B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-5567/2011
S e n t e n z a d e l 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Markus König, Gérald Bovier,
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...),
Sri Lanka,
patrocinato dall'Avv. Matteo Quadranti,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna.
autorità inferiore.
Oggetto
Revoca dell'ammissione provvisoria;
decisione dell'UFM del 12 settembre 2011 / N [...].
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Fatti:
A.
In data 30 marzo 2009 l'interessato ha inoltrato una domanda di asilo in
Svizzera.
B.
Con decisione del 17 novembre 2009 l'Ufficio federale della migrazione
(di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda di asilo pronunciando
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, concedendogli tuttavia
l'ammissione provvisoria ritenendo come non esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento verso lo Sri Lanka. Contro detta decisione non è stato
interposto alcun ricorso ed è quindi cresciuta in giudicato.
C.
Il 29 luglio 2011 l'UFM ha informato l'interessato dell'intenzione di revoca-
re l'ammissione provvisoria pronunciata in suo favore a seguito dello sta-
bilizzarsi della situazione nello Sri Lanka e del miglioramento delle condi-
zione di vita all'est e al nord del Paese. L'interessato è stato invitato a
prendere posizione entro il 12 agosto 2011.
D.
Con scritto dell'11 agosto 2011 l'interessato ha formulato le sue osserva-
zioni in merito all'intenzione dell'UFM di revocare l'ammissione provviso-
ria chiedendo che questa venga invece mantenuta, relativizzando la posi-
zione dell'Ufficio secondo cui la situazione nel Paese sarebbe tornata alla
normalità.
E.
Con decisione del 12 settembre 2011, notificata all'interessato il
13 settembre 2011 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha revocato l'am-
missione provvisoria e ha incaricato il cantone Ticino dell'esecuzione del
rinvio.
F.
In data 7 ottobre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata:
10 ottobre 2011), l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso
dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la conferma
dell'ammissione provvisoria, con protesta di spese e ripetibili. A sostegno
del ricorso egli ha allegato, tra gli altri, i seguenti documenti:
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un documento dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati (ACNUR) dal titolo "2011 UNHCR country operations pro-
file - Sri Lanka", stampato dal sito ufficiale dello stesso Commissa-
riato in data 6 ottobre 2011;
un estratto di cinque pagine del documento "UNHCR Global
Appeal 2011 Update";
la traduzione in inglese di quattro documenti della Corte di appello
della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, di cui uno
datato del (...) 2005, due datati del (...) 2006 e un ultimo non re-
cante alcuna data;
la traduzione in italiano del (...) 2011 dei citati documenti della
Corte di appello;
una copia di un invito in tamil della Stazione di Polizia di
C._______ (Jaffna) a presentarsi per un interrogatorio il (...) 2011
con la relativa traduzione in italiano, dalla quale non si evince la
data di emissione dell'invito;
una copia di una convocazione in tamil del Pretore della Giurisdi-
zione di C._______ (Jaffna) a presentarsi per un'udienza il
(...) 2011 con la relativa traduzione in italiano, dalla quale non si
evince la data di emissione del documento di convocazione.
G.
Con decisione incidentale del 19 settembre 2012, il Tribunale ha invitato il
ricorrente a versare entro il 4 ottobre 2012 un anticipo di CHF 600.– a co-
pertura delle presunte spese processuali indicando che in caso d'inosser-
vanza il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile.
H.
In data 25 settembre 2012 l'insorgente ha effettuato il pagamento dell'an-
ticipo delle presunte spese processuali.
Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
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Diritto:
1.
La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA,
RS 172.021), in quanto la legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
2.
La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali
sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 della legge federa-
le sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [LStr, RS 142.20]).
3.
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA nonché dell'UFM in materia degli stranieri concernenti l'ammissione
provvisoria (art. 33 lett. d LTAF).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
4.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai
motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
5.
Va qui di seguito esaminato se l'autorità inferiore ha giustamente revocato
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Pagina 5
l'ammissione provvisoria al ricorrente, segnatamente se detta autorità ha
rettamente ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento come ammissibile,
esigibile e possibile.
5.1 Nella decisione impugnata l'UFM, considerata la crescita in giudicato
della sua decisione del 17 novembre 2009, ha constatato l'assenza di
ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità.
Ha inoltre rilevato che, alla luce del miglioramento della situazione nello
Sri Lanka a seguito della fine del conflitto nel maggio del 2009, un ritorno
verso l'est e il nord del Paese sarebbe di principio di nuovo
ragionevolmente esigibile. Nella provincia orientale il conflitto si sarebbe
già concluso nel 2007 e le condizioni di vita sarebbero da allora
costantemente migliorate. Nel nord del Paese invece la situazione
varierebbe a seconda della zona: dove il governo centrale già da tempo
ha ripreso il controllo, segnatamente nella penisola di Jaffna e la parte
meridionale dei distretti di Vavuniya e Mannar, la vita quotidiana sarebbe
praticamente tornata alla normalità. Nella zona di Vanni invece le
condizioni di vita sarebbero tutt'oggi da considerare molto difficili. L'UFM
osserva inoltre che il richiedente proverrebbe dal distretto di Jaffna, dove
disporrebbe di una rete sociale visto che vi abiterebbero la madre, gli zii e
i cugini. L'UFM constata d'altronde che la sua partenza dal Paese risale a
tempi recenti e che inoltre egli disporrebbe di una solida esperienza
lavorativa. Pertanto non sussisterebbero motivi individuali o inerenti alla
situazione del posto suscettibili di costituire un ostacolo all'esecuzione
dell'allontanamento dal punto di vista dell'esigibilità. In conclusione l'UFM
ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e
possibile.
5.2 Aggravandosi contro la decisione dell'UFM, il ricorrente contesta, in
sostanza e per quanto qui di rilievo, l'analisi fatta dall'Ufficio circa la
situazione nello Sri Lanka. A suo dire, il fatto che il conflitto armato tra le
Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) e il governo srilankese si sia
concluso nel maggio del 2009, non escluderebbe che chi abbia
appartenuto alle Tigri tamil possa ancora essere vittima di persecuzioni.
Inoltre, dopo un conflitto durato ventisei anni, sarebbe a suo dire
difficilmente immaginabile che tutto si risolva in un periodo a tal punto
breve, soprattutto per quanto concerne le difficoltà nel reinserimento
professionale, eventuali ritorsioni a livello giudiziario o discriminazioni di
altro tipo. Visto anche il contenuto dei rapporti dell'ACNUR allegati al
ricorso, non sarebbe condivisibile la posizione dell'UFM secondo cui la
situazione nel Paese sarebbe tornata alla normalità. L'insorgente riferisce
inoltre di essere già stato oggetto di incarcerazione, come avrebbe
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d'altronde già riferito tramite le sue osservazioni dell'11 agosto 2011.
Seppur le accuse a lui rivolte fossero inerenti a una presunta violazione
della legge sugli immigranti e sugli emigranti, secondo l'insorgente vi
sarebbe da ritenere che queste sarebbero strettamente legate al fatto di
avere avuto legami con le LTTE, ragione per cui si tratterebbe con ogni
probabilità di un pretesto per procedere al suo arresto e per ottenere
informazioni sul gruppo militante. A comprova del pericolo che correrebbe
l'interessato in caso di rimpatrio, vi sarebbe anche la citazione a
comparire della Polizia di C._______ allegata al ricorso.
6.
6.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibi-
le (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Uffi-
cio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr).
L'UFM verifica periodicamente se le condizioni per la concessione
dell'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte (art. 84 cpv. 1 LStr).
In caso contrario, detto Ufficio la revoca e ordina l'esecuzione dell'allonta-
namento (art. 84 cpv. 2 LStr).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli osta-
coli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consa-
crato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'al-
lontanamento (WALTER STÖCKLI, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser
[Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.).
Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allonta-
namento è quello che esiste al momento in cui si statuisce
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1997 n. 27 consid. 4f).
6.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del
divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della
Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in
particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv.
tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei
trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere
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plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1996
n. 18 consid. 14b lett. ee e GICRA 1995 n. 23).
Nel caso concreto giova innanzitutto ricordare che nella sua decisione del
17 novembre 2009, cresciuta in giudicato, l'UFM non ha riconosciuto
all'interessato la qualità di rifugiato, per il che questi non può prevalersi
del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 legge federale
sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]), generalmente riconosciu-
to nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enun-
ciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del
28 luglio 1952 (Conv., RS 0.142.30).
Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente po-
trebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale e immediato
("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni
(cfr. Sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte
EDU] Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non sono stati
forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficien-
temente gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposi-
zione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni
sopraccitate.
La Corte EDU si è ripetutamente chinata sulla questione di un eventuale
rischio di trattamenti contrari alle disposizioni della CEDU per i Tamil che
da un Paese europeo fanno rientro nello Sri Lanka. A questo riguardo, la
Corte ha ritenuto che non vi sia da partire dal principio che ogni Tamil di
rientro in patria corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani.
Occorrerebbe infatti analizzare, invece, se nel caso di specie e alla luce
di diversi fattori, vi sia da ritenere che l'interessato possa a giusto titolo
temere che le autorità in patria possano avere interesse ad arrestarlo o a
interrogarlo. Quali principali fattori di rischio, la Corte EDU cita in
particolare la registrazione quale membro – sospetto o certo – delle
LTTE, l'esistenza di una precedente condanna o di un ordine di arresto
pendente, la fuga dal carcere o da oneri su cauzione, la firma di
un'ammissione di colpevolezza o di simili documenti, il reclutamento
quale confidente delle forze di sicurezza, la presenza sul corpo di
cicatrici, il rientro nello Sri Lanka da Londra o da un'altra ubicazione nota
quale centro di finanziamento delle LTTE, l'assenza di documenti
d'identità, la deposizione di una domanda d'asilo all'estero o il legame di
parentela con un membro delle LTTE. Allo stesso tempo la Corte ha
sostenuto che questi fattori, considerati singolarmente, non sono di regola
atti a costituire un "real risk" per l'interessato. Tuttavia questa soglia
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potrebbe essere raggiunta nell'ambito di una valutazione d'insieme,
prendendo in considerazione anche la situazione generale vigente al
momento nel Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 10.4.2 con relativi
riferimenti).
Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie, va
osservato che l'interessato durante la procedura di asilo ha dichiarato di
essere stato incarcerato a Colombo nel 2005 per otto mesi, in quanto
sospettato di intrattenere dei legami con le LTTE, e di essere stato
liberato nel (...) del 2006 su cauzione. Inoltre dopo il suo rientro a Jaffna,
nel (...) del 2006 sarebbe stato portato in un campo militare e poi subito
liberato con la condizione di presentarsi ogni venerdì a prestare la firma,
obbligo al quale si sarebbe sottratto già dopo una settimana. Tuttavia,
nonostante tali circostanze e al fatto che il richiedente abbia chiesto asilo
all'estero, secondo il Tribunale non vi è da ritenere, nell'ambito di una
valutazione d'insieme, che la soglia per ammettere un "real risk" per
l'insorgente sia raggiunta. Simili arresti sono da inserire nel contesto che
ancora vigeva a quell'epoca, durante la guerra, quando giovani tamil
spesso venivano fermati allo scopo di ottenere informazioni. Per giunta,
se nei suoi confronti fossero sussistiti sospetti concreti di appartenenza al
gruppo militante delle LTTE, è difficilmente immaginabile che egli sarebbe
stato rilasciato su cauzione oppure a condizione di presentarsi
settimanalmente a prestare la firma. Nel caso concreto anche da quanto
allegato, peraltro solamente in sede di ricorso, segnatamente dai
documenti prodotti: gli uni (documenti della Corte di appello della
Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka) solo in versione
tradotta e senza originale e gli altri (citazioni a comparire) pure senza
originale e dalle cui traduzioni non si evince la data di emissione, non è
dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere
esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di trattamenti
contrari alle menzionate disposizioni.
Ne discende che, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del
diritto pubblico internazionale.
6.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo stranie-
ro venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni
quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
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La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violen-
ce", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di
rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporte-
rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più
ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni
probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente
in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degrada-
zione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per
contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quoti-
dianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di im-
pieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizza-
re una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la deci-
sione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari
legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel
suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico
militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005
n. 24 consid. 10.1 pag. 215).
Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se
l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione
generale vigente attualmente nello Sri Lanka, da un lato, e della sua
situazione personale, dall'altro.
Nello Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della
popolazione nazionale. Infatti, secondo la recente giurisprudenza del
Tribunale, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo
della sicurezza e delle condizioni di vita in generale in detto Paese, un
ritorno è ora di principio ragionevolmente esigibile anche verso il nord
nonché verso l'est. L'esecuzione dell'allontanamento per i richiedenti
l'asilo respinti è quindi ora da considerarsi di principio ragionevolmente
esigibile verso tutto il Paese, ad eccezione delle persone che provengono
dalla regione di Vanni e che non dispongono di una rete sociale al di fuori
di detta regione (cfr. DTAF 2011/24 consid. 11.2.2). In questo contesto né
le allegazioni ricorsuali né i rapporti allegati circa la situazione nello Sri
Lanka, peraltro allestiti precedentemente la valutazione di cui alla
decisione DTAF 2011/24, non possono pertanto in altro modo soccorrere
il ricorrente.
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Tuttavia, riguardo all'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dello
Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno
lasciato detta regione dopo la fine della guerra, nel maggio 2009 – per le
quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente
esigibile se possono beneficiare delle medesime condizioni di vita e di
alloggio presenti al momento dell'espatrio e se nel caso di specie non si
pongono particolari problemi circa il rientro (cfr. DTAF 2011/24,
consid. 13.2.1.1) – e quelle che hanno lasciato il nord del Paese prima
della fine della guerra o per le quali dagli atti si evince che le condizioni di
vita potrebbero essere profondamente cambiate. Per queste persone è
infatti necessario analizzare la situazione individualmente, verificando le
attuali condizioni di vita e di alloggio. A questo riguardo il Tribunale ritiene
che siano essenziali l'esistenza di una rete sociale e la possibilità di
assicurarsi un alloggio nonché il minimo vitale. Se tali condizioni non
fossero realizzate, va esaminata la possibilità di un'alternativa di
soggiorno interna sul territorio nazionale, in particolare nella regione di
Colombo, dove l'esecuzione dell'allontanamento è di principio esigibile
(cfr. ibidem, consid. 13.2.1.2 e 13.3).
Nel caso in esame il ricorrente ha dichiarato di essere originario di Jaffna,
dove avrebbe vissuto dalla nascita fino al (...) del 2005, per poi trasferirsi
a Colombo e rimanerci fino al (...) del 2006, quando sarebbe rientrato a
Jaffna. Nel gennaio del 2009 si sarebbe di nuovo recato a Colombo,
rimanendoci fino al momento dell'espatrio, avvenuto due mesi dopo (cfr.
verbale di audizione sulle generalità del 2 aprile 2009 [di seguito:
verbale 1], pagg. 1 seg.).
Dagli atti non risulta, ad eccezione di un accenno alla presenza di un
amico dello zio (cfr. verbale 1, pag. 3), che l'interessato disponga di una
rete sociale nella zona di Colombo. Si esaminerà dunque l'esigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento verso il distretto di Jaffna.
Nonostante il richiedente rientri nella categoria di persone che hanno
lasciato il Paese prima della fine della guerra, egli è partito durante la
fase finale. Infatti il conflitto armato è terminato appena quattro mesi dopo
la sua partenza da Jaffna – rispettivamente due mesi dopo il suo espatrio
– e non vi sono elementi per desumere che, durante questo breve lasso
di tempo, le sue condizioni di vita possano essere cambiate in maniera
significativa. In particolare dagli atti non risulta che l'interessato debba
temere, in caso di rimpatrio, di riscontrare delle difficoltà per quel che
concerne la possibilità di alloggio, di assicurarsi il minimo vitale e di avere
una rete sociale. Infatti, secondo le sue dichiarazioni, a Jaffna vivrebbero
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la madre, due sorelle maggiori, il fratello minore, tre zii e la nonna
materna. La madre e il fratello vivrebbero a casa di una delle due sorelle,
la quale abita poco distante dall'altra sorella. Vi è dunque da ritenere che
il ricorrente potrà garantirsi un alloggio. Inoltre egli è scolarizzato e ha
una certa esperienza lavorativa quale ristoratore. In particolare ha
dichiarato di avere gestito un proprio ristorante, la cui conduzione
sarebbe nel frattempo stata lasciata a uno zio. Il Tribunale ritiene quindi
che in caso di rientro, alla luce anche della nuova situazione nella
regione, egli non dovrebbe riscontrare problemi a reintegrarsi nel mondo
professionale e quindi ad avere un'attività lavorativa, come è peraltro il
caso degli altri membri della sua famiglia. Il Tribunale considera quindi
che egli potrà assicurarsi il minimo vitale (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale
di audizione del 20 aprile 2009, pagg. 5-7).
Infine, il ricorrente è da ritenersi in buona salute, dato che non ha preteso
nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare
un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici.
Non giova d'altronde al ricorrente appellarsi al fatto di aiutare finanziaria-
mente la famiglia in patria o alla buona integrazione in Svizzera, non co-
stituendo queste ragioni ostative all'esecuzione dell'allontanamento.
Tutto ciò posto, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempi-
ti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità per lo stesso di un adeguato reinserimento sociale nel
suo Paese di origine.
Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve es-
sere considerata ragionevolmente esigibile.
6.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti il
ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento
necessario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
6.5 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di
conseguenza, l'UFM ha rettamente revocato l'ammissione provvisoria del
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Pagina 12
ricorrente. Il gravame va quindi disatteso e la querelata decisione con-
fermata.
7.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prima
istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridica-
mente rilevanti e inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il
che il ricorso va respinto.
8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Queste sono compensate con
l'anticipo tempestivamente versato in data 25 settembre 2012.
9.
La presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. c cifra 3 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente e
sono compensate con l'anticipo versato in data 25 settembre 2012.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: