Corte IV
D-5563/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 1 1 a g o s t o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del Giudice Walter Lang,
cancelliera Vera Riberti;
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...),
Iran,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 2 agosto 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5563/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il (...) in Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e
mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio con la comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione dell'8 luglio 2010 e del 22 luglio 2010;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) del 2 ago-
sto 2010, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. risultanze
processuali);
il ricorso del 4 agosto 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 5 agosto 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale
(TAF) in data 5 agosto 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal -
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente fondati o infondati, ai sensi dei motivi che
seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal
giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice
(art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente
(art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scrit -
ti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino iraniano, d'etnia curda, di es-
sere nato e cresciuto a C._______ ed averci vissuto fino al giorno del
suo espatrio, nel mese di (...) (cfr. verbale d'audizione dell'8 luglio
2010, pag. 1); che egli avrebbe lasciato il suo Paese per il timore di es -
sere arrestato a causa della sua attività quale installatore di antenne
paraboliche e della sua etnia (cfr. verbale d'audizione dell'8 lu-
glio 2010, pag. 4);
che il richiedente, munito di un passaporto falso, si sarebbe recato in
aereo ad D._______ da C._______, rimanendo in Turchia una decina
di giorni da dove sarebbe ripartito, a bordo di una barca, in direzione
dell'Italia, senza saper precisare il luogo preciso dello sbarco,
arrivando successivamente in Svizzera, viaggiando in auto, treno e
rispettivamente in taxi; che egli sarebbe entrato in territorio elvetico,
illegalmente, scavalcando la rete metallica nella regione di E._______
(cfr. verbale d'audizione dell'8 luglio 2010, pagg. 5 e 6);
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi -
tà che soddisfa le esigenze legali;
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che nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'a-
silo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del -
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'e-
secuzione dell'allontanamento verso il suo paese d'origine siccome le-
cita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata con-
segna di documenti d'identità, rimandato a quanto già affermato nei
verbali di audizione, precisando che per poter procurarsi la carta d'i -
dentità, suo zio si sarebbe dovuto recare a F._______ e avrebbe poi
dovuto trovare un modo sicuro per inviarla in Svizzera, ragion per cui
detto documento non gli sarebbe ancora pervenuto; che egli ha
sostenuto di aver fornito motivi scusabili che spiegano le ragioni per la
mancata consegna dei documenti richiesti e che comunque
sussisterebbe, nel suo caso, la necessità di ulteriori chiarimenti in
relazione alla sua domanda d'asilo; che, inoltre, ha contestato
l'allontanamento verso l'Iran, in quanto illecito e inesigibile;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'auto-
rità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda
d'asilo; che egli ha chiesto di essere ammesso provvisoriamente qua-
lora non gli venisse accordato asilo politico; che, infine, ha presentato
una domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo delle spese
processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la do-
manda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
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dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al -
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esi -
stenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi -
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti -
colari formalità amministrative (DTAF 2007/7, consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2
lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'atte-
stato di fine degli studi (DTAF 2007/7, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di un mese e mezzo
dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun docu-
mento che adempia i citati criteri;
che, per di più, egli si è limitato a dichiarare di aver posseduto unica -
mente la carta d'identità - senza riuscire peraltro ad indicare né l'anno
di rilascio né quello di un eventuale rinnovo - ma di averla consegnata
ai passatori durante il viaggio e che questi non gliela avrebbero più re-
stituita (cfr. verbale d'audizione dell'8 luglio 2010, pagg. 3 e 4); che,
anche in sede d'audizione federale, egli avrebbe precisato di averla ot-
tenuta quand'era bambino ma di non averla mai rinnovata, nonostante
egli abbia attualmente 24 anni (cfr. verbale d'audizione del
22 luglio 2010, pag. 3);
che, inoltre, alla domanda su cosa avrebbe fatto per ottenere i docu-
menti d'identità dopo aver firmato, in data (...), il formulario relativo al-
l'incombenza di presentarli entro 48 ore dopo l'inoltro della domanda
d'asilo, l'interessato ha dichiarato che non avrebbe fatto nul la poiché
non avrebbe avuto soldi a sufficienza per fare una telefonata; che tut-
tavia, confrontato al fatto che aveva sicuramente ricevuto il contributo
settimanale durante il suo soggiorno al centro di registrazione, egli ha
ribadito di averlo ricevuto soltanto il giorno stesso dell'audizione canto-
nale e che, in ogni modo, avendo il numero di telefono del passatore,
aveva l'intenzione di chiamarlo al fine di ottenere la sua carta d'identità
(cfr. verbale d'audizione dell'8 luglio 2010, pag.4);
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che, successivamente, l'insorgente si è invece contraddetto dichiaran-
do di aver chiamato suo zio affinché si occupasse di rintracciare il pas-
satore; che, per di più, a dire del ricorrente, lo zio avrebbe cercato di
chiamare il passatore senza però riuscire a rintracciarlo; che, tuttavia e
allo stesso tempo, egli ha dichiarato di aver chiamato una sola volta lo
zio; che, a riguardo di questa incoerenza, egli non ha saputo fornire
una spiegazione plausibile (cfr. verbale d'audizione del 22 luglio 2010,
pagg. 2 e 3);
che, inoltre, in sede ricorsuale, l'interessato si è limitato a ripetere le
dichiarazioni emesse in precedenza e non ha saputo spiegare le in-
congruenze sollevate dall'autorità inferiore (cfr. ricorso, pag. 2);
che, oltre a ciò, interrogato sul suo viaggio, il ricorrente ha dichiarato,
in un primo tempo, di essere espatriato il mese di (...) e, in un secondo
tempo, il (...) (cfr. verbale d'audizione dell'8 luglio 2010, pagg. 1 e 5);
che, quanto all'itinerario, egli sostiene di aver viaggiato in aereo, con
una passaporto falso, da C._______ a D._______ e di essere rimasto
in Turchia una decina di giorni, imbarcando poi con una trentina di per -
sone in direzione dell'Italia, senza ricordare né se il luogo di imbarco
fosse D._______ o G._______ né il luogo preciso dello sbarco (cfr.
verbale d'audizione dell'8 luglio 2010, pag. 5); che il ricorrente si sa-
rebbe in seguito contraddetto affermando, in sede d'audizione fede-
rale, di essere partito con la barca da D._______ o, secondo una suc-
cessiva dichiarazione, da un'isola e più precisamente l'"isola
G._______" (cfr. verbale d'audizione del 22 luglio 2010, pagg. 12 e
14); che, confrontato al fatto che né D._______ né G._______ fossero
delle isole, egli ha semplicemente risposto che era la prima volta che
si recava in Turchia (cfr. verbale d'audizione del 22 luglio 2010,
pag. 14);
che altre contraddizioni risultano in merito al seguito del viaggio
dall'Italia; che, infatti, l'insorgente avrebbe inizialmente affermato di
essere giunto in taxi sino alla frontiera svizzera e invece
successivamente, in sede della medesima audizione, di aver preso il
treno da H._______ - ove era arrivato in auto con un passatore - a
I._______ ed in seguito il taxi fino alla frontiera; che, sempre in
occasione della predetta audizione, il ricorrente avrebbe fornito una
terza versione di viaggio, asserendo di essere andato dal luogo dello
sbarco fino a J._______ in taxi e poi da J._______ in treno fino a
H._______ e, sempre in treno, fino a I._______; che, in occasione
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della seconda audizione, ha mantenuto l'ultima dichiarazione senza
poter più garantire che si trattasse di J._______ ed ha altresì
confermato di non avere subito alcun controllo né in territorio turco, né
greco, né italiano (cfr. verbale d'audizione del 22 luglio 2010, pag. 14);
che, il ricorrente non è stato in grado di specificare null'altro o fornire
dettagli e spiegazioni che possano donare credibilità al proprio raccon-
to, che appare quindi impreciso e contraddittorio;
che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazio-
ne circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità
del suo viaggio;
che, a prescindere dalle allegazioni inverosimili di cui sopra, giova
pure sottolineare che varcare il confine Schengen senza subire alcun
controllo, come il ricorrente dichiara di aver fatto, risulta, al momento,
alquanto difficoltoso;
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze e secondo le modalità descritte;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra-
gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documen-
ti d'identità per i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla -
tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con
una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
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che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla
base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo
non adempie manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risulta-
re sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei
motivi d'asilo addotti; che la manifesta irrilevanza può altresì risultare
dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'i -
nattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa
di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata
protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, con-
sid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dall'Iran per il timore di essere arrestato dalla polizia, dato il suo lavoro
illegale di installatore di antenne e a causa della sua etnia, come pure
del fatto che fosse espatriato illegalmente dal suo paese, l'Iran essen-
do un paese in cui non vi è rispetto alcuno dei diritti umani e delle li -
bertà fondamentali;
che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impu-
gnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta
l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'au-
torità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della
sua domanda d'asilo non presenta elementi di verosimiglianza;
che, basti rilevare che l'insorgente non è riuscito a specificare il
periodo esatto durante il quale abbia esercitato l'attività di installatore
di antenne paraboliche, dichiarando, in un primo tempo, dal (…) al (...)
e, in un secondo tempo, dal (...) al (...), o addirittura il (...) (cfr. verbale
d'audizione dell'8 luglio 2010, pag. 2 e verbale d'audizione del
22 luglio 2010, pagg. 4, 5 e 8); che, inoltre, in merito al suo percorso
scolastico e professionale, il ricorrente avrebbe semplicemente
raccontato di aver lavorato per tre anni "con le gomme", precisando in
seguito unicamente "mettevamo la gomma nelle forma, sotto c'era il
calore e si dava forma alla gomma" (cfr. verbale d'audizione del
22 luglio 2010, pag. 4) e, dopo questo lavoro, di aver cominciato a
installare antenne (cfr. verbale d'audizione del 22 luglio 2010, pag. 5);
che, confrontato al fatto che le date relative all'inizio dell'attività di
installatore dichiarate in precedenza non combaciavano, egli ha
semplicemente asserito che, tra le due attività lavorative precitate,
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avrebbe svolto dei lavori saltuari, nelle costruzioni e dove capitava (cfr.
verbale d'audizione del 22 luglio 2010, pag. 5);
che, circa il rischio di essere arrestato a causa della sua attività, egli
ha dichiarato, in sede della prima audizione, che non vi erano elementi
concreti che gli facevano pensare che presto sarebbe stato denunciato
alle autorità, ma che egli nutriva dei semplici sospetti; che, inoltre,
avendo lo stesso interrotto la sua attività sei mesi prima dell'espatrio,
egli ha confermato che durante quei sei mesi non gli era successo nul -
la e che aveva giusto sentito dire che vi erano stati problemi per perso-
ne che avevano svolto o svolgevano la sua stessa professione (cfr. ver-
bale d'audizione del 22 luglio 2010, pag. 5); che, invece e unicamente
in occasione della seconda audizione, egli ha raccontato di aver avuto
un amico, senza riuscire neppure a fornirne l'identità completa, che
sarebbe stato arrestato e detenuto a causa della stessa attività di in-
stallatore di antenne (cfr. verbale d'audizione del 22 luglio 2010, pag.
5); che, al riguardo, egli ha avuto dichiarazioni piuttosto discordanti in
relazione al periodo e alla durata dell'arresto e della detenzione, come
pure sul fatto se avesse rivisto o meno detto amico (cfr. verbale d'audi-
zione del 22 luglio 2010, pagg. 9 segg.);
che, di conseguenza, alla luce delle dichiarazioni lacunose e contrad-
dittorie del ricorrente quanto ai fatti v'è ragion di concludere alla mani -
festa inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti;
che per quanto il ricorrente sostenga di aver spiegato la sua attività di
installatore, egli non è comunque riuscito a fornire né il numero di an-
tenne installate durante la sua attività né dove i suoi clienti si procu-
rassero le antenne (cfr. verbale d'audizione del 22 luglio 2010, pagg. 6
e 8);
che, pertanto, i motivi d'asilo evocati sono stati rettamente ritenuti
come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b
LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte -
riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione com-
plementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
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all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista del -
l'ammissibilità (DTAF 2009/50 consid. 8);
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Iran possa viola-
re l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio -
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, per inciso, quanto al rischio sollevato dal ricorrente in caso di
rientro in patria dovuto al suo espatrio illegale, giova ricordare che gli
iraniani che hanno inoltrato domanda d'asilo all'estero – ammettendo
che questa informazione venga a conoscenza delle autorità iraniane,
elemento che in casu non è dimostrato – non devono temere di subire
al loro rientro delle persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF
2009/28, consid. 7.4.4);
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en -
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto
il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmen-
te esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione del carattere possibi -
le, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio; che tuttavia
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questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare al -
l'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del TAF
D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss
des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262);
che si tratta di un caso tipico d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c
PA;
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione in Iran non appare caratterizzata da una guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della po-
polazione nell'integralità del territorio nazionale che permetterebbe di
dedurre, per tutti i richiedenti provenienti da detto paese e indipenden-
temente dalle circostanze di ogni caso particolare, l'esistenza di un pe-
ricolo concreto ai sensi degli art. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 4 LStr;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane,
idoneo al lavoro e dispone ancora di una rete sociale e famigliare in
patria, ove vivono il padre e due fratelli (cfr. verbale di audizione
dell'8 luglio 2010, pag. 3); che, per di più, l'insorgente non ha preteso
nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustifi -
care la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurispru-
denza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in mate-
ria d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli
atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi me-
dici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi
e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'e-
secuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
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che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori -
tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione
della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
E._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di E._______ (via fax,
per l'incarto N [...] con preghiera di notificare al ricorrente e di ritor-
nare l'avviso di ricevimento al Tribunale amministrativo federale)
- K._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione:
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