Corte IV
D-5566/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 2 a g o s t o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Walter Lang,
cancelliere Carlo Monti;
A._______,
B._______,
C._______ e
D._______, Serbia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 29 luglio 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-5566/2010
Visti:
le domande d'asilo che gli interessati hanno presentato il 28 giu-
gno 2010 in Svizzera;
i verbali d'audizione del 5 luglio 2010 e del 21 luglio 2010;
la decisione dell'UFM del 29 luglio 2010, notificata ai richiedenti il me-
desimo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 4 agosto 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 5 agosto 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale
in data 5 agosto 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal -
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del -
l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e
vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modi -
ficazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA) e che sono pertanto
legittimati ad aggravarsi contro di essa;
Pagina 2
D-5566/2010
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, i ricorsi manifestamente fondati o infondati, ai sensi dei conside-
randi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a
LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice
(art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamen-
te (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scrit -
ti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, gli in-
teressati (concubini) d'etnia rom [B._______] e serba [A._______]
hanno dichiarato di essere originari della Serbia, con ultimo domicilio a
E._______ e di essere espatriati il 27 giugno 2010 (cfr. verbali d'audi-
zione dei ricorrenti del 5 luglio 2010, pagg. 1 [B._______ e
A._______], 7 [B._______] e 8 [A._______]);
che A._______ ha asserito di essere stato vittima di minacce e violen -
ze da parte di persone mentre B._______ ha allegato di essere espa-
triata per i problemi del suo concubino (cfr. verbali d'audizione del 5 lu-
glio 2010, pagg. 5-6 [B._______] e 5-8 [A._______]);
che, in particolare, il richiedente, che negli ultimi quattro o cinque anni
vendeva automobili, sarebbe stato avvicinato nell'ottobre 2009 da alcu-
ne persone con la pretesa di comprargli una macchina; che in tale oc-
casione esse gli avrebbero riferito che avrebbe un debito di
EUR 12000.– nei loro confronti, ciò che, in realtà non sarebbe vero;
che le stesse persone avrebbero ripreso contatto con l'interessato nel
novembre 2009 chiedendo un incontro; che il richiedente arrivato sul
posto, sarebbe stato portato in un auto in un bosco, dove sarebbe sta-
to picchiato e minacciato di conseguenze sia per lui che per la sua
concubina nel caso in cui fosse andato a riferire tutto alla polizia o in
un ospedale; che dieci giorni dopo, le persone in questione avrebbero
chiamato l'interessato sollecitandolo di pagare la somma entro tre
giorni; che quest'ultimo si sarebbe messo d'accordo con loro di pagare
a rate di EUR 1500.– al mese; che alla fine del mese di febbraio 2010,
al richiedente sarebbe stato chiesto di pagare il resto del denaro, ossia
EUR 6000.–, in una volta e entro dieci giorni, altrimenti avrebbe dovu -
Pagina 3
D-5566/2010
to pagare anche degli interessi del 20%; che da quel momento avreb-
be lasciato casa sua e si sarebbe nascosto in diversi posti in Serbia;
che fino al mese di giugno, le suddette persone si sarebbero presenta-
te una volta ogni mese presso la richiedente, rimasta a casa con i figli,
chiedendo del marito; che alla loro ultima visita nel mese di giugno
2010, essi avrebbero minacciato di sequestrare il loro figlio se il suo
compagno non si fosse presentato; che, messo al corrente di ciò, il ri-
chiedente avrebbe deciso di espatriare con la sua famiglia;
che, nella decisione impugnata l'UFM ha constatato, da un lato, che il
Consiglio federale con decreto del 6 marzo 2009 ha inserito la Serbia
nell'elenco dei Paesi sicuri e, dall'altro lato, ha ritenuto che le allega-
zioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti non sarebbero verosi-
mili, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli in -
dizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in
patria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecu-
zione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, gli insorgenti hanno allegato che la Serbia non potreb-
be essere considerata un Paese sicuro, in quanto sarebbero rimasti
vittime di gravi minacce e violenze; che per i rom della Serbia la situa-
zione in loco non sarebbe affatto sicura e lo stato serbo non garanti -
rebbe loro alcuna protezione effettiva dalle persecuzioni; che le incon-
gruenze sollevate dall'UFM si risolverebbero in elementi di dettaglio o
in equivoci di traduzione; che, nella peggiore delle ipotesi, si dovrebbe
comunque riconoscere l'esistenza di indizi di persecuzioni di rilievo, al -
meno secondo un'accezione ampia ed utilizzando un criterio di prova
basso, tale che dovrebbe indurre l'UFM ad entrare nel merito della do-
manda d'asilo; che, inoltre, sua figlia avrebbe una forma acuta di asma
e la ricorrente soffrirebbe di gravi problemi di salute per i quali non sa -
rebbe possibile ottenere cure adeguate in Serbia; che pertanto non sa-
rebbe esigibile l'esecuzione dell'allontanamento in Serbia;
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annul -
lamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della domanda
d'asilo e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria;
Pagina 4
D-5566/2010
che hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamen-
to dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali;
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una doman-
da d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe -
derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a
meno che non risultino indizi di persecuzione;
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale in-
serisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese;
che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per
quanto attiene alla sua situazione personale;
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi del-
l’art. 34 cpv. 1 LAsi va intesa in senso lato: comprende non soltanto i
seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzio -
ne dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire
umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 5 consid. 4c aa;
GICRA 2003 n. 18);
che peraltro, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che
implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (cfr. GICRA 2005 n. 2 consid. 4.3; GICRA 2004
n. 35 consid. 4.3);
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
6 marzo 2009, la Serbia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni,
sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in
detto Paese,
che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la pre -
sunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione;
che, in particolare, gli insorgenti non hanno presentato argomenti o
prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quel-
la di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia
di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di par te non corro-
borate da elementi della benché minima consistenza, in sostanza per
Pagina 5
D-5566/2010
le ragioni indicate nel provvedimento litigioso pur tenendo conto di un
grado di verosimiglianza ridotto;
che, segnatamente, nel ricorso gli insorgenti si sono limitati a dichiara-
re in modo generico che in Serbia non vi sarebbe alcuna protezione
per i rom senza avere neanche sporto denuncia per quanto da loro su-
bito; che, inoltre, A._______ ha dichiarato in sede d'audizione di esse-
re di etnia serba (cfr. verbale d'audizione del 5 luglio 2010, pag. 2 e
atto A 3/2); che le persecuzioni fatte valere si riferiscono in primo luo-
go al ricorrente; che, pertanto, detta allegazione non può essere presa
in considerazione anche perché non denunciando i fatti accaduti han-
no messo nell'impossibilità di agire le autorità serbe; che, inoltre, –
dopo che le persone che lo avrebbero picchiato nel bosco e lo avreb -
bero minacciato di ulteriori pestaggi sia contro di lui che contro sua
moglie nel caso in cui avesse contattato la polizia o dei medici – egli si
è nascosto per ben quattro mesi in vari luoghi della Serbia senza pren-
dere alcuna misura per proteggere la sua famiglia (cfr. verbali d'audi -
zione del 5 luglio 2010, pag. 6 [A._______] e del 21 luglio 2010,
pagg. 5 e 7 [A._______]); che tale comportamento va palesemente
contro ogni logica dell'agire, in quanto doveva partire dal presupposto
che le suddette persone avrebbero messo in pericolo la sua famiglia;
che anche l'atteggiamento di cogliere l'invito delle suddette persone di
salire in macchina con loro essendo egli già al corrente del finto debito
dovuto a quest'ultimi non è logicamente concepibile (cfr. verbale d'au-
dizione del 21 luglio 2010, pagg. 4-5); che, in aggiunta, l'autrice del
gravame non solo non ha saputo indicare il numero preciso delle per-
sone che si sarebbero presentate a casa sua, ma si è pure contraddet-
ta tra la prima e la seconda audizione dichiarando dapprima che "era-
no due o tre o quattro persone" per poi asserire che sarebbero venute
"due o tre persone" e non di più (cfr. verbali d'audizione del 5 lu-
glio 2010, pag. 6 e del 21 luglio 2010, pagg. 3-4 [B._______]); che, pe-
raltro, i ricorrenti non sono stati in grado di fornire date precise in meri -
to ai vari eventi del loro racconto, eccetto la data d'espatrio; che la ri-
corrente ha allegato di non ricordarsi se il suo compagno le avesse ri-
ferito che in occasione del sequestro dello stesso avrebbero minac-
ciato di picchiarla se si sarebbe rivolto alla polizia; che tale affermazio-
ne non risulta essere credibile, in quanto si tratta di un fatto impor tante
che riguarda la sua incolumità fisica (cfr. verbale d'audizione del 21 lu -
glio 2010, pag. 6); che, infine, gli insorgenti non sono riusciti a fornire
alcun dettaglio concreto o spiegazione credibile riguardo il loro raccon-
to, oppure chiarire le contraddizioni sollevate dall'UFM;
Pagina 6
D-5566/2010
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 LAsi;
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Serbia
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confede-
razione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83
cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato
di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in
Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nel la
totalità del territorio nazionale;
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confer-
mata;
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a -
silo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21);
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei
ricorrenti; che, infatti, i ricorrenti sono ancora giovani, hanno una for-
mazione ed il ricorrente avrebbe pure un'esperienza pluriennale pro-
fessionale quale commerciante di automobili, metalli e vestiti (cfr. ver -
Pagina 7
D-5566/2010
bali d'audizione del 5 luglio 2010, pagg. 2 [B._______] e 2-3
[A._______]); che essi dispongono inoltre di un'importante rete fa-
migliare in patria, dove vivono i genitori del ricorrente ed un fratello
come pure il padre, una sorella, un cugino nonché dei zii e delle zie
materni (cfr. ibidem, pag. 3 [B._______ e A._______]);
che, quo ai problemi di salute della ricorrente e di sua figlia, a mente di
questo Tribunale non v'è ragione di credere che essa non possa otte-
nere le cure mediche e necessarie in patria;
che, infatti, B._______ sarebbe già stata seguita nel suo Paese, men-
tre la figlia avrebbe ottenuto un trattamento a base di Ventolin e Flexo-
tile (cfr. verbale d'audizione del 21 luglio 2010, pagg. 6-8 [B._______]);
che, per conseguenza, l'asserito stato di salute, alla luce della giuri -
sprudenza vigente al riguardo, non potrebbe giustificare un'eventuale
ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24);
che, gli autori del gravame hanno nondimeno la possibilità di richiede-
re un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica per un
periodo limitato nel Paese d'origine (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi),
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente rite-
nuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83
cpv. 2 LStr);
che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza, potranno procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'e-
secuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confer-
mata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato de suo potere di apprezzamento; l'autori -
tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art.
106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
Pagina 8
D-5566/2010
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini -
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 9
D-5566/2010
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale ammini -
strativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrenti, tramite il F._______ (Raccomandata; allegato: bollettino
di versamento)
- UFM, F._______ (via fax, per l'incarto N [...] con preghiera di notifi-
care ai ricorrenti e di ritornare l'avviso di ricevimento al Tribunale
amministrativo federale)
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
Pagina 10