilità e di rispetto della sua famiglia
(cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D53 segg., pag. 6 segg.). Le
vere problematiche con il padre sarebbero però in definitiva incominciate
tra il settembre e l’ottobre 2015. A seguito dell’interruzione della scuola, egli
avrebbe difatti svolto quale attività lavorativa, la (…), ed avrebbe cono-
sciuto ed intrattenuto una relazione sentimentale con un (…). Una volta
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partito lo stesso, egli avrebbe approcciato con dei propositi sessuali un (…)
del padre, che però avrebbe rifiutato le sue avances e avrebbe narrato su-
bito dopo tali eventi al padre, raccontandogli inoltre che l’interessato
avrebbe un orientamento omosessuale. Nell’apprendere ciò, il padre sa-
rebbe uscito dal domicilio familiare correndo e brandendo un coltello verso
di lui. Egli sarebbe quindi fuggito, nascondendosi presso degli amici e re-
candosi al domicilio familiare soltanto quando il padre era assente, in oc-
casione dei quali la sorellastra gli avrebbe offerto del cibo (cfr. verbale 1,
p.to 7.01, pag. 8 e verbale 2, D72 segg., pag. 8 segg.). Due o tre giorni
dopo il tentativo d’approccio con lo scolaro del padre, tale evento così
come il fatto che egli fosse omosessuale si sarebbe divulgato nella società,
comportandogli nel periodo successivo una brutta reputazione, e subendo
in particolare le offese e l’esclusione da parte di alcune persone. Il richie-
dente ha inoltre sostenuto di temere per la sua vita, in quanto all’epoca
l’omosessualità non era ammessa nel suo Paese d’origine e se le autorità
gambiane avessero scoperto tale suo orientamento sessuale, egli sarebbe
potuto incorrere in una pena capitale o in una pena privativa della libertà a
vita (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 9; verbale 2, D92 segg., pag. 10 seg.).
In tale contesto, un giorno del dicembre 2015, egli si sarebbe recato presso
il domicilio familiare ed una delle matrigne gli avrebbe offerto del cibo. La
sorellastra lo avrebbe però dissuaso dal mangiare di quest’ultimo, sospet-
tando che fosse stato avvelenato dal padre e dalla matrigna, parimenti con-
sigliandogli di lasciare il suo paese d’origine e consegnandogli del denaro
a tale scopo. Egli avrebbe seguito il suggerimento della sorellastra, espa-
triando in G._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8 e p.to 5.01, pag. 7;
verbale 2, D97 segg., pag. 11). A causa di tali eventi, in caso di un suo
ritorno in Gambia, egli temerebbe per la sua vita, in quanto non avrebbe
alcun sostegno da parte dei famigliari. Segnatamente il padre sarebbe ri-
masto della medesima opinione sul suo conto, ritenendo di essere stato
umiliato dal comportamento del figlio, nonché che il medesimo avrebbe
danneggiato seriamente l’immagine d’onorabilità sua e della famiglia (cfr.
verbale 2, D105 segg., pag. 11 segg.).
A sostegno della sua domanda d’asilo, egli ha prodotto agli atti, il suo cer-
tificato di nascita, che attesta quale data di nascita il (…) (cfr. atto A24) –
data di nascita che in precedenza era stata modificata dall’autorità inferiore
con il (…), non avendo l’interessato renduto verosimile la minore età di-
chiarata ed a seguito dell’esame osseo effettuato (cfr. verbale 1, p.to 8.01,
pag. 9).
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Pagina 4
D.
Con decisione del 29 agosto 2018, notificata all’interessato il 1° settem-
bre 2018 (cfr. risultanze processuali; avviso di ricevimento), la SEM non ha
riconosciuto la qualità di rifugiato del richiedente, ha respinto la sua do-
manda d’asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla
Svizzera e l’esecuzione del medesimo allontanamento.
E.
Con ricorso del 28 settembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato;
data d’entrata: 1° ottobre 2018), l’interessato è insorto dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la succitata deci-
sione della SEM. Il medesimo ha chiesto, in via principale, l’annullamento
della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la
concessione dell’asilo. In via subordinata, ha postulato la restituzione degli
atti all’autorità inferiore per la pronuncia di una nuova decisione ed a titolo
eventuale che gli venga concessa l’ammissione provvisoria. Ha altresì pre-
sentato un’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con richiesta di
spese e ripetibili.
Al ricorso l’insorgente ha allegato quali documenti:
- copia di un estratto dal documento del febbraio 1997 dell’Ufficio delle Na-
zioni Unite, Alto Commissariato per i rifugiati di Ginevra, intitolato “Guideli-
nes on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children
Seeking Asylum” (di seguito: doc. 1);
- articolo tratto dal sito internet Wikipedia “Diritti LGBT in Gambia” (di se-
guito: doc. 2);
- copia di un estratto tratto dal “Criminal Code (Amendement) Act, 2014”
presente nel “Supplement “C” to The Gambia Gazette No. 15 of 16th Oc-
tober, 2014” (di seguito: doc. 3).
F.
Con ulteriore memoriale ricorsuale del 1° ottobre 2018 (cfr. risultanze pro-
cessuali; data d’entrata: 2 ottobre 2018), in lingua (…), il ricorrente si è nuo-
vamente aggravato al Tribunale contro la decisione dell’autorità inferiore
summenzionata, postulando a titolo pregiudiziale la constatazione dell’ef-
fetto sospensivo al ricorso, la concessione dell’assistenza giudiziaria e che
vengano ordinate dal Tribunale le misure d’istruzione richieste nel gravame
– ovvero la compulsazione dell’intero incarto N (…) e che egli sia sentito
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personalmente dal Tribunale durante un’udienza; a titolo principale ha chie-
sto l’accoglimento del ricorso, con la riforma della decisione dell’autorità
inferiore nel senso del riconoscimento della qualità di rifugiato all’insor-
gente. In via subordinata ha postulato l’annullamento della decisione impu-
gnata ed il rinvio degli atti all’autorità inferiore per nuova decisione.
A questo secondo ricorso, il ricorrente ha segnatamente prodotto in alle-
gato:
- copia del rapporto dell’Organisation Suisse d’aide aux réfugiés del 28 lu-
glio 2015, intitolato “Gambie: Situation des LGBTI (lesbiennes, gays, bise-
xuels, transgenre, intersexe” (di seguito: doc. 4);
- copia dell’articolo del 19 novembre 2014 pubblicato su Paris Match, inti-
tolato “Cinq hommes et trois femmes arrêtés pour homosexualité” (di se-
guito: doc. 5).
G.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 17 ottobre 2018, dopo aver in
particolare osservato che giusta l’art. 55 cpv. 1 PA (per rinvio dell’art. 6
della legge sull’asilo [LAsi, RS 142.31]) il ricorso ha effetto sospensivo ex
lege, ha autorizzato l’insorgente a soggiornare in Svizzera fino a conclu-
sione della procedura. Altresì ha invitato il medesimo, entro il termine di
sette giorni dalla notificazione della decisione incidentale, a comunicare al
Tribunale quale dei due ricorsi succitati fosse da ritenere, rispettivamente
se ed in che misura andassero considerati entrambi. In merito alla do-
manda di assistenza giudiziaria, il Tribunale ha statuito che verrà deciso
nel proseguo di procedura.
H.
Con scritto del 25 ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali; data d’entrata:
26 ottobre 2018), il ricorrente si è espresso in merito alle richieste formulate
dal Tribunale, chiedendo a quest’ultimo di voler considerare entrambi i suoi
memoriali ricorsuali, poiché gli stessi si completerebbero. Sia i motivi ad-
dotti che le conclusioni postulate sarebbero difatti complementari e dovreb-
bero pertanto essere considerati nella loro totalità.
I.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per
le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105
LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto egli risulta legittimato ad aggravarsi contro
di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Il ricorso manifestamente fondato, ai sensi dei motivi che seguono, è de-
ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una se-
conda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som-
mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1
LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3.
3.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5)
e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi
dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né
dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1
consid. 2).
3.2 Il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione della SEM resa
in materia d’asilo, prende in considerazione lo stato di fatto e di diritto esi-
stente al momento in cui statuisce (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1 e riferi-
mento citato). Il Tribunale si baserà in particolare sulla situazione vigente
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nello Stato o nella regione in oggetto al momento della sentenza, per de-
terminare se al richiedente vada riconosciuta la qualità di rifugiato o meno
(cfr. DTAF 2009/29 consid. 5.1; DTAF 2008/12 consid. 5.2 ; DTAF 2008/4
consid. 5.4 e riferimenti citati).
4.
Nella querelata decisione, la SEM ha in primo luogo preso atto che, con
l’inoltro del certificato di nascita da parte del richiedente il (…) settem-
bre 2017 (cfr. atto A24), la data di nascita allegata dall’interessato in corso
di procedura, sarebbe convergente. Tuttavia, a mente dell’autorità intimata,
tale evenienza non avrebbe alcun effetto retroattivo sulla procedura d’asilo
dell’insorgente, in quanto il giorno dell’audizione federale, egli avrebbe già
raggiunto la maggiore età. In secondo luogo, l’autorità inferiore ha ritenuto
le dichiarazioni dell’interessato alla base della sua domanda d’asilo, come
inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. In particolare la SEM ha rilevato che
egli si sarebbe contraddetto in merito alla tempistica in cui il padre avrebbe
appreso del suo orientamento sessuale nel corso delle due audizioni fede-
rali. Avrebbe inoltre reso delle dichiarazioni vaghe circa l’episodio in cui egli
avrebbe avvicinato lo (…) del padre, ed avrebbe rilasciato delle allegazioni
generiche in merito alle motivazioni che lo avrebbero spinto a rischiare un
tale approccio omosessuale, visto anche il difficile contesto sociale in Gam-
bia, di cui ne sarebbe stato a conoscenza. Anche la sua narrazione, suc-
cessiva alla scoperta da parte del padre del suo orientamento sessuale,
sarebbe priva di dettagli e di elementi di vissuto. Infine, il fatto che i genitori
volessero avvelenarlo, non sarebbe che una mera ipotesi, non comprovata
da alcun elemento concreto. L’autorità inferiore è quindi giunta alla conclu-
sione che l’espatrio del ricorrente dal suo Paese d’origine, non sarebbe in
alcun modo collegato con il suo orientamento sessuale, e pertanto non vi
sarebbe per il medesimo alcun timore fondato di subire delle persecuzioni
ex art. 3 LAsi, in caso di un suo rientro in Gambia. Circa l’esecuzione
dell’allontanamento dell’insorgente, la SEM rileva che la stessa sarebbe
ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
5.
5.1 Nel suo memoriale ricorsuale del 28 settembre 2018, l’insorgente ri-
tiene dapprima, sul piano formale, che nonostante egli fosse minorenne al
momento della presentazione della sua domanda d’asilo – ciò che avrebbe
in seguito provato producendo il certifico di nascita agli atti (cfr. atto A24) –
non avrebbe però beneficiato di alcuna persona di fiducia durante la pro-
cedura d’asilo, in violazione dell’art. 17 cpv. 3 lett. c LAsi e delle linee guida
dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) relative
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alle politiche e procedure nell’operare con richiedenti asilo minori non ac-
compagnati del febbraio 1997 (cfr. doc. 1).
5.1.1 Il Tribunale ritiene che tale censura debba essere compresa, vista la
motivazione, come una conclusione tendente all’annullamento della deci-
sione per violazione delle regole procedurali concernenti i minori non ac-
compagnati, nel senso che il ricorrente contesta il fatto che una persona di
fiducia non sia stata designata per assisterla durante la procedura d’asilo
e che, per la presa di decisione impugnata, la SEM non abbia tenuto conto
della sua minore età e dei principi enunciati dall’UNHCR.
5.1.2 Risulta d’uopo rammentare che, le domande d’asilo depositate da ri-
chiedenti minorenni non accompagnati, impongono degli obblighi procedu-
rali particolari alle autorità preposte dell’esame delle stesse, in particolare
dovendo designare ai medesimi una persona di fiducia che difenda i loro
interessi (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi). Tuttavia, tali obblighi si impongono unica-
mente quando è provato, o per lo meno reso verosimile, che il richiedente
è un minorenne non accompagnato. Se esiste un dubbio relativo alla mi-
nore età dell’interessato, la SEM può e deve pronunciarsi sulla circostanza
della minore età di cui si prevale il richiedente, prima dell’audizione sui mo-
tivi d’asilo, in vista in particolare di designargli, ove il caso, una persona di
fiducia. In assenza di documenti d’identità, per determinare l’età dell’inte-
ressato, l’autorità inferiore può basarsi sui risultati di un’audizione conte-
nente segnatamente quesiti atti ad appurare le sue relazioni familiari, la
sua formazione scolastica e professionale, nonché l’attività lavorativa ap-
presa; su un esame osseo, oppure, in rari casi, anche sull’aspetto esteriore
dell’interessato (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 5 pag. 208
segg.; sentenza del Tribunale D-7/2018 del 12 settembre 2018). L’onere
della prova della minore età del richiedente, incombe però dal principio
della procedura d’asilo al medesimo, il quale deve provarla, o per lo meno
renderla verosimile (cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1 e GICRA 2004 n. 30
consid. 5 pag. 208 segg.).
5.1.3 Nella presente disamina, il ricorrente non ha fornito alcun documento
d’identità in corso di procedura atto a provare o a rendere verosimile le sue
generalità, segnatamente la sua data di nascita, in violazione del suo ob-
bligo di collaborare giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. b LAsi. Inoltre l’autorità quere-
lata, durante l’audizione sulle generalità, ha interrogato il ricorrente in modo
particolare anche sull’età anagrafica dichiarata, offrendogli la possibilità di
esprimersi al riguardo e di rispondere alle contestazioni dell’auditore circa
le sue dichiarazioni imprecise rese nel corso dell’audizione in particolare in
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merito al suo percorso scolastico ed ai dati della sua famiglia nonché in
merito all’esame osseo effettuato (cfr. verbale 1, p.to 8.01, pag. 9 e p.to
1.17.04 segg., pag. 4 segg.). Sempre durante il corso della medesima au-
dizione, l’autorità inferiore ha esposto all’interessato la sua conclusione re-
lativa la maggiore età che sarebbe stata ritenuta nel corso di procedura
(cfr. verbale 1, p.to 8.01, pag. 9). Inoltre, l’asserita minore età al momento
del deposito della domanda d’asilo da parte del richiedente, è stata resa
plausibile soltanto con la produzione del certificato di nascita, a seguito
dell’audizione sui motivi d’asilo del 25 agosto 2017 (cfr. atto A24), data in
cui egli era già diventato maggiorenne. Nel corso di quest’ultima audizione,
l’interessato si è potuto esprimere nuovamente e compiutamente sui suoi
motivi d’asilo. Egli ha infine potuto impugnare con piena conoscenza di
causa la decisione della SEM e contestare, ove il caso, la stessa. Alla luce
di tali elementi, non si ravvede pertanto in specie alcuna violazione del
principio inquisitorio ex art. 12 PA in combinato disposto con l’art. 6 LAsi
come neppure della norma procedurale atta alla protezione di richiedenti
minorenni non accompagnati succitata, o delle linee guida dell’UNHCR ci-
tate dall’insorgente, alle quali le autorità svizzere sono tenute ad ispirarsi
(cfr. sentenza del Tribunale E-1928/2014 del 24 luglio 2014 consid. 2.3.3
con riferimenti citati). Tuttavia, come si vedrà dappresso, per la presente
decisione non si terrà conto di quanto addotto dal ricorrente nel corso di
procedura durante la sua supposta minore età.
5.2 L’insorgente, nella sua memoria ricorsuale del 1° ottobre 2018 allega
in seguito una violazione del suo diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2
Cost., in quanto l’autorità inferiore, non avendo esaminato nella decisione
impugnata la problematica della persecuzione notoria di cui sarebbero og-
getto le persone omosessuali in Gambia, la stessa sarebbe carente nelle
sue motivazioni.
5.2.1 Il diritto di essere sentito consacrato all’art. 29 cpv. 2 Cost., e concre-
tizzato all’art. 35 PA, comprende segnatamente il dovere per l’autorità di
motivare la sua decisione, alfine che il destinatario possa rendersi conto
della portata di quest’ultima ed impugnarla con conoscenza di causa, non-
ché che l’autorità di ricorso possa esercitare il suo controllo (cfr.
DTAF 2013/34 consid. 4.1; DTAF 2012/23 consid. 6.1.2 e riferimenti citati;
DTAF 2010/3 consid. 5 con riferimenti citati). Né la PA, come neppure la
giurisprudenza relativa all’art. 29 cpv. 2 Cost. contengono delle esigenze
particolari in merito al contenuto ed alla lunghezza circa la motivazione che
deve essere contenuta in una decisione. Invero, risulta sufficiente che l’au-
torità esamini le questioni decisive per la presa di decisione e menzioni,
perlomeno brevemente, i motivi che l’avrebbero condotta e sui quali ha
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fondato la sua decisione, e questo vale anche se la motivazione presentata
risulta errata (cfr. DTF 141 I 557 consid. 3.2.1; DTF 138 I 232 consid. 5.1;
DTF 134 I 83 consid. 4.1; DTF 133 III 439 consid. 3.3).
5.2.2 Nella fattispecie, il Tribunale osserva che la decisione impugnata
contiene, seppure brevemente, la motivazione nella quale la SEM si è
espressa chiaramente circa le ragioni che l’hanno determinata a ritenere le
dichiarazioni dell’insorgente, in relazione con il suo orientamento sessuale,
come inverosimili e non pertinenti in materia d’asilo (cfr. p.to II pag. 3 della
decisione del 29 agosto 2018). Tuttavia, nella decisione querelata, l’auto-
rità inferiore è rimasta silente sia riguardo alla verosimiglianza che alla ri-
levanza dell’orientamento sessuale del ricorrente nel caso egli rientrasse
in Gambia, Paese d’origine nei quali la stessa autorità inferiore riconosce
esserci un “difficile contesto” nei confronti degli omosessuali (cfr. decisione
impugnata, p.to II, pag. 3). L’orientamento sessuale è stato inoltre posto
dall’insorgente quale motivo a fondamento delle problematiche sociali e fa-
migliari che avrebbe riscontrato nel suo Paese d’origine, determinandolo
all’espatrio, come pure avrebbe fondato il suo timore di subire una san-
zione punitiva da parte delle autorità gambiane, quale una pena privativa
della libertà a vita o la pena capitale, nel caso egli fosse rimasto in patria o
vi ritornasse (cfr. verbale 2, D92 segg., pag. 10 segg.). In merito va ram-
mentato che nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di
natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che
l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e
completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con
l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l’autorità deve occu-
parsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la
documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circo-
stanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a ri-
guardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l’autorità si
serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informa-
zioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a – e
PA). D’un canto, v’è un accertamento inesatto dei fatti, quando la decisione
si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e d’altro canto, v’è un
accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le cir-
costanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2
con relativi riferimenti; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369
seg.; cfr. anche: sentenza del Tribunale D-1971/2017 del 3 aprile 2018
consid. 11).
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In casu, alla luce dell’allegato orientamento sessuale del ricorrente, vi è
luogo di concludere che la questione dell’eventuale verosimiglianza di tale
evenienza e della possibile rilevanza in materia d’asilo della medesima,
necessiti di un esame più approfondito in sede di prima istanza. Questo,
tenuto conto in particolare che, dovendosi la qualità di rifugiato esaminare
relativamente al paese d’origine del richiedente (cfr. UNHCR, Guide des
procédure et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au
regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des
réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90 e supra consid. 3.2 della presente sentenza),
non si può escludere a priori, e senza un esame maggiormente accurato,
che il ricorrente non abbia un fondato timore di subire una persecuzione
rilevante in materia d’asilo nel caso rientrasse nel suo Paese d’origine. Ciò
segnatamente in quanto, malgrado dal gennaio del 2017 in Gambia si sia
instaurato il nuovo governo, risulta tutt’ora in vigore una legislazione penale
repressiva contro le persone LGBT, che punisce severamente gli atti omo-
sessuali; nonché esiste ancora un grande sentimento di omofobia ed emar-
ginazione delle persone LGBT da parte della società gambiana, e la totale
assenza sul territorio di organizzazioni che sostengano i diritti delle per-
sone LGBT (cfr. US Department of State, Country Report on Human Rights
Practices 2017 – The Gambia, 20 aprile 2018, drl/rls/hrrpt/2017/af/277003.htm >, consultato il 30 novembre 2018; Amne-
sty International Report 2017/2018 – The State of the World’s Human
Rights – Gambia, 22 febbraio 2018, tries/africa/gambia/report-gambia/ >, consultato il 30 novembre 2018; Eu-
ropean Union: European Asylum Support Office (EASO), EASO Country of
Origin Information Report – The Gambia Country Focus, dicembre 2017,
, consultato il 30 novem-
bre 2018; CARROLL/MENDOS, State-sponsored Homophobia – A world sur-
vey of sexual orientation laws: criminalisation, protection and recognition,
maggio 2017, >692_ilga-state-sponsored-homophobia-2017-web-corr.pdf >, consultato il
30 novembre 2018). Risulta inoltre necessaria per il ricorrente la possibilità
di esprimersi eventualmente sulle risultanze istruttorie rispetto a tale impor-
tante elemento motivante la sua domanda d’asilo. Ne discende che, il diritto
dell’insorgente di essere sentito su tale punto in questione, non può essere
sanato nella presente procedura ricorsuale. Non risulta difatti in specie ed
in questa sede essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente
rilevanti, precludendo di conseguenza al ricorrente un’eventuale istanza di
ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con referenze citate; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed. 2016, n. 1039, pag. 226 e n. 1774
segg., pag. 252 segg.).
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5.2.3 Qualora la SEM dovesse nuovamente respingere la domanda d’asilo
e non riconoscere lo statuto di rifugiato al ricorrente, essa avrà premura di
valutare la presenza di ostacoli per l’esecuzione dell’allontanamento alla
luce della situazione politica e sociale attualizzata in Gambia nei confronti
di una persona con orientamento omosessuale.
5.3 Visto tutto quanto precede, il Tribunale ritiene pertanto che le carenze
rilevate nella decisione dell’autorità inferiore, non possano essere sanate
in questa sede e che la SEM, con la propria decisione, ha violato l’obbligo
di accertare i fatti giuridicamente rilevanti in modo corretto e completo, de-
rivante dal diritto di essere sentito e dal principio inquisitorio. Pertanto, il
ricorso risulta in tal senso accolto e la decisione del 29 agosto 2018 della
Segreteria di Stato è annullata, con la restituzione degli atti a quest’ultima
autorità (art. 61 cpv. 1 PA), affinché la stessa proceda, in termini ragione-
voli (art. 29 cpv. 1 Cost.), alla pronuncia di una nuova decisione, rispettosa
dei considerandi della presente sentenza. Per il resto, visto l’esito della
vertenza, non risulta necessario dirimere le restanti censure sollevate nel
gravame dal ricorrente come neppure di entrare nel merito degli ulteriori
mezzi di prova prodotti in copia dal ricorrente (cfr. doc. 2 – doc. 5), o ancora
di accogliere la domanda di essere sentito durante un’udienza personale
presso il Tribunale.
6.
Visto l’esito della procedura, non vengono riscosse spese processuali
(art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e l’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso
dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anti-
cipo, presentata dall’insorgente nel gravame, risulta pertanto priva d’og-
getto.
7.
Al ricorrente, non patrocinato in questa sede e che non ha presentato al-
cuna distinta delle spese necessarie sostenute, non vengono assegnate
indennità ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l’art. 7 del regolamento
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
8.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 29 agosto 2018 è annullata
e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova deci-
sione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono assegnate indennità ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
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