Corte IV
D-5552/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 m a g g i o 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Emilia Antonioni e Gérald Bovier;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, nata il (...) e
B._______, nata il (...), Repubblica della Serbia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 febbraio 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5552/2006
Fatti:
A.
L'8 marzo 2005 l'interessata, accompagnata dal consorte e dalla loro
figlia, ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Con
decisione del 24 marzo 2005, l'UFM ha respinto la menzionata
domanda ed ha ordinato l'allontanamento degli interessati dalla
Svizzera. Il 25 aprile 2005, quest'ultimi hanno inoltrato ricorso dinanzi
alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
citata decisione dell'UFM. Con decisione del 2 maggio 2005, la CRA
ha respinto il ricorso in questione.
B.
L'(...), l'interessata, assieme al compagno ed alla figlia, è rientrata in
Patria.
C.
L'8 febbraio 2006, le interessate hanno presentato una seconda
domanda d'asilo in Svizzera. A._______ ha dichiarato, in sostanza e
per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del
14 e del 20 febbraio 2006 come pure la nota di conversazione
del 14 febbraio 2006), di essere espatriata con la figlia in data (...) per
gli stessi motivi che le avevano indotte a lasciare il loro Paese
d'origine la prima volta. In data (...), e quindi il giorno successivo al
loro arrivo in Patria, a C._______, quattro malviventi – gli stessi che
avrebbero perseguitato il compagno già in passato – avrebbero fatto
irruzione nella loro abitazione e picchiato quest'ultimo chiedendogli
una somma di € 10'000.-. L'interessata avrebbe tentato di aiutarlo, ma
sarebbe ugualmente stata aggredita. Dopo l'accaduto, avrebbe
accompagnato il compagno all'ospedale, dove la polizia l'avrebbe
interrogata sul fatto. Da quel momento, ella non avrebbe più avuto
contatto con il suo compagno. Insieme alla figlia si sarebbe infatti dap-
prima rifugiata a casa della (...) a C._______ (Serbia), proseguendo il
giorno successivo per D._______ (Serbia), dove si sarebbe nascosta
in casa di (...) fino al (...). In tale data, quattro individui avrebbero
bussato all'abitazione, tentando di entrarvi. A quel punto le interessate
sarebbero scappate, recandosi a C._______, dove avrebbero
soggiornato fino al (...), quando sarebbero partite per la Svizzera.
D.
Il 27 febbraio 2006, l'UFM ha respinto la citata domanda ed ha
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pronunciato l'allontanamento delle interessate dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Serbia siccome lecita,
esigibile e possibile.
E.
Il 29 marzo 2006, le interessate hanno inoltrato ricorso dinanzi alla
CRA contro la citata decisione dell'UFM e hanno chiesto, in via
principale, l'annullamento del provvedimento litigioso e la concessione
dell'asilo rispettivamente e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria.
Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria nel
senso dell'esenzione dal pagamento a copertura delle presumibili
spese processuali.
F.
La CRA, con decisione incidentale del 5 maggio 2006, ha respinto, per
i motivi ivi indicati, la surriferita domanda ed ha invitato le ricorrenti a
versare, entro il 22 maggio 2006, un anticipo di CHF 600.- (art. 63 cpv.
4 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20
dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), con comminatoria d'inammissibilità
del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
G.
Il 22 maggio 2006, le interessate hanno tempestivamente effettuato il
richiesto versamento.
Diritto:
1.
1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83
lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]).
1.2 Questo Tribunale osserva altresì che dal 1° gennaio 2007 giudica,
in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006
presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi
dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
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1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi
riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti
al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il
nuovo diritto.
1.4 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette
dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda
altrimenti.
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 ed all'art. 52 PA, nonché all'art.
108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impuganta è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (v.
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006
del 12 luglio 2007 consid. 3).
5.
Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha constatato che gli
autori delle persecuzioni allegate da parte della ricorrente sono
persone terze e quindi non imputabili alle autorità serbe. La polizia
avrebbe, altresì, steso un verbale delle aggressioni ai danni del
compagno ed assicurato alla ricorrente di cercare i colpevoli. Per di
più, l'insorgente non avrebbe mai denunciato l'accaduto del (...) e non
si sarebbe mai interessata di sapere a che punto fossero arrivate le
indagini in merito all'aggressione nei confronti del compagno. Al
contrario, dopo tale aggressione e la conseguente denuncia, la
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ricorrente si sarebbe resa irreperibile. Non sarebbe dunque consentito
rimproverare alle autorità serbe di non averla protetta in modo
adeguato dalle persecuzioni da parte dei malviventi. Non ci sarebbero,
quindi, indizi per ritenere che le autorità serbe abbiano mancato al loro
obbligo di proteggere le insorgenti da ulteriori violenze da parte dei
malviventi. Infine, i motivi espressi dalle ricorrenti non sarebbero
pertinenti in materia d'asilo e di conseguenza, l'esecuzione del loro
allontanamento verso la Serbia sarebbe lecita, esigibile e possibile.
6.
Nel gravame, le ricorrenti hanno sottolineato di non negare il fatto che
le minacce allegate fossero state pronunciate da terzi e non dallo
Stato serbo. Le autorità statali non sarebbero però in grado di tutelare
la loro incolumità, motivo per cui avrebbero deciso di lasciare
nuovamente il loro Paese d'origine. Inoltre, sarebbe perfettamente
comprensibile che – per paura – si sarebbero nascoste, e quindi rese
irreperibili, dopo l'aggressione ai danni del compagno della ricorrente.
Per di più, il fatto che le autorità non sarebbero state in grado di
garantire la loro incolumità una prima volta – nonostante la denuncia e
la testimonianza depositata – ma che i malviventi si sarebbero
presentati una seconda volta alla loro porta di casa, dimostrerebbe
l'incapacità dello Stato di proteggerle e giustificherebbe la mancata
denuncia dell'evento del (...). Infine, in caso di rimpatrio, sarebbero
esposte al rischio di trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e l'esecuzione dell'allontanamento
verso il loro Paese d'origine quindi manifestamente contraria a tale
articolo.
7.
7.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
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7.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni
determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse
abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili,
cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non
suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri
dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza
dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità
giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).
7.3 Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), una
persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi
organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento
della qualità di rifugiato, se la vittima non può ottenere una protezione
adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della
protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una
protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo (GICRA
1996 n. 18). Tuttavia, tale protezione deve assumere un carattere
effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo di
attacchi, ma può proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di
terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato
adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un
richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del
suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile
d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed
efficienti (GICRA 2006 n. 18).
8.
Preliminarmente, il TAF costata che una prima procedura d'asilo si è
definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione
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dell'UFM del 24 marzo 2005 in seguito alla sentenza da parte della
CRA del 2 maggio 2005.
8.1 Questo Tribunale osserva, altresì, che le allegazioni delle
insorgenti in merito agli avvenimenti, verificatisi dopo la conclusione
della prima procedura d'asilo in Svizzera, i quali le avrebbero indotte a
lasciare il loro Paese d'origine una seconda volta, ed in merito ai loro
timori di persecuzione in caso di un rientro in Patria, s'esauriscono in
mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate
dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le
ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato.
8.2 In particolare, il TAF rileva, che le affermazioni della ricorrente
riguardo agli avvenimenti accaduti dopo l'aggressione ai danni del
compagno, segnatamente al proprio soggiorno a D._______, sono da
ritenere come manifestamente inverosimili. Basti rilevare, che il fatto
che la ricorrente afferma di essersi nascosta per quasi (...) mesi
nell'abitazione di una conoscente della (...) (cfr. verbale d'audizione del
14 febbraio 2006 pag. 1), senza conoscerne il cognome o l'indirizzo e
senza uscire di casa o tentare di contattare il proprio compagno - che
avrebbe lasciato in condizioni incerte all'ospedale dopo l'aggressione
subita - è saldamente inattendibile e contro ogni logica dell'agire
umano. Inoltre, la ricorrente avrebbe appreso tramite la sua ospite
della seconda aggressione ai danni del compagno e della rottura dei
vetri della sua abitazione e di quella della (...) e non si sarebbe
adoperata per avere ulteriori notizie né su tale attacco, né sullo stato
del compagno (cfr. verbale d'audizione del 20 febbraio 2006 pagg. 7 e
8). Ciò non può che convalidare la fondatezza della conclusione
dell'autorità inferiore circa l'inattendibilità del suo racconto al punto
tale che non può essere escluso che l'allegato isolamento sia stato
costruito ad arte per i bisogni della causa. Per di più, appare
fortemente inverosimile che la ricorrente si sia recata con la figlia in
Svizzera, senza avere avuto alcun contatto con il compagno, il quale
ha però depositato una seconda domanda d'asilo in Svizzera solo un
mese dopo le ricorrenti.
8.3 Premesso ciò, dagli atti di causa risulta che le insorgenti non
hanno mai avuto alcun problema con le autorità in Patria. Non vi è
dunque ragione di ritenere che quest'ultime, se opportunamente
sollecitate, non accorderebbero alle ricorrenti un'appropriata
protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei loro
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confronti, ritenuto che non vi sono elementi per presumere che alle
autorità serbe siano manchevoli di volontà e di infrastrutture
appropriate per proteggere i propri cittadini. Al contrario di quanto
preteso nel gravame, non è ammesso rimproverare alle autorità serbe
di non avere protetto le ricorrenti in modo sufficiente, visto che esse si
sono rese irreperibili subito dopo l'aggressione del (...) e hanno così
impedito alle autorità di effettuare ulteriori indagini al riguardo.
9.
Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
Le ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv.
1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]).
11.
11.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente giudizio,
non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento delle ricorrenti in
Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto die rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83
cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr,
RS 142.20).
11.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di
serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere
esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
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contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
11.3 Nel caso concreto non è dato rilevare - nella sostanza per le
ragioni già indicate al considerando 8 del presente giudizio - alcun
serio indizio di esposizione delle insorgenti, in caso di rimpatrio, al
rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte
disposizioni. In altri termini, le ricorrenti non hanno saputo fornire un
insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi,
concordanti e pertinenti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad
atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate.
11.4 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di
diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
12.
Occorre quindi esaminare se per le ricorrenti vi siano pericoli concreti
in caso d'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine
ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr.
12.1 Come noto, in Serbia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga
l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale.
12.2 Quanto alla situazione personale delle ricorrenti, il TAF constata
che A._______ è (...) ed ha una certa esperienza professionale come
(...) (cfr. verbale d'audizione del 14 febbraio 2006 pag. 2). Inoltre, nulla
esclude che dispongano ancora di una rete sociale in Patria. Secondo
le dichiarazioni di A._______, infatti, a C._______ risiedono ancora i
suoi (...), le tre (...) e probabilmente anche il (...) (cfr. verbale
d'audizione del 14 febbraio 2006 pag. 2). Oltre a ciò, il compagno,
rispettivamente il padre, delle insorgenti verrà anch'egli allontanato
verso la Serbia. Tale provvedimento viene deciso in separata sede,
tramite sentenza odierna di questo Tribunale. Ciò permetterà
segnatamente di garantire un sostegno non indifferente alle insorgenti,
una volta rientrate in Patria. Non emerge altresì dalle carte processuali
che soffrano di seri problemi medici ostativi alla pronuncia
dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003
n. 24).
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Inoltre, questo Tribunale constata, che nell'esame dell'esigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento anche l'interesse superiore del
fanciullo è un elemento da prendere in considerazione (cfr. la
Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, RS 0.107).
Infatti, secondo la giurisprudenza istituita nella GICRA 2005 n. 6, delle
difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da
un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono
comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera
famiglia (v. decisione del Tribunale amministrativo federale
E-4465/2006 del 16 dicembre 2008). Nella fattispecie, la bambina della
ricorrente è nata in Patria e raggiungerà prossimamente l'eta di (...)
anni. Questo Tribunale riconosce che la bambina ha vissuto in
Svizzera una prima volta dal (...) al (...) e vi risiede oramai da (...) anni
(dal [...]). Vale, però, sottolineare che la bambina ha comunque
trascorso la maggior parte della sua vita in Serbia e che,
presumibilmente, la madre è tuttora la sua figura di riferimento
privilegiata. Non si può, dunque, partire dal presupposto che la
bambina abbia raggiunto un avanzato grado di integrazione nel nostro
Paese che le causerebbe delle eccessive difficoltà di reinserimento nel
suo Paese d'origine. Vi è dunque motivo di formulare una prognosi
favorevole con riferimento alle effettive possibilità di un adeguato
reinserimento sociale in Serbia, anche dal punto di vista dell'interesse
superiore del fanciullo.
In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento
è quindi anche ragionevolmente esigibile.
13.
Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63
cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse sono
computate con l'anticipo versato il 22 maggio 2006.
Pagina 10
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico delle
ricorrenti. Le stesse sono computate con l'anticipo, di CHF 600.-,
versato il 22 maggio 2006.
3.
Comunicazione a:
- ricorrenti (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- E._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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