Corte IV
D-5565/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 1 1 a g o s t o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del Giudice Robert Galliker,
cancelliera Lydia Lazar Köhli;
A._______, nato il (...),
Angola,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisio-
ne dell'UFM del 2 agosto 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5565/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato il (...) in Svizzera,
il documento che l'UFM ha consegnato, letto e spiegato al richiedente
lo stesso giorno (cfr. act. A3) e mediante il quale l'ha reso attento circa
la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della
sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria
che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non
si entra nel merito della sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 16 luglio 2010 (di seguito verbale 1) e del
2 agosto 2010 (di seguito verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 2 agosto 2010, notificata oral-
mente (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal ricorrente,
act. A10),
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tri-
bunale) il 4 agosto 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la
precitata decisione dell'UFM,
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al Tribunale via fax il 5 ago-
sto 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi -
derandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal -
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del -
l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF,
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi),
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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA,
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA) e che è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, i ricorsi manifestamente infondati ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice uni -
co, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scrit -
ti,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di
essere cittadino angolano di etnia (...) e di essere nato e vissuto a
B._______ fino al suo espatrio,
che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine per sot-
trarsi al carcere; che, difatti, le autorità, ritenendolo colpevole di ricerca
di diamanti non autorizzata in una mina, l'avrebbero condannato ad
una pena detentiva, ai suoi occhi ingiusta; che egli sarebbe fuggito dal
carcere di S. in data (...) grazie all'aiuto di un suo zio, un generale del -
le forze militari angolane,
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che il richiedente ha affermato di essersi dapprima spostato in moto
fino a C._______, da dove, il (...), sarebbe salito su un aereo militare
francese, che lo avrebbe condotto in una località a lui sconosciuta in
D._______; che da lì egli avrebbe raggiunto E._______ in auto insieme
ad un amico; che, infine, egli avrebbe viaggiato in treno fino a Chiasso,
dove, prima di presentarsi al CRP, avrebbe alloggiato per una settima-
na presso un angolano,
che il ricorrente ha dichiarato di avere viaggiato sempre sprovvisto di
documenti d'identità; che egli ha altresì sostenuto di non essere mai
stato controllato durante il suo viaggio,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi -
tà,
che nella decisione impugnata, l'UFM ha sottolineato, da un lato, che il
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'a-
silo nessun documento d'identità suscettibile di identificarlo, e dall'al-
tro, ha stabilito che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3
LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'e -
secuzione dell'allontanamento verso l'Angola siccome lecita, esigibile
e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta che nel caso concreto non sussi-
stano motivi scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, in tale
contesto, egli dichiara di non avere mai posseduto un passaporto in
Patria e di avere lasciato la sua carta d'identità presso il suo datore di
lavoro in Angola; che, una volta in Svizzera, egli avrebbe provato inva-
no a contattare qualcuno in patria per farsi inviare la carta d'identità;
che, inoltre, il ricorrente contesta che non ricorrano i presupposti del -
l'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi nella fattispecie circa la necessità di ulteriori
chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza
di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento: che, infatti, nel
suo Paese sarebbe destinato a subire un'ingiusta carcerazione e a do-
ver vivere in condizioni drammatiche; che, inoltre, in Angola non avreb-
be la possibilità di fare valere i suoi diritti; che l'UFM, basandosi unica -
mente su due presunte incongruenze, avrebbe concluso all'inverosimi-
glianza del suo racconto in maniera soggettiva, superficiale ed arbitra-
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ria, sopravvalutando gli elementi a suo sfavore; che, per quanto attiene
all'esecuzione dell'allontanamento, essa sarebbe da ritenere illecita ed
inesigibile alla luce della disastrosa situazione che regnerebbe attual -
mente in Angola e, in particolare, nella zona di B._______,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annulla-
mento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua do-
manda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'am-
missione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di di-
spensa dal versamento di un anticipo corrispondente alle presumibili
spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art.
3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ul -
teriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di
un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi -
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti -
colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti
validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi,
come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di na -
scita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del
Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun
documento che adempia i criteri testé menzionati,
che, in merito all'asserito viaggio intrapreso dall'Angola, il ricorrente ha
in particolare dichiarato di avere sempre viaggiato sprovvisto di qualsi -
voglia documento, di non essere mai stato controllato (cfr. verbale 1
pag. 7) e di non avere mai pagato nulla per i suoi spostamenti, pagati-
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gli dallo zio; che, inoltre, egli non ha saputo fornire nessuna indicazio-
ne circa il luogo di destinazione del suo volo fino in D._______ (cfr. ibi -
dem, pagg. 2 e 7), rispettivamente la durata del volo dal F._______
(cfr. verbale 2 pag. 5/D44); che egli si è contraddetto circa il viaggio
dalla D._______ fino a E._______, asserendo dapprima di averlo intra-
preso con un amico in auto (cfr. verbale 1, pag. 2), e, in una seconda
versione, di avere invece viaggiato in autobus (cfr. ibidem, pag. 7); che
egli non è altresì stato in grado di menzionare le località da cui sareb -
be transitato dalla D._______ fino a E._______ (cfr. ibidem, pag. 7),
che le indicazioni dell'insorgente in merito al viaggio intrapreso ed alle
sue modalità risultano pertanto vaghe e non corroborate da elementi
descrittivi concreti che ne supporterebbero la verosimiglianza; che,
inoltre, varcare il confine di Schengen senza subire alcun controllo
– come il ricorrente sostiene di avere fatto – costituisce, allo stato at-
tuale, un'impresa quanto meno difficoltosa,
che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non può avere
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, inoltre, non soccorrono l'insorgente le stereotipate allegazioni ri -
corsuali secondo cui gli sarebbe impossibile farsi pervenire dei docu-
menti visto che non avrebbe mai posseduto un passaporto, rispettiva-
mente perché non sarebbe riuscito a contattare nessuno in Patria, al
fine di farsi spedire la carta d'identità (cfr. ricorso pag. 2), in quanto tali
affermazioni non rappresentano dei motivi scusabili ai sensi dell'art. 32
cpv. 3 lett. a LAsi; che lo stesso dicasi per l'affermazione secondo cui,
dall'Angola, non è possibile far arrivare documenti per via postale (cfr.
verbale 1 pag. 5),
che, peraltro, il ricorrente avrebbe avuto poco più di due settimane di
tempo tra l'audizione sulle generalità, in cui era stato interpellato per la
prima volta su eventuali documenti d'identità da versare agli atti, e la
seconda audizione, per tentare con ogni mezzo di mettersi in contatto
con il suo Paese; che le dichiarazioni secondo cui egli non sarebbe in
contatto con nessuno in Angola (cfr. verbale 2 pag. 2/D6 e 11) non
convince alla luce del fatto che, in detto Paese, vi abitano non solo la
moglie, bensì numerosi parenti tra cui i genitori; che, inoltre, l'insorgen-
te, a sua detta, si è limitato a chiamare la moglie per sole due-tre vol -
te, rinunciando a provare oltre, rispettivamente a contattare altre per-
sone della sua famiglia (cfr. ibidem pag. 2/D11-12),
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che il ricorrente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti,
ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei do-
cumenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso
e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per pro -
curarsene di nuovi,
che, vista l'inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal
ricorrente nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue dichiara-
zioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di conclude-
re che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della cau-
sa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in -
sorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla -
tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro -
cedura sommaria, nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con
una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5),
che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla
base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo
non adempie manifestamente la qualità di rifugiato: che ciò può risulta-
re sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei
motivi d'asilo addotti; che la manifesta irrilevanza può altresì risultare
dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'i -
nattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa
di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata
protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, con-
sid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato per
sottrarsi ad una pena detentiva di diversi anni, che, a suoi occhi, gli
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sarebbe stata comminata ad ingiusto titolo, non avendo egli commesso
alcun reato,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri -
spetto a quella di cui all'impugnata decisione,
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, a guisa d'esempio, la versione secondo cui egli sarebbe stato ar -
restato il (...), interrogato il giorno dopo ed infine fuggito dal carcere il
(...) (cfr. verbale 1 pag. 6), mal si sposa con la dichiarazione resa in
fase di audizione sui motivi, secondo cui la sua prigionia sarebbe inve-
ce durata una settimana (cfr. verbale 2 pag. 3/D15); che il ricorrente, in
tale contesto, ha reso una terza versione, in contraddizione con le due
versioni enunciate poc'anzi, secondo cui, invece, dall'arresto all'arrivo
dello zio in carcere sarebbero trascorse circa due settimane (cfr. ibi -
dem pag. 4/D26); che l'allegazione secondo cui sarebbe stato condan-
nato (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 pag. 3/D15) non risulta pertinen-
te alla luce del fatto che, come il ricorrente ha egli stesso dichiarato, fi -
nora non avrebbe subito alcun processo, rispettivamente che la sen-
tenza sarebbe stata resa pubblica il (...) (cfr. verbale 1 pag. 6), vale a
dire successivamente al suo espatrio; che il ricorrente si è altresì con-
traddetto in merito alla pena a cui sarebbe stato condannato, indican-
do 24, rispettivamente 16 o 12 anni di prigione (cfr. ibidem pag. 6 e
verbale 2 pag. 3/D16 e pag. 6/D54); che lo stesso dicasi per quanto ri -
guarda il suo collega angolano, avendo dapprima affermato il suo arre-
sto (cfr. verbale 1 pag. 6), per poi, in fase di seconda audizione, nega-
re tale fatto (cfr. verbale 2 pag. 3/D19-21),
che, di conseguenza, v'è ragione di concludere alla manifesta inverosi-
miglianza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente, senza che sia neces-
sario evocare ulteriori elementi contraddittori e vaghi del medesimo,
che, peraltro, non vi è motivo per ritenere che il ricorrente non possa
beneficiare di un equo processo in relazione ad eventuali accuse mos-
se nei suoi confronti,
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che, nel gravame, l'insorgente si è limitato a definire la decisione del -
l'UFM come arbitraria e superficiale, senza tuttavia menzionare quali
sarebbero gli elementi del suo racconto che renderebbero quest'ultimo
verosimile; che, inoltre, egli non ha in alcun modo preso posizione in
merito alle incongruenze riscontrate dall'ufo, allegando in maniera ste-
reotipata come la grave situazione in Angola giustificherebbe di per sé
un approfondimento della sua domanda,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come invero-
simili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese
dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione com-
plementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista del -
l'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 8),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Angola possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio-
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della leg-
ge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di tratta-
menti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene
o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è en -
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
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che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1;
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve es-
sere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'al -
lontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Angola non è, notoriamente, carat -
terizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvol-
ga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è tuttora gio-
vane, ha frequentato le scuole per (…) anni e vanta di esperienza pro-
fessionale quale (...) (cfr. verbale 1 pag. 3); che egli ha svolto un'attivi -
tà lavorativa fino al (...) (cfr. ibidem pag. 3); che, inoltre, egli dispone in
Patria – dove ha vissuto sin dalla nascita – di una rete familiare e so-
ciale, dato che a B._______ vivono la sua compagna, i genitori, una
sorella e diversi zii (cfr. ibidem pag. 4); che, infine, l'insorgente è in
buona salute; che, infatti, non ha preteso nel gravame di soffrire di gra-
vi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione prov-
visoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli
atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per
motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligen-
za, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
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che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatte-
so e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; che
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti e che la decisione non è inadeguata (art.
106 LAsi), ragione per cui il ricorso va respinto,
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagine seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF. 600.-, sono poste a carico del ricorren-
te. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammi-
nistrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizio -
ne della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di Chias-
so (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (via fax, per
l'incarto [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e
di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrati -
vo federale)
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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