B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5567/2010
S e n t e n z a d e l 4 m a g g i o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Gabriela Freihofer, Fulvio Haefeli,
cancelliere Andrea Pedrazzini.
Parti
A._______, dichiaratosi nato il (…),
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'8 luglio 2010 / N […].
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Fatti:
A.
Il (…) l'interessato, dichiaratosi cittadino iracheno di etnia curda, originario
di B._______, C._______ (Iraq), ha presentato una domanda di asilo in
Svizzera. Ha raccontato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo
(cfr. verbali di audizione del 27 aprile 2010 [di seguito: verbale 1] e del
10 giugno 2010 [di seguito: verbale 2]), di essere espatriato a seguito
delle minacce di morte proferitegli dalla famiglia della ragazza yezida che
avrebbe frequentato. Infatti, il (…) l'insorgente sarebbe entrato nella casa
della sua amante ed avrebbe avuto un rapporto sessuale.
Successivamente, i due sarebbero stati sorpresi dal fratello della stessa
che, inseguendo l'interessato, gli avrebbe inferto una pugnalata nella
schiena, non riuscendo tuttavia a fermarlo. Il medesimo sarebbe poi
rincasato. In seguito, per sfuggire alle intimidazioni del fratello della
ragazza, il richiedente sarebbe andato ad abitare per almeno tre mesi
presso lo zio a D._______ (Iraq). Lo stesso sarebbe espatriato il (…).
B.
Il (…) l'interessato è stato sottoposto ad un'analisi linguistica (di seguito:
esame LINGUA). In occasione dell'audizione federale, svoltasi il 10 giu-
gno 2010, gli è stato concesso il diritto di esprimersi sulle risultanze del
predetto esame contenute nel rapporto del (…) (cfr. verbale 2, D69-79).
C.
In data 14 giugno 2010, l'interessato ha prodotto, a sostegno delle sue al-
legazioni in materia di asilo, una carta di identità e un certificato di nazio-
nalità (cfr. atto A18/1).
D.
Il 25 giugno 2010, nell'ambito del diritto di essere sentito (cfr. atto A20/2),
l'UFM ha informato l'interessato del contenuto essenziale del rapporto di
analisi a cui sono stati sottoposti la carta di identità ed il certificato di
nazionalità del medesimo. L'istante ha quindi presentato le proprie
considerazioni.
E.
Con decisione dell'8 luglio 2010, l'UFM ha respinto la succitata domanda
di asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente
dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di
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origine siccome lecita, esigibile e possibile, nonché la confisca, in quanto
falsificati, dei documenti di identità.
F.
Il 4 agosto 2010 l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'accesso alla
registrazione audio dell'esame LINGUA, la trasmissione del rapporto
dell'esame dei documenti di identità, l'annullamento della decisione
impugnata e la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una
nuova valutazione nonché, in via sussidiaria, la concessione
dell'ammissione provvisoria, in ragione dell'inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento. Ha altresì presentato una domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo
G.
Il 27 agosto 2010 il ricorrente ha inoltrato un atto integrativo al ricorso
allegando un rapporto medico del 25 agosto 2010 del Dr. med.
E._______, in cui è indicato che, a causa delle ferite dorsali, il ricorrente
accusa una (…) e una (…) (cfr. atto A33/3).
H.
In data 1° settembre 2010, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussi-
stenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della Legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiede-
re il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese pro-
cessuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ri-
corso nonché sull'atto integrativo al medesimo.
I.
Il 23 settembre 2010 l'UFM ha presentato le proprie osservazioni,
proponendo la reiezione del gravame.
J.
Il 14 ottobre 2010 il ricorrente ha tempestivamente fatto pervenire l'atto di
replica alle suddette osservazioni dell'UFM. Esso è stato trasmesso
all'autorità inferiore per informazione e per eventuale presa di posizione.
K.
Il 18 agosto 2011 l'UFM ha presentato le proprie osservazioni,
proponendo la reiezione del gravame.
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Diritto:
1.
1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e
dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110),
in quanto la Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non
preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
2.
Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di
ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1, come pure 52 PA e
all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione im-
pugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svol-
gersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sen-
tenza va redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accer-
tamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi in-
vocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione im-
pugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, pag. 798; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
5.
5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni in
materia di asilo presentate dal richiedente sarebbero contrarie alle
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informazioni di cui dispone l'autorità inferiore, contraddittorie tra loro ed
incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire di
modo che ci si potrebbe esimere dall'esaminare la rilevanza dei fatti
addotti in materia di asilo. Innanzitutto, il richiedente avrebbe dichiarato di
essere nato il (…) 1993, mentre durante l'audizione sulle generalità
avrebbe affermato di essere nato il (…) 1994. In seguito, durante
l'audizione sui motivi di asilo, egli avrebbe indicato di essere nato il
(…) 1994, ma non avrebbe saputo specificare la sua età esatta. Sospette
sarebbero altresì le grosse lacune riguardo alla sua biografia e quella dei
suoi genitori, non essendo in grado di fornire, a guisa di esempio, né l'età
dei genitori al momento della sua nascita, né la loro età attuale. Messo a
confronto riguardo alle discrepanze fra le generalità da lui dichiarate al
momento del suo arrivo e quelle fornite ulteriormente, l'interessato si
sarebbe giustificato, asserendo semplicemente di essersi sbagliato a
compilare il modulo di registrazione. Inoltre, l'apparenza fisica
dell'interessato tradirebbe l'asserita minore età, giacché egli sembrerebbe
palesemente maggiorenne ed il risultato dell'esame osseo, eseguito il
(…), sebbene non sia sufficiente per contrastare le allegazioni riportate
nei verbali, confermerebbe un'età maggiore ai 18 anni. Detto Ufficio ha
inoltre considerato la carta di identità ed il certificato di nazionalità,
depositati dal richiedente, inidonei a dimostrare le sue allegazioni, in
particolare la provenienza da C._______, in quanto, in base a specifiche
caratteristiche, tali documenti non sarebbero autentici e nulla
permetterebbe di escludere che siano stati confezionati per i bisogni della
causa. Oltre a ciò, l'esame LINGUA avrebbe dimostrato con certezza che
il richiedente non proverrebbe dalla città di B._______, bensì sarebbe da
ritenere socializzato nel Kurdistan iracheno, probabilmente nell'area di
Dohuk. Di conseguenza, sulla base del rapporto LINGUA, l'autorità
inferiore ha concluso che il racconto del richiedente circa la sua
provenienza come pure la sua residenza a B._______, sarebbe
inattendibile. In secondo luogo, le dichiarazioni del richiedente sarebbero
contraddittorie per esempio circa le circostanze in cui la relazione con la
presunta ragazza sarebbe stata scoperta, dichiarando inizialmente che
egli avrebbe vestito i pantaloni ed avrebbe in seguito scorto il fratello della
ragazza in cucina, per poi affermare, nell'ambito della seconda audizione,
che egli sarebbe fuggito nudo, poiché il fratello sarebbe entrato nella
camera da letto. Confrontato a tali incongruenze, egli avrebbe ammesso
di essersi sbagliato, confermando la versione data durante l'audizione
sulle generalità. In terzo luogo, tale Ufficio ritiene le allegazioni del
richiedente contrarie alla logica dell'agire, giacché sarebbe assolutamente
incredibile che quest'ultimo, durante i quattro mesi passati dallo zio a
D._______, non abbia provato ad informarsi su quali fossero le intenzioni
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della famiglia della sua ragazza nei suoi confronti e non abbia cercato di
trovare un compromesso con quest'ultima, oppure non abbia contattato le
autorità, al fine di appurare se fosse possibile ottenere un qualche tipo di
protezione. Incompatibile con l'esperienza generale di vita sarebbe altresì
la mancata visita medica alla gamba. Egli si giustificherebbe, infatti,
adducendo di non avere potuto andare da un medico per timore di dovere
riferire l'accaduto alla polizia. Tuttavia, dato che si sarebbe già lasciato
medicare proprio le ferite alla schiena provocategli dalla pugnalata,
risulterebbe assolutamente incredibile che non si sia fatto visitare anche
la gamba. In conclusione, detto Ufficio non ha riconosciuto la qualità di
rifugiato nei confronti del richiedente, vista l'inverosimiglianza delle sue
allegazioni (art. 3 e 7 LAsi). Di conseguenza, non sarebbe applicabile il
principio del divieto di respingimento e non vi sarebbero indizi circa il
rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Peraltro, ritenuto che il richiedente
non proverrebbe da C._______, bensì da una delle tre provincie nord
irachene, segnatamente da F._______, dove grazie alla situazione di
sicurezza e di rispetto dei diritti dell'uomo, non vigerebbe una situazione
di violenza generalizzata, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe
ragionevolmente esigibile. Infine, non vi sarebbero altri motivi relativi al
richiedente, il quale sarebbe giovane e disporrebbe di una vasta rete
sociale nel Nord del Paese, o dal punto di vista tecnico e pratico, che si
opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento del medesimo nel Nord
dell'Iraq.
5.2. Nel gravame, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, il ricor-
rente ha contestato la decisione dell'UFM. In particolare, egli ha criticato
l'esame LINGUA, facendo valere che l'esaminatore conoscerebbe soltan-
to la Siria e il Kurdistan, ma non la regione di C._______, oltre al fatto che
egli sarebbe un esaminatore del curdo kurmanji e della lingua araba, ma
non del curdo badini, lingua madre dell'insorgente. Inoltre, il ricorrente ha
chiesto l'accesso ai nastri della registrazione LINGUA, dato che non ri-
corderebbe che durante tale colloquio gli siano state poste così tante do-
mande sulla zona di B._______. Peraltro, ha aggiunto che, durante l'e-
same in questione, si sarebbe sentito male. L'insorgente ha altresì affer-
mato che i documenti da lui presentati sarebbero stati ottenuti presso gli
uffici competenti, nonché chiede la trasmissione del rapporto dell'esame
che attesterebbe la falsità degli stessi, sottolineando al contempo che in
Iraq non vigerebbe lo stesso rigore formale presente in Svizzera. In ag-
giunta, egli ha contestato la contraddittorietà delle sue affermazioni, ad-
ducendo che esisterebbe un solo elemento di incoerenza. Non da ultimo,
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il ricorrente ha stigmatizzato gli elementi di incompatibilità con la logica
dell'agire rilevati dall'UFM, il quale non terrebbe conto della realtà irache-
na, in cui sarebbe esclusa una mediazione con la famiglia della ragazza o
la richiesta di protezione alle autorità irachene. Infine, essendo comprova-
ta la sua provenienza da C._______ e visti i suoi problemi medici dovuti
all'accoltellamento, l'insorgente ritiene l'esecuzione dell'allontanamento
inesigibile.
5.3. Nella sua risposta, l'UFM ha osservato che, in merito alla questione
della lingua madre, il ricorrente avrebbe firmato il verbale dell'audizione,
compresa la pagina dove si trova la sezione relativa a tale dato, senza
sollevare alcuna obiezione. Per quanto riguarda la minore età, il
ricorrente avrebbe fornito due date di nascita completamente diverse oltre
al fatto che, durante la prima audizione, egli avrebbe affermato di avere
16 anni, mentre in seguito egli avrebbe indicato di avere 16 o 17 anni,
allorquando nel suo ricorso egli sosterrebbe di dovere ancora compiere
16 anni. Per quanto concerne la competenza dell'esaminatore LINGUA,
l'UFM ha difeso la professionalità del medesimo, il quale, sebbene
proverrebbe dal Kurdistan siriano, sarebbe diplomato ed avrebbe una
vasta conoscenza della regione, avendo soggiornato in quelle zone per
decenni. Per quanto riguarda l'allegazione secondo cui il ricorrente non
ricorderebbe le numerose domande postegli dall'esaminatore LINGUA,
l'autorità inferiore ha fatto notare che l'esistenza dei quesiti in questione è
controllabile direttamente leggendo l'audizione federale diretta e ha
indicato che la registrazione sarebbe a disposizione del ricorrente presso
gli uffici dell'UFM. In merito alle contestazioni sul rapporto inerente ai
documenti di identità presentati, è stata attirata l'attenzione sulla
confidenzialità delle informazioni contenute e l'impossibilità di trasmetterle
integralmente. Infine, l'asserzione nel rapporto medico secondo la quale
non sarebbe possibile curare l'interessato nel suo Paese di origine
sarebbe infondata, poiché nella provincia di Dohuk vi sarebbero almeno
due strutture ospedaliere ampiamente in grado di fornire le cure
necessarie.
5.4. Nella replica, il ricorrente ha ricordato che la sua lingua madre
sarebbe il curdo badini e non, come sarebbe stato genericamente
indicato, il curdo e che l'audizione avrebbe avuto luogo in curdo kurmanji.
Per quanto concerne l'età, egli ha preteso che non vi sarebbe stata
nessuna terza versione, confermando di essere nato nel 1994. Per il
resto, ha rinviato alle allegazioni sopracitate, aggiungendo che in Iraq non
avrebbe accesso a cure mediche adeguate.
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Pagina 8
5.5. Nelle osservazioni successive, l'UFM ha ritenuto non sussistere fatti
e mezzi di prova nuovi e ha rinviato ai considerandi della decisione
impugnata.
6.
6.1. L'insorgente, tramite l'atto ricorsuale, si è lamentato di non avere po-
tuto prendere integralmente visione dei rapporti degli esami riguardanti la
sua carta di identità (cfr. A22/2) e del certificato di nazionalità (cfr. A21/2).
A titolo preliminare, vi è pertanto da esaminare se l'UFM, negandogli la
consultazione di tali documenti, abbia violato il suo diritto di essere senti-
to.
6.2. Il diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.,
RS 101) comprende diverse garanzie costituzionali di natura formale, in
particolare il diritto per la persona interessata di prendere visione dell'in-
carto, vale a dire consultare gli atti di causa (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3
e DTF 126 I 7 consid. 2b). Per quanto attiene alla procedura amministra-
tiva federale, tale diritto è garantito agli artt. 26-28 PA.
L'art. 26 cpv. 1 PA prevede il diritto della parte o del suo rappresentante di
consultare gli atti di procedura, segnatamente tutti gli atti adoperati come
mezzi di prova (lett. b) e le copie delle decisioni notificate (lett. c).
Documenti con valore probatorio, che sono o potrebbero essere rilevanti
ai fini della decisione ("entscheidwesentliche Aktenstücke") sottostanno
pertanto sempre al principio del diritto di consultazione
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia di asilo [GICRA] 1994 n. 1 consid. 3a in fine) ed un
eventuale rifiuto deve essere fondato sull'art. 27 PA, come esposto qui di
seguito. In particolare, rapporti e perizie di esperiti all'interno
dell'amministrazione, che vertono su elementi fattuali, sottostanno in ogni
caso al diritto di consultare gli atti, eccezione fatta se si limitano ad
apprezzare fatti che, di per sé, non sono contestati (cfr. DTF 115 V 297).
Giusta l'art. 27 cpv. 1 PA, l'autorità può negare l'esame agli atti che
soggiaciono al diritto di consultazione unicamente se un interesse
pubblico o privato importante o l'interesse di un'inchiesta ufficiale in corso
lo esiga. Il rischio che comporta la divulgazione dei criteri sui quali si basa
l'analisi dei documenti ed il possibile uso improprio da parte del
richiedente o di terzi giustifica la rivelazione solo parziale delle
informazioni figuranti negli atti richiesti (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 4.c).
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Pagina 9
Il cpv. 2 di detto articolo, tuttavia, statuisce che, in tali casi, il diniego di
esame deve estendersi unicamente agli atti soggetti a segreto secondo il
principio della proporzionalità. In altri termini, il diniego deve limitarsi allo
stretto necessario ed i passaggi che non sottostanno a segreto sono da
rendere adeguatamente accessibili (ad esempio occultando i passaggi
nel documento per cui vige segreto, le persone di contatto, i passaggi
irrilevanti, ecc.). Inoltre, il diniego di consultazione in applicazione dei
cpv. 1-2 del citato articolo è da motivare (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 4b;
STEPHAN C. BRUNNER IN: AUER/MÜLLER/SCHINDLER [ed.], VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/S.
Gallo 2008, art. 27 n. 9 e 12; BERNHARD WALDMANN/MAGNUS OESCHGER
IN: WALDMANN/WEISSENBERGER [ed.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/Basilea/Ginevra
2009, art. 27 n. 38). Per quanto attiene alle memorie della parte, dei
mezzi di prova da lei inoltrati e delle decisioni notificatele, invece, l'esame
non può essere negato. Di conseguenza, al diritto di visionare documenti
prodotti dalla parte e che questa già conosce non può essere
contrapposto alcun interesse alla loro segretezza (BERNHARD WALDMANN/
MAGNUS OESCHGER, op. cit., art. 27 n. 40). Inoltre, l'atto soggetto al diritto
di consultazione, ma per il quale l'accesso è stato negato alla parte, può
essere adoperato contro di essa soltanto qualora l'autorità gliene abbia
comunicato oralmente o per iscritto il contenuto essenziale quanto alla
contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi ed
indicare prove contrarie (art. 28 PA). In altre parole, non è escluso che atti
o passaggi di essi, ritenuti segreti, possano essere utilizzati ai fini della
decisione, a condizione che la parte sia stata adeguatamente informata
sul fatto che la decisione si basa su di essi (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid.
5b; STEPHAN C. BRUNNER, op. cit., art. 28 n. 2 e 5; BERNHARD
WALDMANN/MAGNUS OESCHGER, op. cit., art. 28 n. 3).
Tuttavia, documenti che non hanno valore probatorio, vale a dire che
servono esclusivamente alla formazione di un'opinione a livello interno
("verwaltungsinterne Meinungsbildung") e che, pertanto, valgono quali atti
interni all'amministrazione (come ad esempio una bozza, una nota agli
atti, una nota per un collega, ecc.), non rientrano nelle categorie di atti
previsti all'art. 26 cpv. 1 PA e, di conseguenza, non sottostanno al diritto
di consultare gli atti (cfr. DTF 115 V 297). Un diniego di consultazione per
tali "atti interni", pertanto, non solo non necessita l'esistenza di interessi
preponderanti alla loro segretezza, ma può avvenire senza alcuna
motivazione da parte dell'autorità interessata. In tale contesto, giova
comunque rilevare che l'autorità non è autorizzata a definire a piacere un
atto quale "interno" al fine di escluderlo dal diritto di esame. Dunque,
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nell'esaminare se un diniego di consultazione sia avvenuto o meno a
giusto titolo ciò che fa stato non è tanto la categorizzazione di un atto da
parte dell'amministrazione quale atto interno, quanto l'oggettiva portata
dell'atto nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione nel caso
concreto (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 3a).
Secondo la giurisprudenza, l'analisi di un mezzo di prova effettuato
direttamente dall'UFM non può considerarsi un documento interno
all'amministrazione e come tale non soggetto a consultazione. Inoltre,
l'UFM ha l'obbligo, prima di pronunciare la sua decisione, di comunicare
al richiedente le risultanze dell'analisi del mezzo di prova, entro i limiti
sanciti dall'art. 27 PA (cfr. GICRA 1994 n. 1 consid. 3b, 4 e 5).
6.3. Nella fattispecie, gli atti A21/2 e A22/2 contengono l'analisi dei mezzi
di prova effettuata direttamente dall'UFM e come tali non possono essere
considerati come documenti interni all'amministrazione non soggetti a
consultazione (cfr. paragrafo 6.2 in fine). Conseguentemente, è a torto
che l'autorità inferiore li ha classificati come "pièces internes" nel registro
degli atti. Tali atti soggiacciono, infatti, per le loro caratteristiche,
all'art. 27 PA. Tuttavia, tramite il diritto di essere sentito (cfr. A20/2), l'UFM
ha reso noti al ricorrente i passaggi rilevanti dell'analisi dei documenti di
identità e ha dato la possibilità a quest'ultimo di pronunciarsi ed indicare
eventuali prove contrarie rispettando così l'art. 28 PA. Pertanto, la
domanda di trasmissione dei rapporti delle analisi riguardanti la sua carta
di identità e il certificato di nazionalità deve essere respinta.
7.
7.1. Secondariamente, occorre chinarsi sulle censure ricorsuali sollevate
con riferimento all'espletamento dell'esame LINGUA da parte dell'autorità
inferiore e la richiesta di accesso alla registrazione audio del medesimo.
7.2.
7.2.1. L'esame LINGUA, quale consulenza tecnica di parte che l'UFM
esperisce al fine di determinare il luogo di provenienza e/o di
socializzazione di un richiedente, può essere sussunta al mezzo di prova
ai sensi dell'art. 12 lett. c PA, rispettivamente dell'art. 49 della Legge di
procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (PC; RS 273) in relazione
con l'art. 19 PA. Di conseguenza, detta analisi soggiace illimitatamente al
libero apprezzamento delle prove (cfr. GICRA 2003 n. 14 consid. 7 e
relativi riferimenti). Nondimeno, laddove il suo esperimento avviene in
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Pagina 11
rispetto di determinati requisiti minimi posti a tutela della sua attendibilità,
oggettività ed imparzialità, ovvero segnatamente l'impiego di un
esaminatore qualificato ed esterno all'UFM, l'idoneità di un'analisi
linguistica nel caso concreto, l'utilizzo di modalità di analisi dirette o, per
lo meno, tramite l'uso di mezzi elettronici quali telefono o registrazione su
nastro e l'allestimento di un protocollo o di un rapporto che contenga i
presupposti e le risultanze dell'esame esperito e che sia consultabile agli
atti, gli può essere conferito un accresciuto valore probatorio (cfr. GICRA
1998 n. 34 consid. 7-8).
7.2.2. Se, da una parte, la giurisprudenza ammette un interesse pubblico
preponderante alla segretezza del rapporto LINGUA, rispettivamente alla
segretezza delle integrali e precise informazioni che hanno permesso di
stabilire l'infondatezza delle allegazioni del ricorrente, potendo queste
essere utilizzate abusivamente da altri richiedenti l'asilo in futuro
(cfr. GICRA 2004 N. 28 consid. 7 e GICRA 1998 n. 34 consid. 9), dall'altra
parte, il rispetto del diritto di essere sentito comporta che il richiedente sia
messo a conoscenza del contenuto essenziale del rapporto LINGUA, al
fine di potersi esprimere in merito ed apportare eventuali mezzi di prova
(cfr. GICRA 1998 n. 34 consid. 9). In tale contesto, è sufficiente la messa
a disposizione di una relazione riassuntiva delle risultanze LINGUA, che
contenga le domande poste dal consulente, la sostanza delle risposte del
richiedente (sia di quelle favorevoli che di quelle contrarie all'allegata
origine), nonché l'indicazione precisa di ogni ulteriore elemento probatorio
acquisito alle carte processuali per fondare l'apprezzamento cui perviene
il consulente (cfr. GICRA 2003 n. 14 consid. 9). La comunicazione del
sunto dell'esame LINGUA non deve obbligatoriamente avvenire per
iscritto, bensì può essere realizzata anche per via orale, a condizione che
al richiedente sia data la possibilità di esprimersi adeguatamente su
quanto rimproveratogli, rispettivamente sulle conseguenze delle sue
risposte e delle conclusioni dell'esaminatore LINGUA (cfr. sentenza del
Tribunale D-2241/2010 del 19 aprile 2010).
7.3.
7.3.1. Nel caso di specie, dagli atti (cfr. A14/1) emerge che l'esaminatore
LINGUA che ha testato l'insorgente è un collaboratore esterno all'UFM
dal 2003, proveniente dal Vicino Oriente, in possesso di un diploma
universitario in linguistica, nonché cognito del kurmanji e dell'arabo. Il
periodo relativo al suo soggiorno in Paesi a contatto con le lingue testate
è di 48 anni. Le sue qualifiche sono, in altre parole, all'altezza del compito
da lui esperito. Secondariamente, in considerazione delle circostanze del
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Pagina 12
caso, in particolare della questione in merito alla provenienza geografica
del ricorrente, l'esame LINGUA è indubbiamente uno strumento idoneo
da applicare nel caso di specie, in quanto vertente su differenze
linguistiche relative alla regione di C._______ ed a quella del Nord
dell'Iraq. In terzo luogo, l'analisi esperita è attendibile anche nella misura
in cui l'insorgente è stato testato nell'ambito di un colloquio telefonico,
ritenuta segnatamente l'assenza di problemi tecnici o di interferenze che
avrebbero potuto intaccare la chiarezza delle risposte. Da ultimo, i criteri
dell'analisi e le sue risultanze sono state trascritte dall'esaminatore nel
relativo rapporto del (…) (cfr. A13/7). In particolare, dallo stesso sono
evincibili gli aspetti da lui testati (ovvero fonologia, morfologia e
vocabolario utilizzati dall'insorgente, nonché le sue conoscenze
dell'allegata regione di provenienza e di tradizioni culturali ivi vigenti), le
risposte fornite dal ricorrente, contrapposte a quelle che avrebbe dato
una persona se realmente proveniente dalla regione testata, nonché le
conclusioni. Ne discende che non vi è motivo alcuno di dubitare
dell'imparzialità, dell'oggettività e dell'attendibilità dell'esame LINGUA
effettuato nella fattispecie. Pertanto, ed a differenza dell'assunto
ricorsuale, ad esso è da riconoscere un valore probatorio accresciuto.
7.3.2. Per quanto concerne il rispetto del diritto di essere sentito,
l'auditore, nell'ambito dell'audizione sui motivi di asilo, ha elencato gli
elementi essenziali del rapporto LINGUA, con particolare riferimento alle
domande poste all'insorgente, alle sue risposte ed alle conclusioni tratte
dalle stesse dall'esaminatore LINGUA (cfr. verbale 2, D69-83), dandogli
ogni volta la possibilità di esprimersi in merito e, in tal guisa,
permettendogli di esercitare correttamente e senza restrizioni il suo diritto
di difesa. Inoltre, l'UFM ha offerto al ricorrente la possibilità di ascoltare la
registrazione presso gli uffici dell'UFM e, nella replica, l'insorgente ha
accettato. Pertanto, il diritto di essere sentito in merito alle risultanze
dell'esame LINGUA è stato rispettato e la richiesta ricorsuale di accesso
alla registrazione audio è da ritenersi evasa.
7.4. Ne discende che non vi è motivo di concludere all'esistenza di un vi-
zio grave suscettibile di un intervento d'ufficio da parte del Tribunale nel
senso di un annullamento del provvedimento litigioso, rispettivamente
dell'esperimento di ulteriori indagini. Allo stesso modo, non è riconoscibile
alcun motivo per il quale sarebbe d'uopo scostarsi dalle risultanze e con-
clusioni dell'esame LINGUA effettuato dall'autorità di prime cure.
8.
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Pagina 13
8.1. Giusta l'art. 17 cpv. 3 LAsi e l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1
sull’asilo, OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne, non
accompagnato, viene nominata senza indugio una persona di fiducia per
la durata della procedura di asilo o di allontanamento, ma al massimo fino
alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento
della maggiore età. La designazione di una persona di fiducia presuppo-
ne tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel
senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (cfr. GICRA
2001 n. 22 e relativo riferimento). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti, è
altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici
(art. 7 cpv. 1 OAsi 1).
8.2. Innanzitutto, il richiedente ha dichiarato al momento del suo arrivo in
Svizzera di essere nato il (…) 1993 (cfr. atto A2/2), mentre durante
l'audizione sulle generalità ha affermato di essere nato il (…) 1994
(cfr. verbale 1, pag. 1). In quell'occasione, il richiedente ha affermato di
avere 16 anni. Tuttavia, se il richiedente fosse nato effettivamente il
(…) 1994, all'epoca della prima audizione egli avrebbe dovuto avere
ancora 15 anni. In seguito, durante l'audizione federale, egli avrebbe
indicato di essere nato il (…) 1994, ma non ha saputo specificare la sua
età esatta sostenendo di avere 16 o 17 anni ed accennando ad un
calcolo (cfr. verbale 2, D80). Messo a confronto con le discrepanze fra le
generalità da lui dichiarate al momento del suo arrivo e quelle fornite
durante l'audizione sulle generalità, l'interessato si è giustificato dicendo
semplicemente di essersi sbagliato a compilare il modulo di registrazione
(cfr. verbale 1, pag. 3). Sospette sono altresì le grosse lacune
dell'insorgente riguardo la sua biografia e quella dei suoi genitori, non
essendo in grado di specificare né l'età dei genitori al momento della sua
nascita, né la loro età attuale (cfr. verbale 1, pag. 5). Alla luce di queste
considerazioni, vi è ragione di concludere che l'età dichiarata dal
ricorrente è inverosimile. In siffatte condizioni, l'esame osseo a cui è stato
sottoposto e le risultanze dello stesso sono superflue e irrilevanti nella
fattispecie, in particolare essendo già appurata la palese
inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'insorgente circa la sua minore
età.
8.3. Pertanto, conto tenuto delle evocate circostanze del caso di specie,
non vi è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di
una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, giacché il medesi-
mo è considerato maggiorenne.
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Pagina 14
9.
9.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima resi-
denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo
della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che compor-
tano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto
dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).
9.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere vero-
simile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza,
ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richie-
dente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione
logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del con-
trario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). In
altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle
obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa in-
terpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in
contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il
giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione
complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni
decisive, in modo da consentire di limitare il più possibile il rischio di ap-
prossimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, con-
tro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autori-
tà giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).
9.3. Le dichiarazioni del ricorrente, contraddittorie, si esauriscono in mere
ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo
elemento di seria consistenza.
A guisa di esempio, le stesse sono contraddittorie circa le circostanze in
cui la relazione con la presunta ragazza sarebbe venuta alla luce, avendo
asserito inizialmente che, al momento della scoperta del legame, avrebbe
indossato i pantaloni ed in seguito avrebbe scorto il fratello della ragazza
che stava uscendo dalla cucina (cfr. verbale 1, pag. 7), per poi affermare
che egli sarebbe fuggito nudo, poiché il fratello sarebbe entrato nella
camera da letto dove giaceva con la sua amante (cfr. verbale 2, D37).
Confrontato a tali incongruenze, egli ha reso dichiarazioni evasive e
stereotipate. Inoltre, inizialmente il ricorrente ha affermato che il (…)
sarebbe stata la seconda volta che avrebbe incontrato la ragazza per
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Pagina 15
avere un rapporto sessuale (cfr. verbale 1, pag. 6), mentre, in seguito, ha
affermato che il primo rapporto risalirebbe al (…) (cfr. verbale 2, D46 e
D68). In aggiunta, l'insorgente, sebbene abbia svolto attività lavorative
quale (…) e (…) (cfr. verbale 1, pag. 3), ha dimostrato una conoscenza
assolutamente superficiale riguardo al tipo di foraggio per il bestiame e
agli utensili della pastorizia, oltre che alla totale ignoranza nell'ambito
agricolo (verbale 2, D73). Confrontato a tali discrepanze, l'insorgente ha
sostenuto che in realtà sarebbe il padre ad occuparsi dell'agricoltura (cfr.
ibidem, D73), mentre che in precedenza ha affermato che il genitore
sarebbe senza lavoro (cfr. ibidem, D31). Alla luce di tutti gli elementi
sopra evocati vi è ragione di concludere alla manifesta inverosimiglianza
del racconto e quindi dei motivi di asilo del richiedente.
In conclusione, l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni
dell'interessato non soddisfano le condizioni di verosimiglianza prevista
dall'art. 7 LAsi.
9.4. In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione
del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo,
destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la de-
cisone impugnata va confermata.
10.
10.1. Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio fe-
derale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione. Tiene conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 cpv. 1 LAsi).
10.2. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1
e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2009/50
consid. 9, pag. 733).
10.3. Ne consegue che la pronuncia dell'allontanamento di cui alla deci-
sione impugnata va confermata.
11.
11.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
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Pagina 16
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr) e tale analisi deve essere svolta
d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di
collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. senten-
za del Tribunale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; GICRA
2005 n. 1 consid. 3.2; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel
und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Trattasi di un tipico caso di ap-
plicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.
11.2.
11.2.1. Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda di asilo del ricorrente, quest'ultimo non
può prevalersi del principio del divieto di respingimento
(art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto
internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30).
11.2.2. Stando all'esame LINGUA, dalle cui conclusioni il Tribunale
non ha motivo di scostarsi (cfr. consid. 7), la provenienza del ricorrente
dalla regione di C._______ è inverosimile. Difatti, dal rapporto LINGUA
del (…), emerge che egli dispone di scarse conoscenze in merito
all'allegato luogo di provenienza nella zona di C._______. Difatti,
malgrado egli abbia tentato di rispondere a tutte le domande postegli
ed abbia in determinati casi dato delle risposte esatte, le sue lacune,
riscontrate nei diversi ambiti in cui è stato interrogato, si sono
dimostrate numerose e preponderanti, tipiche di chi non ha vissuto
nella città in questione, sebbene abbia allegato di risiedere a
B._______ dalla sua nascita (cfr. verbale 1, pag. 1). Per esempio, non
è stato in grado di fornire in maniera completa e precisa le più basilari
conoscenze relative a questa città riguardo ai siti caratteristici ed alla
loro situazione geografica (cfr. verbale 2, D71-72), ai luoghi di culto
(cfr. ibidem, D70), alle forze di sicurezza presenti in loco (cfr. ibidem,
D74), nonché alle diverse etnie presenti (cfr. ibidem, D69) o alle
pietanze servite in detta città citando invece piatti tipici della regione
del Kurdistan iracheno (cfr. ibidem, D76). In aggiunta, l'analisi della
pronuncia e del vocabolario utilizzati ha rilevato che la variante del
curdo kurmanji iracheno da lui parlata durante tutto il corso del
colloquio con l'esaminatore corrisponde a quella parlata nell'area di
Dohuk, senza che sia riconoscibile alcun influsso dell'arabo iracheno o
di altri dialetti curdi, rispettivamente di altre varietà di kurmanji
(cfr. ibidem, D77-78). Inoltre, benché nella regione da cui afferma di
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provenire predomini l'arabo, egli non lo capisce e non lo parla
(cfr. ibidem, D24-26 e D78), al contrario di quanto ci si potrebbe
aspettare da una persona effettivamente originaria della regione,
giacché i curdi residenti in quell'area generalmente parlano arabo
senza problemi a prescindere dal livello educativo. In tale contesto,
non soccorrono le affermazioni secondo le quali, a seguito del suo
vissuto, sarebbe diventato pazzo, non avrebbe memoria, non sarebbe
molto normale e sarebbe stato male (cfr. verbale 2, D72 e D77).
Peraltro, le informazioni fornite circa la città di B._______,
costituiscono delle nozioni superficiali e facilmente reperibili.
Inoltre, indipendentemente dalle risultanze del suddetto esame,
l'inverosimiglianza della provenienza da B._______ del ricorrente è
manifestamente corroborata dalla presentazione da parte del medesimo
di documenti inequivocabilmente falsi, quali il suo documento di identità e
il certificato di nazionalità. Segnatamente, l'analisi specialistica a cui sono
stati sottoposti i suddetti documenti da parte dell'UFM, ha evidenziato che
quest'ultimi presentano chiari segni di falsificazione (cfr. atto A20/2).
Infatti, sono risultati non conformi i numeri di serie, la stampa, i timbri, le
caratteristiche del supporto dei documenti, nonché i caratteri di stampa e
il modello dei medesimi. Confrontato alle evocate risultanze, il ricorrente
non ha fornito alcuna spiegazione e non ha nemmeno fatto valere
qualsivoglia argomento o mezzo di prova pertinente, suscettibile di
inficiare le irregolarità emerse dall'analisi.
11.2.3. Per i motivi sopraesposti, avendo il ricorrente dissimulato la sua
età e la sua provenienza a lui senza dubbio nota, egli ha violato l'obbligo
di collaborare (art. 8 LAsi), di modo che non spetta alle autorità in materia
di asilo determinare eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
del ricorrente verso la sua effettiva regione di origine in Iraq dal profilo
dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Pertanto, come
rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, non vi è motivo di considerare
l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di
essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese di origine, ad un
trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dunque ammissibile
(art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr).
11.3.
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Pagina 18
11.3.1. In relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo il ricorrente ingannato le
autorità circa la sua identità ed in particolare la sua vera provenienza, egli
ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili, dal punto di
vista personale, di minacciarlo nella sua effettiva regione di origine in Iraq.
11.3.2. In merito ai problemi medici di cui soffre il ricorrente, dagli atti di
causa, risulta che detti problemi non sono di natura ad impedire il suo al-
lontanamento (cfr. DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 pag. 21 e i relativi riferi-
menti). Infatti, in relazione alla situazione medica, secondo il rapporto del
Dott. med. E._______ del 25 agosto 2010 presentato in sede di ricorso, il
ricorrente accusa un (…) causato da colpi di coltello alla schiena e una
(…), ossia una paralisi leggera del (…), la perdita di forza della (…), dolo-
ri, oltre a una (…) post-traumatica (cfr. atto A33/3). Il trattamento prescrit-
to era una fisioterapia cicatriziale o un trattamento neurochirurgico da tre
a sei mesi. A distanza di quasi due anni dal certificato, rispettivamente un
anno e mezzo dal trattamento previsto ed in assenza di nuovi certificati
medici, il Tribunale ritiene i problemi di salute del ricorrente come risolti.
Ad ogni modo, in Iraq, per esempio a Dohuk, sono presenti infrastrutture
ospedaliere in grado di garantire eventuali cure al riciedente a prescinde-
re dalla sua regione di origine, segnatamente l'Azadi Teaching Hospital e
l'Emergency Hospital. Entrambe le strutture ospedaliere sono infatti attive
in ambito chirurgico e neurologico ed un punto di riferimento non solo per
i residenti della zona di Dohuk, ma anche per coloro che provengono da
altre regioni, segnatamente C._______.
11.3.3. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr).
11.4. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 Str). Infatti, il ricorrente, usando la dovuta diligenza
(art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12, pag. 513-515), potrà
procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'al-
lontanamento è dunque pure possibile.
12.
In considerazione di quanto precede, anche in materia di allontanamento
e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
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Pagina 19
13.
In virtù di tutto quanto sopraindicato, le conclusioni ricorsuali tendenti
all'annullamento della decisione impugnata ed all'invio degli atti di causa
all'autorità inferiore per nuova decisione nel merito vanno respinte.
14.
14.1. Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi ne-
cessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di succes-
so, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la di-
spensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle
spese processuali. In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa
solo nei casi in cui le probabilità di esito favorevole del ricorso siano su-
periori a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente in-
feriori a quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta de-
ve, altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un ap-
prezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare
l'esito probabile della procedura (cfr. DTF 124 V 89 consid. 6a pag. 89).
Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, il criterio della probabilità di
successo del ricorso, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza
federale, è decisivo (BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berna,
2000, pag. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la dispen-
sa dal pagamento delle spese processuali devono essere analizzate se-
condo le circostanze concrete del caso al momento della presentazione
della domanda e devono essere realizzate cumulativamente.
14.2. Nella fattispecie, le allegazioni ricorsuali dell'insorgente non erano
già al momento dell'inoltro del ricorso sprovviste di esito favorevole.
14.3. Pertanto, ritenuta l'indigenza del medesimo, la domanda di
assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali, va accolta.
14.4. In considerazione di quanto precede, non si percepiscono spese
processuali.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 20
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali, è accolta.
3.
Non vengono percepite spese processuali.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione: